{"id":12139,"date":"2018-05-11T19:53:02","date_gmt":"2018-05-11T17:53:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/?p=12139"},"modified":"2019-04-23T10:32:55","modified_gmt":"2019-04-23T08:32:55","slug":"considerazioni-sulla-bozza-del-recepimento-della-direttiva-ue-2017-853","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/considerazioni-sulla-bozza-del-recepimento-della-direttiva-ue-2017-853\/","title":{"rendered":"Considerazioni sulla bozza del recepimento della Direttiva UE 2017\/853"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">In data odierna il Consiglio dei Ministri ha <a href=\"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/recepimento-direttiva-ue-2017-853-aggiornamento-91-477-cee-approvazione-preliminare-del-testo\/\">approvato la bozza del Decreto<\/a> Legislativo per il recepimento della <a href=\"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/pubblicata-in-gazzetta-la-nuova-direttiva-armi\/\">Direttiva EU 2017\/853<\/a> che verr\u00e0 emanato entro il 14 settembre 2018.<br \/>\nQui il riferimento sui <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg18\/682?atto=023&amp;tipoAtto=Atto&amp;idLegislatura=18&amp;tab=1#inizio\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">lavori alla Camera<\/a>.<br \/>\nQui il riferimento sui <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/leg\/18\/BGT\/Schede\/docnonleg\/36141.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">lavori al Senato<\/a>.<\/p>\n<p>(Il testo definitivo \u00e8 stato approvato il 10 agosto 2018. Qui c&#8217;\u00e8 un notro articolo: \u201c<a href=\"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/decreto-legislativo-10-agosto-2018-n-104-cosa-cambia\/\">Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.104 &#8211; Cosa cambia<\/a>\u201d)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Facendo una premessa che il testo avrebbe potuto essere molto peggio, tutto sommato non \u00e8 molto penalizzante.<br \/>\nNoi per\u00f2 preferiamo dire che poteva anche essere meglio&#8230;.<br \/>\nPerch\u00e9 a nostro avviso perdere anche una sola virgola \u00e8 comunque perdere un qualcosa.<br \/>\nD&#8217;accordo si poteva perdere molto di pi\u00f9, ma mai ci si guadagna qualcosa nonostante i numeri sui reati commessi dai legali possessori siano dalla nostra parte, perdere un pezzettino ogni volta \u00e8 sempre perdere qualcosa.<br \/>\nD&#8217;ogni modo a nostro avvisto dovrebbe essere migliorato su alcuni punti:<!--more--><\/p>\n<h2>Armi in grado di sparare munizionamento militare<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non \u00e8 stato modificato il secondo comma nell&#8217;art. 2 della <a href=\"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/legge-18-aprile-1975-n-110-aggiornata\/\">Legge 110\/75<\/a> in cui sono comuni le armi lunghe in grado di sparare munizionamento militare solo se idonee all&#8217;attivit\u00e0 venatoria o sportiva.<br \/>\nPer questa questione vi invitiamo a leggere il nostro vecchi articolo\u00a0<a href=\"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/l-era-delle-b7-in-calibro-militare-sportive\/\">L&#8217; era delle B7 in calibro militare sportive<\/a>.<\/p>\n<h2>Limite di 5 colpi<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Purtroppo resta in essere il limite dei 5 colpi per le armi lunghe. Peccato, spostandolo il limite a 10 colpi si sarebbe allineata la nostra normativa con quella Europea. Si potr\u00e0 trasferire un&#8217;arma lunga di categoria B da uno Stato membro dell&#8217;Unione Europea, ma questa potrebbe essere vietata nel nostro territorio qualora ad esempio avesse capacit\u00e0 di 8 o 10 colpi.<br \/>\n<strong>Non verranno salvaguardate alcune tipologie di armi storiche<\/strong> quali ad esempio il Johnson M41, l&#8217;<a href=\"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/simonov-sks\/\">SKS<\/a>, gli Enfiled e gli Smidth Rubin perch\u00e9 il caricatore dovr\u00e0 essere ridotto, pur essendo armi protette dal Codice dell&#8217;Amministrazione Militare.<\/p>\n<h2>Caricatori<\/h2>\n<figure id=\"attachment_12220\" aria-describedby=\"caption-attachment-12220\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/considerazioni-sulla-bozza-del-recepimento-della-direttiva-ue-2017-853\/lone-wolf-g9-ar-15-lower-receiver-per-caricatori-glock\/\" rel=\"attachment wp-att-12220\"><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"12220\" data-permalink=\"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/considerazioni-sulla-bozza-del-recepimento-della-direttiva-ue-2017-853\/lone-wolf-g9-ar-15-lower-receiver-per-caricatori-glock\/\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.armimilitari.