Allegato B – Reg TULPS

————— AGGIORNAMENTO (6a) Il D.M. 2 agosto 1973 (in G.U. 11/08/1973, n. 208) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Al capitolo 1°, n. 8, dell’allegato B al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, numero 635, e’ aggiunta la seguente lettera: « c) le polveri da caccia senza fumo, purche’ non siano destinate ad esercizi di minuta vendita, possono essere confezionate, per un peso netto non superiore a 30 kg., in contenitori metallici, di legno, di cartone o in sacchi di tessuto fitto, anche plasticato o gommato, di carta forte ad almeno due spessori, di carta accoppiata con un foglio di alluminio o di laminato plastico. Il foro di chiusura dei contenitori metallici non deve oltrepassare quattro centimetri di diametro. Gli esplosivi da mina costituiti da miscugli di nitrato ammonico e di un idrocarburo liquido a punto di ebollizione elevato possono anche essere confezionati in sacchi di laminato plastico della capacita’ massima di kg. 50 netti »”. ————— AGGIORNAMENTO (6b) Il D.M. 18 ottobre 1973 (in G.U. 22/10/1973, n. 273) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “I numeri 1, 2 e 3 del capitolo VI dell’allegato B al regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono sostituiti dai seguenti: 1) Negli esercizi di minuta vendita di materie esplosive si possono tenere soltanto polveri e cartucce della categoria I e manufatti ed oggetti esplodenti delle categorie IV e V con esclusione di polveri, cartucce, manufatti ed oggetti esplodenti di impiego militare o bellico e quelli che possono esplodere per semplice urto o per decomposizione spontanea. Si puo’ concedere licenza per tenere in deposito e vendere in detti esercizi: a) fino a chilogrammi 25 netti di polveri da lancio e da mina della I categoria, chiuse perfettamente nei loro recipienti metallici originari di fabbrica ciascuno di contenuto massimo non oltre 1 kg. netto. E’ vietato tenere nel locale e vendere recipienti di polveri aperti; La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti interi. b) fino a chilogrammi 50 netti di polveri da lancio della I categoria sotto forma di’ cartucce cariche per armi da fuoco portatili, armi da guerra escluse. Ai fini del computo delle cartucce devono essere adottati i seguenti rapporti: – 1 kg. netto di polveri da lancio della I categoria e’ considerato pari a: 300 cartucce da caccia caricate con polveri nere; 560 cartucce da caccia caricate con polveri senza fumo; 1.250 cartucce da salve e per usi, tecnici; 4.000 cartucce per pistole e rivoltelle; 25.000 cartucce per armi tipo flobert; c) fino a 25 kg. lordi (imballaggio escluso) di artifici e di fuochi artificiali della IV categoria e fino a 25 kg. lordi (imballaggio escluso) di oggetti e manufatti esplodenti della V categoria. Ai fini del computo pratico un kg. lordo di detti materiali e’ considerato equivalente a 0,8 kg. netti di polveri da lancio senza fumo della I categoria. Nessun limite di quantita’ e’ stabilito per il deposito di capsule per cartucce da caccia e di bossoli innescati per le stesse cartucce. d) i quantitativi in peso al netto o ridotti al netto delle polveri, artifici o fuochi artificiali, oggetti o manufatti delle categorie I, IV e V, di cui ai precedenti punti a) e c) possono essere ad iniziativa dei titolari delle licenze, in tutto o in parte, raddoppiati e sostituiti con polveri di lancio senza fumo esclusivamente in forma di cartucce da caccia cariche per fucili da caccia con anima a canna liscia. Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi suddetti deve essere sentito il parere della commissione tecnica provinciale. 2) I locali degli esercizi di minuta vendita di materie esplosive non devono essere interrati o seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a locali di lavorazione o deposito di materie facilmente combustibili o infiammabili ne’ devono avere comunicazione diretta con locali di abitazione e con locali che non abbiano attinenza con l’attivita’ dell’esercizio stesso. Non devono, altresi’, essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche locali destinati al culto, scuole, asili, case di cura, comunita’ religiose, alberghi, grandi magazzini, locali di pubblico spettacolo e simili. Nei locali degli esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive non devono essere tenuti in deposito o in vendita materie infiammabili. Deroghe ai divieti contenuti nel primo comma del presente numero possono essere consentite previo parere favorevole della commissione tecnica provinciale che potra’ prescrivere le cautele che riterra’ opportune nei singoli casi per la tutela dell’incolumita’ pubblica. Le materie esplodenti di cui alle lettere a) e b) del precedente numero devono essere custodite in uno o piu’ locali, separati, anche se adiacenti, da quello o da quelli nei quali sono custoditi gli oggetti esplodenti di cui alla lettera c): quesi ultimi non possono essere custoditi nel locale o nei locali destinati all’accesso del pubblico. Ogni locale di deposito deve avere una altezza non inferiore a m. 2,40, una superficie non inferiore a mq. 6 e una cubatura non inferiore a mc. 18. Per ciascun locale adibito a deposito di materiali esplosivi la cubatura ambiente non deve essere inferiore a mc. 1 per ogni chilogrammo netto di polveri come tali, a mc. 1 per ogni chilogrammo lordo di oggetti e manufatti esplodenti delle categorie IV e V ed a mc. 1 per ogni 3,5 chilogrammi di polvere sotto forma di cartucce calcolati con i rapporti di equivalenza di cui al precedente numero, lettera b.). muri perimetrali dell’esercizio devono essere in mattoni pieni ad almeno due teste o in altra struttura muraria di resistenza equivalente. I solai di copertura e di calpestio dei locali devono essere in cemento armato con soletta armata dello spessore di cm. 7 o realizzati con altra struttura resistente al fuoco e di equivalente resistenza meccanica. Le pareti di ogni locale devono essere intonacate e raccordate al pavimento ed al soffitto, i serramenti devono essere in metallo o in legno ignifugato e muniti di vetri infrangibili o altrimenti protetti per l’eventuale proiezione di schegge verso l’esterno in caso di scoppio o di deflagrazione all’interno dei locali. Il carico degli esplosivi sara’ determinato nei limiti massimi consentiti; esso potra’ essere eventualmente ridotto in rapporto, alla struttura dei locali ed alla relativa resistenza al fuoco, secondo le indicazioni della commissione tecnica provinciale. I materiali esplosivi devono essere collocati in scaffali metallici alti non oltre metri 2,10, chiusi soltanto lateralmente; le munizioni per pistole e rivoltelle devono essere custodite in armadi metallici muniti di sportelli chiudibili con serrature di sicurezza. Gli scaffali e gli armadi devono essere disposti lungo le pareti dei locali e collocati in modo da impedire la facile accessibilita’ ad essi da parte del pubblico. L’impianto elettrico dei locali dell’esercizio deve rispondere alle norme piu’, recenti del C.E.I. per i locali destinati a contenere materiali solidi facilmente infiammabili; particolare cura dovra’ essere rivolta al sezionamento dell’impianto con la installazione di valvole di sicurezza automatiche tarate per meglio circoscrivere le conseguenze di accidentali corto-circuiti. Per il riscaldamento dei locali non sono ammessi caminetti, stufe ed apparecchi in genere a focolare diretto, ma soltanto sistemi di riscaldamento, eseguiti a regola d’arte, con generatori di calore collocati in locale isolato dai locali di deposito, in conformita’ delle vigenti disposizioni. La dotazione di mezzi antincendio dell’esercizio sara’ stabilita dalla commissione tecnica provinciale. 