Armi Militari

Firmato dal Presidente della Repubblica il Decreto 7/2015

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Legge 17/04/2015

Appare oggi, sul sito del Quirinale, a questo indirizzo, la notiza dell’attesa della pubblicazione del decretaccio. Ormai l’iter di questo orrido decereto è concluso, dato che probabilmente la Convesione Legge del Decreto 7 / 2015 scade proprio oggi 20 aprile 2015. Quindi molto probabilmente la nuova Legge sarà in vigore dalla mezzanotte di oggi.

Aggiornamento del 20.04.2014 ore 23:00
Sul sito della Gazzetta Ufficiale, appare pubblicata la Serie Generale n. 91 del 20-4-2015,  contenente la Conversione Legge.
La nuova Legge 17 aprile 2015 N. 43 sarà in vigore dalla mezzanotte (00:00:01) del 21 aprile 2015.
Non si segnalano modifiche rispetto al testo approvato dal Senato sulla fiducia al Governo, così come presentato dalla Camera.

Ma vediamo in dettaglio cos’è cambiato:
(P.S. Potete anche leggere l’articolo precedente : La futura era del Post Decretaccio DL 7/2015

3-ter.
All’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare» sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese possono utilizzare»;
b) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l’intero ciclo di vita dell’esplosivo, ovvero può consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilità, secondo quanto previsto dal comma 1.»;
c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati, nonché di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi.».
Art.3.
1. A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare, per gli esplosivi per uso civile, il sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell’interno, di seguito denominato: «G.E.A.», che consente la loro identificazione univoca, di cui alle disposizioni dei capi I e II, e la loro tracciabilita’ lungo tutta la catena della fornitura e durante l’intero ciclo di vita dell’esplosivo, con la possibilita’ di pronta ed affidabile identificazione di coloro che ne hanno avuto il possesso.
2. In alternativa all’utilizzo del sistema di cui al comma 1, ogni impresa, entro il termine previsto dal medesimo comma 1, puo’ istituire un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l’intero ciclo di vita
dell’esplosivo, ovvero puo’ consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che, fermo l’obbligo di immediata trascrizione sul supporto cartaceo delle movimentazioni stesse, consenta la loro pronta tracciabilita’,
secondo quanto previsto dal medesimo comma 1, e la trasmissione, in tempo reale, al sistema G.E.A. del Ministero dell’interno, dei dati trasmessi dalle aziende stesse. Agli oneri per il collegamento al sistema G.E.A. provvedono le imprese consorziate.
3. Il sistema G.E.A. e’ realizzato con modalita’ che assicurano alle imprese la possibilita’ di riversare, anche mediante i propri sistemi informatici, i dati necessari per consentire al Ministero
dell’interno di rintracciare in modo affidabile ed in tempo reale gli esplosivi civili dalle stesse imprese comunque detenuti o immessi sul mercato, identificandone i detentori primari ed i successivi senza soluzione di continuita’, sino ai detentori in atto.
4. Le imprese che utilizzano il sistema G.E.A., ai sensi del comma
1, assumono a loro carico le spese di funzionamento del sistema in proporzione all’entita’ dell’effettivo utilizzo del servizio offerto dal medesimo sistema. La ripartizione dei conseguenti oneri verra’ definita nel decreto di cui all’articolo 5.
5. I dati riversati in tempo reale nel sistema G.E.A., compresi quelli relativi all’identificazione univoca, di cui alle disposizioni dei Capi I e II, sono comunque conservati dalle imprese per un periodo minimo di 10 anni, decorrenti dal giorno in cui e’ effettuata la consegna o dalla fine del ciclo di vita dell’esplosivo, qualora nota, anche nel caso in cui sia cessata l’attivita’ d’impresa.
6. E’ fatto obbligo alle imprese di provvedere alla tenuta di un registro, anche in modalita’ informatizzata, relativo a tutte le movimentazioni degli esplosivi di cui al comma 2. Il registro
cartaceo, in bollo e vidimato in ciascuna pagina dalla questura competente per territorio, e’ conforme al modello unico predisposto dal Ministero dell’interno ed e’ tenuto secondo le modalita’ di cui
al decreto previsto dall’articolo 5.
7. Nel caso di cessazione di attivita’, le imprese sono tenute a consegnare tutti i registri alla questura competente, per la loro conservazione.
8. Relativamente agli esplosivi fabbricati o importati anteriormente alla data del 5 aprile 2015, le imprese conservano
i registri secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente e secondo le modalita’ previste dal decreto di cui all’articolo 5.
9. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, e’ fatto altresi’ obbligo alle imprese di comunicare al Ministero dell’interno ed alle questure che ne facciano richiesta, tutte le informazioni
commerciali relative alla provenienza e alla localizzazione di ogni esplosivo durante il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena della fornitura. A tale fine esse forniscono alle predette autorita’,
anche attraverso l’utilizzo del sistema G.E.A., il nominativo ed il recapito di una persona che possa rilasciare le informazioni di interesse al di fuori del normale orario di lavoro.
10. Resta fermo l’obbligo, prima della  chiusura giornaliera dell’attivita’, di stampare le operazioni effettuate per
l’apposizione del prescritto bollo.
Art.3.
1. A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese possono utilizzare, per gli esplosivi per uso civile, il sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell’interno, di seguito denominato: «G.E.A.», che consente la loro identificazione univoca, di cui alle disposizioni dei capi I e II, e la loro tracciabilita’ lungo tutta la catena della fornitura e durante l’intero ciclo di vita dell’esplosivo, con la possibilita’ di pronta ed affidabile identificazione di coloro che ne hanno avuto il possesso.
2.Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l’intero ciclo di vita dell’esplosivo, ovvero può consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilità, secondo quanto previsto dal comma 1. Agli oneri per il collegamento al sistema G.E.A. provvedono le imprese consorziate.
3. Il sistema G.E.A. e’ realizzato con modalita’ che assicurano alle imprese la possibilita’ di riversare, anche mediante i propri sistemi informatici, i dati necessari per consentire al Ministero
dell’interno di rintracciare in modo affidabile ed in tempo reale gli esplosivi civili dalle stesse imprese comunque detenuti o immessi sul mercato, identificandone i detentori primari ed i successivi senza soluzione di continuita’, sino ai detentori in atto.
4. Le imprese che utilizzano il sistema G.E.A., ai sensi del comma
1, assumono a loro carico le spese di funzionamento del sistema in proporzione all’entita’ dell’effettivo utilizzo del servizio offerto dal medesimo sistema. La ripartizione dei conseguenti oneri verra’ definita nel decreto di cui all’articolo 5.
5. I dati riversati in tempo reale nel sistema G.E.A., compresi quelli relativi all’identificazione univoca, di cui alle disposizioni dei Capi I e II, sono comunque conservati dalle imprese per un periodo minimo di 10 anni, decorrenti dal giorno in cui e’ effettuata la consegna o dalla fine del ciclo di vita dell’esplosivo, qualora nota, anche nel caso in cui sia cessata l’attivita’ d’impresa.È fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati, nonché di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi.
6. E’ fatto obbligo alle imprese di provvedere alla tenuta di un registro, anche in modalita’ informatizzata, relativo a tutte le movimentazioni degli esplosivi di cui al comma 2. Il registro
cartaceo, in bollo e vidimato in ciascuna pagina dalla questura competente per territorio, e’ conforme al modello unico predisposto dal Ministero dell’interno ed e’ tenuto secondo le modalita’ di cui