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/lone-wolf-g9-ar-15-lower-receiver-per-caricatori-glock.jpg?fit=3000%2C1834&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"3000,1834\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;title&quot;:&quot;81&quot;}\" data-image-title=\"Lone Wolf G9 AR-15 Lower Receiver per caricatori Glock\" data-image-description=\"&lt;p&gt;Una conversione per carabina Lone Wolf G9 in 9mm compatibile con caricatori per pistola Glock.&lt;\/p&gt;\n\" data-image-caption=\"&lt;p&gt;Una conversione per carabina Lone Wolf G9 in 9mm compatibile con caricatori per pistola Glock.&lt;\/p&gt;\n\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.armimilitari.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/lone-wolf-g9-ar-15-lower-receiver-per-caricatori-glock.jpg?fit=1024%2C626&amp;ssl=1\" class=\"wp-image-12220 size-medium\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.armimilitari.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/lone-wolf-g9-ar-15-lower-receiver-per-caricatori-glock.jpg?resize=300%2C183&#038;ssl=1\" alt=\"Lone Wolf G9\" width=\"300\" height=\"183\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.armimilitari.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/lone-wolf-g9-ar-15-lower-receiver-per-caricatori-glock.jpg?resize=300%2C183&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/www.armimilitari.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/lone-wolf-g9-ar-15-lower-receiver-per-caricatori-glock.jpg?resize=768%2C470&amp;ssl=1 768w, https:\/\/i0.wp.com\/www.armimilitari.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/lone-wolf-g9-ar-15-lower-receiver-per-caricatori-glock.jpg?resize=1024%2C626&amp;ssl=1 1024w, https:\/\/i0.wp.com\/www.armimilitari.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/lone-wolf-g9-ar-15-lower-receiver-per-caricatori-glock.jpg?w=2400&amp;ssl=1 2400w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-12220\" class=\"wp-caption-text\">Una conversione per carabina Lone Wolf G9 in 9mm compatibile con caricatori per pistola Glock. In questo caso un caricatore sfuso da 15 colpi come deve essere inquadrato ?<\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non viene modificato l&#8217;art. 2 della Legge 110\/1975 per cui le armi corte ammesse resteranno quelle con capacit\u00e0 fino a 15 colpi, e le lunghe fino a 5.<br \/>\nI <a href=\"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/caricatori-per-armi-come-muoversi-oggi\/\">caricatori<\/a> maggiori andranno denunciati come gi\u00e0 accade oggi.<br \/>\nPer\u00f2 per quelli oltre i 20 colpi per le corte e 10 colpi per le armi lunghe ci sar\u00e0 anche l&#8217;obbligo di cessione solo a persone iscritte ad un&#8217;associazione sportiva riconosciuta dal CONI.<br \/>\nAvremmo quindi ben <strong>3 inquadramenti distinti<\/strong> per degli accessori&#8230; liberi, soggetti a denuncia, soggetti a denuncia e con restrizioni sulla cessione\/vendita.<br \/>\nPoi il cosa si dovr\u00e0 richiedere all&#8217;eventuale nuovo proprietario per dimostrare l&#8217;iscrizione al CONI non si sa.<br \/>\nRimane comunque la problematica tecnica sul come definire se un determinato caricatore sia per arma lunga o corta in quanto ormai oggi giorno, grazie alla standardizzazione industriale, lo stesso caricatore pu\u00f2 essere usato indifferentemente sia su armi corte sia su armi lunghe; anzi, talvolta lo stesso caricatore pu\u00f2 ospitare 30 munizioni in calibro .223 Remington che 7 munizioni in calibro .50 Beowulf<\/p>\n<h2>Visiti e rinnovi<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ormai questo si sapeva che la durata delle autorizzazioni sarebbe stata ridotta a 5 anni anzich\u00e9 a 6. Un modo subdolo per aumentare del 25% i costi ai privati cittadini. Ma pazienza, questo lo chiede tassativamente l&#8217;Europa.<br \/>\nLa licenza di porto pistola per\u00f2 resta valida per un anno. Non andava armonizzata anche questa scadenza ?<\/p>\n<blockquote><p>Cfr.