3) Il caricamento di cartucce negli esercizi di minuta vendita puo’ essere consentito limitatamente per cartucce da caccia caricate con polveri senza fumo e per un quantitativo non superiore a 4000 cartucce ai giorno. Il caricamento deve essere effettuato a mano o con macchinario mosso elettricamente, per operazioni successive ciascuna interessante non piu’ di 1 kg. di polvere per volta: la tramoggia del macchinario automatico non deve poter contenere piu’ di 1 kg. netto, utile, di polvere. Il locale destinato al caricamento non puo’ essere destinato ad altri usi e non deve avere comunicazione diretta con nessun altro locale non pertinente l’esercizio; le sue pareti perimetrali devono essere in mattoni pieni almeno a due teste o in altra struttura muraria di resistenza equivalente, intonacata e opportunamente raccordata al solaio e al pavimento; i solai di copertura e di calpestio dei locali devono essere in cemento armato con soletta armata dello spessore di almeno cm. 7 o realizzati con altra struttura resistente al fuoco e di equivalente resistenza meccanica. Il locale deve avere una superficie noti inferiore a mq. 12, una altezza non inferiore a metri 2,40 ed una cubatura non inferiore a mc. 36; almeno una parete deve essere esterna e su di essa deve essere disposta almeno un’apertura di illuminazione naturale e di ventilazione posta a non meno di metri 2 di altezza dal pavimento e dal piano di campagna esterno, di superficie non inferiore a 0,8 mq.; l’apertura deve essere protetta esternamente da una robusta inferriata e munita di infissi metallici con vetri infrangibili o in altro modo protetti contro proiezioni di schegge verso l’esterno in casi di scoppio o di deflagrazione all’interno; le porte di comunicazione con gli altri locali dell’esercizio devono essere metalliche o in legno ignifugato ricoperto da lamiera metallica e si devono aprire verso l’esterno del locale. La comunicazione del locale con quello accessibile al pubblico non deve essere immediata; tra i due locali deve essere interposto un locale di disimpegno, di larghezza non inferiore a metri 1,5 con le due porte sfalsate l’una rispetto all’altra; il locale di disimpegno deve risultare sempre vuoto da qualsiasi ingombro. Deroghe ai criteri enunciati potranno essere eccezionalmente ammesse, a giudizio della commissione tecnica provinciale, ove le condizioni particolari lo consentano. In tali casi i limiti massimi previsti per il caricamento di cartucce saranno ridotti in rapporto al contesto topografico, alle strutture dei locali ed alla relativa resistenza al fuoco e meccanica, secondo le indicazioni della stessa commissione. L’impianto elettrico del locale e , quello delle attrezzature meccaniche deve rispondere alle piu’ recenti norme del C.E.I. per locali e macchine soggetti a polveri facilmente infiammabili. Per il riscaldamento dei locali non, sono ammessi caminetti, stufe ed apparecchi in genere a focolare diretto, ma soltanto sistemi di riscaldamento, eseguiti a regola d’arte, con generatori di calore collocati in locale isolato dai locali di deposito, in conformita’ delle vigenti disposizioni. La dotazione di mezzi antincendio del locale sara’ stabilita dalla commissione tecnica provinciale. Il materiale necessario per il confezionamento del quantitativo giornaliero di cartucce consentito deve essere portato nel locale, mediante prelievo dai locali di deposito prima dell’inizio delle operazioni di caricamento, eccetto le polveri, che devono essere portate nel locale nella quantita’ consentita per ogni operazione soltanto prima dell’inizio di ciascuna di esse; alla fine di ogni operazione le cartucce, prodotte devono essere allontanate dal locale e poste tra quelle destinate alla vendita nei locali a cio’ riservati. Le polveri destinate al caricamento e le cartucce prodotte devono essere computate nei quantitativi autorizzati ai sensi del precedente n. 1 lettere a) e b); delle operazioni relative al caricamento deve essere fatta la prescritta annotazione sul registro delle operazioni giornaliere”. ————— AGGIORNAMENTO (6c) Il D.M. 2 aprile 1974 (in G.U. 24/04/1974, n. 106) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Il primo comma del n. 1) del sottotitolo «Depositi sotterranei o interrati» di cui al capitolo IV dell’allegato B al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza si intende completato dal seguente periodo: Le riservette interne di miniere e cave, costituite in sotterranei e comunicanti con cantieri minerari, non sono classificate depositi ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma sono assoggettate alla disciplina di cui al successivo n. 6), purche’ siano osservate, oltre alle norme del regolamento di polizia mineraria, tutte le disposizioni vigenti per la sicurezza dei depositi di esplosivi”. Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 2) che “Il n. 6) del sottotitolo «Depositi sotterranei o interrati» di cui al capitolo IV dell’allegato B al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza viene sostituito dal seguente: L’installazione e l’esercizio delle riservette interne di miniere e cave sono soggetti ad autorizzazioni dell’ingegnere capo del distretto minerario, rilasciate in conformita’ delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, del relativo regolamento di esecuzione nonche’ del regolamento di polizia mineraria. Gli atti autorizzativi dell’installazione e dell’esercizio delle riservette devono, a cura dell’ingegnere capo del distretto minerario, essere comunicati a1 prefetto della provincia competente per territorio”. ————— AGGIORNAMENTO (7a) Il Decreto 22 ottobre 1977 (in G.U. 29/11/1977, n. 325) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La lettera a) del capitolo primo, n. 8 dell’allegato B al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e’ sostituita come appresso: «a) per le polveri da caccia (nere e senza fumo) in scatole di latta, di lamiera di zinco, di lamiera di alluminio, di cartone, o di altro materiale appropriato e di idonea resistenza, che non possa essere attaccato dal contenuto ne’ formare composti pericolosi per la stabilita’ delle polveri. Sono ammesse anche scatole costruite da combinazioni di due o piu’ dei materiali citati. In ogni caso l’uso di lamierino di ferro nudo (non stagnato o non protetto in altro modo) e’ vietato. Le confezioni nelle scatole sopra descritte devono comprendere esclusivamente tagli da g 100, 250, 500 e 1000 netti ed essere ad unica chiusura, il cui foro non oltrepassi due centimetri di diametro»”. ———– AGGIORNAMENTO (9a) Il Decreto 16 ottobre 1985 (in G.U. 13/11/1985, n. 267) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Il numero 8, del cap. I, dell’allegato B al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e’ sostituito dal seguente: «Il confezionamento delle polveri da caccia e da mina deve essere fatto rispettivamente mediante: a) per le polveri da caccia (nere e senza fumo) in scatole, di idonea resistenza e perfetta tenuta, di latta, di lamiera di zinco, di lamiera di alluminio, di cartone, o di altro materiale appropriato che non possa essere attaccato dal contenuto ne’ formare composti pericolosi per la stabilita’ delle polveri. Sono ammesse anche scatole realizzate con combinazioni di due o piu’ materiali sopramenzionati. In ogni caso l’uso di lamierino di ferro nudo (non stagnato o non protetto in altro modo) e’ vietato. Le confezioni delle scatole sopra descritte devono comprendere esclusivamente tagli da g 100, 250, 500 e 1000 netti ed essere ad unica chiusura, il cui foro non deve oltrepassare due centimetri di diametro; b) per le polveri da mina o polverino non granito in recipienti di latta, con foro di diametro non superiore a quattro centimetri, aventi capacita’ massima di kg 10, ovvero anche in robusti sacchetti di carta da g 250, 500, 1000 e 3000 opportunamente confezionati, con le indicazioni, in ogni caso, della qualita’ e del peso netto del contenuto, della ditta fabbricante e del luogo dove