{"id":13591,"date":"2018-09-08T17:00:38","date_gmt":"2018-09-08T15:00:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/?p=13591"},"modified":"2018-12-28T16:45:30","modified_gmt":"2018-12-28T15:45:30","slug":"decreto-legislativo-10-agosto-2018-n-104-cosa-cambia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/decreto-legislativo-10-agosto-2018-n-104-cosa-cambia\/","title":{"rendered":"Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.104 &#8211; Cosa cambia"},"content":{"rendered":"<p>\u00c8 stato pubblicato in data odierna sulla <a href=\"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/recepimento-direttiva-ue-2017-853-e-in-gazzetta-decreto-legislativo-10-agosto-2018-n-104\/20180908_209\/\" rel=\"attachment wp-att-13536\">Gazzetta Ufficiale n. 209 del 08 settembre 2018<\/a>\u00a0il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 104,\u00a0l\u2019 attuazione della <a href=\"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/pubblicata-in-gazzetta-la-nuova-direttiva-armi\/\">direttiva (UE) 2017\/853<\/a> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91\/477\/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell\u2019acquisizione e della detenzione di armi.<\/p>\n<p>Vediamo quali sono le modifiche rispetto all&#8217;attuale situazione legislativa oggi in vigore:<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<h1>In riassunto, cosa cambier\u00e0 dal 14 settembre 2018:<\/h1>\n<ul>\n<li>Le armi comuni non sportive possono avere ora al massimo 10 colpi per le lunghe, 20 per le corte. Salvaguardate molte armi storiche.(Come era prima della Legge 17 aprile 2015, n.43)<\/li>\n<li>Le attivit\u00e0 professionali (art. 31 del <a href=\"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/regio-decreto-18-giugno-1931-n-773-testo-unico-delle-leggi-di-pubblica-sicurezza-aggiornato\/\">T.U.L.P.S.<\/a>) di fabbricazione, riparazione, vendita possono inviare l&#8217;avviso di trasporto via PEC. Sono esclusi gli intermediari (art. 31 Bis del T.U.L.P.S.) che tra l&#8217;altro ora possono ricevere armi per corrispondenza e consegnarle ai privati titolati<\/li>\n<li>Confermato \u00a0l&#8217;obbligo di sollecito da parte dell&#8217;Autorit\u00e0 di PS per la presentazione della certificazione medica per i detentori di armi senza porto d&#8217;armi da pi\u00f9 di 5 anni ed estensione da 30 a 60 giorni del termine. (prima erano 6 anni)<\/li>\n<li>Aumentato il limite di detenzione per le armi sportive da 6 a 12. Non dimentichiamo per\u00f2 che prima del 21 aprile 2015 (Legge 43\/2015) molte armi ora sportive erano armi venatorie ovvero detenibili in numero illimitato. \u00c8 una parziale miglioria.<\/li>\n<li>Titolari di licenza di collezione senza porto d&#8217;armi potranno usare, con delle limitazioni, le armi in collezione. In realt\u00e0 il divieto di utilizzo delle armi in collezione non \u00e8 mai esistito dal punto di vista legale, ma solo tramite prescrizioni.<\/li>\n<li>La denucia potr\u00e0 essere fatta via PEC anche ai Carabinieri. In realt\u00e0 era gi\u00e0 possibile.<\/li>\n<li>Modificate le parti d&#8217;arma soggette a denuncia. Gli upper sono da denunciare. Hanno tolto i <a href=\"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/silenziatori\/\">silenziatori<\/a> dalle parti d&#8217;arma, ma la loro introduzione e vendita in Italia resta vietata in forza all&#8217;articolo 2 della Legge 18 aprile 1975, n.110. Rimane da capire, per chi li detiene, come poter dimostrare di averli avuti prima del 4 novembre 2013.<\/li>\n<li>Ora sono soggetti a denuncia i caricatori avente capacit\u00e0 maggiore di 10 per le armi lunghe e 20 per le armi corte.<\/li>\n<li>Nulla di nuovo sull&#8217;informare i conviventi quando si richiede o si rinnova un titolo di acquisto armi. Si attender\u00e0 ancora il Regolamento, in attesa dal 2010.