Considerazioni sul testo RETROATTIVO approvato dal Cdm del recepimento della Direttiva UE 2017/853

E’ stato pubblicato oggi sul sito della Camera il testo del recepimento approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso.

L’unica pesante modifica rispetto alla bozza pubblicata venerdì è la data della clausola di salvaguardia, imposta alla data di entrata in vigore della Direttiva in sede Europea, ovvero il 13 giugno 2017 (*) anzichè l’entrata in vigore del recepimento nel nostro territorio, il 14 settembre 2018.

(*) Di questo ve ne avevamo parlato ancora ai tempi della pubblicazione in Gazzetta Europea della Direttiva, in questo articolo : Nuova Direttiva, Cosa fare ora ?

Questo probabilmente secondo alcune testate del nostro settore può non rappresentare un problema in quanto, tanto non cambia nulla, ma a nostro avviso è un grave precedente anti costituzionale in quanto viene modificato lo status giuridico di un bene acquisito in modo retroattivo. (in questo caso è d’ogni modo previsto un indennizzo).

Sono state aggiunte anche delle sanzioni pecuniarie per chi attesta il falso durante l’autocertificazione di aver avvisato i conviventi more-uxorio in caso di richiesta di un titolo per poter acquisare e detenere armi. Questo ovviamente oltre al ritiro del titolo stesso.

Sono stati istituiti dei fondi economici per provvedere alla rottamazione delle armi da parte di cittadini e per la realizzazione del sistema informatico di tracciabilità di armi e munizioni.

Nulla di nuovo circa il limite di 5/15 colpi per le armi comuni imposto dall’art. 2 della Legge 110/1975.

Nulla di nuovo circa la possibilità di poter acquistare armi A6,A7 da parte di collezionisti non iscritti ad una società iscritta al CONI.

Rimangono le ambiguità dell’art. 17 delle Legge 110/1975 sulla compra vendita on-line dove non si capisce bene cosa significhi “[…] commissionati per corrispondenza con contratto a distanza […]”.

Nel testo approvato rimangono invariate le modifiche all’articolo 11 della Legge 110/1975. Le parti d’arma non dovranno obbligatoriamente essere tutte marcate, come invece richiedeva la direttiva. Un sospiro di sollievo per le industrie italiane.

Parlando sempre di industria, non dimentichiamo che nel recepimento è stato approvato che gli armaioli possono demolire in conto proprio le parti di arma già registrate. Un altro punto a favore per loro.

Ora bisogna solo sperare che il testo arrivi alle Commissioni del Senato (ad oggi non ancora costituite) e che li venga respinto, ma visti i tempi brevi non c’è da aspettasi molto.
Anche perchè in caso di parere negativo da parte del Santo non si riuscirebbe a recepire la Direttiva entro il termine stabilito nelal stessa del 14 settembre 2018.
Infine non vogliamo dimenticare il Decreto Legislativo 121/2013 approvato nonostante il parere negativo espresso dal Senato, soprattutto per mezzo della Senatrice Cinzia Bonfrisco.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (23)

© 2018, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
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Una risposta a “Considerazioni sul testo RETROATTIVO approvato dal Cdm del recepimento della Direttiva UE 2017/853”

  1. Ma, avete letto quello che ha scritto il giudice Edoardo Mori. Siamo nelle mani di persone che probabilmente non conoscono nemmeno il grado di pericolosità di un archibugio del “1500” (Unici in Europa nel far spendere soldi e tempo ai cittadini) ma per questi va bene così!

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