Direttiva EU/477, Bozza aggiornata del 17 Gennaio 2017

Pubblichiamo una bozza di quello che sarà il documento finale per l’adeguamento della Direttiva EU/477 che verrà votato il mese prossimo.

Una prossima riunione è fissata per il 25 gennaio 2017.

Ecco il documento originale presente sul sito dell’IMCO, datato 17 Gennaio 2017, scaricabile anche dal nostro sito qui : Trilog_ERgebnisse__2014_2019_plm

Eccone alcuni stralci

Articolo 6:

1. Fatto salvo l’articolo 2 (2), gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per vietare l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco, le componenti essenziali loro e le munizioni della categoria A di cui all’allegato I. Essi provvedono affinché tali armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni illegalmente detenuti in violazione di tale divieto siano sequestrati.

6(3c). Gli Stati membri possono autorizzare tiratori di acquisire e possedere armi da fuoco semiautomatiche classificate nelle categorie A.6 e A.7 dell’allegato I, fatte salve le seguenti condizioni:

  • (a) una valutazione soddisfacente di informazioni rilevanti derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 (2)
  • (b) presentazione della prova che il tiratore esegue attivamente allenamenti o partecipa a gare di tiro riconosciute da un organismo ufficiale tiro sportivo di tale Stato membro o da una federazione sportiva di tiro stabilita a livello internazionale e riconosciuto ufficialmente; and
  • (c) un certificato da un’organizzazione tiro sportivo ufficialmente riconosciuto che conferma che:

Categoria A:

A6. Le armi automatiche convertite in semiautomatiche.
A7. Le armi semiautomatiche lunghe in grado di poter ospitare caricatori maggiori di 10 colpi (10+1), e le corte in grado di poter sparare più di 21 colpi senza ricaricarle (20+1) nel momento in cui hanno inserito un caricatore superiore o uguale a tale capacità; Le armi lunghe che possono essere accorciate sotto i 60cm.
A8 : Tutte le armi della categoria A trasformate in armi a salve,o per uso scenico.

(9) Alcune armi da fuoco semi-automatiche possono essere facilmente convertite in armi da fuoco automatiche, ponendo così una minaccia alla sicurezza. Anche in assenza di tale conversione alla categoria “A”, alcune armi semiautomatiche possono essere molto pericolose quando la loro capacità per quanto riguarda il numero di colpi è elevato. Pertanto, armi semiautomatiche con un caricatore fisso che permettendo di sparare un elevato numero di colpi, così come armi semiautomatiche in combinazione con un dispositivo di caricatore rimovibile con un elevato numero di colpi dovrebbero essere vietate per uso civile. La semplice possibilità di montare un caricatore con una capacità di oltre 10 colpi per lunghi armi da fuoco e 20 colpi per armi da fuoco corte non determina la categorizzazione dell’arma da fuoco.

(3c). Gli Stati membri possono autorizzare tiratori sportivi ad acquisire e possedere armi da fuoco semiautomatiche classificate nelle categorie A.6 e A.7 dell’allegato I, fatte salve le seguenti condizioni:

  • (A) una valutazione soddisfacente di informazioni rilevanti derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 (2);
  • (B) presentazione della prova che il tiratore è attivo ovvero partecipa a gare di tiro riconosciute da un organismo ufficiale tiro sportivo dello Stato membro o da una federazione di tiro a livello internazionale e riconosciuto ufficialmente tiro sportivo; e
  • (C) un certificato da un’organizzazione sportiva di tiro ufficialmente riconosciuto confermando che:
    i) il tiratore è un membro di un club di tiro ed ha praticato regolarmente sezioni di tiro  per almeno dodici mesi, e
    ii) l’arma soddisfa le specifiche richieste per una disciplina di tiro riconosciuto da un livello internazionale.

 

4a. Gli Stati membri possono decidere di confermare autorizzazioni per le armi da fuoco semiautomatiche classificate ora al punto 6, 7 o 8 della categoria A che prima erano classificate nella categoria B, ovvero mantenere legalmente acquisiti e detenibili tutte le armi che prima del [data di entrata in vigore] lo erano, e per rinnovare o prolungare tali autorizzazioni, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla presente direttiva, e può anche permettere tali armi da fuoco per essere acquisita da altre persone autorizzate dagli Stati membri a norma della presente direttiva di modifica .

Categoria B:

B1. Armi corte semiautomatiche.

B2. Armi corte a colpi singolo centre-fire.

B3. Armi a colpo singolo rimfire percussion più corte di 28 cm.

B4. Armi lunghe semiautomatiche con caricatore e camera di cartuccia in grado di caricare più di 3 colpi in caso di armi rimfire e tra 3 e 12 colpi in caso di armi centrefire.

B4. Armi corte semiautomatiche che non rientrano nel punto A7.

B5. Armi lunghe semiautomatiche che non possono contenere più di 3 colpi o con qualunque caricatore, e che non sia possibile inserire un caricatore di capacità maggiore.

B6. Repeating and semi-automatic long firearms with smooth-bore barrels not exceeding 60 cm in length.

B6. Armi semiautomatiche in calibro .22 anche se maggiori di 10 o 20 colpi.

B7. Ogni arma della categoria B anche se convertita in avvisatore acustico.

B7 : Tutte le armi assomiglianti ad un arma automatica che non siano nelle categorie A6, A7 o A8. I cloni civili di AR-15 o AK resteranno quindi B7. (Non venatorie per la Legge 43/2015)

 

L’autorizzazione per il possesso di un’arma da fuoco, saranno riviste periodicamente, ad intervalli non superiori a cinque anni. L’autorizzazione può essere rinnovata o prolungata se le condizioni sulla base delle quali è stato concesso il titolo sono ancora soddisfatte.

© 2017 – 2018, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
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