<\/li>\n<li>La riabilitazione ai reati ostativi potr\u00e0 permettere il rilascio del porto d&#8217;armi, il rifiuto non sar\u00f2 pi\u00f9 automatico.<\/li>\n<li>Armi disattivate. In Italia nulla cambia, ma attenzione se portate armi semiautomatiche in qualche Paese membro dell&#8217;Unione Europea, potr\u00e0 essere necessario inserirlo nella Carta Verde Europea.<\/li>\n<li>Durata porto d&#8217;arma sportivo e caccia: da 6 a 5 anni.<\/li>\n<li>Obbligo visita medica per i detentori di armi comuni: da 6 a 5 anni. Esonerati possessori di licenza di collezione armi antiche, e soggetti art. 73 del Regolamento del T.U.L.P.S.<\/li>\n<li>Basta licenza prefettizia per i privati per la spedizione di armi sul suolo nazionale. Sono vietate anche le spedizioni effettuate presso i TSN.(La Direttiva permette la spedizione a privati a patto che sia verificata l&#8217;idoneit\u00e0 del destinatario)<\/li>\n<li>Le armi <a href=\"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/le-armi-a8-quali-sono-esistono\/\">A8<\/a> non sono pi\u00f9 detenibili n\u00e9 cedibili. Deroga a chi le deteneva prima del 13 giugno 2017.<\/li>\n<li>Le armi cammuffate sono ora vietate. Niente deroga. Chi possiede la penna-pistola o bastoni fucile non potr\u00e0 pi\u00f9 detenerli.<\/li>\n<li>Le armi demilitarizzate (<a href=\"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/le-armi-a6-quali-sono-esistono\/\">A6<\/a>) e le armi sportive (A7) con numero di colpi oltre 10\/20 saranno acquistabili solo da sportivi (*) e collezionisti di armi A6,A7,A8. Potr\u00e0 essere rilasciata una nuova licenza per queste armi. Deroga a chi le deteneva prima del 13 giugno 2017. Le armi A7 non sono automaticamente qualificate sportive, \u00e8 sempre necessario richiederne la qualifica tramite il Banco di Prova.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.armimilitari.it\/wordpress\/caricatori-per-armi-come-muoversi-oggi\/\">Caricatori<\/a> per armi sportive (oltre 10\/20 colpi) solo ai tiratori sportivi(*). Deroga a chi li deteneva prima del 13 giugno 2017.<\/li>\n<li>Limite sull&#8217;acquisto di munizioni imposto sul porto d&#8217;armi dovr\u00e0 essere rinnovato annualmente, ma nulla cambia sulle modalit\u00e0<\/li>\n<\/ul>\n<p>(*) La condizione per essere tiratore sportivo dovr\u00e0 essere rispettata per sempre a meno che non si riesca ad avere la particolare collezione. L&#8217;iscrizione va fatta entro il 31.12.2018.<br \/>\nSi sottolinea l&#8217;assoluta incertezza sui requisiti necessari per essere definito tiratore sportivo.<\/p>\n<h1>In dettaglio:<\/h1>\n<h2>Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527<\/h2>\n<h3>Parti d&#8217;armi<\/h3>\n<p>Vengono semplificate le definizioni di parti d&#8217;arma. Vengono semplificate ed unite le due vecchie definizioni di parte e parte fondamentale.<br \/>\nSostanzialmente vengono aggiunti gli upper o castelli superiori, vengono tolti i silenziatori o moderatori di suono.<br \/>\nCiascuna\u00a0delle seguenti componenti essenziali: la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), nonch\u00e9, in relazione alle modalit\u00e0 di funzionamento, il carrello, il tamburo, l\u2019otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui \u00e8 stata classificata l\u2019arma da fuoco sulla quale sono instal- lati o sono destinati ad essere installati.<br \/>\nHanno tolto i silenziatori dalle parti d&#8217;arma, ma la loro introduzione e vendita in Italia restano vietati in forza all&#8217;articolo 2 della Legge 18 aprile 1875, n.110. A rigor di legge non vanno pi\u00f9 inseriti in denuncia armi.<\/p>\n<h3>Armi da fuoco camuffate<\/h3>\n<p>Le armi fabbricate o trasformate in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto.