Negli ultimi giorni ci stanno arrivando molte domande da parte dei nostri lettori circa il non obbligo di denuncia delle armi antiche.
Ricordiamo che la denuncia delle armi è regolamentata dall’art. 38 del T.U.L.P.S.
Art. 38 – R.D. 773 del 18 giugno 1931.
Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
Sono esenti dall’obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente pero’ al numero ed alla specie delle armi loro consentite.
L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico.
Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall’articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204. ((128))
Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d’armi, l’obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.
Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’articolo 39.
La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.————–
AGGIORNAMENTO (119) Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l’art. 3, comma 3-novies) che “Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall’obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma”.
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AGGIORNAMENTO (128) Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104 ha disposto (con l’art. 12, comma 2) che “Fino all’adozione del decreto regolamentare previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, l’adempimento di cui all’articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto, è assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 14, comma 3) che “L’obbligo di cui all’articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è assolto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorsi i dodici mesi è sempre possibile la presentazione del certificato nei 60 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell’ufficio di pubblica sicurezza competente”.
Ciò che pare creare confusione è l’inizio del periodo, ovvero: “armi, parti di esse, di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere”.
Per completezza di comprensione riportiamo l’art. 1-bis, comma 1, lettera b del Dlgs 527/92:
Art. 1-bis, comma 1, lettera b del Dlgs 527/92
[…]
b) “parte”, ciascuna delle seguenti componenti essenziali: la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), nonché, in relazione alle modalità di funzionamento, il carrello, il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui e’ stata classificata l’arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati;
[…]
Appare cristallino come la richiamata lettera b) definisca esclusivamente le parti di armi, e che quindi si possa affermare che l’obbligo di denuncia è in capo a chi detiene: armi, canne, telai, fusti (upper o lower), carrelli, tamburi, blocchi di culatta, otturatori, munizioni, materiale esplodente.
Il fatto che il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 sia il recepimento della Direttiva Europea 477, e che questa sia riferita solo alle armi “moderne”, nulla toglie all’ordinamento nazionale dei singoli Paesi membri qualora applicassero norme maggiormente restrittive.
Anzi, ricordiamo che per la nostra legislazione, la definizione di arma è quella dell’articolo 30 del T.U.L.P.S. ovvero tutte le armi da sparo [da sparo, non solo quelle da fuoco, quindi anche quelle ad aria compressa, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona].
Art. 30. (Art. 29 T. U. 1926) – R.D. 773 del 18 giugno 1931.
Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono :
1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;
2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.
Art.7 DECRETO MINISTERIALE 14/04/1982 (G.U.5 giugno 1982, n. 153)
7. Detenzione.
Ferme restando le disposizioni contenute nell’art. 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), coloro che detengono armi da sparo antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero non superiore a otto debbono farne denuncia ai sensi dell’art. 38 del suddetto testo unico, al locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, al comando dei carabinieri del posto.
La denuncia va redatta in duplice copia, conforme alla legge sul bollo, e deve contenere:
1) le generalità del denunciante;
2) i dati di identificazione delle armi;
3) l’epoca alla quale sono attribuite;
4) la loro provenienza;
5) i locali in cui vengono custodite.
L’ufficio o comando di cui al primo comma, nel prendere atto della denuncia, ne fa apposita annotazione sulla prima copia della stessa, precisando che le armi in essa indicate non sono computate con le altre eventualmente detenute dal denunciante, ai sensi dell’art. 10, comma settimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
La copia della denuncia di cui al comma precedente, contenente le indicate annotazioni, è consegnata all’interessato; la seconda è conservata agli atti dell’ufficio che ne informa la competente sovrintendenza per i beni artistici e storici.
Eventuali cambiamenti della specie, della quantità o del luogo di custodia delle armi di cui trattasi debbono essere denunciati nelle forme previste dal presente articolo e con l’osservanza delle procedure in esso indicate.
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne. Di eventuali provvedimenti adottati deve essere immediatamente informata la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio.
Appare quindi chiarito che anche la detenzione delle armi antiche è soggetta a denuncia.
Rimangono esenti soltanto i soggetti indicati nel secondo comma dell’art. 38.
