Armi Militari

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Aggiornato al 26.11.2016

Grande stemma del Regno d'Italia dall'11 aprile 1929 al 26 ottobre 1944

Grande stemma del Regno d'Italia dall'11 aprile 1929 al 26 ottobre 1944 Il grande stemma dello Stato è formato dello scudo di Savoia, di rosso alla croce di argento, sormontato da un elmo reale d'oro completamente aperto, damascato, foderato di rosso e posto in maestà, ornato di un cercine e di svolazzi d'oro e di azzurro, cimato con la corona di ferro. Sostegni: due fasci littori addossati con l'ascia all'infuori, legati con strisce di cuoio intrecciate e formanti due nodi di Savoia. Lo scudo fregiato con la grande collana dell'ordine supremo della SS. Annunziata, con le grandi fasce delle grandi croci degli ordini reali del SS. Maurizio e Lazzaro, militare di Savoia e della Corona d'Italia e con nastro e croce del merito civile di Savoia; la grande fascia dell'ordine Mauriziano annodata da quattro cifre reali d'oro e caricata del motto: «Fert», tre volte ripetuto. Il tutto posto sotto un padiglione di porpora bardato d'un gallone e frangiato d'oro, soppannato d'ermellino, col colmo di tela di argento ricamato a lingue di guoco d'oro moventi dal lembo superiore e a fiamme alternate d'oro e di rosso nella parte inferiore, con un drappellone, intagliato a forma di vaii, di velluto azzurro, gallonato e con fiocchi d'oro; questo padiglione cimato della corona reale.

REGIO DECRETO 6 maggio 1940, n. 635

Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. (040U0635)

Vigente al: 12.05.2018


VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con 14. decreto 18 giugno 1931-II, n. 773;

Veduto l’art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l’interno, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per la cultura popolare;
Abbiamo decretato e decretiamo.:

E’ approvato l’annesso regolamento per l’esecuzione del testo unico, in data 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, il quale regolamento sara’ visto e sottoscritto, d’ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l’interno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 6 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE
Mussolini – Grandi – Pavolini
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addi’ 15 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 74. – Mancini.

TITOLO I.
Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione.

Paragrafo 1° – Delle autorità di pubblica sicurezza e delle loro
attribuzioni.

REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DELLA LEGGE DI P. S. TESTO UNICO 18 GIUGNO 1931-IX, N. 773

Art. 1.

L’autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.
Sono autorità provinciali il Prefetto ed il Questore.
E’ autorità locale, in ciascun Comune, il funzionario preposto all’ufficio di pubblica sicurezza. Nei Comuni dove non esiste un ufficio di P. S., è autorità locale il Podesta’ o chi ne fa le veci.

Art. 2.

Il Prefetto sopraintende alla pubblica sicurezza ed, in particolare, esercita nella provincia le attribuzioni deferite dalle leggi, alla sulla competenza.

Art. 3.

Il Questore ha, alla dipendenza del Prefetto, la direzione tecnica di tutti i servizi di polizia e d’ordine pubblico nella provincia. Egli esercita tutte le altre attribuzioni deferite dalle leggi alla sua competenza.

Art. 4.

L’autorità locale di pubblica sicurezza esercita, nell’ambito della circoscrizione del comune, le attribuzioni che le leggi deferiscono alla sua competenza.
Il Prefetto puo’, con decreto, incaricare i funzionari preposti ad uffici distaccati di P. S. di vigilare sull’andamento generale dei servizi di pubblica sicurezza nei comuni vicini a quello di loro residenza.
Quando le esigenze del servizio lo richiedono, il Prefetto, od il Questore con l’assenso del Prefetto, possono inviare funzionari di P. S. nei comuni per assumere la direzione dei servizi di polizia.
Durante la permanenza dei funzionari nei comuni, resta sospesa la competenza dei Podesta’ relativamente ai servizi di polizia.

Art. 4-bis.

In deroga a quanto previsto dall’articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, il prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dell’interno, ed a richiesta delle amministrazioni interessate, provvede all’attribuzione della qualità’ di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai cantonieri di cui all’articolo 12 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e agli altri agenti destinati all’esecuzione ed all’osservanza di speciali leggi e regolamenti, che risultino:
a) essere maggiorenni;
b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
c) non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
d) avere il godimento dei diritti civili e politici.
Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti per l’accesso allo specifico impiego per il quale è richiesta la qualita’ di agente di pubblica sicurezza.
All’atto dell’attribuzione della qualita’ di agente di pubblica sicurezza, l’interessato è tenuto a prestare giuramento, in deroga all’articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, davanti al prefetto o suo delegato, con la seguente formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e delle regioni e di adempiere alle funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l’unico intento di perseguire il pubblico interesse .
L’attribuzione della qualità  di agente di pubblica sicurezza è revocata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti prescritti, ed è sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal servizio o, comunque, quando nei confronti dell’interessato è adottato un provvedimento restrittivo della liberta’ personale.
Le disposizioni del presente articolo, si osservano in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento rimettono all’autorità amministrativa il riconoscimento della qualita’ di agente di pubblica sicurezza, fatte salve le disposizioni in vigore per la polizia municipale.

Paragrafo 2°. – Della composizione dei privati dissidi.

Art. 5.

Per la composizione dei privati dissidi di cui all’art. 1 della legge, l’autorità di P. S. invita le parti a comparire dinanzi ad essa, in un termine congruo pel tentativo di conciliazione.

Art. 6.

L’autorità di P. S. chiarisce alle parti la questione di fatto e i principi di diritto ad essa applicabili senza imporre il suo giudizio, e, salvi gli eventuali provvedimenti di competenza dell’autorità giudiziaria, adotta, ove sia il caso, o un provvedimento conservativo di soddisfazione delle parti in contesa o un temperamento di equita’ che valga a prevenire eventuali incidenti.
Del seguito procedimento si prende nota negli atti di ufficio e si stende processo verbale, ove lo si ritenga necessario.
Il processo verbale, firmato dallo parti e dal funzionario, puo’ essere prodotto e fa fede in giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne fa menzione.

Paragrafo 3°. – Dei rilievi segnaletici.

Art. 7.

I rilievi segnaletici per le persone pericolose o sospette e per coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la propria identita’, giusta l’art. 4 della legge, sono descrittivi, fotografici, dactiloscopici o antropometrici.
La carta d’identita’ da rilasciarsi alle persone pericolose o sospette, a termini del citato art. 4, devo essere conforme al modello allegato al presento regolamento, senza particolari rilievi od annotazioni.
Le impronte digitali sono apposte sui cartellini da conservarsi presso l’ufficio comunale o l’ufficio provinciale di P. S.

Paragrafo 4°. – Dell’esecuzione dei provvedimenti di polizia.

Art. 8.

I provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa, col procedimento di cui all’articolo 5 della legge.
I provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica, emanati dal Podesta’ sulle materie di cui all’art. 55 della legge comunale o provinciale, testo unico 3 marzo 1934, n. 383, seguono col procedimento di cui all’art. 55 stesso.

Art. 9.

I provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza, quando riflettono singoli interessati, sono comunicati mediante consegna di copia dei provvedimenti, per mezzo degli agenti della forza pubblica o del messo comunale.
La relazione della notifica, redatta in doppio originale, è datata e sottoscritta dall’agente o dal messo e dal consegnatario. Se questi non puo’ o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione.
La notifica si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata o chi la rappresenti legalmente rilasci ricevuta dell’atto o del provvedimento che la riguarda, o quando, in qualsiasi modo, risulti che abbia avuto notizia dell’atto o del provvedimento.

Art. 10.

Il Ministro dell’interno puo’, in qualunque tempo, sia sopra denuncia, sia per propria iniziativa, dichiarare, con decreto, la nullita’ degli atti e dei provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza che contengano violazioni di legge o di regolamenti generali o speciali o che ritenga non fondati sopra una causa di pubblico interesse.

Paragrafo 5°. – Delle autorizzazioni di polizia.

Art. 11.

Le autorizzazioni, di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilita’ civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell’esercizio concreto della loro attivita’.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia gia’ stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attivita’ da svolgersi per un tempo determinato.
Nel caso di trasferimento di taluna delle attivita’ di cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali l’autorizzazione è stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano l’esercizio dell’attivita’ alla verifica di idoneita’, comunque definita, dei locali medesimi.

Art. 12.

Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso nel richiedente dei requisiti personali e l’adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
E’ fatta salva la facolta’ dell’amministrazione di verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti.
Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell’esercizio di un’attivita’ autorizzata, la domanda dell’interessato deve contenere il consenso scritto dell’eventuale rappresentante.
Gli atti di consenso possono essere assunti davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.

Art. 12-bis.

Nel caso di morte del titolare, l’erede, ovvero, se si tratta del titolare di un’impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, puo’ richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l’attivita’ nei tre mesi successivi alla data della morte. L’autorità di pubblica sicurezza puo’ ordinare la cessazione immediata dell’attivita’ se l’interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attivita’ ricettive, dall’articolo 17-ter della legge.

Art. 13.

La domanda è presentata all’autorità locale di P. S., la quale, quando il provvedimento richiesto non sia di sua competenza, la trasmette al Questore con informazioni e proposte.
Analogamente si provvede per la rinnovazione annuale delle autorizzazioni.
La domanda di rinnovazione deve essere presentata prima della scadenza del provvedimento.
La rinnovazione decorre sempre dal giorno successivo a quello della scadenza.
Salvo che non sia, nei singoli casi, diversamente stabilito, la rinnovazione ha luogo mediante vidimazione sull’atto originario.
Sullo stesso atto puo’ opporsi l’approvazione del rappresentante, nei casi in cui la rappresentanza è consentita dalla legge.