<\/p>\n<h3>Munizione<\/h3>\n<p>Con 10 anni di ritardo, recepiamo correttamente, come da Direttiva, la definizione di munizione, ovvero l&#8217;insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un&#8217;arma da fuoco a condizione che tali componenti siano soggetti ad autorizzazione.<br \/>\nTale definizione venne aggiornata nella 91\/477\/CEE con la Direttiva\u00a02008\/51\/CE, ma il\u00a0Decreto Legislativo\u00a0 26 ottobre 2010 n. 204 non recep\u00ec tale modifica.<\/p>\n<h2>Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773<\/h2>\n<h3>Demolizione di parti di arma da parte dei possessori di licenza ex. Art. 31<\/h3>\n<p>Ai titolari di licenza per la fabbricazione di armi \u00a0\u00e8 consentita, all\u2019interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, la rottamazione delle parti d\u2019arma dai medesimi fabbricate e non ancora immesse sul mercato, anche se provviste della marcatura o dei segni identificativi o distintivi.<\/p>\n<h3>Intermediari<\/h3>\n<p>L\u2019operatore, nel caso in cui abbia la materiale disponibilit\u00e0 delle armi o delle munizioni, \u00e8 obbligato alla tenuta del registro di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 55, nonch\u00e9 ad effettuare le relative anno- tazioni concernenti le operazioni eseguite<\/p>\n<h3>Avviso di trasporto<\/h3>\n<p>Per il trasporto di armi e parti d\u2019arma,\u00a0tra soggetti muniti della licenza di cui all\u2019articolo 31,\u00a0l\u2019obbligo dell\u2019avviso \u00e8 assolto mediante comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all&#8217;autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione deve accompagnare le armi e le parti d\u2019arma.<br \/>\nNiente PEC invece per i soggetti titolari di licenza all&#8217;articolo 31-Bis ovvero gli intermediari di armi, che per\u00f2 pu\u00f2 trasportarle fuori dal locale oggetto di licenza senza darne avviso.<\/p>\n<h3>Denuncia armi, parti d&#8217;arma e materiale esplodente<\/h3>\n<p>Viene indicato chiaramente che la denuncia pu\u00f2 essere inviata via PEC anche al locale comando dell&#8217;Arma dei carabinieri.<br \/>\nAndranno denunciati i caricatori avente capacit\u00e0 maggiore di 10 colpi per le armi lunghe, 20 per le armi corte.<br \/>\nRimane il dubbio qualora lo stesso caricatori sia utilizzabile sia su di un&#8217;arma lunga sia corta.<\/p>\n<h3>Visita medica per i detentori di armi<\/h3>\n<p>Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d\u2019armi, <span style=\"color: #ff0000;\">ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza <\/span>[n.d.r. Vedi Art.73 Reg. T.U.L.P.S.: Il Capo della Polizia, i Prefetti, i Viceprefetti, gli Ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di P. S., i pretori e i magistrati addetti al Pubblico ministero o all&#8217;ufficio di istruzione]<span style=\"color: #ff0000;\"> \u00a0e dei collezionisti di armi antiche<\/span>, \u00e8 tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall\u2019articolo 35, comma 7, secondo le modalit\u00e0 disciplinate con il decreto di cui all\u2019articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.<br \/>\nQualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d\u2019armi, l\u2019obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.<\/p>\n<h3>Reati ostativi alla detenzione di armi<\/h3>\n<p>L&#8217;articolo 43 del T.U.L.P.S. risulta aggiornato cos\u00ec:<br \/>\nOltre a quanto \u00e8 stabilito dall&#8217;art. 11, non pu\u00f2 essere conceduta la licenza di portare armi:<br \/>\na) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;<br \/>\nb) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della liberta personale per violenza o resistenza all&#8217;autorit\u00e0 o per delitti contro la personalit\u00e0 dello Stato o contro l&#8217;ordine pubblico;<br \/>\nc) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.