e’ ubicata la fabbrica. Le polveri da caccia senza fumo e le polveri nere da caccia e da mina o polverino non granito, purche’ non destinate ad esercizi di minuta vendita, possono essere confezionate, per un peso netto non superiore a kg 30, anche in contenitori metallici, di legno, di cartone od in sacchi di tessuto fitto anche plasticato o gommato, purche’ addizionato di opportuno materiale antistatico, di carta forte ad almeno due spessori, di carta accoppiata con un foglio di alluminio o di laminato plastico addizionato di opportuno materiale antistatico. I sacchi sopra descritti devono a loro volta essere contenuti in un imballaggio esterno costituito da casse di legno o di cartone. Gli esplosivi da mina costituiti da miscugli di nitrato ammonito e di un idrocarburo liquido a punto di ebollizione elevato possono essere confezionati anche in sacchi di laminato plastico, purche’ addizionato di opportuno materiale antistatico, della capacita’ massima di kg 50 netti. La chiusura delle scatole, dei recipienti e dei sacchi predetti, deve essere assicurata con etichette o fascette riproducenti uno speciale marchio di fabbrica, a scelta del fabbricante, che deve essere depositato presso il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Divisione armi ed esplosivi, e presso le prefetture della Repubblica». ———– AGGIORNAMENTO (11) Il Decreto 27 maggio 1987 , n. 239, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Dopo la lettera c) del n. 4, capitolo I dell’allegato B al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono aggiunte le seguenti lettere: c-bis) La minima distanza che puo’ intercorrere fra i magazzini della fabbrica, determinata utilizzando la formula indicata al primo comma della precedente lettera c), non puo’ comunque essere inferiore a metri 20, riducibili della meta’ quando essi siano separati da idoneo terrapieno o esistano condizioni di protezione particolarmente favorevoli a giudizio della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili. Una distanza di metri 20, come difesa contro il propagarsi di incendio per calore, e’ da prevedersi fra i magazzini indipendentemente dalla quantita’ massima dei manufatti esplosivi in essi immagazzinati, quando i manufatti stessi per la loro natura o per il tipo dell’imballaggio che li contiene non presentino rischio di detonare simultaneamente in massa, con o senza proiezione di schegge, oppure di incendio violento diffuso, ad esempio spolette senza detonatore, cartucce da guerra fino al calibro di 20 millimetri compreso, munite di proiettile inerte o tracciante o incendiario o tracciante incendiario, purche’ senza carica esplosiva, e similari. La distanza di metri 20 puo’ essere ridotta alla meta’ quando i magazzini che contengono i manufatti del tipo indicato sono fra di loro separati da un idoneo tagliafuoco in muratura, senza aperture dello spessore di almeno 40 centimetri, o in cemento armato di analoga resistenza. Fra detti magazzini e gli abitanti e le vie di comunicazione debbono intercorrere almeno 100 metri, riducibili della meta’ quando sono interposti colli, argini, terrapieni o un muro tagliafuoco come sopra descritto; c-ter) Per la conservazione degli esplosivi sono ammessi anche magazzini del tipo denominato “Igloo”, costituiti da un fabbricato senza finestre, ricoperto sul tetto e su tre lati da uno strato riportato di terra vegetale, il cui spessore deve essere non inferiore a metri 0,60 sul tetto e aumentare progressivamente sulle tre pareti, che si raccorda al piano di campagna con pendenza uniforme non superiore ai 30 gradi sessagesimali. Il magazzino, a pianta generalmente rettangolare e con sezione che puo’ essere semicircolare, policentrica, rettangolare o di altra forma idonea, deve essere progettato e costruito per resistere alle sollecitazioni conseguenti all’esplosione accidentale di un magazzino o di un laboratorio adiacente, posto alla prescritta distanza di sicurezza, senza crollare, in tutto o in parte, e senza che al suo interno si verifichi distacco con proiezioni di parti che possono risultare pericolose per la sicurezza degli esplosivi immagazzinati nel fabbricato stesso. La parete frontale, intesa come parete d’ingresso, non ricoperta di terra e realizzata in modo da consentire sfogo preferenziale alla sovrappressione in caso di esplosione accidentale all’interno del magazzino, e la porta di accesso, oltre ai requisiti sopra indicati, devono resistere alla penetrazione di proiezioni dall’esterno. Le sollecitazioni alle quali deve poter resistere la struttura del fabbricato, in caso di esplosione esterna, sono le seguenti: parete frontale e porta di accesso: pressione positiva: picco pari a 7 bar; 3 — durata \ / C millisecondi; \/ 3 — impulso 2 \ / C bar X millisecondi. \/ altre pareti: pressione positiva: picco pari a 3 bar; 3 — durata: \ / C millisecondi; \/ 3 — impulso \ / C bar X millisecondi, \/ dove C indica la quantita’ in chilogrammi di esplosivo netto contenuto nel luogo sede di potenziale esplosione piu prossimo all’igloo, che puo’ detonare simultaneamente. La massima quantita’ di esplosivo netto che puo’ essere immagazzinato in ciascun igloo non deve eccedere i 75.000 chilogrammi di sostanze o manufatti esplosivi della I e della II categoria oppure 3.000 chilogrammi della III categoria. La struttura dell’igloo puo’ essere in cemento armato o in piastre multiple di lamiera di acciaio o in altro materiale purche’ idoneo a resistere alle sollecitazioni sopra indicate. La pavimentazione deve essere atta a sopportare il carico delle cataste e dei mezzi impiegati nelle operazioni di accatastamento. L’altezza delle cataste, oppure degli scaffali, e’ consentita oltre i metri 1,60 (previsti al secondo comma della lettera m) del n. 4 del capitolo IV e fino a metri 3,50 dal pavimento del magazzino, qualora gli imballaggi delle sostanze o dei manufatti esplosivi siano sufficientemente robusti convenientemente sollevati dal suolo ed assicurati ad idonee piattaforme, in modo tale da impedirne il ribaltamento o, comunque da evitare la caduta del singolo imballaggio; in tal caso l’accatastamento deve essere attuato esclusivamente utilizzando mezzi di sollevamento idonei alla specifica operazione e ad operare nel particolare ambiente. Il limite in altezza ed il sistema di accatastamento indicati per gli igloo sono validi anche per i magazzini di tipo convenzionale, cioe’ quelli descritti alla lettera b) del n. 4 del capitolo IV, qualora dispongano di pavimentazione idonea a sopportare il carico. Nella parete frontale sono da prevedere bocche di areazione cui fa riscontro, alla estremita’ opposta del fabbricato, un camino di areazione a gomito che sfoga verticalmente sopra il tetto. Le suddette aperture debbono essere munite di reti di protezione contro roditori e di dispositivi per la loro chiusura automatica in caso di aumento eccessivo della temperatura esterna per incendio o vampa. Potranno anche essere sfruttate per la installazione di impianti di condizionamento o di ventilazione. Nei magazzini tipo igloo la protezione dalle scariche elettriche atmosferiche puo’ essere realizzata collegando con i dispersori di terra le armature in ferro della struttura cementizia ovvero le lamiere multiple di acciaio, come precisato all’ultimo alinea del punto 5 dell’appendice tecnica di cui all’allegato D. Detto collegamento deve prevedere un conduttore esterno al fabbricato, facilmente accessibile, per la rapida verifica dell’impianto di messa a terra. Per strutture di tipo diverso da quelle sopracitate resta inteso che la protezione dalle scariche elettriche atmosferiche deve essere realizzata secondo le norme di cui al paragrafo 2 dell’appendice tecnica dello stesso allegato D. L’igloo deve essere orientato in modo tale che davanti alla sua parete frontale, all’interno del settore compreso tra le rette