Art. 14.

La prestazione di cauzione, quando richiesta dalla legge o disposta dall’autorità nei casi previsti dalla legge, puo’ essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all’esercizio di tale attivita’ e con ogni altra modalita’ prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilita’ pubblica.

Art. 15.

Quando la legge prescrive, per determinati atti, l’obbligo dell’avviso o della dichiarazione, questi debbono essere presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo, se prescritto.
L’autorità competente rilascia l’esemplare in bollo alla parte con l’annotazione del provvedimento, e conserva l’altro negli atti di ufficio.

Art. 16.

In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l’esercizio di determinate attivita’ soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall’autorità di P. S. che attesta del numero delle pagine nell’ultima di esse.
I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di P. S., i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.I registri di cui al primo comma possono essere tenuti con modalita’ informatiche. A tal fine con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita’ tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell’obbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso decreto può  prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante specifiche convenzioni.

Art. 17.

L’obbligo, imposto dalla legge a chi richiede l’acquisto di determinate merci o la prestazione di determinati servigi, di dimostrare, nei casi tassativamente contemplati, la propria identita’ personale, mediante l’esibizione della carta di identità, riguarda le operazioni che si svolgono con l’intervento personale dei committenti.
Degli affari che vengono trattati per corrispondenza, deve, dal commissionario, essere dato immediato avviso alle autorità di P. S. dei luoghi donde è partita la commissione e dove si spedisce la merce, quando il committente non sia conosciuto.

Art. 18.

Nelle insegne, nelle mostre, nelle tabelle, nelle vetrine esterne o interne di qualsiasi esercizio soggetto ad autorizzazione di polizia, deve farsi uso della lingua italiana.
E’ consentito anche l’uso di lingue straniere, purche’ alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri piu’ appariscenti.
L’inosservanza di queste disposizioni puo’ dar luogo a revoca dell’autorizzazione.

TITOLO II.
Disposizioni relative all’ordine pubblico e alla incolumita’ pubblica.

Paragrafo 6°. – Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.

Art. 19.

Fermo il disposto dell’art. 15, l’avviso per le riunioni pubbliche di cui è parola nell’art. 18 della legge, deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e dell’oggetto della riunione; le generalita’ ((di coloro che sono designati a prendere la parola nonche’ le generalita’)) e la firma dei promotori.
L’avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 20.

Insieme con l’avviso puo’ essere richiesto il consenso scritto per l’occupazione temporanea del luogo pubblico o aperto al pubblico, da parte dell’autorità competente, o di chi dispone del locale destinato alla riunione.
E’ vietato l’uso delle chiese e degli altri luoghi sacri per manifestazioni estranee al sentimento religioso o per scopi non attinenti al culto.

Art. 21.

Quando il Questore vieti la riunione, per ragioni di ordine pubblico, di moralita’ o di sanita’ pubblica, ovvero imponga speciali prescrizioni a termini del quarto comma dell’art. 18 della legge, ne da’ notizia ai promotori o direttamente o per mezzo dell’autorità locale di P. S.
L’avvenuta comunicazione dovra’ risultare da processo verbale.

Art. 22.

L’autorità di P. S. assiste alle riunioni per mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

Art. 23.

L’ufficiale di P. S. preposto al servizio impartisce le occorrenti istruzioni ai comandanti della forza pubblica e della forza armata, presenti sul posto, chiarendo ad essi gli obbiettivi da conseguire.
Le sue disposizioni non possono essere modificate senza suo ordine.

Art. 24.

Quando occorra sciogliere una riunione od un assembramento, il funzionario di P. S., ove non indossi l’uniforme di servizio, deve mettersi ad armacollo la sciarpa tricolore.
L’ufficiale od il sottufficiale dei CC. RR. deve essere in divisa.
L’invito a sciogliersi e le intimazioni si fanno « In nome della legge ».

Art. 25.

Qualora non sia possibile disporre della tromba per le formalita’ di cui all’art. 23 della legge, lo scioglimento della riunione è ordinato con tre intimazioni ad alta voce.

Art. 26.

Nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento, a termini dell’art. 24 della legge, non si puo’ adoperare la forza prima che l’ufficiale di P. S. o il sottufficiale dei Carabinieri, preposto al servizio, ne abbia dato ordine.

Art. 27.

Eseguito lo scioglimento di una riunione o di un assembramento, l’ufficiale di P. S. o il sottufficiale dei CC. RR. preposto a1 servizio redige verbale sulle varie fasi della riunione, sui reati eventualmente commessi, sugli autori di essi e sulle misure adottate per il mantenimento dell’ordine.
Ove sia il caso, il verbale è trasmesso, entro ventiquattro ore, all’autorità giudiziaria per l’esercizio dell’azione penale.

Art. 28.

Quando sia omesso l’avviso di cui all’art. 18 della legge, la autorità locale di P. S. informa immediatamente il Questore, e in caso di urgenza, provvede, sotto la propria responsabilita’, o ad impedire che la riunione abbia luogo o a vigilarne lo svolgimento, riferendone subito al Questore per gli ulteriori provvedimenti.

Paragrafo 7°. – Delle cerimonie fuori dei templi e delle processioni
ecclesiastiche e civili.

Art. 29.

L’avviso di cui è parola nell’art. 25 della legge deve esser dato nei modi prescritti dall’art. 15 del presente regolamento e deve contenere
a) le generalita’ e la firma dei promotori;
b) l’indicazione del giorno e dell’ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile;
c) l’indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a cio’ destinati;
d) l’indicazione dell’itinerario della processione e della localita’ in cui le funzioni si compiono.
L’avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la cerimonia o per la processione ecclesiastica o civile.

Art. 30.

Insieme con l’avviso, puo’ essere richiesto il consenso scritto dell’autorità competente, per percorrere vie o piazze pubbliche avvero aree pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 31.

Alle cerimonie, alle processioni religiose e civili e alle altre manifestazioni indicate nell’art. 25 della legge, si applicano le disposizioni degli articoli 21 e 28 del presente regolamento.

Art. 32.

Per l’esercizio della facolta’ attribuita al Questore dal secondo comma dell’art. 27 della legge, per quanto riguarda i trasporti funebri, si osserva il disposto dell’art. 21 del presente regolamento.

Paragrafo 8°. – Delle armi e delle munizioni da guerra.

Art. 33.

« Sono armi da guerra », ai sensi dell’art. 28 della legge, le armi di ogni specie, da punta, da taglio e da sparo, destinate o che possono essere destinate per l’armamento delle truppe nazionali o straniere, o per qualsiasi uso militare.
Sono armi « tipo guerra » quelle che presentano caratteristiche analoghe alle armi da guerra.
Sono « munizioni da guerra » le cartucce, i proiettili, le bombe, la polvere, le capsule ed ogni altra materia, destinata al caricamento delle armi da sparo belliche, o comunque ad impiego bellico.

Art. 34.

La domanda per ottenere la licenza del Ministero dell’interno per la fabbricazione dei materiali da guerra contemplati dall’art. 28 della legge, oltre alle generalita’ complete e alla firma del richiedente, deve contenere le indicazioni relative:
a) all’ubicazione delle officine;
b) alla specie e al quantitativo dei materiali che s’intende fabbricare;
c) al periodo di tempo entro il quale il richiedente si propone di portare a termine i singoli allestimenti.
Le variazioni relative al quantitativo dei materiali da fabbricare devono essere comunicate, di volta in volta, al Prefetto.
Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) di quest’articolo devono essere riportate sulla licenza.

Art. 35.

Gli stabilimenti per le produzioni dei materiali da guerra sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’interno, che la esercita per mezzo dei funzionari a ciò delegati.
La sorveglianza tecnica puo’ essere esercitata anche dal Ministero della Guerra, i cui delegati, tecnici o militari, hanno facolta’ di visitare gli stabilimenti in ogni tempo.

Art. 36.

E’ in facolta’ del Ministero per l’interno di determinare la specie e la quantita’ dei materiali da guerra che la ditta produttrice puo’ tenere in deposito; di sospendere la produzione, e di ritirare i materiali gia’ fabbricati o in corso di fabbricazione.

Art. 37.

La domanda per l’autorizzazione a raccogliere o detenere materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalita’ e alla firma del richiedente, le indicazioni relative alle specie e alla quantita’ delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti.
Queste indicazioni sono riportate sulla licenza.
La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizione da guerra o tipo guerra.
Senza licenza del Ministero per l’interno è vietata la vendita o comunque la cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche alle persone autorizzate al commercio delle armi o delle munizioni da guerra.

Art. 38.

La domanda per l’autorizzazione ad importare i materiali da guerra, oltre alle generalità’ e alla firma del richiedente, deve indicare:
a) lo Stato da cui i materiali sono importati e la ditta, persona od ente, che li fornisce;
b) le generalita’ e la residenza del destinatario, nonche’ il luogo dove i materiali devono essere ricevuti;
c) la specie e la quantita’ dei materiali.
Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest’articolo devono essere riportate sulla licenza.

Art. 39.

Per ottenere la licenza ad esportare materiale da guerra, si deve indicare, con le generalita’ del richiedente:
a) lo Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta, persona od ente, cui sono ceduti;
b) la fabbrica o il deposito da cui partono;
c) la specie e la quantita’ dei materiali.
Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest’articolo devono essere riportate sulla licenza.