<br \/>\nLa licenza <span style=\"color: #ff0000;\">pu\u00f2 essere ricusata\u00a0ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione<\/span>, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non pu\u00f2 provare la sua buona condotta o non d\u00e0 affidamento di non abusare delle armi.<\/p>\n<p>Chi ha suito in passato condanne per furto, rapina ed ora \u00e8 riabilitato non avr\u00e0 l&#8217;esclusione automatica dei titoli per la detenzioen di armi, ma questi potranno essere rilasciati a discrezione dell&#8217;autorit\u00e0 di Pubblica Sicurezza.<\/p>\n<h2>Modifiche alla legge 18 giugno 1969, n. 323<\/h2>\n<h3>Durata licenza &#8220;tiro volo&#8221; (porto d&#8217;armi sportivo)<\/h3>\n<p>Dall&#8217;entrata in vigore del Decreto Legislativo, la durata per i nuovi titoli rilasciati sar\u00e0 ridotta da 6 a 5 anni.<\/p>\n<h2>Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110<\/h2>\n<h3>Articolo 1, le armi camuffate sono considerate armi tipo guerra<\/h3>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\">Agli effetti della legge penale sono, altres\u00ec, considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate<\/span> di cui all\u2019articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.<br \/>\n<span style=\"color: #ff0000;\">Dal 14 settembre le armi camuffate saranno obbligatoriamente vietate.<\/span><\/p>\n<h3>Art. 2, numero di colpi nelle armi comuni<\/h3>\n<p>Modificati i limiti di capacit\u00e0 per le armi comuni non sportive: 10 colpi per le armi lunghe e 20 colpi per le armi corte.<br \/>\nCi siamo adeguati alle normative europee, e per lo meno ora abbiamo solo due tipologie di caricatori: quelli liberi e quelli maggiorati consentiti solo ai tiratori sportivi.<br \/>\nLa denuncia dei caricatori sar\u00e0 obbligatoria per quelli aventi le nuove capacit\u00e0 ovvero 10 colpi per le armi lunghe, 20 per le armi corte.<\/p>\n<h3>Art. 10 &#8211; Detenzione, Collezione armi comuni<\/h3>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\">La detenzione delle armi sportive \u00e8 aumentata a 12 pezzi rispetto ai precedenti 6.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\">Chi possiede una licenza di collezione armi comuni e ha conseguito il maneggio<\/span> (quindi si da per scontato che sia sprovvisto di porto d&#8217;armi)\u00a0<span style=\"color: #ff0000;\">pu\u00f2 trasportare le armi presso poligoni o campi di tiro autorizzati per effettuare prove di funzionamento delle medesime armi<\/span>. Ai fini del presente comma, la prova di funzionamento pu\u00f2 essere effettuata, per ciascuna arma con cadenza non inferiore a sei mesi e consiste nello sparo di un numero di colpi non superiore a 62. Il munizionamento acquistato per l\u2019effettuazione della prova di funzionamento deve essere consumato dal titolare della collezione entro ventiquattro ore dall\u2019acquisto<br \/>\nNon ci si spiega perch\u00e9 62 munizioni, quando le confezioni di vendita sono generalmente da 20, 25, 50 o 180 pezzi. Non si sa neancora come ci si dovr\u00e0 comportare qualora l&#8217;arma durante la prova non funzioni e risultasse quindi impossibile poter sparare le munizioni appena acquisite.<br \/>\nTale possibilit\u00e0 ad interpretare com&#8217;\u00e8 scritta la Legge sembra essere prevista per i detentori di licenza di collezione sprovvisti di porto d&#8217;armi. Infatti chi \u00e8 titolare di una licenza di porto d&#8217;armi pu\u00f2 comunque trasportare le armi. Nelle attuali collezioni non esiste l&#8217;espresso divieto di utilizzo, ma questo viene generalmente inserito nelle prescrizioni.<br \/>\n(P.S.