al decreto previsto dall’articolo 5.
7. Nel caso di cessazione di attivita’, le imprese sono tenute a consegnare tutti i registri alla questura competente, per la loro conservazione.
8. Relativamente agli esplosivi fabbricati o importati anteriormente alla data del 5 aprile 2015, le imprese conservano
i registri secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente e secondo le modalita’ previste dal decreto di cui all’articolo 5.
9. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, e’ fatto altresi’ obbligo alle imprese di comunicare al Ministero dell’interno ed alle questure che ne facciano richiesta, tutte le informazioni
commerciali relative alla provenienza e alla localizzazione di ogni esplosivo durante il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena della fornitura. A tale fine esse forniscono alle predette autorita’,
anche attraverso l’utilizzo del sistema G.E.A., il nominativo ed il recapito di una persona che possa rilasciare le informazioni di interesse al di fuori del normale orario di lavoro.
10. Resta fermo l’obbligo, prima della chiusura giornaliera dell’attivita’, di stampare le operazioni effettuate per
l’apposizione del prescritto bollo.
3-quater.
Gli obblighi per le imprese, previsti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-sexies.
All’articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai titolari della licenza di cui alperiodo precedente e nell’ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni egli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all’articolo 38, primo comma, secondo periodo.”.
Art. 31.
Salvo quanto è disposto per le armi da guerra all’articolo 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.
La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.
Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni.
Art. 31.
Salvo quanto è disposto per le armi da guerra all’articolo 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.
La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.
Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni. Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell’ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni egli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all’articolo 38, primo comma, secondo periodo.
3-septies.
All’articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numerosuperiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, secondo comma,della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.”.
Art. 38.
Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’art. 1bis, comma 1, letterab), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità,all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma deicarabinieri, ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
Sono esenti dall’obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le società di tiro a segno e lealtre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.
L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misurecautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico.
Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all’articolo 35, comma 7.La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’articolo 39.
La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia.
Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.
Art. 38.
Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’art. 1bis, comma 1, letterab), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità,all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma deicarabinieri, ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, secondo le modalità stabilite nel regolamento. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, secondo comma,della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
Sono esenti dall’obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le società di tiro a segno e lealtre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.
L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misurecautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico.
Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all’articolo 35, comma 7.La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’articolo 39.
La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia.
Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.
3-octies.
All’articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: “detiene armi o” sono
inserite le seguenti: “caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o”.
Art. 697 cp
Chiunque detiene armi  o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a trecentosettantuno euro.
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a duecentocinquantotto euro.
Art. 697 cp
Chiunque detiene armi, caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a trecentosettantuno euro.
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a duecentocinquantotto euro.
3-novies.
Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-septiesdelpresente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesidi esclusione dall’obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.
3-decies.
Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:
“2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l’attività venatoria non è consentita con l’uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno1991, nonché con l’uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert”.
Art. 13.
1. L’attivita’ venatoria e’ consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu’ di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonche’ con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad
anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere piu’ di due cartucce durante l’esercizio dell’attivita’ venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all’esercizio della caccia al cinghiale.
2. E’ consentito, altresi’, l’uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche’ l’uso dell’arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi e’ vietato l’uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu’ di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e’ autorizzato, per l’esercizio venatorio, a portare, oltre
alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
Art.13.
1. L’attivita’ venatoria e’ consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu’ di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonche’ con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad
anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere piu’ di due cartucce durante l’esercizio dell’attivita’ venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all’esercizio della caccia al cinghiale.
2. E’ consentito, altresi’, l’uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche’ l’uso dell’arco e del falco.
2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l’attività venatoria non è consentita con l’uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno1991, nonché con l’uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi e’ vietato l’uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu’ di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e’ autorizzato, per l’esercizio venatorio, a portare, oltre
alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
3-undecies.
Alle armi escluse dall’uso venatorio ai sensi dell’articolo 13, comma 2-bis, della legge 11febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 3-decies del presente articolo, detenute alla data di entratain vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numericisulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo,delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all’articolo 10, sesto comma, primo periodo,della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

 

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