Art. 40.

Le domande per il transito nel Regno di materiale da guerra e le relative licenze devono contenere le indicazioni di cui agli articoli 38 e 39 del presente regolamento.

Art. 41.

La licenza per l’esportazione, per l’importazione o per il transito di materiali da guerra deve essere rilasciata per ogni singola spedizione e deve essere esibita agli uffici di dogana.

Paragrafo 9°. – Delle passeggiate in forma militare.

Art. 42.

Il permesso per passeggiate in forma militare con armi, di cui all’art. 29 della legge, è subordinato al possesso della licenza di porto di armi in chi vi partecipa, salvo che non sia altrimenti autorizzato ad andare armato.

Art. 43.

E’ considerata passeggiata in forma militare con armi l’adunata, anche in luoghi privati, di corpi od associazioni con armi, nonche’ l’intervento in feste, funzioni o trattenimenti in luoghi pubblici od aperti al pubblico.
Nelle passeggiate in forma militare non possono portarsi munizioni.

Paragrafo 10°. – Delle armi comuni e degli strumenti atti ad
offendere.

Art. 44.

Sono considerati armi comuni da sparo, ai sensi dell’articolo 30 della legge:
a) tutti i fucili con una o piu’ canne ad anima liscia, comprese le spingarde;
b) i fucili con due canne rigate purche’ non idonei ad impiegare cartuccia con pallottola totalmente blindata;
c) i fucili con due o tre canne, miste (una liscia e una rigata oppure due canne liscie ed una rigata), purche’ non idonei ad impiegare cartucce con pallottola totalmente blindata;
d)i fucili ad una sola canna rigata che, pur potendo impiegare cartucce con pallottola parzialmente blindata, abbiano una gittata non superiore ai 500 metri con alzo di mira massimo di m. 300;
e) le rivoltelle o pistole a rotazione, di qualsiasi peso, calibro e dimensione;
f) le pistole automatiche il cui potere di arresto non sia superiore a 25 metri.
Sono pure considerate armi da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala» e quelle ad aria compressa siano lunghe che corte.

Art. 45.

Per gli effetti dell’art. 30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.

Art. 46.

Le domande dirette ad ottenere l’autorizzazione per fabbricare, introdurre dall’estero, esportare o far transitare nel Regno armi comuni devono contenere: per la fabbricazione, le indicazioni di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell’art. 34, per l’introduzione dall’estero, quelle di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell’art. 38; per l’esportazione, quelle di cui al primo comma ed alle lettere a), b), c), dell’art. 39; per il transito, quelle di cui all’art. 40 del presente regolamento.
Le indicazioni stesse devono essere riportate sulla licenza.

Art. 47.

Le domande per l’autorizzazione a fare raccolta di armi a fine di commercio od industria, a smerciarle o esporle in vendita, devono contenere, oltre alle generalita’ e alla firma dei richiedenti, le indicazioni relative alla specie e alla quantita’ delle armi, nonche’ ai locali deve le armi sono raccolte, esposte in vendita o detenute per la vendita.
La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e puo’ essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando l’interessato non intenda avvalersi della facolta’ di detenere l’arma e il relativo munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di cui all’articolo 38 della legge. Se la collezione riguarda armi artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche l’indicazione dell’epoca a cui risalgono le armi.
La licenza per la collezione di armi artistiche, rare od antiche, deve contenere anche l’indicazione dell’epoca a cui risalgono le armi.

Art. 48.

La licenza di cui all’art. 31 della legge, per la introduzione di armi dall’estero o per l’esportazione, è rilasciata dal Questore della Provincia nella quale si trova il Comune dove le armi sono dirette o donde sono spedite.
Sulle domande di transito provvede il Questore della Provincia di confine dal quale le armi sono introdotte.
Alle licenze contemplate da quest’articolo si applica il disposto dell’art. 41 del presente regolamento.

Art. 49.

E’ vietata l’introduzione nel Regno di armi, di cui non sia permesso il porto, a meno che l’introduzione non sia richiesta per comprovate ragioni di studio o da chi sia munito di licenza per collezione di armi artistiche, rare o antiche, a termine dell’ultimo comma dell’art. 31 della legge.

Art. 50.

L’avviso per il trasporto delle armi nell’interno del Regno, di cui è parola nel primo e nel secondo comma dell’art. 34 della legge, deve essere presentato al Questore della Provincia donde le armi sono spedite.
Ove il Questore autorizzi il trasporto, appone il visto sull’avviso.
L’avviso col visto deve accompagnare le armi.

Art. 51.

La dichiarazione di chi esercita l’industria della riparazione delle armi deve contenere le seguenti indicazioni:
a) l’esatta ubicazione dell’officina;
b) gli operai occupati in essa;
c) il tipo riparazioni per cui l’officina è attrezzata.
Oltre all’eventuale trasferimento, deve essere notificato al Questore ogni mutamento nelle condizioni denunziate nella prima dichiarazione.

Art. 52.

I commercianti di armi e coloro che esercitano l’industria delle riparazioni delle armi possono dare incarico ai propri commessi di portare le armi ai loro clienti che risiedono nel Comune. I commessi devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che è vidimata dall’autorità locale di P. S. e ritirata dal principale dopo avvenuta la consegna delle armi.
Non puo’ essere dato incarico a persone che non diano affidamento per eta’ e per condotta.

Art. 53.

L’autorità di P. S. ha facolta’ di stabilire speciali condizioni per il trasporto dello armi.

Art. 54.

Nel registro di cui all’art. 35 della legge si prende nota della data dell’operazione; della persona o della ditta con la quale l’operazione è compiuta, della specie, contrassegni o quantita’ delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col quale l’acquirente ha dimostrato la propria identita’ personale.
E’ permessa la vendita delle armi lunghe da fuoco al minore che esibisca la licenza di porto d’armi.

Art. 55.

La licenza pel trasporto di un campionario di armi non puo’ essere rilasciata, dal Questore della provincia dalla quale si muove, che per le armi delle quali è permesso il porto e per la quantita’ strettamente necessaria ad uso campionario.
La qualità e la quantità delle armi sono indicate nella licenza. Questa deve essere vidimata dai Questori delle provincie che si intende percorrere.
La licenza di campionario non autorizza il titolare, che non sia munito del permesso di porto d’armi, a portare armi per uso personale.

Art. 56.

Chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, a termine dell’art. 37 della legge, è tenuto a far vidimare la licenza dai Questori delle Provincie che intende percorrere, col pagamento delle tasse di bollo eventualmente previste per tali vidimazioni dalle leggi finanziarie.

((14))

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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.Lgs. 31 marzo 1998 , n. 112, ha disposto (con l’art. 163, comma 2, lettera a)) che “Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all’articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all’articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635″.

Art. 57.

L’obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti, di cui all’art. 38 della legge, non incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione, all’introduzione o al commercio delle armi o delle materie esplodenti.
Le persone munite della licenza di porto d’armi sono tenute alla denuncia.

Art. 58.

La denuncia è fatta nelle forme indicate dall’art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunziata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantita’.
Non è ammessa la detenzione di bombe cariche.
In caso di trasferimento del detto materiale da una localita’ all’altra del Regno, salvo l’obbligo di cui all’art. 34, 2° comma della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all’art. 38 della legge nella localita’ dove il materiale stesso è stato trasportato.
Chi denunzia, un’arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunziate.

Art. 59.

Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi deve trasmettere al Questore copia del verbale di aggiudicazione, con l’indicazione delle generalita’ e della residenza degli aggiudicatari, sia che questi agiscano in nome proprio che per persona da nominare.
Se gli aggiudicatari non appartengono al Comune in cui ha luogo l’asta, copia del verbale di aggiudicazione è dal Questore trasmessa all’autorità di P. S. competente per territorio.

Art. 60.

L’ordine del Prefetto per la consegna delle armi o delle materie esplodenti, di cui all’art. 40 della legge, puo’ essere dato con pubblico manifesto.
La consegna è eseguita, nel termine stabilito dal Prefetto, all’autorità di P. S. o presso determinati depositi, dove le armi e le materie esplodenti sono temporaneamente custodite senza spesa, a cura. dell’autorità di P. S. o dell’autorità militare, che rilascia ricevuta.

Art. 61.

La licenza pel porto d’armi è rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal Prefetto o dal Questore della provincia ((in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell’Unione europea, ha la sua residenza o il domicilio,)) su apposito libretto personale, formato:
a) da, una copertina conforme al modulo annesso al presente regolamento, contenente la fotografia e la firma del richiedente, nonche’ la indicazione delle generalita’ e dei connotati;
b) da uno o piu’ fogli della carta bollata istituita dall’art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti i modelli annessi al presente regolamento, rispettivamente per il porto dell’arma lunga da fuoco, della rivoltella o pistola o del bastone animato.
Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, è soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell’effettivo bisogno di portare l’arma.

Art. 62.

La domanda per ottenere la licenza di portare armi deve essere presentata alla autorità, di P. S. e corredata:
a) dal certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore ad un mese;
b) da un vaglia intestato al procuratore del registro del luogo ove ha sede la autorità di P. S. che deve rilasciare la licenza, per l’importo delle relative tasse di concessione e di bollo, nonche’, quando occorra, del prezzo della copertina.
Il vaglia deve portare l’indicazione del cognome, nome e abitazione del richiedente;
c) da due copie di recente fotografia dell’interessato, a capo scoperto e a mezzo busto. La fotografia dev’essere senza cartoncino o delle dimensioni di cm. 8 per 6;
d) per coloro che non hanno prestato servizio presso le forze armate dello Stato, dal certificato attestante l’adempimento delle condizioni di cui all’art. 16 del R. decreto legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936-XIV n. 1143, sul tiro a segno nazionale.