Per completezza vi ricordiamo questo nostro vecchio articolo: Le Baionette Vanno Denunciate
Aggiungo solo una nota riguardo l’articolo 5 della Legge 37/1990 in cui, si chiarisce che la detenzione (e trasporto) di parti di armi antiche inidonee a recare offese, non è soggetto a nessuna autorizzazione.
Questo vale sia per le armi antiche con difetti alla canna e/o otturare tali da impedirne lo sparo così come per le baionette dove la punta e/o il filo sia inefficace.
Art. 5- LEGGE 21 febbraio 1990, n. 36
1. La detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o del taglio, ovvero dei congegni di lancio o di sparo, sono consentiti senza licenza o autorizzazione.
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Egr. direttore, nel corso degli anni, ho riscontrato in generale una scarsa conoscenza delle leggi sulle armi antiche di cui sono un collezionista. Abbiamo un T.U.L.P.S. del 1931 n.733 che era ottimo per quei tempi. Nel dopo guerra, invece di migliorarlo è stato tutto un fiorire di leggi (2.10.1967 n.895—18.4.1975 n.110 e altre) al di fuori del T.U. Purtroppo in seguito, il complicare è divenuta una prassi e il semplificare una pura utopia. Se facciamo una semplice ricerca su internet digitando “armi antiche” si trovano parecchi siti che spiegano come devono comportarsi i possessori di queste armi, ma tutti spiegano solo norme generiche e omettono la parte più importante. —Il giudice E. Mori (Un luminare in questo settore) di cui ALLEGO UN’ ESTRATTO DELLA sua. “SINTESI SULLE ARMI” (PAG.44). —Un’arma antica è inefficiente se inidonea a recare offesa per difetto ineliminabile, con la normale attrezzatura artigianale, dei congegni di sparo, oppure se manca o è inefficiente la canna (non esiste la nozione di parte di arma antica). Un’arma bianca spuntata e non affilata non è più un’arma, ma solo un pezzo di ferro. Per le armi antiche è sufficiente che sia otturata la canna o il luminello, oppure che sia rotto il meccanismo di sparo.(Art.5 della L. 36/90) — Di tutto questo, nei vari siti da me consultati non vi é traccia. L’art.5 della L. 36/90, che qui allego: LA DETENZIONE, LA COLLEZIONE ED IL TRASPORTO DI ARMI ANTICHE
INIDONEE A RECARE OFFESA PER DIFETTO INELIMINABILE …… DEI CONGEGNI DI LANCIO O DI SPARO, SONO CONSENTITI SENZA LICENZA O AUTORIZZAZIONE.
Doveva essere inserito nel regolamento armi antiche del 1982 in quanto ne è complementare. L’aggettivo “INELIMINABILE” per il dizionario De Mauro - (che non si può eliminare facilmente) e il giudice E. Mori, di cui sopra, l’ha tradotto perfettamente. La frase è divisa in due parti distinte: la canna (congegno di lancio) ed il meccanismo di sparo (congegno di sparo) separate dalla lettera dell’alfabeto “O” che è una “congiunzione di opposizione e di valore disgiuntivo” pertanto basta che una delle due parti sia inefficiente e l’arma diventa di libera detenzione (es: Pistola ad avancarica con il luminello otturato) Lo scopo primario di questo art.5 era di esentare dalla denunzia molte armi antiche non funzionanti, perché buona parte di queste sono inefficienti (almeno il 50% quelle ad avancarica a pietra focaia, il 30% quelle a luminello e lo stesso per i primi modelli delle armi a retrocarica con otturatore a barilotto) per vetustà, come filettature consumate, rotture nei sistemi di scatto, luminelli otturati, otturatori mancanti, rotture varie ecc. Tutte le armi, con queste inefficienze hanno l’osservanza dell’art5 della L.36/90, se in seguito vengono riparate o completate, hanno l’osservanza dell’art. 38 del TULPS. Consiglio a chi è in possesso di armi con simili caratteristiche, allegare un cartoncino ed attaccarlo in prossimità della canna, scrivere in maniera dettagliata “la parte non efficiente dell’arma” e alla fine “Come da ART.5 della L.36/90”. Quello che lascia perplessi è la mancata utilizzazione nel corso degli anni, di un’ articolo di legge così importante. Quante armi antiche sono registrate presso le autorità, mentre dovrebbero essere di libera detenzione, senza contare confische e denunzie varie, malgrado la legge sia molto semplice da comprendere? Faccio presente che il mio scritto si limita esclusivamente alle “armi antiche” di modelli fino al 1890!