<br \/>\nArt.6 punto 7. Le autorizzazioni a norma del presente articolo sono riesaminate periodicamente, a intervalli non superiori a cinque anni;<\/p><\/blockquote>\n<h2>Armi convertite &#8211; Cat. A punto 6 (Le armi demilitarizzate)<\/h2>\n<figure id=\"attachment_12188\" aria-describedby=\"caption-attachment-12188\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/considerazioni-sulla-bozza-del-recepimento-della-direttiva-ue-2017-853\/codici-l1a1-bnp\/\" rel=\"attachment wp-att-12188\"><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"12188\" data-permalink=\"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/considerazioni-sulla-bozza-del-recepimento-della-direttiva-ue-2017-853\/codici-l1a1-bnp\/\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.armimilitari.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/codici-l1a1-bnp.png?fit=860%2C720&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"860,720\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;title&quot;:&quot;Codici L1A1 Bnp&quot;}\" data-image-title=\"Codici L1A1 Bnp\" data-image-description=\"&lt;p&gt;Codici L1A1 Bnp&lt;\/p&gt;\n\" data-image-caption=\"&lt;p&gt;Codici L1A1 Bnp&lt;\/p&gt;\n\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.armimilitari.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/codici-l1a1-bnp.png?fit=860%2C720&amp;ssl=1\" class=\"wp-image-12188 size-medium\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.armimilitari.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/codici-l1a1-bnp.png?resize=300%2C251&#038;ssl=1\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"251\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.armimilitari.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/codici-l1a1-bnp.png?resize=300%2C251&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/www.armimilitari.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/codici-l1a1-bnp.png?resize=768%2C643&amp;ssl=1 768w, https:\/\/i0.wp.com\/www.armimilitari.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/codici-l1a1-bnp.png?w=860&amp;ssl=1 860w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-12188\" class=\"wp-caption-text\">Un&#8217;estratto dei fucili FAL L1A1 dall&#8217;elenco delle armi classificate dal Banco di Prova. Si notano sia versioni comuni, che demilitarizzate che sportive della stessa arma.<\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo la nostra normativa le operazioni di conversione di un&#8217;arma automatica sono irreversibili, cosi come stabilito dalla <a href=\"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/raccolta-circolari-di-ps\/circolare-577-b-50106-d-2002-del-20-settembre-2002-nuove-disposizioni-in-materia-di-demilitarizzazione-e-disattivazione-delle-armi-da-sparo\/\" rel=\"attachment wp-att-10997\">Circolare 577\/B.50106.D.2002 del 20 settembre 2002 &#8211; Nuove disposizioni in materia di \u00abdemilitarizzazione\u00bb e \u00abdisattivazione\u00bb delle armi da sparo<\/a>.<br \/>\nIn Italia il <a href=\"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/29-colpi-nelle-armi-demilitarizzate-sportive-il-banco-proprio-non-ci-sta\/\">Banco di Prova non ammette armi demilitarizzate aventi caricatore con pi\u00f9 di 5 colpi<\/a>, quindi esse non rientrano neppure nella premessa 23.<br \/>\nLe armi demilitarizzate &#8220;a norma della circolare&#8221;, anche sportive, quindi potrebbero non dover rientrare nel punto 6 o 7 della categoria A.<br \/>\nNon sar\u00e0 poi facile capire quali poi siano tali armi. Ad esempio il <a href=\"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/fn-fal\/\">FAL L1A1<\/a> \u00e8 classificato sia come arma demilitarizzata sia come arma non demilitarizzata dal Banco di Prova. Pure alcune armi introdotte ai tempi del Catalogo Nazionale con lo stesso numero possono essere sia modelli sottoposti alle operazioni di demilitarizzazione sia modelli nati civili (vedi Nuova Jager modello AK dove sono stati utilizzati receiver di armi automatiche come gli AKM ma anche modelli civili come receiver di SAR-1 o Type-56S1.<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cfr. Premesse 22 e 23 della Direttiva<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(22) \u00a0Le armi da fuoco progettate per uso militare, come l&#8217;AK47 e l&#8217;M16, che sono dotate di selettore di fuoco, per le quali \u00e8 possibile impostare manualmente la modalit\u00e0 di fuoco tra automatica e semiautomatica, dovrebbero rientrare nella categoria A delle armi da fuoco e pertanto dovrebbe esserne proibito l&#8217;uso civile. Nel caso in cui siano trasformate in armi da fuoco semiautomatiche esse dovrebbero rientrare nel punto 6 della categoria A.