Art. 63.

La domanda del minorenne emancipato per la concessione del porto d’armi deve essere corredata anche dai documenti comprovanti l’avvenuta emancipazione.
Il minore non emancipato, che richieda la licenza di porto d’arme lunga da fuoco, a termini dell’ultimo comma dall’articolo 44 della legge, deve esibire anche un certificato della Societa’ di tiro a segno, da cui risulti che è iscritto alla Societa’ stessa ed è esperto nel maneggio delle armi da fuoco. Ove, nel Comune o nel raggio di cinque chilometri, non esista o non funzioni un campo di tiro a segno, il minorenne deve farlo constare a mezzo di attestazione del podestà, il quale dichiarera’ altresi’ che il richiedente è esperto nel maneggio delle armi da fuoco.
Per la rinnovazione della licenza pel porto dell’arme lunga da fuoco, il minorenne non emancipato deve esibire, sino all’anno in cui concorre alla leva, il certificato di frequenza al tiro a segno, ovvero l’attestazione del podesta’, come al comma precedente.

Art. 64.

L’autorità locale di P. S., eseguita, se del caso, sulla domanda, l’attestazione dell’adempimento richiesto dall’articolo 12 della legge, e assunte le opportune informazioni, appone il visto di identita’ sulla fotografia ed invia gli atti al Questore.

Art. 65.

L’autorità, di P. R. competente a provvedere sulla domanda trasmette il vaglia al procuratore del registro, il quale invia all’autorità stessa il foglio bollato per la licenza.

Art. 66.

Qualora vi sia motivo di ritenere che il richiedente la licenza sia stato colpito da condanna che non figuri nel certificato, ai sensi dell’art. 608 del Codice di procedura penale, e che produca l’incapacita’ ad ottenere la licenza, l’autorità di P. S. competente richiede il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell’interessato, a termini dell’articolo 606 dello stesso Codice.

Art. 67.

L’interessato, all’atto della consegna della licenza, deve apporre la firma sulla copertina e sulla licenza stessa innanzi al funzionario di P. S. o al podesta’.
Se si tratti di analfabeti se ne fa menzione nel libretto.

Art. 68.

La rinnovazione annuale della licenza ha luogo mediante la sostituzione del foglio bollato nel libretto, a cura dell’autorità competente.
La copertina e la fotografia si rinnovano ogni quinquennio.

Art. 69.

Alla domanda di rinnovazione della licenza di porto d’arme presentata tempestivamente, non occorre unire il certificato del casellario giudiziario, a meno che l’autorità competente non ne faccia richiesta.
Non occorre, del pari, produrre, salvo esplicita richiesta, il certificato del casellario giudiziario, quando trattasi di domanda di concessione inoltrata da chi sia munito di licenza di porto d’arme di diversa specie non scaduta.
La domanda del minorenne per la rinnovazione del porto d’arme deve essere corredata dall’atto di consenso di cui allo art. 44 della legge.

Art. 70.

Ai fini della revoca della licenza di porto d’armi, l’autorità di P. S. puo’ richiedere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome del concessionario, a termini dell’art. 606 del Codice di procedura penale.

Art. 71.

Il libretto personale per le licenze di porto d’armi alle guardie particolari giurate è formato:
a) da una copertina, conforme all’annesso modello, da rinnovarsi ogni quinquennio, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni delle generalita’ e dei connotati del richiedente, nonche’ quelle relative al decreto di nomina;
b) da uno o piu’ fogli, conformi all’annesso modello, da rinnovarsi annualmente.

Art. 72.

L’autorità di P. S. trasmette al procuratore del registro il foglio contemplato alla lettera b) dell’articolo precedente e il vaglia per l’importo della tassa speciale di concessione e della tassa di bollo.
Il procuratore del registro appone sul foglio la marca da bollo, e attesta della eseguita riscossione della tassa di concessione, restituendolo all’autorità di P. S.

Art. 73.

Il Capo della Polizia, i Prefetti, i Viceprefetti, gli Ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di P. S., i pretori e i magistrati addetti al Pubblico ministero o all’ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all’art. 42 della legge.
Gli agenti di P. S., contemplati dagli articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti.
Gli agenti di P. S., riconosciuti a norma dell’art. 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690, o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge.
La facolta’ di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale.

Art. 74.

Fuori dei Casi indicati nell’articolo precedente, qualora nei regolamenti generali di amministrazione sia preveduto che, nell’interesse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente direttamente dallo Stato e addetto permanentemente ad un determinato servizio, vadano armate, la relativa autorizzazione viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal Prefetto della provincia, sulla motivata proposta dell’amministrazione interessata.
Il rilascio ha luogo previo accertamento che la persona di cui si tratta non si trovi nelle condizioni previste negli articoli 11 e 43 della legge.
L’autorizzazione è data su tessera, conforme al modello annesso al presente regolamento ed abilita il concessionario a portare le armi di cui all’art. 42 della legge, soltanto per difesa personale, durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno.

Art. 75.

Gli ufficiali, i capi squadra ed i militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale possono essere autorizzati a portare, anche fuori servizio, la rivoltella o pistola di ordinanza o comunque di forma consentita dalla legge.
La relativa autorizzazione personale viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal Prefetto della provincia, sulla motivata proposta del Comando di zona interessato.
Il rilascio ha luogo previo accertamento che il richiedente non si trovi nelle condizioni previste negli articoli 11 e 43 della legge.
Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle Forze Armate della Stato che ne facciano domanda puo’ essere concessa licenza gratuita di porto di rivoltella o pistola quando vestono l’abito civile. La domanda, su competente foglio bollato, deve essere corredata, da un certificato del Comandante del Corpo o del capo dell’ufficio da cui il richiedente dipende, attestante che il richiedente stesso è in servizio attivo permanente.

Art. 76.

I componenti delle societa’ di tiro a segno riconosciute sono autorizzati a portare l’arme di tiro esclusivamente per i giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, purche’ siano muniti di una carta di riconoscimento, rilasciata dal presidente della societa’ e vidimata dalla autorità locale di P. S., che ha sempre facoltà di ritirarla per ragioni di ordine pubblico.
Questa disposizione si applica anche nel caso d’intervento in corpo di una societa’ di tiro a segno a termini dell’art. 29 della legge.

Art. 77.

Non è richiesta licenza agli appartenenti ai corpi di vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l’arme che i municipi somministrano loro come guardia di onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.

Art. 78.

Non è richiesta licenza alle Sezioni di tiro a segno nazionale, istituite a norma del R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1143, per detenere le armi occorrenti per le esercitazioni.

Art. 79.

Per la concessione, a titolo di reciprocita’, dei permessi gratuiti di porto d’arme al personale diplomatico, degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.

Art. 80.

Sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell’art. 42 della legge: i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell’articolo 45 del presente regolamento.
Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti:
a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in piu’ per ogni lama affiancata;
b) i coltelli o le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza.

Paragrafo 11°. – Della prevenzione degli infortuni e dei disastri.

Art. 81.

Sono soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge tutti i prodotti esplodenti, comunque composti, sia che possano agire da soli od uniti ad altre sostanze, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati.
Sono altresi’ soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge i prodotti esplodenti indicati nell’allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 83.

Art. 82.

I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:
1. Polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;
2. Dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
3. Detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
4. Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;
5. Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.

La categoria 5) “munizioni di sicurezza e giocattoli pirici di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi:

Gruppo A:
1) bossoli innescati per artiglieria;
2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
5) cartucce per armi comuni e da guerra;

Gruppo B:
1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
3) accenditori elettrici;
4) accenditori di sicurezza;

Gruppo C:
1) giocattoli pirici;

Gruppo D:
1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonche’ quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
3) manufatti pirotecnici destinati all’attivazione di apparecchiature per l’estinzione di incendi;
4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;

Gruppo E:
1) munizioni giocattolo;
2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell’allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;
3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);
6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita.

Art. 83.

I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dell’articolo 53 della legge, nonche’ i prodotti esplodenti muniti dell’attestato di esame “CE del tipo e della valutazione di conformita’ di cui all’allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, certificati dagli “Organismi notificati sono indicati nell’allegato A al presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti d’ufficio nell’allegato A al presente regolamento, ai soli fini dell’applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell’attivita’ di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell’allegato B al presente regolamento.
L’allegato B contiene le norme per l’impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonche’ le norme per l’impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino o caricamento proietti e per la lavorazione di materiale da guerra.
L’allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalita’ per il rilascio delle relative licenze.
L’allegato D contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive.
Il Ministero dell’interno, sentito il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facolta’ di apportare variazioni od aggiunte agli alleati stessi.

Art. 84.

La Commissione di cui all’articolo precedente è nominata dal Ministero dell’interno, e si compone di un Presidente e di undici membri.
Di questi, uno deve appartenere al gruppo A dell’Amministrazione dell’interno, di grado non inferiore al sesto; due possono essere scelti fra gli estranei all’Amministrazione dello Stato; uno deve, rappresentare la Direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell’interno; sei sono designati, uno per ciascuno dai Ministri per la marina, per l’aeronautica, per le corporazioni e per le comunicazioni, e due dal Ministro per la guerra; uno è designato dal Comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea.
Uno dei delegati del Ministro per la guerra è scelto fra gli ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare l’altro fra gli ufficiali generali o superiori di artiglieria o genio in effettivo servizio o in congedo.
I delegati dei Ministri per le corporazioni e per le comunicazioni sono designati fra il personale tecnico superiore, rispettivamente del R. Corpo delle miniere e della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.
Un funzionario di P. S. addetto alla Direzione generale della P. S., adempie alle funzioni di segretario della Commissione.