Se impilassimo tutte le Leggi a riguardo supereremmo il metro di altezza. Credo che pochi se le siano lette, di certo non gli avvocati se non per cultura personale.
Se chi dovesse accogliere le denunce e/o verificarle si studiasse tutte le Leggi, dichiarazioni degli ufficiali e procedure, non avrebbe altro tempo per fare altro.
Se fosse stata scritta la data di produzione sull’oggetto già ai suoi tempi, tutto sarebbe più facile.
Se le tecnologie produttive fossero realmente cambiate nel 1890, molte discussioni non ci sarebbero, anzi produrre oggi una avancarica pari pari a quella di un secolo fà, non è solo semplice ma il prodotto apparirebbe così reale da confonderci.
Se il riassunto delle Leggi in mano ai CC non fosse una sola streminzita paginina piena di omissioni e se tale venisse presa solo come introduzione all’argomento, saremmo tutti più felici.
Se le Leggi sono state scritte ben oltre al 1890 e non nel 1975 o nel 2001, bè allora non sarebbe stato difficile riconoscere una originale da una copia, perchè simboli, numeri, dizioni, sembrano che non siano proprio state incise dal 1890 al 1975 o addirittura al 2001, così che oggi non possiamo averne certezza.
Se poi a ogni “inferenza semplice” seguisse una e una sola verità e non 312 soluzioni matematiche diverse, non saremmo poi così tutti diversi.
Quindi: la Legge, che scopo dovrebbe avere se non apprezzare chi, di fronte a una incertezza, decide di prendersi delle responsabilità, quale espressione dei alto concetto di disciplina.
L’idea di annettere un foglio, un appunto, con scritto “non usare perchè rotta”, mi appare ragionevole, ma io sono un nessuno e quindi dipende tutto da chi fà i controlli.
Egregio Paolo,
la ringrazio per il suo intervento, ricco di osservazioni puntuali e argomentazioni di grande interesse, che condivido nel merito generale. In effetti, la normativa sulle armi antiche ha subito nel tempo un’evoluzione disordinata, spesso appesantita da interpretazioni frammentarie e da una scarsa attenzione alla semplificazione normativa.
Concordo pienamente con l’importanza dell’art. 5 della LEGGE 21 febbraio 1990, n. 36, troppo spesso ignorato, che avrebbe potuto (e dovuto) costituire una base solida per una regolamentazione più coerente e razionale delle armi antiche non idonee all’offesa. (vedrò in aggiornare l’articolo)
Mi permetto solo di puntualizzare un aspetto: a mio giudizio, il termine arma dovrebbe essere inteso nel suo significato originario, ovvero come oggetto concepito per offendere, lasciando però sottinteso che questa capacità offensiva sia ancora attuale e presente. L’articolo in questione fa riferimento ad “armi” e “baionette” in quanto oggetti ancora funzionanti; un fucile antico con la canna irrimediabilmente compromessa, a mio avviso, non può più essere definito arma in senso stretto, proprio perché non più in grado di assolvere alla sua funzione originaria.
La ringrazio ancora per il suo contributo appassionato e preciso, che arricchisce il dibattito su un tema che merita certamente maggiore attenzione e chiarezza.
Egr. Direttore, vorrei commentare dando una spiegazione logica sulla normativa giuridica, inerente le armi antiche, in maniera semplice e comprensibile a tutti. Se trova delle incongruenze nel mio scritto avrei piacere che me le facesse notare.
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1) L’art.10, settimo comma, della legge n.110/75 del 18.4.1975 ha dato le basi per un “regolamento sulle armi antiche di modelli anteriori al 1890”.
Con il “Decreto Ministeriale del 14.4.1982 è stato approvato il “Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica”.
Nell’art. 7, primo comma, del regolamento, si legge che ”CHIUNQUE DETIENE ARMI ANTICHE IN NUMERO NON SUPERIORE A OTTO DEVE FARNE DENUNCIA AL LOCALE UFFICIO DI PUBBLICA SICUREZZA O, IN MANCANZA AL COMANDO DEI CARABINIERI DEL POSTO” ai sensi dell’art.38 del TULPS. Da non confondersi con il primo comma, dell’art. 38 del TULPS che è stato modificato, in quanto questo riguarda le armi comuni.
