Le armi antiche vanno denunciate

Negli ultimi giorni ci stanno arrivando molte domande da parte dei nostri lettori circa il non obbligo di denuncia delle armi antiche.
Ricordiamo che la denuncia delle armi è regolamentata dall’art. 38 del T.U.L.P.S.

Art. 38 – R.D. 773 del 18 giugno 1931.
Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
Sono esenti dall’obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente pero’ al numero ed alla specie delle armi loro consentite.
L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico.
Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall’articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204. ((128))
Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d’armi, l’obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.
Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’articolo 39.
La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.

————–
AGGIORNAMENTO (119) Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l’art. 3, comma 3-novies) che “Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall’obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma”.
————–
AGGIORNAMENTO (128) Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104 ha disposto (con l’art. 12, comma 2) che “Fino all’adozione del decreto regolamentare previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, l’adempimento di cui all’articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto, è assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 14, comma 3) che “L’obbligo di cui all’articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è assolto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorsi i dodici mesi è sempre possibile la presentazione del certificato nei 60 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell’ufficio di pubblica sicurezza competente”.

Ciò che pare creare confusione è l’inizio del periodo, ovvero: “armi, parti di esse, di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere”.
Per completezza di comprensione riportiamo l’art. 1-bis, comma 1, lettera b del Dlgs 527/92:

Art. 1-bis, comma 1, lettera b del Dlgs 527/92
[…]
b) “parte”, ciascuna delle seguenti componenti essenziali: la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), nonché, in relazione alle modalità di funzionamento, il carrello, il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui e’ stata classificata l’arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati;
[…]

Appare cristallino come la richiamata lettera b) definisca esclusivamente le parti di armi, e che quindi si possa affermare che l’obbligo di denuncia è in capo a chi detiene: armi, canne, telai, fusti (upper o lower), carrelli, tamburi, blocchi di culatta, otturatori, munizioni, materiale esplodente.
Il fatto che il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 sia il recepimento della Direttiva Europea 477, e che questa sia riferita solo alle armi “moderne”, nulla toglie all’ordinamento nazionale dei singoli Paesi membri qualora applicassero norme maggiormente restrittive.
Anzi, ricordiamo che per la nostra legislazione, la definizione di arma è quella dell’articolo 30 del T.U.L.P.S. ovvero tutte le armi da sparo [da sparo, non solo quelle da fuoco, quindi anche quelle ad aria compressa, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona].

Art. 30. (Art. 29 T. U. 1926) – R.D. 773 del 18 giugno 1931.
Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono :
1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;
2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.

 

Art.7 DECRETO MINISTERIALE 14/04/1982 (G.U.5 giugno 1982, n. 153)

7. Detenzione.
Ferme restando le disposizioni contenute nell’art. 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), coloro che detengono armi da sparo antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero non superiore a otto debbono farne denuncia ai sensi dell’art. 38 del suddetto testo unico, al locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, al comando dei carabinieri del posto.
La denuncia va redatta in duplice copia, conforme alla legge sul bollo, e deve contenere:
1) le generalità del denunciante;
2) i dati di identificazione delle armi;
3) l’epoca alla quale sono attribuite;
4) la loro provenienza;
5) i locali in cui vengono custodite.
L’ufficio o comando di cui al primo comma, nel prendere atto della denuncia, ne fa apposita annotazione sulla prima copia della stessa, precisando che le armi in essa indicate non sono computate con le altre eventualmente detenute dal denunciante, ai sensi dell’art. 10, comma settimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
La copia della denuncia di cui al comma precedente, contenente le indicate annotazioni, è consegnata all’interessato; la seconda è conservata agli atti dell’ufficio che ne informa la competente sovrintendenza per i beni artistici e storici.
Eventuali cambiamenti della specie, della quantità o del luogo di custodia delle armi di cui trattasi debbono essere denunciati nelle forme previste dal presente articolo e con l’osservanza delle procedure in esso indicate.
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne. Di eventuali provvedimenti adottati deve essere immediatamente informata la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio.