\u00a0La libretta della prova delle armi di reparto, a quel che dice il Dipartimento, prevede 62 colpi ogni 6 mesi)<\/p>\n<h3>Art. 11 &#8211; Tracciabilit\u00e0<\/h3>\n<p>Tutte le parti sfuse di armi (quindi ora non solo le canne) dovranno avere la matricola ed i segni distintivi per la tracciabilit\u00e0.<\/p>\n<h3>Art. 17 &#8211;\u00a0Compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza<\/h3>\n<p>\u00c8 consentita la compravendita a distanza, o per corrispondenza, ai titolari di licenze professionali. Ai privati viene permessa a condizione che la consegna venga effettuata da un armaiolo o da un intermediario, muniti di licenza ex artt. 31 e 31 bis RD 773\/1931.<br \/>\nNon viene pi\u00f9 prevista la possibilit\u00e0 per i privati di richiedere un nulla osta\u00a0 prefettizio che li autorizzi all&#8217;acquisto per corrispondenza.<\/p>\n<h2>Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157<\/h2>\n<h3>Armi non venatorie<\/h3>\n<p>Vengono vietate all&#8217;attivit\u00e0 venatoria le armi di categoria A, in particolare le A6, A7, A8 e le armi di categoria B9 ovvero le armi semiautomatiche di capacit\u00e0 inferiore a 10 colpi ed assomiglianti a delle armi automatiche.<br \/>\nResteranno i problemi legati al riconoscimento di un&#8217;arma nella categoria B9 dove molti importatori cercheranno di evitare tale classificazione al fine di poter vendere armi venatorie per poter godere di un numero di detenzione superiore. Infatti le armi B9 non sportive resteranno detenibili in massimo 3 pezzi mentre le armi venatorie resteranno detenibili in numero illimitato.<\/p>\n<h3>Durata licenza caccia<\/h3>\n<p>Dall&#8217;entrata in vigore del Decreto Legislativo, la durata del porto d&#8217;armi uso caccia \u00e8 ridotta a 5 anni dai precedenti 6.<\/p>\n<h2>Modifiche al del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356<\/h2>\n<h3>Limitazione acquisto munizioni sul porto d&#8217;armi o nulla osta<\/h3>\n<p>La sola modifica riguarda il limite temporale di tale limitazione che ora potr\u00e0 essere rinnovata di anno in anno.<br \/>\nNon sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell\u2019Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni.<\/p>\n<h2>Modifiche alla legge 6 dicembre 1993, n. 509<\/h2>\n<h3>Imballaggi di vendita delle munizioni<\/h3>\n<p>Ora gli imballaggi delle munizioni devono per legge riportare il calibro ed il tipo di munizione.<\/p>\n<h2>Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 526<\/h2>\n<h3>Certificazione armi sparo con potenza inferiore ai 7.5J<\/h3>\n<p>La verifica di conformit\u00e0 delle armi ad aria compressa di modesta capacit\u00e0 offensiva \u00e8 ora legalmente affidata al Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia.<\/p>\n<h2>Modifiche al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43<\/h2>\n<h3>Tracciabilit\u00e0 delle armi e delle munizioni<\/h3>\n<p>Anche per gli intermediari sar\u00e0 obbligatoria la tracciabilit\u00e0 di armi e materiali esplodenti.<\/p>\n<h2>Norme di semplificazione in materia di tracciabilit\u00e0 delle armi e delle munizioni<\/h2>\n<p>Viene istituita una banca dati presso il Ministero dell&#8217;Interno dove vengono registrate tutte le movimentazioni di armi da fuoco, munizioni ed armi da sparo anche di modesta capacit\u00e0 offensiva. (per queste ultime saranno registrati solo i dati del primo acquirente, comunicati dall&#8217;armeria, in quanto le armi a modesta capacit\u00e0 offensiva sono escluse dalla denuncia per i privati cittadini)<br \/>\nIl sistema sar\u00e0 consultabile dalle forze di polizia.<br \/>\nI dati saranno inseriti dagli uffici atti a ricevere le denunce di detenzione armi da parte dei privati cittadini.<\/p>\n<h2>Disposizioni transitorie e finali<\/h2>\n<h3>Entrata in vigore delle nuove durate dei titoli<\/h3>\n<p>Le nuove durate dei titoli autorizzativi alla detenzione delle armi saranno in vigore per le nuove licenze rilasciate dal 14 settembre 2018.