inclinate di 60 gradi sessagesimali a destra e di 60 gradi sessagesimali a sinistra rispetto all’asse del magazzino, non venga a trovarsi la parete frontale di altro igloo o locale contenente esplosivi, a meno che non sussistano idonee condizioni di sicurezza, quali terrapieni, bastioni o adeguate distanze, come indicato nella tabella che segue. In particolare il bastione, realizzato con terra e muro verticale di sostegno, deve essere posto a non oltre metri 5 dalla parete frontale dell’igloo e deve avere altezza non inferiore a quella dell’igloo stesso e lunghezza tale da proteggere l’intero settore sopra definito. Le minime distanze che debbono intercedere fra gli igloo, fra questi ed altri tipi di magazzini, laboratori, abitazioni e vie di comunicazione esterne al deposito, sono talune fisse e talune risultanti dalla formula 3 — d = K \ / C \/ in cui d e’ la distanza in metri tra i punti piu’ vicini, C e’ il quantitativo di esplosivo netto, espresso in chilogrammi, contenuto nell’igloo sede di potenziale esplosione e K e’ un coefficiente numerico. Il valore del coefficiente K e quello delle distanze fisse varia con la reciproca posizione dei magazzini cosi’ come elencati nella prima colonna della successiva tabella e del rischio prevalente che caratterizza gli esplosivi immagazzinati, come indicato al punto 2 del capitolo VIII, e cioe’: detonazione simultanea in massa; esplosione con proiezione di schegge e rottami; incendio violento diffuso. I valori del coefficiente K e quelli delle distanze fisse sono dati dalla seguente: TABELLA Parte di provvedimento in formato grafico Per i depositi costituiti da magazzini di tipo igloo gia’ in esercizio o in costruzione alla data del presente decreto sono valide le norme contenute al n. 2 del capitolo XIII del presente allegato. Le autorizzazioni all’impianto di magazzini di tipo igloo sono subordinate al parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili”. ————— AGGIORNAMENTO (24) Il Decreto 21 luglio 1999 (in G.U. 04/08/1999, n. 181) ha disposto la modifica al capitolo VI del presente allegato B. ————- AGGIORNAMENTO (24a) Il Decreto 23 settembre 1999 (in G.U. 29/09/1999, n. 229) ha disposto la modifica del capitolo VI del presente allegato B. ————- AGGIORNAMENTO (25) Il Decreto 19 settembre 2002, n. 272 ha disposto (con l’art. 16) che “Al Capitolo VI dell’allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 1, comma 1, e’ sostituito dal seguente: “1. Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti si possono tenere e vendere: a) polveri della I categoria; b) cartucce per armi comuni della V categoria, gruppo A; c) manufatti della IV e V categoria. Negli esercizi di minuta vendita e’ altresi’ consentito, in aggiunta a quanto indicato al comma 4 del presente articolo, detenere e vendere nelle loro confezioni originali, anche nei locali dove e’ consentito l’accesso al pubblico, fino a complessivi kg 50 netti di manufatti classificati nella V categoria, gruppo D e, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, manufatti classificati nella V categoria, gruppo E, in quantitativo illimitato. Tali disposizioni non si applicano ai depositi di fabbrica o di consumo permanente. Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite e’ posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli inerti.”; b) l’articolo 2, comma 1, ultimo capoverso, e’ soppresso; c) l’articolo 2, comma 2, terzo capoverso, e’ sostituito dal seguente: “Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria gruppo A devono essere custodite in locale (o locali) distinto, anche se contiguo a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di IV e di V categoria. E’ vietato l’accesso al pubblico nel locale (o nei locali) ove vengono custoditi i manufatti di IV e di V categoria.”; d) l’articolo 2, comma 2, settimo capoverso, e’ sostituito dal seguente: “Negli ambienti in cui e’ ammesso il pubblico sono consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere collocati: polveri di I categoria, cartucce di V categoria, gruppo A per armi lunghe, manufatti di IV e V categoria inertizzati e/o loro simulacri, nonche’ manufatti della V categoria, gruppo D e gruppo E.””. ————— AGGIORNAMENTO (29) Il Decreto 9 agosto 2011, (in G.U. 26/08/2011, n. 198) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Al capitolo IV dell’allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modifiche: al paragrafo 2 (Depositi di fabbrica), e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i depositi di manufatti pirotecnici della IV e della V categoria, gruppo C, il calcolo delle distanze di sicurezza esterna che devono intercorrere fra i depositi stessi e gli abitati, le strade ferrate, strade pubbliche ecc., viene eseguito secondo la formula indicata nel precedente comma 3, assumendo per il coefficiente K (coefficiente di sicurezza esterna) i valori sotto riportati: per artifizi ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio): si assumono i valori prescritti per la polvere nera nella tabella sottoriportata; per artifizi ad effetto luminoso: si assume il valore di K=1,5; con C si intende la massa attiva totale dei materiali pirotecnici contenuti nei manufatti; la tabella di cui al paragrafo 2 e’ cosi’ sostituita: Parte di provvedimento in formato grafico al paragrafo 4 (Depositi di vendita e di consumo permanenti) dopo la lettera a) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, comma 6»; al paragrafo 4 (Depositi di vendita e di consumo permanenti) lettera h), comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del deposito sono compatibili fra loro gli artifizi pirotecnici della IV categoria e della V categoria, gruppo C, gruppo D e gruppo E»; al paragrafo 4 (Depositi di vendita e di consumo permanenti) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti: «q) per i depositi di manufatti pirotecnici della IV e della V categoria, gruppo C, il calcolo delle distanze di sicurezza esterna che devono intercorrere fra i depositi stessi e gli abitati, le strade ferrate, strade pubbliche etc. viene eseguito secondo la formula indicata nel precedente comma 3 del punto 2, assumendo per il coefficiente K (coefficiente di sicurezza esterna) i valori sotto riportati: per artifizi ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio): si assumono i valori prescritti per la polvere nera nella tabella soprariportata; per artifizi ad effetto luminoso: si assume il valore di K=1,5; con C si intende la massa attiva totale dei materiali pirotecnici contenuti nei manufatti. Qualora nello stesso deposito si dovessero immagazzinare artifizi sia del tipo ad effetto di scoppio che ad effetto luminoso, prescindendo dai reciproci rapporti quantitativi si dovra’ applicare per K il valore maggiore previsto per la polvere nera; r) per quanto riguarda i depositi destinati all’immagazzinamento di manufatti pirotecnici appartenenti alla V categoria, gruppo D, ad esclusione dei manufatti ad effetto di scoppio o assimilabile tipo crepitio o fischio e di quelli appartenenti al gruppo E, essi possono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 15 metri da altri edifici o strade, a condizione che siano adottati per essi i seguenti criteri per la difesa contro gli incendi e che il quantitativo della massa attiva non ecceda i 5000 kg, nel rispetto dei criteri di stivaggio indicati nel decreto ministeriale 18 luglio 2001 (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2001, n. 185): A) i depositi devono essere di tipo isolato monopiano e devono distare da altri edifici o strade almeno 15 metri e, non possono essere ubicati nell’ambito degli scali aeroportuali e delle stazioni ferroviarie e marittime; B) per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi all’area devono avere i seguenti requisiti minimi: larghezza: 3,5 m; altezza libera: 4 m; raggio di volta: 13 