Art. 85.

Tanto il presidente, quanto gli altri membri, durano in carica un triennio, e possono essere sempre riconfermati.
In caso di assenza o d’impedimento del presidente, ne esercita le funzioni uno dei membri della Commissione delegato dal presidente; ed, in caso di assenza o d’impedimento dei delegati tecnici, ne fanno le veci delegati supplenti, da indicarsi in occasione della designazione degli effettivi.

Art. 86.

La Commissione da’ parere sopra tutte le questioni sottoposte al suo esame, in ordine alla natura, alla composizione ed alla potenzialita’ delle materie esplosive ed infiammabili ed alle misure da adottarsi nei riguardi della sicurezza ed incolumita’ pubblica, e, in speciali modo, su quanto concerne la fabbricazione, il deposito, la vendita, il trasporto e l’uso delle materie infiammabili ed esplosive.

Art. 87.

Ai componenti della Commissione consultiva che sono funzionari dello Stato, non designati in dipendenza della carica o dell’ufficio che ricoprono, è assegnata, per ciascun giorno di adunanza, che risulti da analogo verbale, la medaglia di presenza a norma dell’art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.
Ai componenti che non appartengano al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato compete la medaglia di presenza di lire trenta.
Per le missioni, visite, ispezioni, ordinate di ufficio e compiute fuori del comune di Roma, sono corrisposte sia ai funzionari dello Stato che ai membri estranei le indennita’ a norma delle vigenti disposizioni.
Per le missioni, ispezioni, visite, compiute a spese dei privati, le diarie di cui al comma precedente sono aumentate di quattro decimi, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 88.

La Commissione, con norme interne da approvarsi dal Ministro dell’interno, disciplina l’esercizio delle sue attribuzioni e il suo funzionamento.

Art. 89.

La Commissione tecnica provinciale, di cui all’art. 49 della legge, è composta di un ufficiale del Regio esercito, o della Regia marina, o della Regia aeronautica; del comandante provinciale dei vigili del fuoco; di un ingegnere dell’Ufficio tecnico di finanza o del Genio civile, o delle Miniere, competente in materia di esplosivi, nonche’ di un funzionario di P. S.
Nei casi in cui le determinazioni della Commissione riflettono depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o cave, l’ingegnere che fa parte della Commissione stessa deve essere quello delle Miniere.
Per il rimborso delle indennita’ spettanti ai membri della Commissione, si applicano le disposizioni dell’art. 87 del presente regolamento.

Art. 90.

Agli effetti delle norme e prescrizioni contenute nell’allegato B al presente regolamento, i depositi di prodotti esplodenti si distinguono in:
a) depositi di fabbrica e di cantiere;
b) depositi di vendita;
c) depositi di consumo permanenti o temporanei;
d) depositi giornalieri.

Art. 91.

Le domande per ottenere la licenza per la fabbricazione o il deposito di esplodenti di qualsiasi specie, o l’impianto di cantieri di cui all’art. 83 del presente regolamento, devono contenere le generalita’ complete e la firma dei richiedenti, e devono essere corredate da disegni planimetrici e altimetrici indicanti gli edifici che s’intendono adibire per la fabbrica o il deposito o il cantiere e le distanze, sia fra gli edifici medesimi, sia fra gli edifici e le strade, i corsi d’acqua, gli abitati e le case isolate, a norma dell’allegato B al presente regolamento.
Le domando di licenza per la fabbricazione o il deposito di esplodenti di seconda e terza categoria sono dal Prefetto trasmesse, col suo parere, al Ministro per l’interno, con tutti i prescritti documenti e con la relazione della Commissione tecnica provinciale.
Le domande di licenza per la lavorazione di proietti e materiali da guerra, istruite come quelle indicate nel comma precedente, sono dal Prefetto trasmesse alla Direzione d’artiglieria competente per territorio la quale le rimette al Ministero dell’interno munite del proprio parere. Il Ministero dell’interno provvede sentita la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Art. 92.

Le domande per ottenere la licenza per la vendita di esplosivi di prima e quarta categoria devono contenere le generalita’ complete o la firma del richiedente e le indicazioni relative all’ubicazione e alla descrizione sommaria dell’ambiente nel quale s’intende esercitare la vendita.
La vendita degli esplosivi di seconda e terza categoria non è consentita che direttamente dalle fabbriche e dai depositi forniti di licenza di vendita.

Art. 93.

Alle domande e alle licenze per l’autorizzazione ad importare e ad esportare esplosivi di qualsiasi categoria si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 38 e 39 del presente regolamento.

Art. 94.

Le licenze di trasporto dei prodotti esplodenti sono stese in calce all’avviso di spedizione.

Art. 95.

Pei depositi di materie esplodenti di diverse categorie, pei quali sia richiesta la licenza del Ministero dell’interno e quella del Prefetto, a termini degli articoli 46 e 47 della legge, il Prefetto, prima di provvedere per la parte di sua competenza, ne riferisce al Ministero, quando i depositi siano collocati in zone attigue.

Art. 96.

Per materie o sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, per la fabbricazione, vendita, deposito o trasporto delle quali occorre la licenza del Prefetto, giusta l’art. 47 della legge, s’intendono le materie e le sostanze che, per la loro natura, non possono essere impiegate che nella fabbricazione degli esplosivi.
Per le materie o sostanze che possono servire anche ad usi industriali, agricoli e simili, come il carbone, lo zolfo, i nitrati, ecc., occorre la licenza del Prefetto quando le materie o le sostanze appaiono destinate per la fabbricazione degli esplosivi.

Art. 97.

Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantita’ non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantita’ non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l’imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonche’ duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. ((Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonche’ detenuti senza obbligo della denuncia di cui all’articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantita’ illimitata.))
Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, appare in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell’allegato B al presente regolamento.
Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantita’ superiore a quella indicata occorre la licenza del Prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.
Agli effetti dell’art. 50 della legge, il Prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantita’ non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti.

Art. 98.

Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo B e gruppo C, è richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n. 3, dell’allegato C al presente regolamento.
Per la fabbricazione ed il deposito dei prodotti esplodenti della categoria 5) gruppo D, si applicano rispettivamente le prescrizioni di cui ai capitoli II e IV dell’allegato B al presente regolamento. Per le relative attivita’ di detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed impiego degli stessi prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.
Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V categoria, gruppo E, fatta eccezione per i manufatti pirotecnici, le cartucce per strumenti tecnici e industriali, le cartucce a salve e gli inneschi, si applicano le prescrizioni di cui al capitolo II dell’allegato B al presente regolamento. Per la fabbricazione dei manufatti pirotecnici, delle cartucce per strumenti tecnici e industriali, delle cartucce a salve e degli inneschi, comunque appartenenti alla categoria 5), gruppo E, si applicano le prescrizioni del capitolo III dell’allegato B al presente regolamento. Per le relative attivita’ di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, impiego dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo E, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.
Non è richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all’articolo 47 della legge ed al capitolo VI dell’allegato B al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purche’ contenuti nelle loro confezioni originali.

Art. 99.

E’ in facolta’ del Ministro per l’interno di accordare, sotto l’osservanza di speciali norme e cautele, e sentito il parere della Commissione centrale consultiva di cui all’art. 84, licenze per la fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l’impiego a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi anche non classificati, nonche’ di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari.

Art. 100.

Qualora per lavori urgenti o di breve durata, l’impianto di un regolare deposito possa essere causa di ritardo, il Prefetto puo’ rilasciare, con l’osservanza delle prescrizioni stabilite nell’allegato B, speciale licenza per acquistare e detenere limitate quantita’ di esplosivi di qualsiasi categoria, non superiori al consumo di otto giorni, da custodirsi in luogo adatto, fuori dell’abitato, e in modo che non possano cadere in altre mani, e con assoluto divieto di venderli, cederli o consegnarli ad altri.

Art. 101.

Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi d’artificio deve ottenere un certificato di idoneita’ rilasciato dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica prevista dall’art. 49 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l’altro in medicina.
L’aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento pratico, la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell’accensione dei fuochi.
Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di questo articolo il certificato di idoneita’ rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri.
Ai componenti della commissione è corrisposto, a carico dell’Amministrazione dell’interno, il gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.
Gli interessati, all’atto della richiesta intesa ad ottenere la licenza di cui al primo comma, dovranno versare a favore dell’erario, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la somma di L. 3000.

Art. 102.

Chi chiede la licenza per fabbricare esplosivi di qualsiasi specie è tenuto a dimostrare la propria idoneita’ nei modi indicati nel primo o nel secondo comma dell’articolo precedente e a pagare la somma stabilita dallo stesso articolo.
Per le licenze di deposito, vendita e trasporto, l’idoneita’ del richiedente puo’ essere dimostrata con qualsiasi mezzo ritenuto sufficiente a giudizio dell’autorità di P. S. competente a rilasciare la licenza.

Art. 103.

Il titolare delle licenze contemplate dall’art. 52 della legge è tenuto a dimostrare di avere stipulato, a proprie spese, l’assicurazione individuale o collettiva, degli operai e guardiani, tanto per gli infortuni che per le altre specie di assicurazioni obbligatorie a norma di legge.

