Il 9 Para Finalmente Legale in Italia

Ultimo aggiornamento : mercoledì 14 novembre 2018

Come un fulmine a ciel sereno, qualche ora fa, il Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia, ha confermato la richiesta di classificazione della prima arma in 9 × 19 mm Parabellum alias 9 Luger alias 9 × 19 mm, senza alcuna limitazione sul tipo di palla utilizzata.
L’iter è la conclusione di una dissamina portata avanti dal 23 novembre 2012, senza non poche ostruzioni, per lo più dettate da quelle che sono vecchie riminescenze di errate attribuzioni di armi da guerra alle armi la cui richiesta di catalogazione veniva rifiutata. Ma ora, grazie alle recenti modifiche legislative, il buon senso ha avuto la meglio ed è qui disponibili la Scheda Banco Thueron Defense SA 9 mm in 9 × 19 mm, in attesa del numero proggressivo definitivo.
La pubblicazione è stata eseguita in data 08 marzo 2013 conteporaneamente a tutte le altre richieste di armi della stessa tipologia e calibro presentate fino alla data ordierna. Per la Thureon Defence SA 9mm il codice indentificativo è 13_00431.

Che le armi lunghe (e corte) in calibro 9 × 19 mm non siano da guerra è stato messo nero su bianco dal Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, dove all’ art. 5 vi è un integrazione alla Legge 18 aprile 1975, n. 110, in particolare all’art.2 :

Art. 2 – Legge 110/1975
“[…]
Salvo che siano destinate alle Forze Armate o ai Corpi armati dello Stato ovvero all’esportazione, non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9 × 19 parabellum. Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all’art. 31 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n 773.”

Il fatto che per la produzione sia necessaria la licenza cui all’art.31 del T.U.L.P.S. esclude queste siano da guerra, la cui produzione, riparazione, collezione è invece assoggettata all’art.28 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Altresì non ne è vietata la detenzione dei modelli introdotti nello Stato prima del 01 luglio 2011 (l’entrata in vigore del Decreto 204/2010), modelli cui in passato il Ministro dell’Interno ne aveva decretato la catalogazione.
Su queste vecchie pistole rimane però la limitazione riporatata nelle note del catalogo del solo utilizzo di munizione con palla in piombo nudo.
Nessuna limitazione è invece attualmente riportata per le nuove armi lunghe in questo tanto discusso calibro, così che, ora in modo evidente, le munizioni commerciali in 9 × 19 mm , anche con palla blindata non siano più considerata munizionamento da guerra.
La Legge prima, il Banco di Prova dopo si sono adeguati a tempi, ora non resta che attendere l’aggiornamento di quelle che sono le convizioni di molti magistrati che per anni hanno comunque erronemante classificato armi da guerra, quelle che erano armi non catalogate.

Ultimo aggiornamento : mercoledì 14 novembre 2018

© 2013 – 2018, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
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