<\/p>\n<h3>Visite mediche<\/h3>\n<p>L&#8217;adempimento per la presentazione di un certificato medico per i detentori di armi, o i richiedenti un porto d&#8217;armi, fino all&#8217;adozione del Regolamento, pu\u00f2 essere assolto presentando un certificato medico rilasciato un medico legale,\u00a0o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non \u00e8 affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacit\u00e0 di intendere e di volere.<\/p>\n<h3>Caricatori maggiorati, Armi A6, A7 ed A8.<\/h3>\n<p>Qui \u00e8 da leggere con attenzione !!!<br \/>\nIl problema \u00e8 chi la 14 settembre detiene un&#8217;arma A8 acquistata dopo il 13 giugno 2017 non pu\u00f2 detenerla, dal 1 gennaio 2019, senza la collezione speciale che per\u00f2 potr\u00e0 essere rilasciata solo dal 14 settembre.<br \/>\nChi detiene armi A6, A7 e caricatori acquistati dopo il 13 giugno entro il 31 dicembre 2018 dovr\u00e0 iscriversi ad un&#8217;associazione sportiva riconosciuta dal CONI.<br \/>\nMa quando si sapr\u00e0 quando un&#8217;arma \u00e8 A6 oppure A8 ? Quanto ci metter\u00e0 il Banco di Prova ad aggiornare le classificazioni?<\/p>\n<blockquote><p>4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35, comma 5, e 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, <span style=\"color: #ff0000;\">a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo<\/span>, l\u2019acquisizione e la detenzione di <span style=\"color: #ff0000;\">armi di cui alla categoria A, punti 6 e 7<\/span>, dell\u2019allegato I alla direttiva 91\/477\/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, <span style=\"color: #ff0000;\">nonch\u00e9 di caricatori per armi da fuoco in grado di contenere un numero di colpi eccedente i limiti consentiti all\u2019articolo 2<\/span>, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, <span style=\"color: #ff0000;\">\u00e8 consentita ai soli tiratori sportivi<\/span> iscritti a <span style=\"color: #ff0000;\">federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI<\/span>, nonch\u00e9 gli iscritti alle Federazioni di altri Paesi UE, agli iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno nazionale, agli appartenenti alle <span style=\"color: #ff0000;\">associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al CONI<\/span>.<\/p><\/blockquote>\n<p>Quindi dal 14 settembre, per chi ha acquistato armi A6, A7 e caricatori maggiorati dovr\u00e0 essere tiratore sportivo iscritto ad una federazione sportiva riconosciuta dal CONi o un&#8217;associazione dilettantistiche affiliata al CONI.<\/p>\n<blockquote><p>5. A coloro che, <span style=\"color: #ff0000;\">alla data del 13 giugno 2017, detenevano legalmente le armi ed i caricatori di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia<\/span> alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di cessione a qualunque titolo, si applicano le disposizio- ni di cui al comma 4 del presente articolo.<\/p><\/blockquote>\n<p>Chi deteneva Armi A6, A7 e caricatori maggiorati prima del 13 giugno 2017 non cambia nulla.<\/p>\n<blockquote><p>6. <span style=\"color: #ff0000;\">A coloro che, alla data del 13 giugno 2017, detenevano legalmente armi di cui alla categoria A, punto 8<\/span>, dell\u2019Allegato I alla direttiva 91\/477\/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, <span style=\"color: #ff0000;\">continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto<\/span>. Le armi di cui al periodo precedente possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Mini- stero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui all\u2019articolo 10, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ed ai soggetti muniti della licenza per la fabbricazione di armi, ovvero per cessione, con l\u2019osservanza delle norme vigenti per l\u2019esportazione a enti o persone residenti all\u2019estero. L\u2019erede, il privato o l\u2019ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi, \u00e8 tenuto a far- ne denuncia ai sensi dell\u2019articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed a chiedere apposita licenza di collezione rilasciata dal questore.