Appare quindi chiarito che anche la detenzione delle armi antiche è soggetta a denuncia.
Rimangono esenti soltanto i soggetti indicati nel secondo comma dell’art. 38.

Per completezza vi ricordiamo questo nostro vecchio articolo: Le Baionette Vanno Denunciate

© 2019 – 2020, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
Per pubblicare anche parzialmente questi contenuti è necessario fornire il link alla pagina originale.

20 risposte a “Le armi antiche vanno denunciate”

  1. E’ vero che l’art. 30 definisce le armi proprie ma é l’art 38 che stabilisce cosa denunziare oppure no ed è chiaro che l’art. 38 si riferisce solo al decreto legislativo 30-12-1992 N. 527. Dal mio punto di vista le armi antiche ad avancarica non essendo menzionate nelle categorie A-B-C. sono escluse dalla direttiva e così anche le armi bianche. Quello che mi lascia perplesso è perché in questo paese tutto deve essere scritto in burocratese. Ci sono molti modi per scrivere una frase in modo che tutti la possano capire, ma forse si chiede troppo!

    1. Però nel D.lgs 92 n527 si rimanda alla dir 91 /477/CEE, che dice chiaramente (all. I, punto III): non sono inclusi nella definizione di armi da fuoco armi antiche o loro riproduzioni, a condizione che non siano comprese nelle categorie precedenti e (IMPORTANTE!) che siano soggette alle legislazioni nazionali. Quindi noi avendo già un regolamento per le armi storiche dobbiamo far riferimento a quello….?

      1. Benchè più norme dal ’91 in poi chiariscono che NON sono armi da denunciare, il problema è che il “vademecum” dei CC:
        http://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/giorno-per-giorno/armi/classificazione
        li vede come armi ed è proprio con i CC che bisogna confrontarsi (prima di prendersi qualche decina di K di discussione).
        Dall’altra, se realmente antiche, rientrerebbero comunque nel Dlvo 42/2004 beni storici (legislazione nazionale), altra norma sibillina perchè riconosce solo 2 casi: o sono già registrate come antiche funzionanti o sono “ritrovate” (fisicamente o per riconoscimento non è indicato), meglio se non funzionanti da riparare così da avere prova della loro motivata precedente uscita dalle registrazioni.
        Ricordiamo che le prime retrocariche sono armi da guerra francesi del 1840; quindi le avancariche precedenti, a canna singola e liscia, nacquero x spaventare o sparare sul gruppo, quelle nate dopo nacquero solo x spaventare animali selvatici e aiutare i pastori.
        Poi il tipo di polvere del 1800 è molto diverso dall’attuale e, per questo, consiglierei solo di tenerle appese al muro.
        Rimango in ascolto fino a quando qualcuno di importante chiarisca la posizione.

      2. La 91/477/CEE si applica alle sole armi da fuoco.
        Questo fa si che i vari recepimenti siano focalizzati su questi “oggetti”.
        Ma in Italia resta in vigore il TULPS e la definizione di arma, e l’obbligo di denuncia delle armi, rimane attivo anche per le antiche.
        Se si legge bene il 38 dice: “armi” e “parti come definite dal …”
        Armi e parti… non dice “arme e parti come definite”.
        Fate attenzione alla virgola, ed allo storico delle modifiche.

  2. ricevo risp dal Presidente del BNP:
    “Gentile Bettetini,
    prima dell’entrata in vigore del D.M. 362/01 le repliche di arma ad avancarica monocolpo di modelli precedenti al 1890 erano soggetti agli obblighi di denuncia.
    Il D.M. citato consente la derubricazione di tali armi che ovviamente transitano da un regime di denuncia di detenzione ex art.38 TULPS, allo stato di armi liberalizzate”

    Lo stesso BNP si pone a disposizione, per 40 euro circa, a verificare se la propria avancarica sia ANTICa (pre 1890) o STORICA (tra il 1890 e 50 anni fà)

    1. Armi ANTICHE (pistole e fucili fine 700 e pre-1890), a pietra focaia, non più atti allo sparo e a offendere, devono ancora essere denunciati?