Art. 104.

Gli esplosivi della 2ª e 3ª categoria non possono essere ceduti che alle pubbliche autorità, o ai fabbricanti o depositari autorizzati, o a chi dimostri di averne bisogno nell’esercizio della sua professione, arte o mestiere, e dia garanzia di non abusarne.
Tali condizioni devono farsi constare mediante un certificato dell’autorità locale di P. S., che deve essere trattenuto dal fabbricante o dal venditore, il quale deve annotare la quantita’ e qualita’ delle materie vendute o consegnate nell’apposito registro.

Art. 105.

Chi ha ottenuto la licenza per fabbricare o per tenere in deposito materie esplodenti, ha i seguenti obblighi:
1) non lavorare di notte.
E’ in facolta’ del Ministero dell’interno consentire, previo parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili di cui all’art. 84, il lavoro notturno nelle fabbriche di materie esplodenti secondo le modalita’ determinate con apposito decreto ministeriale di integrazione dell’allegato B ai sensi dell’art. 83 ultimo comma;
2° non impiegare fuoco o lume nell’interno dei locali dichiarati pericolosi dalla Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi e le materie infiammabili.
Tali locali possono, tuttavia, essere illuminati con lampade situate all’esterno, in apposite nicchie e separate dai locali stessi mediante parete fissa di vetro. Ogni canalizzazione elettrica deve essere sempre collocata all’esterno dei locali;
3° far trasportare entro 48 ore le materie fabbricate, nei magazzini di deposito;
4° tenere quel numero di guardiani che la Commissione tecnica ritiene necessario per la custodia delle materie esplodenti.
I guardiani devono essere nominati secondo le norme prescritte dagli articoli 133 e 138 della legge.

Art. 106.

La licenza pel trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria deve vincolarsi alla condizione che il trasporto per via ordinaria sia fatto con l’accompagnamento di una o piu’ guardie particolari giurate, oppure di uno o piu’ agenti della forza pubblica, in modo da rendere sicura la custodia di quelle materie.
Tuttavia, il trasporto di esplosivi di seconda categoria sino al quantitativo di cinque chilogrammi e di quelli di terza fino al numero di cinquanta, puo’ essere autorizzato dal Prefetto senza vincolo di scorta.

Art. 107.

I comandanti delle navi mercantili in arrivo che hanno carico, anche parziale, di esplosivi, e quelli delle navi mercantili che devono ricevere il carico, anche parziale, di esplosivi, sono rispettivamente tenuti, i primi a darne avviso entro 24 ore dall’entrata in porto, e i secondi almeno 24 ore prima di ricevere il carico alle autorità di pubblica sicurezza del porto.

Art. 108.

Nel registro prescritto dall’art. 55 della legge, si prende nota della data dell’operazione, della persona e della ditta con la quale l’operazione è compiuta, della specie e quantita’ dell’esplosivo acquistato o venduto, e del modo col quale lo acquirente ha dimostrato la propria identita’ personale.
E’ permessa la vendita della polvere e delle cartucce da caccia al minore che esibisca la licenza di porto d’arme.

Art. 109.

In caso di sottrazione o distrazione di materie esplodenti da una fabbrica, da un deposito o da una rivendita, deve essere fatta immediata denunzia all’autorità di P. S.
Nel caso di negligenza nella custodia o di ritardo della denunzia, la licenza puo’ essere revocata, senza pregiudizio delle sanzioni penali in cui il titolare possa essere incorso.

Art. 110.

L’installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festivita’ civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformita’ degli impianti di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222.
Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni.
E’ obbligatoria l’assistenza della forza pubblica.

Paragrafo 12. – Dei portieri e dei custodi.

Art. 111.

L’obbligo dell’iscrizione nell’apposito registro, di cui all’art. 62 della legge, incombe:
a) ai portieri degli stabili rustici ed urbani, tanto se abitati dal proprietario che se dati in affitto, o disabitati;
b) ai portieri o custodi degli alberghi di qualsiasi categoria, o degli esercizi pubblici in genere, anche se disabitati; dei locali di pubblico trattenimento o di pubblico spettacolo, nonche’ di qualsiasi negozio, anche durante l’eventuale periodo di chiusura;
c) alle persone addette alla custodia interna od esterna delle fabbriche, delle officine, dei cantieri, degli opifici, dei magazzini, dei depositi, degli stabilimenti di qualsiasi specie, degli uffici e simili anche durante l’eventuale periodo di chiusura;
d) a coloro che sostituiscono il portiere, anche se persone di sua famiglia.
Si considerano portieri anche coloro che, oltre a mansioni di custodia, attendono a qualsiasi altra occupazione.

((19))

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AGGIORNAMENTO (19)

La L. 24 novembre 2000, n. 340, ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 3) l’abrogazione delle disposizioni del presente articolo limitatamente al procedimento per l’iscrizione del registro dei portieri e dei custodi.Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.

Art. 112.

I documenti da prodursi a corredo della domanda per l’iscrizione nel registro dei portieri sono esenti da tassa di bollo a termine dell’art. 74 della tabella B annessa alla legge sul bollo del 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 113.

L’autorità di P. S., nel provvedere sulle domande per la iscrizione nel registro dei portieri, valuta, con criterio discrezionale, la idoneita’ morale e politica dell’aspirante, ed, in particolare, accerta se, per eta’, condizioni di salute, intelligenza, egli sia in grado di spiegare la necessaria vigilanza e di opporsi efficacemente alla consumazione di azioni delittuose.
Il portiere è tenuto a corrispondere ad ogni richiesta della autorità di P. S. e a riferire ogni circostanza utile ai fini della prevenzione generale e della repressione dei reati.

((19))

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AGGIORNAMENTO (19)

La L. 24 novembre 2000, n. 340, ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 3) l’abrogazione delle disposizioni del presente articolo limitatamente al procedimento per l’iscrizione del registro dei portieri e dei custodi.Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.

Art. 114.

Il registro per l’iscrizione dei portieri è conforme al modello annesso al presente regolamento.
L’autorità di pubblica sicurezza, accertata l’identita’ del richiedente e la sua idoneita’ ai sensi dell’articolo precedente, gli rilascia il certificato sul modello annesso.

((19))

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AGGIORNAMENTO (19)

La L. 24 novembre 2000, n. 340, ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 3) l’abrogazione delle disposizioni del presente articolo limitatamente al procedimento per l’iscrizione del registro dei portieri e dei custodi.Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.

Paragrafo 13. – Delle industrie insalubri e pericolose e dei mestieri
rumorosi e incomodi.

Art. 115.

Qualora, per l’esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 64 e 65 della legge, occorra una visita sopraluogo, questa è eseguita, a spese della parte richiedente o ricorrente, da uno o da tre periti incaricati dal Prefetto o dal Podesta’, secondo la rispettiva competenza.

TITOLO III.
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici.

Paragrafo 14. – Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.

Art. 116.

Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge è ammessa la rappresentanza. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l’indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni.
Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni.
La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.
La concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, misti e teatrali e la rinnovazione delle licenze stesse sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero della cultura popolare, a termini dei Regi decreti-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419 e 10 settembre 1936-XIV, n. 1946.

Art. 117.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2013, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 OTTOBRE 2013, N. 112

Art. 118.

La licenza di cui all’art. 68 della legge deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d’invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.
Sono del pari soggetti alla licenza le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili.
Per dare spettacoli cinematografici ambulantemente occorre la licenza di cui all’art. 68 della legge: pero’ gli esercenti cinema ambulanti che si recano in comuni della stessa provincia, una volta ottenuta la licenza di cui all’art. 68 della legge, possono esercitare la loro attivita’ in base a semplice visto dell’autorità locale di P. S., che potra’ imporre speciali modalita’ per lo spettacolo.

Art. 119.

Non puo’ essere concessa licenza per corse di cavalli o per altre simili gare, se nel luogo a cio’ destinato non sia provveduto, con ripari materiali, a garantire l’incolumità degli spettatori.
Per le corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso, l’apposizione dei ripari può essere limitata ai luoghi indicati dall’autorità di P. S., compresi, in ogni caso, il luogo di partenza o il traguardo.
Agli agenti della forza pubblica che concorrono a mantenere sgombro lo spazio destinato alla corsa è dovuta, a carico del concessionario, l’indennita’ nella misura determinata dai rispettivi regolamenti.
Tra le condizioni da imporsi nella licenza dev’essere compresa quella di provvedere al servizio di assistenza sanitaria pei casi di infortunio.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle corse indetto da società debitamente costituite o autorizzate.

Art. 120.

Per le gare di velocita’ di autoveicoli, aeronautiche e simili, si osservano, oltre alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali, anche tutte le altre prescrizioni che l’autorità di P. S. ritenesse necessario di imporre a tutela dell’ordine pubblico e della pubblica incolumita’.

Art. 121.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35

Art. 122.

Negli spettacoli equestri e ginnastici non sono permessi esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori.
Ove trattisi di esercizi ginnastici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta ad evitare sinistri.

Art. 123.

Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalita’ di lucro o di speculazione, deve darne avviso all’autorità locale di P. S. almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35.

Art. 124.

E’ richiesta la licenza dell’autorità di P. S., a termine dell’art. 69 della legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all’aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35.

Art. 125.

L’autorità locale di P. S., nel concedere la licenza di cui è parola nell’art. 69 della legge, deve vietare che si espongano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo; deve curare che non si abusi dell’altrui credulita’ e che sia esclusa ogni possibilita’ di pericolo per gli spettatori, specialmente nella esposizione di animali feroci.