<\/p><\/blockquote>\n<p>Chi detiene armi A8 acquisite prima del 13 giugno 2017 non cambia nulla ai fini dell&#8217;uso e detenzione, ma non potr\u00e0 pi\u00f9 cederle.<\/p>\n<blockquote><p>7. Fermo restando quanto previsto dall\u2019articolo 10, decimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, <span style=\"color: #ff0000;\">per l\u2019<strong>acquisizione e la detenzione<\/strong> di armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8<\/span>, dell\u2019Allegato I alla direttiva 91\/477\/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, <span style=\"color: #ff0000;\">loro parti e relative munizioni<\/span> pu\u00f2 essere rilasciata dal questore <span style=\"color: #ff0000;\">apposita licenza di collezione<\/span> in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, previa comunicazione all\u2019autorit\u00e0 delle misure adottate per far fronte a eventuali rischi per la pubblica sicurezza o l\u2019ordine pubblico, nonch\u00e9 per la custodia delle armi da fuoco, delle loro parti al fine di assicurare un livello di sicurezza proporzionato ai rischi associati a un accesso non autorizzato agli stessi. La licenza di collezione delle predette armi pu\u00f2 essere rilasciata a coloro che le acquistano per causa di morte.<\/p><\/blockquote>\n<p>Chi acquisir\u00e0 armi A6, A7, A8 dopo il 14 settembre 2018 potr\u00e0 richiedere la particolare nuova collezione. Non si potranno denetere caricatori maggiorati se non si sar\u00e0 sportivi.<\/p>\n<blockquote><p>8. Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, alle <span style=\"color: #ff0000;\">armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8<\/span>, dell\u2019Allegato I alla direttiva 91\/477\/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, si applicano le disposizioni di cui all\u2019articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Ai fini della legge penale, le armi di cui al periodo precedente sono considerate armi comuni da sparo.<\/p><\/blockquote>\n<p>Le armi A6, A7, A8 sono considerate armi comuni.<\/p>\n<blockquote><p>9. <span style=\"color: #ff0000;\">I detentori di armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8<\/span>, dell\u2019Allegato I alla direttiva 91\/477\/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, <span style=\"color: #ff0000;\">e loro parti<\/span> adempiono alle disposizioni contenute nel presente decreto <span style=\"color: #ff0000;\">entro il 31 dicembre 2018<\/span>.<\/p><\/blockquote>\n<p>Si avr\u00e0 tempo fino al 31 dicembre 2018 per diventare tiratore sportivo o richiedere la licenza particolare di collezione.<\/p>\n<h2>Entrata in vigore<\/h2>\n<p>Le modifiche legislative entreranno in vigore il 14 settembre 2018.<\/p>\n<p>Ora non resta che attendere la Circolare del Ministero dell&#8217;Interno per risolvere talune criticit\u00e0 ed il tanto atteso Regolamento sui poligoni privati.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 stato pubblicato in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 08 settembre 2018\u00a0il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 104,\u00a0l\u2019 attuazione della direttiva (UE) 2017\/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91\/477\/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell\u2019acquisizione e della detenzione di armi. 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