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(23) \u00a0Alcune armi da fuoco semiautomatiche possono essere facilmente trasformate in armi da fuoco automatiche e comportare quindi una minaccia per la sicurezza. Anche in assenza di tale trasformazione, determinate armi da fuoco semiautomatiche potrebbero essere molto pericolose quando abbiano una capacit\u00e0 elevata per quanto riguarda il numero di colpi. Di conseguenza, dovrebbe essere proibito l&#8217;uso civile delle armi da fuoco semiauto\u00ad matiche dotate di un caricatore fisso che consente di sparare un numero elevato di colpi, nonch\u00e9 delle armi da fuoco semiautomatiche combinate con un caricatore amovibile ad alta capacit\u00e0 di colpi. La semplice possibilit\u00e0 di montare un caricatore con una capacit\u00e0 di oltre 10 colpi per le armi da fuoco lunghe e di oltre 20 colpi per le armi da fuoco corte non determina la classificazione dell&#8217;arma da fuoco in una categoria.<\/p>\n<\/blockquote>\n<h2>Cessione armi convertite &#8211; Cat. A punto 6 (Le armi demilitarizzate)<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con il recepimento chi oggi detiene un&#8217;arma convertita da un&#8217;arma automatica, una <a href=\"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/le-armi-demilitarizzate\/\">demilitarizzata<\/a> insomma, <strong>potr\u00e0 cederla solo ad un tiratore sportivo<\/strong>.<br \/>\nAnche qui la cosa \u00e8 strana in quanto anche un tiratore di tiro volo iscritto alla F.I.T.A.V. potr\u00e0 acquistare un&#8217;arma demilitarizzata, mentre <strong>un collezionista no<\/strong>. Dovr\u00e0 praticare sport anche un collezionista di armi ex-ordinanza, magari titolare di licenza di collezione, in cui vige il divieto di detenzione delle munizioni.<br \/>\nSarebbe opportuno poter estendere la possibilit\u00e0 di cessione ed acquisto di armi A6 anche ai collezionisti, oppure permettere senza oneri ai collezionisti di poter utilizzare le armi in collezione, magari consentendo la detenzione delle relative munizioni.<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cfr. Direttiva 91\/477\/CEE<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Art.6 punto 6 della Direttiva :\u00a06. Gli Stati membri possono autorizzare i tiratori sportivi ad acquisire e detener armi da fuoco semiautomatiche rientranti nei punti 6 e 7 della categoria A, nel rispetto delle seguenti condizioni[&#8230;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Art 7 della Direttiva :\u00a04 bis. Gli Stati membri possono decidere di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per le armi semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della categoria A per le armi da fuoco che rientravano nella categoria B e legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, fatte salve le altre condizioni di cui alla presente direttiva. Inoltre gli Stati membri possono autorizzare l&#8217;acquisizione di tali armi da fuoco da parte di altre persone autorizzate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva come modificata dalla direttiva (UE) 2017\/853 del Parlamento europeo e del Consigli.<\/p>\n<\/blockquote>\n<h2>Armi Categoria A punto 8 &#8211; Salvaguardia<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le armi classificate A punto 8, che leggendo la descrizione dell&#8217;allegato, sono le carabine che possono essere ridotte a pistole senza l&#8217;uso di strumenti. Pur essendo &#8220;vietate&#8221; in quanto dovrebbero essere appunto pistole avendo una misura inferiore ai 600mmm pu\u00f2 essere che qualche esemplare sia stato introdotto e regolarmente denunciato nel periodo che va dall&#8217;abrogazione del catalogo e l&#8217;introduzione della classificazione presso il Banco di Prova.<br \/>\nComunque a prescindere dal loro stato giuridico, dovrebbero essere comunque tenute in salvaguardia, permettendone anche la cessione a privati. Restano comunque armi legalmente introdotte ed il loro possesso \u00e8 sempre registrato.<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cfr.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Art. 7 comma 4 bis<br \/>\nGli Stati membri possono decidere di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per le armi semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della categoria A per le armi da fuoco che rientravano nella categoria B e legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, fatte salve le altre condizioni di cui alla presente direttiva. Inoltre gli Stati membri possono autorizzare l&#8217;acquisizione di tali armi da fuoco da parte di altre persone autorizzate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva come modificata dalla direttiva (UE) 2017\/853 del Parlamento europeo e del Consiglio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cat. A punto 8 dell&#8217;allegato<br \/>\n8 Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalit\u00e0 tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che pu\u00f2 essere rimosso senza l&#8217;ausilio di attrezzi.