Art. 126

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480 (13)

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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito”.

Art. 127

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480)) ((13))

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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito”.

Art. 128

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480 (13)

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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito”.

Art. 129

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480 (13)

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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito”.

Art. 130.

L’avviso di cui è parola nell’art. 75 della legge dev’essere dato al Questore nei modi prescritti dall’art. 15 del presente regolamento, e deve contenere:
a) le generalita’ e la firma di chi gestisce la produzione, importa, esporta o fa commercio di pellicole cinematografiche;
b) l’indicazione del luogo dove si producono o si commerciano le pellicole; ovvero dello stato da cui le pellicole sono importate o al quale sono esportate, nonche’, in quest’ultimo caso, del titolo delle pellicole esportate e della data del nulla osta ministeriale.

Art. 131.

I produttori, gli importatori, gli esportatori e coloro che esercitano il commercio delle pellicole cinematografiche, sono obbligati a tenere un registro in ordine cronologico delle pellicole prodotte, importate o esportate o comunque oggetto del proprio commercio, e ad annotarvi i singoli nulla osta o i divieti, con l’indicazione della data e del numero.
Nel caso di nulla osta condizionato, ovvero di nulla osta relativo a successive edizioni di pellicole in primo tempo respinte, oppure comunque approvate in forma diversa da quella presentata alla revisione, deve essere fatta immediata e chiara annotazione nel registro.
Le disposizioni del presente articolo e quelle dell’articolo precedente non si applicano all’Istituto nazionale LUCE e all’Ente nazionale acquisti importazioni pellicole estere.

Art. 132

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480 (13)

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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito”.

Art. 133.

Nessuna pellicola cinematografica puo’ essere rappresentata nel Regno se prima non abbia ottenuto il nulla osta del Ministero della cultura popolare.

Art. 134.

La ditta la quale ha ottenuto il nulla osta per la proiezione di pellicole cinematografiche ha l’obbligo di assicurarsi che gli esemplari delle pellicole, comunque ceduti per la rappresentazione in pubblico nel Regno, siano esattamente conformi a quello per il quale venne rilasciato il nulla osta.

Art. 135.

Chiunque da’ rappresentazioni cinematografiche in pubblico deve assicurarsi che le pellicole siano esattamente quelle per le quali siano stati rilasciati i rispettivi nulla osta e che le condizioni con essi imposte siano esattamente osservate.
Egli deve altresi’ presentare tali nulla osta all’autorità di P. S., ed esibirli, poi, ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti della forza pubblica.

Art. 136.

Al possessore della pellicola è fatto obbligo di non modificare il titolo, i sottotitoli o le scritture; di non sostituire i quadri e le scene relative; di non aggiungerne altri e di non alterare in qualsiasi modo l’ordine.
Quando tali prescrizioni non siano osservate da parte del possessore, o quando la pellicola non corrisponda a quella per la quale è stato rilasciato il nulla osta, la relativa riproduzione al pubblico è considerata come mancante del nulla osta medesimo, salvo l’eventuale applicazione delle sanzioni comminate dalla legge.

Art. 137.

Il titolare della licenza è responsabile dell’esecuzione dello ordine eventualmente risultante dal dispositivo di approvazione di determinate pellicole di genere passionale o poliziesco, circa il divieto di ingresso dei minori degli anni 16.
L’inosservanza puo’ dar luogo alla revoca della licenza.

Art. 138

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480 (13)

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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito”.

Art. 139.

L’autorità di P. S. non deve approvare i programmi dei singoli cinematografi, se non siano in essi comprese pellicole a scopo di educazione civile, di propaganda nazionale e di cultura varia, a norma del R. decreto-legge 3 aprile 1926-IV, n. 1000 e del R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414.
L’autorità di P. S. deve, inoltre, assicurarsi dell’osservanza delle norme relative alla proporzione delle pellicole nazionali da proiettarsi obbligatoriamente ai sensi del citato R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1931-XII, n. 320, e modificato dalla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1083.

Art. 140.

Qualora non siano osservate le disposizioni del paragrafo 14 del presente regolamento, il Questore puo’ sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di cui all’art. 68 della legge, salvo le sanzioni penali.
Nel caso di revoca della licenza, non si puo’ far luogo a concessione di una licenza nuova, se non sia trascorso un anno dal giorno della revoca.
La licenza revocata ad un coniuge non puo’ di regola essere concessa all’altro coniuge, ne’ ai figli, ne’ ai genitori del titolare della licenza revocata.

Art. 141.

Per l’applicazione dell’articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidita’, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformita’ alle disposizioni vigenti e la visibilita’ delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumita’ pubblica;
d) accertare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti.
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone ((il parere,)), le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.
Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l’esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all’articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all’articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia gia’ concesso l’agibilita’ in data non anteriore a due anni.

Art. 141-bis.

Salvo quanto previsto dall’articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.
La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:
a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
c) dal dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale o suo delegato;
e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica.
Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu’ esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresi’ far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o piu’ supplenti.
Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l’intervento di tutti i componenti.
Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che puo’ parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.
Per l’esercizio del controllo di cui all’articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Art. 142.

Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell’articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.
La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta:
a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
d) dal dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
e) da un ingegnere dell’organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
g) da un esperto in elettrotecnica.
Possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu’ esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresi’ far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
Per ogni componente possono essere previsti uno o piu’ supplenti, anche al fine di istituire, all’occorrenza, due o piu’ sezioni della commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facolta’ di avvalersi di supplenti, il questore puo’ delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all’ufficio o comando di polizia competente per territorio e l’ingegnere con funzioni del genio civile puo’ essere sostituito dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.
Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l’intervento di tutti i componenti.
Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell’articolo 141-bis.
Per l’esercizio del controllo di cui all’articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale puo’ delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall’ottavo comma dell’articolo 141-bis.
Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all’articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:
a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) con l’integrazione di cui all’articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della sanita’.

Art. 143.

Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per l’approvazione.
Il Prefetto decide sentita la Commissione di vigilanza e osservate le norme dei Regi decreti-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, e 10 settembre 1936-XIV, n. 1916.

Art. 144.

Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall’autorità o dall’interessato.
Nessun compenso è invece dovuto ai membri della Commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'((articolo 141, primo comma, lettera e) )) del presente regolamento.

Art. 145.

Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte.
Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte verso l’esterno o, nei casi in cui sia ammesso dalla Commissione provinciale di vigilanza, in ambo i sensi (a vento).

Art. 146

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 APRILE 1998, N. 134 (18)

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AGGIORNAMENTO (18)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 – 18 novembre 2000, n. 503 (in G.U. 1ª s.s. 22/11/2000, n. 48), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell’art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59) che ha abrogato il presente articolo.

Art. 147

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 APRILE 1998, N. 134 (18)

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AGGIORNAMENTO (18)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 – 18 novembre 2000, n. 503 (in G.U. 1ª s.s. 22/11/2000, n. 48), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell’art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59) che ha abrogato il presente articolo.

Art. 148.

Il funzionario e gli agenti di P. S. incaricati del servizio di sorveglianza sui locali di pubblico spettacolo devono verificare ripetutamente, durante la rappresentazione, l’osservanza della disposizione contenuta nell’art. 145, nonche’ di tutte le altre prescritte dal presente regolamento, dal regolamento prefettizio di cui all’art. 84 della legge e dalla licenza.

Art. 149.

Per gli effetti di cui all’art. 83 della legge, è richiesto il consenso dell’ufficiale di P. S. che assiste allo spettacolo per ogni comunicazione che l’impresa o gli attori intendano fare voce, o con qualsiasi altro mezzo, agli spettatori.

Art. 150.

L’autorità locale di P. S. puo’ rifiutare il rilascio della licenza di cui all’art. 113 della legge, per l’affissione di manifesti relativi a spettacoli o trattenimenti pubblici, fino a quando non siasi conseguita quella per la relativa rappresentazione.
Ogni mutamento nello spettacolo gia’ annunziato al pubblico, che formi oggetto di un nuovo manifesto, deve essere sottoposto all’approvazione dell’autorità di P. S.
Sono soggetti all’obbligo della licenza di cui all’art. 113 della legge, oltre ai manifesti relativi a spettacoli pubblici, anche la esposizione dei quadri, fotografie o disegni relativi a scene, o di ritratti di artisti e simili.
Per l’affissione e distribuzione di manifesti, stampati o manoscritti, relativi alle rappresentazioni cinematografiche, l’autorità competente deve accertare che nei manifesti concernenti spettacoli, da cui, per decisione della commissione di revisione, debbano essere esclusi i minori degli anni 16, venga, in modo chiaro e ben visibile, annunciata tale esclusione.
L’autorità stessa deve anche accertare che i manifesti relativi a rappresentazioni cinematografiche non riproducano scene che, distaccate dal film, possano essere considerate ripugnanti o di crudelta’ anche se a danno di animali, oppure di delitti e suicidi impressionanti, di operazioni chirurgiche e di fenomeni ipnotici o medianici, ed in genere scene che possano essere di incentivo al delitto.

Art. 151.

Tra le condizioni da stabilirsi nel manifesto di cui all’art. 85 della legge per l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, sono comprese: il divieto di portare armi o strumenti atti ad offendere; di gettare materie imbrattanti o pericolose; di molestare le persone, nonche’ l’obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di P. S.
I progetti di mascherate collettive od allegoriche devono essere preventivamente approvati dall’autorità di P. S.