m; pendenza: non superiore al 10%; resistenza al carico: almeno 20 t (8 asse anteriore e 12 asse posteriore; passo 4 m); C) deve essere assicurata la possibilita’ di accostamento agli edifici delle autoscale dei Vigili del fuoco; D) l’utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell’attivita’, ai fini del parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l’accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e, non deve costituire ostacolo al deflusso del pubblico; E) le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione devono garantire, rispettivamente, requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 120. E’ consentita la riduzione a R e REI/EI 90 in presenza di un impianto di spegnimento automatico; F) le porte di accesso devono essere metalliche; G) le strutture della copertura devono garantire requisiti di resistenza al fuoco R non inferiori a 120. Gli elementi strutturali secondari, che non partecipano alla stabilita’ della copertura, possono non possedere specifiche caratteristiche di resistenza al fuoco, purche’ siano adottati i necessari accorgimenti, affinche’ l’eventuale loro crollo non determini un significativo rischio per gli occupanti ed i soccorritori; H) all’interno di ogni locale, deve essere previsto un estintore portatile ogni 150 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori, aventi carica minima pari a 6 kg e capacita’ estinguente non inferiore a 34A 144BC; I) i depositi aventi superficie superiore a 200 m² devono essere protetti con impianto idrico antincendio a naspi e/o idranti realizzato in conformita’ alle norme di buona tecnica vigenti e dimensionato con riferimento al livello di pericolosita’ 1 della vigente norma UNI; J) i depositi aventi superficie superiore a 1000 m² e carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/m² devono inoltre essere protetti con impianto di spegnimento automatico con agenti estinguenti di tipo idoneo all’uso previsto; K) i depositi devono avere un adeguato sistema di ventilazione naturale non inferiore ad 1/100 della superficie in pianta, realizzata su pareti contrapposte; L) gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformita’ alla legge 1° marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni; M) i depositi devono essere protetti da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti, in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio. L’impianto deve anche essere corredato di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati in prossimita’ delle uscite. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attivita’. L’impianto di rivelazione deve consentire l’attivazione automatica delle seguenti operazioni: chiusura di eventuali porte e serrande tagliafuoco, appartenenti al compartimento antincendio da cui e’ pervenuta la segnalazione; eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza; attivazione del sistema di controllo fumi; N) deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.»; al paragrafo 4, il terzo comma, lettera h), e’ cosi’ modificato: «Qualora tale quantitativo dovesse essere superato vanno costruiti depositi distinti ciascuno della capacita’ non superiore a 80 tonnellate. Se trattasi di acido picrico o di esplosivi che abbiano caratteristiche analoghe, il detto quantitativo massimo sara’ ridotto a 60 tonnellate e se trattasi di esplosivi della terza categoria sara’ invece ridotto a 3 tonnellate. Lo stesso provvedimento potra’ essere adottato qualora si ravvisasse la necessita’, determinata ad esempio dai valori delle distanze di sicurezza esterne, di dover costituire il deposito su diversi locali, sia pure destinati a contenere carichi inferiori alle 80 tonnellate. Fra i vari locali costituenti il deposito dovranno intercorrere le distanze risultanti dalla applicazione della formula del n. 4, lettera c) del cap. I. Per quanto concerne gli artifizi della IV categoria e della V categoria, gruppo C, il valore di K sara’ assunto pari a quello della polvere nera (0,4) per artifizi ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio), mentre per gli artifizi ad effetto luminoso si assumera’ il valore K=0,3”. Ha inoltre disposto (con l’art. 4, comma 4) che “Gli articoli 1, 2 e 3 del cap. VI dell’allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono cosi’ sostituiti: «Art. 1 (Generalita’). – 1. Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti si possono tenere e vendere: a) polveri della I categoria; b) cartucce per armi comuni della V categoria, gruppo A; c) manufatti della IV e V categoria. Negli esercizi di minuta vendita e’ altresi’ consentito, in aggiunta a quanto indicato al punto 4, del presente articolo, detenere e vendere nelle loro confezioni originali, anche nei locali dove e’ consentito l’accesso al pubblico, fino a complessivi 50 kg netti di manufatti classificati nella V categoria, gruppo D, nonche’ manufatti classificati nella V categoria, gruppo E; la quantita’ complessiva dei manufatti classificati nella V categoria gruppi D ed E dovra’ rispettare quanto previsto al successivo art. 2, punto 2, secondo comma. In tali locali possono essere detenuti e venduti capsule innescate in un quantitativo massimo di n. 25.000 e bossoli innescati fino a un quantitativo massimo di n. 50.000, approvvigionati e conservati nelle confezioni originali e commercializzati nella confezione originale minima. Negli esercizi abilitati al caricamento delle cartucce il limite massimo delle capsule innescate e dei bossoli innescati e’ stabilito in n. 50.000 per ciascuno, fermo restando il limite di cui al precedente capoverso per i locali in cui e’ consentito l’accesso al pubblico. Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite e’ posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli inerti. 2. La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti interi, originali di fabbrica, dal contenuto massimo di 1 kg netto. E’ vietato tenere nell’esercizio e vendere recipienti di polvere aperti. I manufatti della IV e della V categoria devono essere approvvigionati e venduti nei loro imballaggi di fabbrica sigillati. Possono essere commercializzati solo se racchiusi nelle proprie confezioni originali sigillate, singole o multiple in ragione delle dimensioni del manufatto. 3. Le indicazioni sulla massa (come definita nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, recante “Attuazione della direttiva CEE 80/181 relativa alle unita’ di misura”), fornite al successivo art. 3, si riferiscono alla massa netta dei prodotti attivi (sono prodotti attivi quelli esplosivi, incendivi, coloranti, fumogeni ed illuminanti); la massa netta di prodotti attivi deve essere indicata sul singolo manufatto di IV e V categoria e/o sulla confezione, in conformita’ a quanto riportato nel relativo decreto di riconoscimento e classificazione. La massa degli involucri e di quant’altro formi la struttura dei manufatti, ancorche’ costituita da materiale combustibile, quale carta, legno, polimeri, ecc., e’ esclusa dal computo della massa dei prodotti attivi. 4. Negli esercizi di minuta vendita si possono detenere e vendere fino a complessivi 200 kg netti dei prodotti indicati al successivo art. 3 “Contenuto della licenza” lettere a), b), c) e d), superato tale limite trova applicazione il capitolo IV del presente allegato. Oltre quanto indicato al comma precedente, si possono detenere e vendere prodotti esplodenti di V categoria – gruppi D ed E nei quantitativi indicati al successivo art. 3, lettera e). 5. Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi di minuta vendita il Prefetto acquisira’ il parere della commissione tecnica provinciale. Art. 2 (Prescrizione sui locali). – 1. I locali degli esercizi di minuta vendita non devono essere interrati o seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a locali di lavorazione o deposito di materie facilmente combustibili o infiammabili; non devono inoltre avere comunicazione diretta con abitazioni e/o con ambienti che non abbiano attinenza con l’attivita’ dell’esercizio stesso, fatta eccezione per i locali di servizio. Non devono essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche asili nido, scuole, strutture sanitarie, comunita’ religiose, alberghi, affittacamere e bed & breakfast con piu’ di 25 posti letto, attivita’ commerciali all’ingrosso o al dettaglio aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 m², luoghi di culto, locali di pubblico spettacolo e trattenimento, impianti e centri sportivi, locali soggetti ad affollamento superiore a 100 persone. Negli esercizi di minuta vendita non devono essere tenute ne’ poste in vendita materie infiammabili, come tali individuate dalla circolare del Ministero dell’interno n. 2452/4179 del 3 maggio 1979. Deroghe a tali divieti possono essere consentite previo parere favorevole della commissione tecnica provinciale, che potra’ prescrivere le cautele ritenute opportune nei singoli casi per la tutela dell’incolumita’ pubblica. Negli ambienti in cui e’ ammesso il pubblico potranno essere tenuti, come mostra, manufatti della IV e della V categoria, gruppo C inertizzati (privi di prodotti attivi) e/o simulacri; le operazioni di inertizzazione dei manufatti devono essere compiute da soggetto legittimato alla fabbricazione dei manufatti stessi. Nei locali destinati al deposito di prodotti esplodenti in cui non e’ ammesso il pubblico o nei locali ove avviene il caricamento delle cartucce non e’ consentito l’immagazzinamento di altro materiale. 2. Il carico complessivo di prodotti esplodenti sara’ fissato in accordo con gli articoli 1 e 3 e in funzione dei limiti derivanti dalle dimensioni del locale (o dei locali), come di seguito specificato. Ogni locale in cui sono tenuti prodotti esplodenti deve avere una altezza non inferiore a m 2,40, una superficie non inferiore a mq 6 e una cubatura non inferiore a mc 18; inoltre la cubatura non deve essere inferiore a mc 1 per ogni chilogrammo netto di polveri di I categoria o manufatti di IV categoria; a mc 1 per ogni 3,5 kg di polvere sotto forma di cartucce in accordo alle equivalenze indicate all’art. 3, lettera b) e a 1 mc ogni 3,5 kg netti di prodotti esplodenti appartenenti alla V categoria, gruppi C, D ed E, ad esclusione delle capsule innescate per cartucce e dei bossoli innescati. Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria, gruppo A devono essere custodite in locale (o locali) distinto/i, anche se contiguo/i a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di IV e di V categoria. Questi ultimi possono essere conservati insieme. E’ vietato l’accesso al pubblico nel predetto locale (o nei predetti locali) ove vengono custodite tali materie esplodenti. I prodotti esplodenti devono essere collocati su scaffali metallici o di legno trattato con prodotti vernicianti omologati di classe “1” di reazione al fuoco, secondo le modalita’ e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992, di adeguata resistenza meccanica, alti non oltre m 2,10, chiusi eventualmente solo ai lati, ed ancorati in modo da garantirne la stabilita’; gli scaffali metallici devono essere collegati a dispersori di terra. Nel deposito i prodotti esplodenti possono altresi’ essere conservati su pallets; non e’ ammessa la sovrapposizione di piu’ di due pallets. All’interno del deposito deve in ogni caso essere lasciato un passaggio di 60 cm. Le munizioni per armi corte devono essere custodite in armadi metallici con sportelli dotati di serratura di sicurezza. Negli ambienti in cui e’ ammesso il pubblico sono consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere collocati polveri di I categoria, cartucce di V categoria, gruppo A per armi lunghe, manufatti di IV e V categoria, gruppo C inertizzati e/o i loro simulacri, nonche’ manufatti della V categoria, gruppi D ed E, nel rispetto di quanto previsto al presente art. 2, punto 2, secondo comma. Negli esercizi isolati si puo’ concedere licenza per vendere prodotti esplodenti della I, IV e V categoria in quantitativi elevabili fino al triplo di quanto stabilito nell’art. 3, fermi restando i limiti di cubatura anzi indicati. Si definisce esercizio isolato un esercizio di minuta vendita di materiali esplodenti quando si riscontrano le seguenti condizioni: a) l’esercizio e’ condotto in un manufatto che non ricada nell’abitato del territorio comunale di appartenenza, secondo le classificazioni delle varie zone del P.R.G.; b) il manufatto in cui ha sede l’esercizio e’ costituito da una propria struttura nel cui ambito e pertinenze non si svolgano altre attivita’ di qualsiasi genere; nel manufatto puo’ essere consentito l’alloggio del titolare e del suo stretto nucleo familiare, nonche’ gli uffici necessari alla gestione dell’esercizio; potranno inoltre sussistere le infrastrutture pertinenti a tale alloggio e uffici (rimessa per auto, centrali tecnologiche, locali tecnici), in tale caso la struttura potra’ anche essere articolata su due piani a condizione che gli stessi siano separati da soletta aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco di REI 120; il manufatto dovra’ rispettare, inoltre, le distanze da altre costruzioni esterne al lotto di pertinenza non soggette a vincoli di distanza, imposte dal vigente regolamento edilizio comunale, ma in ogni caso tali distanze non dovranno essere inferiori al limite minimo fissato dal Codice civile. In un esercizio di minuta vendita “isolato” i quantitativi di materiali esplodenti, determinati in base a quanto prescritto nella parte seconda dell’art. 3, possono essere triplicati a condizione che il carico dell’esercizio non ecceda, in ogni caso, il valore massimo prescritto nella parte seconda dell’art. 1, paragrafo 4, fermo quanto prescritto alla parte seconda dell’art. 2 circa le caratteristiche dei locali. Ove in un esercizio di minuta vendita isolato si intenda superare il carico massimo di 200 kg netti incrementandolo fino al triplo di quello ammissibile, il valore dovra’ essere calcolato in funzione della distanza da elementi esterni penalizzanti, applicando la formula d=KvC. I valori di “K” applicabili vengono indicati nella tabella riportata al paragrafo 2 del cap. IV. Si precisa che se nell’esercizio sono conservati e commercializzati prodotti ai quali sono attribuiti valori di “K” diversi, nel calcolo si dovra’ applicare il valore di “K” piu’ elevato. I valori di “K” riportati in tabella potranno essere divisi per 2 se le mura perimetrali dell’esercizio abbiano caratteristiche R/REI 120; potranno essere ulteriormente ridotti in presenza di ostacoli naturali o artificiali. Resta fermo l’obbligo di disporre in ogni caso di cubature dei locali conformi a quanto previsto nella parte seconda dell’art. 2, comma 2. Qualora, per cause sopravvenute, l’esercizio non si trovi piu’ in condizioni tali da poter essere considerato isolato, dovranno in esso limitarsi la detenzione dei prodotti esplodenti e il caricamento delle cartucce secondo le norme che regolano gli esercizi di minuta vendita nell’abitato. 