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 1rem;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<h2>Armi Disattivate<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le armi disattivate, con <a href=\"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/regolamento-di-esecuzione-ue-20152403-della-commissione-del-15-dicembre-2015\/\">regolare nuovo certificato<\/a> del Banco di Prova, dovranno essere denunciate. Per\u00f2 rimangono libere dalla denuncia le repliche (funzionanti) di armi antiche. Si pu\u00f2 capire che non sia necessario il porto d&#8217;armi per poter acquistare una replica di un&#8217;arma antica, ma la grandissima differenza di trattamento rispetto ad un&#8217;arma disattivata \u00e8 veramente assurda.<br \/>\nPersonalmente sono d&#8217;accordo che le armi disattivate siano soggette a denuncia, cos\u00ec forse almeno il mercato si ridurr\u00e0 e la gente preferir\u00e0 a questo punto detenerle funzionanti, dato che anche per le disattivate, essendo armi nella categoria C, i detentori dovranno fare la visita medica ogni 5 anni.<\/p>\n<h2>Munizioni<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">La definizione di munizione nel recepimento \u00e8 identica a quella della Direttiva modificata con la Direttiva\u00a02008\/51\/CE; sarebbe il caso di aggiornala con l&#8217;attuale: &#8220;[&#8230;]\u00a0\u2018<em>munizione\u2019, l&#8217;insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un&#8217;arma da fuoco, <strong>a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato<\/strong>;[&#8230;]<\/em>&#8220;.<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cfr. Direttiva 91\/477\/CEE<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Art 1 Direttiva : \u00a0\u201cmunizione\u2019, l&#8217;insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un&#8217;arma da fuoco, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato;<\/p>\n<\/blockquote>\n<h2>Armi B9 ed attivit\u00e0 venatoria<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si poteva escludere dall&#8217;attivit\u00e0 venatoria solo le armi dotate di caricatore maggiore di 5 colpi invece di utilizzare come discriminante il solo aspetto esteriore dell&#8217;arma (armi somiglianti ad un&#8217;arma automatica).<br \/>\nRimangono infatti vietate le attuali armi B7, che diventeranno B9, per l&#8217;attivit\u00e0 venatoria, oltre alle nuove armi A6,A7,A8.<br \/>\nRimarr\u00e0 la gran confusione tra i distinguere un&#8217;arma B4 da una B9, differenziazione a volte molto labile in cui spesso anche molti distributori giocano in maniera non proprio corretta. Spesso basta togliere un&#8217;impugnatura pistola ad una carabina per richiedere la classificazione come B4.<br \/>\nSe si fosse modificato il divieto di uso venatorio solo alle armi A7 si sarebbe semplificata la norma, rendendo anche i controlli molto pi\u00f9 precisi e meno contestabili.<\/p>\n<h2>Autocertificazione sulla comunicazione ai conviventi<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Certo che l&#8217;autocertificazione sull&#8217;avvenuta comunicazione ai conviventi sul rilascio di un titolo per poter acquistare armi ha tolto al Ministero la patata bollente del dover fare il Regolamento previsto dal Decreto Legislativo 204\/2010, per\u00f2 alla fine sar\u00e0 un&#8217;arma per i detentori, in quanto magari una ex-mogile giusto per dispetto potrebbe dire di non essere stata informata.. E l&#8217;onere della prova non sar\u00e0 facile.<br \/>\nRimane anche da considerare l&#8217;eventuale problematica in cui magari una persona vittima di stalking da parte del convivente debba obbligatoriamente avvisare l&#8217;altra parte della propria intenzione di acquistare un&#8217;arma.<\/p>\n<h2>Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le modiche all&#8217;articolo 17 della <a href=\"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/legge-18-aprile-1975-n-110-aggiornata\/\">Legge 18 aprile 1975, n.110<\/a> sono tutt&#8217;altro che comprensibili. La ratio della Direttiva era quello di proibire l&#8217;acquisto on-line di armi e parti di armi a soggetti non autorizzati. Il risultato \u00e8 alquanto deludente. Si vieta addirittura di stipulare un contratto a distanza non preoccupandosi che alla fine quello che conta \u00e8 il controllo sulla consegna dell&#8217;arma ad una persona abilitata. Inoltre non viene vietata la vendita di parti di arma. Se un malvivente volesse acquistare un&#8217;arma, pu\u00f2 acquistarne le parti on-line e poi assemblarle.