    2. nelle “armi liberalizzate” ne riconosciamo 2 tipi: quelli che rientrano nel concetto di “aria compressa”, quindi vi è un registro, e quelle che invece non vi rientrano, quindi prive di registro. Queste ultime sono considerate “non armi” all 1 parte D Reg Eu 2018

  3. Le armi antiche ad avancarica indipendentemente siano a luminello (del 1828 circa), a ruota (del 1600 circa), a miccia (del 1500 circa), a pietra focaia (del 1700 circa) sono armi da fuoco come da art. 30 del TULPS. Il successivo art. 38 del TULPS regola la denunzia delle armi e si riferisce esclusivamente al Decreto Legislativo 30-12-1992 N. 527. E’ scritto in burocratese e dal mio punto di vista non dovrebbero essere da denunziare in quanto per la Direttiva Europea non sono armi. Non dimenticando anche il controsenso delle repliche ad avancarica mono colpo costruite con acciai speciali che sono di libera vendita. Queste armi antiche sono di libera vendita e detenzione anche in tutti i paesi Europei e con questa circolare ci si adeguerebbe a loro almeno in parte. “Le armi antiche ad avancarica mono colpo sono equiparate alla normativa vigente delle repliche ad avancarica mono colpo” Basterebbe un po’ di buona volontà, buon senso e professionalità da parte del Ministero per emanare questa semplice circolare. Sono le piccole cose che fanno grande un paese!

    1. Ne segue che, ai sensi, la normale destinazione di “armi ad avancarica”, sia antiche che riproduzioni, hanno come normale destinazione quelle di “essere o rimanere appese al muro”, funzione ben lungi da rientrare nel concetto di armi. Se antiche, certificate o meno (ma nel dubbio), vanno però denunciate ai sensi dei Beni Culturali Dlgvo 42/2004. Il problema che il 42/2004, in caso di mancanza di certificato, ne riconosce solo la denuncia per “ritrovamento”. Ma come tale però è contraria al CP e Dlvo del 2000 che chiede la denuncia sia veritiera.

  4. Egregio Michele Schiavo, la confusione in materia legislativa sulle armi regna sovrana. L ‘ART. 38 del TULPS, disciplina solo le armi comuni. Le armi antiche, come dice l’art. 10 della legge 18-4-1975 n. 110, sono regolate dal DM 14-4-1982. “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ARMI ANTICHE, ARTISTICHE O RARE DI IMPORTANZA STORICA”. Firmato dal ministro dell’ interno. “Rognoni”

    1. DECRETO MINISTERIALE 14/04/1982
      (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1982, n. 153).
      Art. 7. Detenzione.
      Ferme restando le disposizioni contenute nell’art. 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), coloro che detengono armi da sparo antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero non superiore a otto debbono farne denuncia ai sensi dell’art. 38 del suddetto testo unico, al locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, al comando dei carabinieri del posto.
      La denuncia va redatta in duplice copia, conforme alla legge sul bollo, e deve contenere: 1) le generalità del denunciante;
      2) i dati di identificazione delle armi; 3) l’epoca alla quale sono attribuite; 4) la loro provenienza;
      5) i locali in cui vengono custodite.
      L’ufficio o comando di cui al primo comma, nel prendere atto della denuncia, ne fa apposita annotazione sulla prima copia della stessa, precisando che le armi in essa indicate non sono computate con le altre eventualmente detenute dal denunciante, ai sensi dell’art. 10, comma settimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
      La copia della denuncia di cui al comma precedente, contenente le indicate annotazioni, è consegnata all’interessato; la seconda è conservata agli atti dell’ufficio che ne informa la competente sovrintendenza per i beni artistici e storici.
      Eventuali cambiamenti della specie, della quantità o del luogo di custodia delle armi di cui trattasi debbono essere denunciati nelle forme previste dal presente articolo e con l’osservanza delle procedure in esso indicate.
      Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne. Di eventuali provvedimenti adottati deve essere immediatamente informata la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio.

    2. Se armieri o comunque esperti mi scrivono “la confusione regna sovrana in normative” allora si palesano atteggiamenti amministrativi non accettabili da parte del popolo. Il popolo non deve essere succube di amministratori di come si svegliano alla mattina, anche perchè alcune norme ordinano il sequestro di ogni bene economico, morale e ideologico del malcapitato, creando un enorme danno e ingiustizia alla persona stessa.