3. I muri perimetrali degli ambienti dell’esercizio in cui sono tenuti prodotti esplodenti devono essere realizzati con strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco R/REI 120. I solai di copertura e di calpestio devono essere realizzati con strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco R/REI 120. I serramenti possono essere di metallo o di legno: in quest’ultimo caso devono essere trattati con prodotti vernicianti omologati di classe “1” di reazione al fuoco, secondo le modalita’ e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992. In ogni caso devono avere caratteristiche EI 120. Qualora muniti di vetri, questi devono essere infrangibili o retinati o altrimenti protetti per evitare l’eventuale proiezione di schegge verso l’esterno nel caso di esplosione all’interno. Il locale (o i locali) in cui sono posti i manufatti di IV e V categoria deve (o devono) essere separato dagli altri mediante porta con apertura verso l’esterno, con caratteristiche EI 120. L’impianto elettrico deve essere realizzato in conformita’ alla legge 10 marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 successive modificazioni ed integrazioni. L’impianto di produzione calore deve essere realizzato in conformita’ alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. All’interno dell’esercizio deve essere previsto un estintore ogni 150 mq di pavimento con un minimo di due aventi capacita’ estinguente non inferiore a 34A144BC. Art. 3 (Contenuto della licenza). – Puo’ essere concessa licenza per tenere nell’esercizio e vendere i prodotti esplodenti elencati da a) ad e) come di seguito specificato: a) fino a complessivi 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina appartenenti alla I categoria. Ogni chilogrammo netto di polveri di I categoria puo’ essere sostituito con due chilogrammi netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, secondo le equivalenze indicate al successivo punto b). In caso di rinuncia totale: alle sole polveri da mina, si potranno tenere e vendere fino a 50 kg netti di polveri da lancio, cosi’ suddivisi: 25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi ed i divieti di cui all’art. 1, punto 2; 25 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui al successivo punto b); ai 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina si potranno tenere e vendere: 75 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al successivo punto b); in alternativa si potranno tenere e vendere manufatti della IV e della V categoria, gruppo C, incrementandone il quantitativo previsto ai successivi punti c) e d) di 10 kg netti per la IV categoria e di 20 kg netti per la V categoria, gruppo C. Si potra’ raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati); b) fino a 50 kg netti di polveri da lancio della I categoria, sotto forma di cartucce cariche per armi comuni. Ai fini del computo delle cartucce un chilogrammo netto di polvere di lancio di I categoria e’ considerato pari a: n. 300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere nera, oppure n. 560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere senza fumo, oppure n. 4.000 cartucce per arma corta, oppure n. 12.000 cartucce a percussione anulare per arma corta o lunga, oppure n. 25.000 cartucce per armi Flobert, oppure n. 12.000 cartucce da salve oppure 24.000 cartucce della V categoria, gruppo E; c) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della IV categoria. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della IV categoria puo’ essere sostituito con quattro chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al precedente punto b); in alternativa, ogni chilogrammo della IV categoria puo’ essere sostituito con due chilogrammi netti della V categoria, gruppo C. In caso di rinuncia totale ai manufatti della IV categoria, questi possono essere sostituiti con 120 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b); in alternativa si possono sostituire i 20 kg netti della IV categoria con 50 kg netti della V categoria, gruppo C. Si potra’ raddoppiare il quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati); d) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della V categoria, gruppo C. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della V categoria puo’ essere sostituito con due chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b). In caso di rinuncia totale ai manufatti della V categoria, gruppo C, questi possono essere sostituiti con 160 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per anni comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b). Non e’ in alcun caso consentita la sostituzione di manufatti della V categoria, gruppo C con manufatti della IV categoria. I 20 kg netti di prodotti attivi contenuti nei manufatti della V categoria, gruppo C potranno essere raddoppiati nel caso in cui si tratti di artifici di V categoria, gruppo C purche’ in confezione “blister” realizzata con materiale autoestinguente; e) artifizi della V categoria, gruppo “D” in quantitativo fino a 50 kg nonche’ un quantitativo illimitato di V categoria, gruppo “E” con l’osservanza delle condizioni di conservazione di cui all’art. 2, punto 2, quarto e quinto comma. In caso di rinuncia a detenere artifizi della IV categoria il quantitativo di artifizi della V categoria, gruppo D puo’ essere triplicato nel rispetto di quanto previsto dal medesimo punto 2, secondo comma. In relazione a particolari situazioni ambientali o a specifiche ragioni di pubblica sicurezza puo’ essere prescritta la riduzione del quantitativo massimo consentito di cartucce e di polveri di I categoria. Nel corso di validita’ della licenza il titolare, previa comunicazione alla competente autorita’ di pubblica sicurezza, puo’ effettuare sostituzioni per categoria e quantita’ dei prodotti esplodenti autorizzati in sede di rilascio o rinnovo, applicando le equivalenze indicate nel presente articolo e fermo restando il quantitativo massimo autorizzato. Tali variazioni devono essere annotate nel registro di cui all’art. 55 del T.U.L.P.S.»”. ————— AGGIORNAMENTO (31) Il Decreto 26 novembre 2012 (in G.U. 29/11/2012, n. 279) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) che “All’art. 3 (contenuto della licenza) del capitolo VI dell’allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come novellato dall’art. 4, punto 4, del decreto ministeriale 9 agosto 2011, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al punto c), e’ aggiunto il seguente periodo: “in ulteriore alternativa si possono sostituire i quantitativi di manufatti della IV categoria, anche comprensivi dell’incremento previsto al precedente punto a), con artifizi della V categoria, gruppo D, in quantita’ tripla, e con artifizi della V categoria, gruppo E, in quantita’ illimitata. Devono essere garantite le condizioni di conservazione previste al successivo punto e); b) al punto d), e’ aggiunto il seguente periodo: “in alternativa, si possono sostituire i quantitativi di manufatti della V categoria, gruppo C, anche comprensivi dell’incremento previsto al precedente punto a), con artifizi della V categoria, gruppo D, in quantita’ tripla, e con artifizi della V categoria, gruppo E, in quantita’ illimitata. Ai fini della sostituzione, occorre fare riferimento ai quantitativi detenibili di prodotti non “blisterati”. Devono essere garantite le condizioni di conservazione previste al successivo punto e).”.” Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 2) che “All’art. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti commi: 1-bis: “Fino al termine non ulteriormente prorogabile, del 9 febbraio 2014 – anche al fine di smaltire le scorte – negli esercizi commerciali non muniti della licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all’art. 47 del T.U.L.P.S e al capitolo VI dell’allegato B al regolamento T.U.L.P.S., i quantitativi dei manufatti indicati nell’art. 98, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora rientrino tra gli artifizi da divertimento, possono essere raddoppiati allorche’ sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: prodotti interamente confezionati con blister realizzato con materiale autoestinguente che impedisca la propagazione della combustione sia verso l’interno che verso l’esterno; prodotti suddivisi in quantitativi massimi di 25 kg disposti a distanza di almeno m 10 riducibili a m 5 con interposizione di materiale incombustibile; prodotti suddivisi in quantitativi massimi di 25 kg conservati negli imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza reciproca di m 2 oppure m 1 con interposizione di materiale incombustibile”. 