<\/p>\n<h2>9\u00a0\u00d7 19 Parabellum (alias 9 \u00d7 19 Luger)<\/h2>\n<p>Si sarebbe potuto liberalizzare il calibro <a href=\"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/i-falsi-miti-sul-9-mm-parabellum\/\">9\u00a0\u00d7\u00a019 mm<\/a><span style=\"color: #333333; font-size: 1rem;\">, i tempi ormai sono maturi, ed il calibr\u00f2 \u00e8 gi\u00e0 diffuso nelle <a href=\"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/il-9-para-finalmente-legale-in-italia-per-ora-almeno-sulle-armi-lunghe\/\">armi lunghe<\/a>. Liberalizzarlo avrebbe eliminato la produzione specifica per il nostro mercato di armi in 9\u00a0\u00d7 21 mm I.M.I.<\/span><\/p>\n<h2>Armi qualificate ad uso sportivo<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">La direttiva non prevede una specifica categoria di armi sportive, per\u00f2 autorizza l&#8217;acquisto e la detenzione delle armi della categoria A agli sportivi regolarmente iscritti ad una societ\u00e0 riconosciuta dal CONI. Si potrebbe quindi far rientrare tra le armi sportive le armi di tale categoria.<br \/>\nSi risolverebbe cos\u00ec il problema di cui ne abbiamo parlato nell&#8217;articolo <a href=\"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/i-pasticci-delle-armi-sportive\/\">I pasticci delle armi sportive<\/a>\u00a0dove, attualmente, un detentore pu\u00f2 vedersi classificare sportive armi che ha gi\u00e0 in detenzione, rischiando cos\u00ec di superare il numero massimo di armi detenibili.<br \/>\nRimodulare il numero di armi detenibili in maniera congrua, tirare un riga per quelle che oggi erano armi sportive, ed eliminare l&#8217;attuale prassi amministrativa per la richiesta di sportivit\u00e0, che ricordiamo, avviene tramite una richiesta dell&#8217;importatore inviata alla societ\u00e0 sportiva tramite il Banco di Prova. Renderla automatica per una certa categoria avrebbe il vantaggio di snellire la burocrazia oltre a quello di definire in maniera chiara quali armi siano sportive o meno.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In data odierna il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza del Decreto Legislativo per il recepimento della Direttiva EU 2017\/853 che verr\u00e0 emanato entro il 14 settembre 2018. Qui il riferimento sui lavori alla Camera. Qui il riferimento sui lavori al Senato. (Il testo definitivo \u00e8 stato approvato il 10 agosto 2018. Qui c&#8217;\u00e8 &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/considerazioni-sulla-bozza-del-recepimento-della-direttiva-ue-2017-853\/\" class=\"more-link\">Leggi tutto<span class=\"screen-reader-text\"> &#8220;Considerazioni sulla bozza del recepimento della Direttiva UE 2017\/853&#8221;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":12141,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"jetpack_seo_schema_type":"","_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"Considerazioni sulla bozza del recepimento della Direttiva EU 2017\/853 #(UE)2017\/853 #91\/477\/CEE #ArmiA6 #ArmiA7","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[1],"tags":[687,538,708,706,707,522,514,540,470,416,689,694,576],"class_list":["post-12139","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-informazioni","tag-ue-2017-853","tag-91477cee","tag-armi-a6","tag-armi-a7","tag-armi-a8","tag-armi-b7","tag-caricatori","tag-demilitarizzate","tag-dlgs-121-2013","tag-dlgs-204-2010","tag-legge-110-1975","tag-legge-157-1992","tag-tulps"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p2CPNq-39N","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_likes_enabled":true,"amp_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.armimilitari.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/viminale-scaled.jpeg?fit=2560%2C1294&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12139","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12139"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12139\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12141"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12139"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12139"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12139"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}