      Parliamo di “ARMI”, quindi normative legate al TULPS che specificano quali siano “armi” e quali siano “NON armi” (tra queste ultime le “avancariche monocolpo”, che poi sono state prodotte dal 1500 circa al 1920, con un buco di registrazioni fino al 2001). Dal 1992 fino al 2018 conto circa 6 normative che specificano che questi modelli NON sono armi ma oggetti da tenere appesi al muro.

      Ma parliamo anche di “STORICHE”, quindi legate alle norme dei “Beni Culturali”, ovvero l’obbligo di denuncia secondo alcune specifiche procedure indicate nei modi e nei tempi.

      Nello stesso tempo sia BNP (Banco Nazionale Prova) che i Culturali vogliono test, foto e loro stessi si definiscono unici (previa denuncia) a garantirne l’antichità. (è il cane che si morde la coda: loro certificano solo se l’oggetto è già stato denunciato, al fine di non mordersi però la coda, riconoscono solo 2 metodi di denuncia, di cui uno è palesato l’altro è contrario ad altre norme).

      Bettetini Nicola

  5. E’ frequente leggere articoli sulle armi antiche, dicono più o meno le stesse cose, ma dal mio punto di vista non entrano nel nocciolo della questione. Le armi antiche rispetto alle armi comuni hanno due ottime leggi che le differenziano. 1) D.M. 14-4-1982- (Voluto dalla legge 110. art. 10 del 18/4/1975)– “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ARMI ANTICHE , ARTISTICHE O RARE DI IMPORTANZA STORICA”.
    2) Art. 5 legge 36/1990″- LA DETENZIONE, LA COLLEZIONE ED IL TRASPORTO DI ARMI ANTICHE INIDONEE A RECARE OFFESA PER DIFETTO INELIMINABILE ( Per il dizionario italiano De Mauro – INELIMINABILE – significa che non si può eliminare facilmente) … OVVERO DEI CONGEGNI DI LANCIO O DI SPARO, SONO CONSENTITI SENZA LICENZA O AUTORIZZAZIONE”. La risposta del giudice E. Mori, un luminare di elevata professionalità, ad un mio quesito in merito all’art. 5 legge 36/1990.”Se l’arma antica non funziona o manca una parte, l’arma non deve essere denunziata”.
    Molte armi antiche ad avancarica, sono erroneamente in denunzia presso le autorità competenti per la mancata osservanza del’ art. 5 legge 36/1990, mentre dovrebbero essere di libera detenzione. – Un porta luminello difettoso, la rottura o la mancanza di parti interne nelle piastre del meccanismo di scatto, la rottura o la mancanza del barilotto (otturatore) di un Wanzel 1854-57o del Werndl 1867/77 sono tutti difetti INELIMINABILI  in quanto nessun cittadino riesce a fare un’ auto riparazione. Ovviamente se le armi, vengono portate da un armiere che le ripara (Per molte armi antiche le parti di ricambio o mancanti sono addirittura introvabili), si deve poi applicare l’art.38 del TULPS.
    Grazie a queste due leggi “le singole parti di armi antiche sono di libera detenzione”. Quando si parla dell’art.38 del TULPS e del DLVo527/92 modificato dal DLVo 104/2018, di questi, si deve osservare solo la parte che interessa le armi antiche!