1-ter: “Sino alla data indicata nel comma precedente e’, altresi’, possibile detenere in locali, comunicanti con l’attivita’ commerciale mediante porta di materiale incombustibile, nei quali non vi e’ presenza di pubblico, una scorta di artifizi da divertimento appartenenti alla V categoria, gruppi D ed E, in quantita’ complessiva non superiore a 150 kg netti, purche’ conservati negli imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza di m 2 da altra merce oppure m 1 con interposizione di materiale incombustibile.”. 2. Al secondo comma, primo periodo, le parole “entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il termine non ulteriormente prorogabile, del 9 febbraio 2014″. ” ————— AGGIORNAMENTO (32) Il Decreto 20 febbraio 2013 (in G.U. 25/2/2013, n. 47) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettere a), b), c)) che “All’Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al Capitolo I, sono apportate le seguenti modifiche: 1. al paragrafo 4, lettera b), l’elencazione dei prodotti contenuti nei laboratori con il corrispondente coefficiente numerico K e’ sostituita dalla seguente: ” ——————————————————————— Materiale esplosivo Valore di K ——————————————————————— Materie innescanti (fulminato di mercurio o d’argento secchi, azotidrati di piombo o d’argento umidi o secchi, stifnato di piombo umido o secco e loro miscele; prodotti analoghi nel comportamento) 3 ——————————————————————— Nitroglicerina, dinamiti a base di nitroglicerina, pentrite e T4 secchi con meno del 12% di acqua o del 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili, esplosivi al clorato e perclorato ; prodotti analoghi nel comportamento. 1 ——————————————————————— Acido picrico e sue miscele 0,8 ——————————————————————— Tritolo, T4 e pentrite con almeno il 12% di acqua, oppure il 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili; prodotti analoghi nel comportamento. 0,6 ——————————————————————— Esplosivi costituiti prevalentemente da nitrato ammonico e Polvere nera. Polveri infumi a singola, doppia e tripla base, classificate 1.1 C(1);prodotti analoghi nel comportamento. 0,3 ——————————————————————— Polveri infumi classificate 1.3 C e 1.4 C(1) 0,2 ——————————————————————— NOTA(1): Le classifiche indicate: 1.1 C,1.3 C e 1.4 C sono quelle prescritte dal manuale delle Nazioni Unite “Recommendations on the Transport of Dangerous Goods – Model Regulations” per le polveri infumi contenute nei prescritti imballaggi di tipo approvato. Per polveri sfuse e/o contenute, per qualsiasi motivo, in imballaggi diversi, si applica in ogni caso il valore di K prescritto per la polvere nera.” 2. al paragrafo 4, lettera c), l’elencazione dei prodotti contenuti nei magazzini della fabbrica con il corrispondente coefficiente numerico K e’ sostituita dalla seguente: ” ——————————————————————— Materiale esplosivo Valore di K ——————————————————————— Nitroglicerina. 3 ——————————————————————— Detonatori e capsule al fulminato di mercurio o all’azoturo di piombo ed argento; prodotti analoghi nel comportamento. 1,5 ——————————————————————— Dinamiti a base di nitroglicerina. Balistiti in polvere o in grani tanto minuti da servire per inneschi; esplosivi al clorato e perclorato; Pentrite e T4 con meno del 12% di acqua o del 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili; bombe chiuse senza il detonatore primario; acido picrico e sue miscele; prodotti analoghi nel comportamento. 0,5 ——————————————————————— Tritolo, T4 e pentrite con almeno il 12% di acqua, oppure il 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili (se allo stato secco); esplosivi risultanti da miscele di nitrati con o senza tritolo. Polvere nera; esplosivi della prima categoria in genere fra cui polveri infumi a singola, doppia e tripla base classificate 1.1 C(1); prodotti analoghi nel comportamento. 0,4 ——————————————————————— Polveri infumi a singola, doppia e tripla base classificate 1.3 C e 1.4 C(1); prodotti analoghi nel comportamento. 0,3 ——————————————————————— NOTA(1): Le classifiche indicate: 1.1 C,1.3 C e 1.4 C sono quelle prescritte dal manuale delle Nazioni Unite “Recommendations on the Transport of Dangerous Goods – Model Regulations” per le polveri infumi contenute nei prescritti imballaggi di tipo approvato. Per polveri sfuse e/o contenute, per qualsiasi motivo, in imballaggi diversi, si applica in ogni caso il valore di K prescritto per la polvere nera.” b) al Capitolo III, paragrafo 5, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «E’ anche permesso l’impianto di depositi per quantita’ superiore ai 100 kg di polveri a condizione che distino non meno di 100 m da locali di lavorazione o depositi di prodotti finiti riducibili alla meta’ in presenza di terrapieni o muri tagliafuoco. Il carico massimo di polveri in tal caso verra’ determinato applicando i criteri indicati al precedente Cap. I, paragrafo 4., lettera c). Fermo restando il rispetto del quantitativo massimo di 20.000 Kg prescritto per ciascun magazzino di fabbrica, in detto deposito le polveri dovranno essere conservate nei loro contenitori originali di tipo approvato nel rispetto dei corretti criteri di stivaggio indicati nell’art. 5 del decreto ministeriale 18 luglio 2001»; c) al Capitolo IV, sono apportate le seguenti modifiche: 1. al paragrafo 2. (Depositi di fabbrica), comma 3, la Tabella e’ sostituita dalla seguente: Parte di provvedimento in formato grafico 2. al paragrafo 4, lettera a), alinea, le parole «strade pubbliche e simili, deve essere, per i vari casi, quella che risulta dai seguenti prospetti fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, comma 6:» sono sostituite dalle seguenti: «strade pubbliche e simili, deve essere quella che risulta dalla applicazione dei criteri indicati al precedente paragrafo 2. – (Depositi di fabbrica).» ed i relativi prospetti sono soppressi”. ————— AGGIORNAMENTO (34) Il Decreto 16 agosto 2016 (in G.U. 03/10/2016, n. 231) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettere a) e b)) che “Al Capitolo VI dell’Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’art. 1, comma 1: 1) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) polveri da lancio della I categoria»; 2) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) manufatti della IV categoria, ad eccezione di quelli destinati a persone con conoscenze specialistiche, nonche’ della V categoria.»; b) all’art. 3, primo comma, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) fino a complessivi 50 kg netti di polveri da lancio appartenenti alla I categoria, cosi’ suddivisi: 25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi ed i divieti di cui all’art. 1, punto 2; 25 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui al successivo punto b); oppure, in caso di rinuncia ai 50 kg netti di polveri da lancio: fino a complessivi 75 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al successivo punto b); in alternativa, si potranno tenere e vendere manufatti della IV e della V categoria, gruppo C, incrementandone il quantitativo previsto ai successivi punti c) e d) di 10 kg netti per la IV categoria e di 20 kg netti per la V categoria, gruppo C. Si potra’ raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati)»”. Ha inoltre disposto (con l’art. 2, comma 1) che “Le disposizioni di cui all’art. 1, lettera c) del capitolo VI dell’allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal presente decreto, relative ai manufatti di IV categoria destinati a persone con conoscenze specialistiche, si applicano a decorrere dal 5 luglio 2017”.

© 2018, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
Per pubblicare anche parzialmente questi contenuti è necessario fornire il link alla pagina originale.

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.