Chi detiene armi antiche in numero superiore a otto, deve chiedere alla Questura competente il rilascio della licenza di collezione armi antiche, come previsto dall’art. 8 primo comma del regolamento. Per futuri acquisti o cessioni non è necessario il Porto d’Armi, ma solo la presentazione della Licenza di Collezione assieme ad un documento d’Identità’ come previsto dall’art. 11, dovrà denunziare al questore solo i cambiamenti sostanziali nelle modalità dell’art. 7 quinto comma del regolamento (generalità del denunciante, identificazione delle armi, epoca, provenienza e luogo del deposito).
Il titolare della licenza armi antiche non potrà detenere il relativo munizionamento, lo dice espressamente l’art.10 comma nono, della legge n.110/75 del 18.4.1975. Se il titolare della licenza, detiene solo armi lunghe, queste non rappresentano un cambiamento sostanziale, pertanto non dovrà aggiornare la licenza in caso di acquisti o cessioni di armi della stessa specie. Lo ha spiegato varie volte la Cassazione dal 1982 ad oggi.
Se in seguito entrerà in possesso di un’arma corta dovrà fare un aggiornamento. Dovranno essere elencate tutte le armi antiche detenute e non si dovranno fare modifiche in nessun’ altra sede (Importante) in quanto la licenza di collezione armi antiche è di esclusiva competenza della Questura. (LA LICENZA DI COLLEZIONE ARMI COMUNI SEGUE UN PERCORSO DIVERSO.)
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2) Alcuni anni dopo, con l’approvazione della legge 36 art.5 del 21.2.1990 (di questa legge ho scritto ampiamente il 5.9.2024, su “Le armi antiche vanno denunziate”) le armi antiche non efficienti diventano di libera detenzione.
Per armi non efficienti s’intendono quelle che hanno parti mancanti, molloni del meccanismo di scatto non funzionanti, oppure l’ago del percussore spezzato ecc.
Consiglio di allegare a queste armi, un foglio con indicata per iscritto la parte non efficiente o mancante con riferimento all’art.5 della legge 36 del 21.2.1990.
Se applicata bene, questa legge esenta dalla denunzia molte armi antiche e le singole parti d’arma (“Sintesi sulle armi, pag.44, di E. Mori”).
Se in seguito vengono riparate da un armiere dovranno essere denunziate ai sensi dell’art.38 del TULPS se privi della licenza di collezione armi antiche. Chi è in possesso della licenza dovrà valutare un eventuale cambiamento sostanziale. —– (LE ARMI COMUNI DA FUOCO INVECE DEVONO ESSERE DISATTIVATE PER LA LIBERA DETENZIONE. LE PARTI ESSENZIALI NON SONO IN NESSUN CASO RECUPERABILI).
Come si può vedere vi è una notevole differenza tra la normativa armi antiche e le armi comuni.
Faccio presente che le autorità, spesso ignorano questa importante legge, art.5/36 del 21.2.1990, che semplifica di molto, la normativa sulle armi antiche.
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3) Con il Decreto 9.8.2001 n. 362, si dava attuazione alla liberalizzazione delle repliche ad avancarica mono colpo.
Difficile a questo punto comprendere come mai le armi antiche con il meccanismo ad avancarica rimanevano escluse da questa liberalizzazione. Non aveva più senso, non ne aveva già con la legge del 21.2.1990. Potevano con una semplice modifica all’art.30 oppure all’art.38 del TULPS, aggiungere questa semplice frase ” ESCLUSE LE ARMI ANTICHE AD AVANCARICA” e tutto era risolto.
La differenza tra una replica e un’arma antica risiede esclusivamente nella canna, una è costruita con acciai speciali, l’altra con ferro dolce oppure acciaio, ma con una minima percentuale di carbonio.
Capisco che non tutti possono essere dei Guglielmo Marconi, ma una conoscenza tecnica seppur minima, nel campo della meccanica quando preparano e approvano queste leggi si deve avere.
Le armi antiche, soprattutto quelle ad avancarica non hanno alcun impatto con la Pubblica Sicurezza, una dimostrazione l’abbiamo con la liberalizzazione delle repliche ad avancarica mono colpo, senza contare che sono di libera vendita in tutta Europa.
E allora, per qual motivo, complicare la vita al cittadino facendo spendere soldi e tempo inutilmente?