    1. 1) Tenendo conto che il TULPS scritto nel ’34-’40 discute di “retrocariche” (armi create dai francesi nel 1840) e discute di proiettili, ne segue che escluderebbe concettualmente le Avancariche, soprattutto quelle che furono ideate dopo tale data a scopo di “scacciacane” per i pastori alpini a difesa da lupi e volpi. NON SONO STATE MAI USATE IN GUERRA DAI TEMPI DI NAPOLEONE!
      2) Le norme che lo chiariscono sono art.1bis DLGV 557/1992 che recepisce la DirEu 18giugno 1991; Art.11 L.526/1999; Art.27 L.422/2000; DirEu 853/2017 all 1.
      3) Ma, se vi sono elementi che facciano pensare o intuire che l’oggetto sia “antico”, ci sono 2 problemi:
      3a) il BNP si pone unico ente a certificarne l’antichità,
      3b) per certificarlo, chiede denuncia
      3c) il Dlgvo 42/2004 (Beni storici) definisce solo 2 modi di denuncia: (3c1) o si ha certificato d’anchitità o (3c2) o si è ritrovato.
      ORA: come si può aver ritrovato una cosa che dal art11 526/1992 o art 5 L.36/90, è uscita dalla denuncia?
      Una prima risp. è stata data dal VicePrefetto di Novara Dottssa Meli ed è chiara: sequestro oggetto, via PA, denuncia civile, amministrativa e rischio di penale.
      Contro risposta: come può una Legge sotto periodo di distensione dell’economista Pr.R. Ciampi andare contraria al periodo di chiarezza del DPR del Giudice Pr. R. O.L. Scalfaro senza allo stesso modo rientrare nel periodo di istigazione dei DPR dell’Avv. Cossiga? La risp. fra circa 6 mesi.

  6. Egr. Direttore. Ho letto su earmi.it l’articolo “Cass. Le armi bianche non vanno denunziate”– http://www.earmi.it/varie/bianche.html — Sono rimasto sbalordito dalla grande professionalità tecnica del dott. Angelo Vicari nel redigere questo articolo che ha smontato passo dopo passo la tesi del ministero che “le armi bianche e le armi antiche devono essere denunziate” Già 10 anni fa il giudice E. Mori, una persona di grande professionalità, appena approvata la legge segnalava l’ articolo 38 del TULPS che esentava dalla denunzia le armi bianche e le antiche. Il ministero invece andava per la sua strada, non ultima la circolare sulle armi bianche del 17/1/2020. Abbiamo inoltre la legge 36, art.5 del 21/2/1990 inerente alle armi antiche che salvo eccezioni è rimasta sempre chiusa in un cassetto e persino i vari siti più o meno ufficiali la ignorano. E’ questo, un modo di lavorare, far perdere tempo e denaro ai cittadini che non comprendo!

  7. “L’omessa denuncia di armi antiche ad avancarica è soggetta a oblazione, cioè al pagamento di una somma per estinguere il reato. L’omessa denuncia di un’arma antica a retrocarica no. Lo ha stabilito la prima sezione penale della Cassazione (sentenza 24675/2021) accogliendo il ricorso della procura contro un’ordinanza della Corte d’appello di Salerno. La legge prevede infatti una contravvenzione, per la quale è possibile l’oblazione, solo per la detenzione di armi antiche ad avancarica.
    quindi: a) si parla di avancariche con 1 sola canna e liscia; b) vanno comunque denunciate xkè il BNP lo pretende (ma non come Tulps); c) il BNP certifica o meno l’antichità (x ben 30euro); d) se antiche si paga l’oblazione.
    Il problema stà nel punto “b” e comunque le “monocanne lisce ad avancarica” NON sono armi. Le armi ad avancarica sono quelle rigate e/o a 2 o più canne.

  8. Come ci si comporta con munizioni da collezzione d’epoca integre (es. Remington Roling-Block cal. 12,7 Vetterli 1870 cal. 10,40, Enfield-Snider cal. 577 e simili.

  9. In una nota rivista del settore ho potuto riscontrare leggendo la sentenza del TAR del Lazio (sentenza 15871/2022) in che modo si applicano spesso le leggi in questa materia.
    1) In una perquisizione presso un’abitazione venne rinvenuta un’ “ARMA ANTICA NON FUNZIONANTE”, da qui le autorità hanno ritirato tutte le armi che il cittadino era in possesso anche se regolarmente denunciate. Ritirare al proprietario delle armi come in questo caso, spesso frutto di sacrifici, non mi sembra corretto.
    2) Le autorità che hanno eseguito il controllo delle armi erano forse a conoscenza della legge 36 art. 5 del 21.2.1990? E’ una legge scritta ovviamente in burocratese e già la parola stessa indica poco rispetto verso il cittadino. Comunque avendo sotto mano il dizionario e la grammatica italiana la si comprende molto bene. Dice “ LA DETENZIONE, LA COLLEZIONE ED IL TRASPORTO DI ARMI ANTICHE INIDONEE A RECARE OFFESA PER DIFETTO INELIMINABILE …… DEI CONGEGNI DI LANCIO O DI SPARO, SONO CONSENTITI SENZA LICENZA O AUTORIZZAZIONE.” In parole semplici “DIFETTO INELIMINABILE” significa “Non funzionante”. L’art. 5 della legge sopra citata, è molto importante ed è un complemento al DM.14.4.1982 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ARMI ANTICHE, ARTISTICHE O RARE DI IMPORTANZA STORICA. La risposta del giudice E. Mori, un luminare di elevata professionalità, ad un mio quesito in merito alla legge 36 art. 5 del21.2.1990.”Se l’arma antica non funziona o manca una parte, l’arma non deve essere denunziata”.
Attualmente, molte armi antiche sopra tutto quelle ad avancarica non sono funzionanti e si trovano in denunzia presso le autorità competenti per la mancata osservanza di questa legge, mentre dovrebbero essere di libera detenzione. – Un porta luminello difettoso, la rottura o la mancanza di parti interne nelle piastre del meccanismo di scatto, la rottura o la mancanza del barilotto (otturatore) di un Wanzel 1854-57o del Werndl 1867/77 sono tutti difetti INELIMINABILI  in quanto nessun cittadino riesce a fare un’ auto riparazione. Ovviamente se le armi, vengono portate da un armiere che le ripara (Per molte armi antiche le parti di ricambio o mancanti sono addirittura introvabili), si deve poi applicare l’art.38 del TULPS.
 Non sta a me ovviamente giudicare la professionalità del verbalizzante e il perché ha ritirato l’arma antica, come non entro in merito alla sentenza del TAR, faccio solo presente che, in questo caso il Porto di Fucile non ha nessun legame con un’arma antica non funzionante, A questa, riguarda esclusivamente la legge sopra menzionata!

  10. E’ possibile che sia così tanto complicato conoscere bene quei pochi (due) articoli della legge che interessano le armi antiche. La sentenza. https://www.armietiro.it/la-cassazione-sulla-denuncia-delle-armi-antiche consta di una spingarda antica ad avancarica non funzionante, in quanto mancavano le parti interne del meccanismo di scatto. L’arma in oggetto, era di libera detenzione, in quanto aveva l’osservanza della legge 36 art.5 del 21.2.1990. Una denunzia fatta del verbalizzante, seguita da tre gradi di giudizio per un’arma antica di libera detenzione è inconcepibile, anche perché alla fine, la sentenza ha avuto un costo sia per il cittadino (sopra tutto) e anche per il paese in quanto questa sentenza non avrebbe dovuto nemmeno iniziare in quanto l’interessato era munito di licenza di collezione e l’arma in oggetto era “NON FUNZIONANTE”. Non credo, si debba avere degli scienziati come Marconi in questo paese per far modificare l’art. 38 oppure l’art. 30 del TULPS, aggiungendo questa semplice frase “ ESCLUSE LE ARMI ANTICHE AD AVANCARICA. E’ SEMPRE VIETATO IL PORTO” per evitare queste storture. Faccio presente che questo tipo di arma antica ad avancarica nei nostri paesi confinanti (Slovenia, Austria) vengono vendute liberamente nei mercatini del sabato. A Roma probabilmente di tutto questo, non ne sono a conoscenza, eviterebbero così di far spendere tempo e denaro ai cittadini per queste armi, che negli altri paesi sono semplicemente degli oggetti di antiquariato!

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Non sei ancora iscritto alla newsletter ?

Con una semplice notifica via email ti aggiorniamo sulle ultime novità!
Unisciti alle altre persone che già lo hanno fatto.

Iscriviti al blog tramite email

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a questo blog, e ricevere via e-mail le notifiche di nuovi post.

Unisciti a 9.362 altri iscritti

Per leggere la nostra informativa sulla privacy, la puoi trovare qui: Privacy Policy.

Subscribe!