Paragrafo 15°. – Degli esercizi pubblici

Art. 152.

Fermo il disposto degli articoli 12 e 13, del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all’art. 86 della legge deve contenere le indicazioni relative alla natura e all’ubicazione dell’esercizio e all’insegna.
Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall’articolo 86 della legge o dall’articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l’osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonche’ di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia.

Art. 153.

La licenza puo’ essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la localita’ o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate.

Art. 154.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311

Art. 155.

Per l’esercizio di stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell’autorità sanitaria, non è necessaria la licenza prescritta dall’art. 86 della legge.
Sono stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell’autorità sanitaria quelli che hanno esclusivamente scopo terapeutico.
Per gli stabilimenti di bagni non soggetti ad autorizzazione dell’autorità sanitaria la concessione della licenza, da parte del Questore, è subordinata all’accertamento delle condizioni di solidita’ e di sicurezza dell’edificio, da farsi, a spese dell’interessato, da persona tecnica incaricata dall’autorità di pubblica sicurezza, salvo l’accertamento delle buone condizioni igieniche, da farsi dall’autorità sanitaria competente.

Art. 156.

L’esercente di stabilimenti di bagni pubblici ha obbligo di provvedere al servizio di pronto soccorso, secondo le norme che saranno prescritte, nei singoli casi, dall’autorità di pubblica sicurezza di concerto con l’autorità sanitaria.

Art. 157.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311))

Art. 158.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 DICEMBRE 2001, N. 481))

Art. 159.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5,

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35))

Art. 160.

Non è considerata vendita ambulante di bevande alcoliche, ai sensi dell’art. 87 della legge, quella che si compie dagli esercenti autorizzati o dai propri commessi nelle stazioni ferroviarie e nei porti di mare, durante il passaggio dei treni o la sosta delle navi, negli aeroporti e ai caselli delle autostrade e alle stazioni delle funivie od a quelle di automezzi appositamente costruite, al momento dell’arrivo o della partenza degli aeromobili o dei veicoli.

Art. 161.

La licenza per l’esercizio di scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone o in altre simili gare, di cui all’art. 88 della legge, è subordinata all’approvazione, da parte del Questore, delle norme che le regolano. Tali norme devono tenersi affisse in pubblico in modo da essere facilmente consultate da chiunque vi abbia interesse.
Ogni infrazione alle norme stesse, ancorche’ dovuta a sola negligenza del concessionario, puo’ dar luogo a revoca della licenza.

Art. 162.

Per ottenere l’autorizzazione speciale del Prefetto prescritta dall’art. 89 della legge, il richiedente deve provare di essere gia’ munito della licenza di esercizio.
Per la vendita al minuto di sole bevande ultralcoliche, la licenza è rilasciata dal Prefetto contemporaneamente alla autorizzazione.

Art. 163.

La Commissione provinciale, di cui all’art. 91 della legge composta:
a) del Prefetto, che la nomina, la convoca e la presiede;
b) di un consigliere di prefettura;
c) di un membro designato dal Consiglio provinciale delle corporazioni;
d) di un membro designato dal Consiglio provinciale di sanita’;
e) del medico provinciale;
f) di un rappresentante degli esercenti designato dai Sindacati locali riconosciuti;
g) dl un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore a commissario;
h) di un rappresentante dell’Ente provinciale per il turismo.
Un funzionario di pubblica sicurezza od un impiegato di polizia, esercita le funzioni di segretario della Commissione.
Tutti i membri, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) ed e), durano in carica due anni e possono essere riconfermati, purche’ nel biennio precedente non siano mancati, per qualsiasi causa, a piu’ della meta’ delle sedute o non siano mancati, per qualsiasi causa, a piu’ della meta’ delle sedute o non siano mancati, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.
Per la legalita’ dell’adunanza è necessario l’intervento di almeno tre membri, del quali uno sia il medico provinciale o il membro designato dal Consiglio provinciale di sanita’.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di parita’ di voti, prevale quello del presidente.

Art. 164.

La Commissione si riunisce nel mese di gennaio di ciascun anno e ogni qualvolta il Prefetto ne ravvisi la necessita’.
In ogni caso la Commissione deve deliberare entro due mesi dalla presentazione delle singole domande.

Art. 165.

Per l’esecuzione dell’art. 95 della legge, la Commissione provinciale, nel gennaio di ogni anno, tenuti presenti la popolazione residente in ciascun Comune od in ciascuna frazione, secondo l’ultimo censimento, e il numero degli esercizi rispettivamente in essi esistenti, dichiara se, nel Comune o nella frazione, il rapporto stabilito dalla legge sia o non superato, tanto per gli esercizi contemplati nel primo comma del citato art. 95, quanto per quelli di cui al secondo comma dell’articolo stesso, o conseguentemente indica quanti esercizi degli uni e degli altri siano in piu’ del rapporto ovvero quanti altri possono aprirsene.
Nel procedere a tale computo, la Commissione assegna un esercizio anche al numero di abitanti inferiore a 400 o rispettivamente 1000, ma non minore di 200 o 500, che eventualmente residui.
Nei Comuni o nelle frazioni di Comune, dove non esistono esercizi pubblici, puo’ essere autorizzata l’apertura di un esercizio pubblico, qualunque sia il numero degli abitanti.
Il Questore deve comunicare alla Commissione, nel mese di dicembre di ogni anno, l’elenco di tutti gli esercizi che effettivamente esistono in ogni Comune o frazione di Comune, con la indicazione della loro specie, della ubicazione e del nome degli esercenti.

Art. 166.

Nei Comuni o nelle frazioni di Comune, nei quali siano superati i rapporti stabiliti dal primo e dal secondo comma dell’art. 95 della legge, non puo’ essere accordata alcuna nuova licenza per apertura di altri esercizi.
Si considera come nuova licenza quella richiesta da persona che voglia aprire un nuovo esercizio, oppure trasferire un esercizio esistente da una ad altra frazione dello stesso Comune, ovvero da persona che, essendo incorsa nella revoca di una precedente licenza, domandi successivamente di riattivare l’esercizio.

Art. 167.

Per il trasferimento di un esercizio pubblico, da uno ad altro locale nella stessa frazione o nello stesso Comune non diviso in frazioni, è necessario l’assenso del Questore; nel caso che l’esercente sia altresi’ munito dell’autorizzazione stabilita dall’art. 89 della legge, l’assenso è dato dal Prefetto. In entrambi i casi deve essere sentito il parere della Commissione provinciale contro l’alcolismo.
Le stesse norme si applicano qualora si tratti di cambiamento nella specie dell’esercizio o di ampliamenti o di trasformazioni nei locali.
L’assenso puo’ essere accordato soltanto in seguito a verifica dei locali da parte dell’ufficiale sanitario e puo’ essere negato per ragioni di ordine, di sicurezza pubblica o di igiene, ovvero qualora il trasferimento o le trasformazioni proposte possano favorire la diffusione dell’alcolismo.
L’autorità competente ha facolta’ di sospendere o revocare la licenza o l’autorizzazione, ove l’esercente, senza l’assenso ovvero contro il divieto dell’autorità stessa, trasferisca o trasformi i locali dell’esercizio, restando salva, in ogni caso, l’applicazione delle pene incorse.

Art. 168.

A tutti gli effetti della legge e del presente regolamento si considerano frazioni quelle indicate come tali dal censimento ed anche il capoluogo nei comuni divisi in frazioni.
Nel caso in cui un gruppo di popolazione non sia indicato separatamente nel censimento, la Commissione, in base a documentata istanza, puo’ riconoscerla come frazione, purche’ si trovi isolato o lontano da altro centro abitato.

Art. 169.

Non sono compresi nel rapporto di cui all’art. 95 della legge:
a) gli alberghi, le locande e le pensioni, a condizione che la somministrazione delle bevande alcoliche di qualsiasi genere sia fatta di regola a chi vi alloggia;
b) gli esercizi pubblici annessi ai teatri, purche’ non vi sia obbligo di consumazione e siano accessibili soltanto dall’interno e durante lo spettacolo e purche’ rimanga esclusa la vendita all’esterno.
Questa disposizione non si applica a favore degli esercizi annessi alle sale destinate principalmente a spettacoli cinematografici.
c) i pubblici esercizi annessi alle stazioni ferroviarie, ai porti di mare, agli aeroporti, ai caselli delle autostrade e alle stazioni delle funivie, con ingresso soltanto dall’interno;
d) i pubblici esercizi da aprirsi nelle stazioni ferroviarie o tramviarie isolate o lontane dall’abitato, sempre che tali condizioni siano riconosciute dalla Commissione provinciale;
e) i pubblici esercizi temporanei indicati nell’art. 103 della legge.

Art. 170.

Nell’esprimere il proprio voto sulle domande di esercizio di vendita al minuto e consumo di bevande alcoliche di qualsiasi specie, la Commissione deve tener conto della natura dell’esercizio, del genere della clientela che possa frequentarlo, del grado di diffusione dell’alcolismo e delle condizioni sociali, morali e di pubblica sicurezza nel Comune, nella frazione o nel quartiere della citta’ in cui l’esercizio stesso è situato o si chiede di aprirlo o trasferirlo.

Art. 171.

Per l’esecuzione dell’art. 98 della legge, la Commissione provinciale determina le distanze, nel caso di concessione di nuove licenze, di trasferimento di esercizi esistenti, di apertura di ingressi in caso di ampliamento o di modifica di esercizi preesistenti.

La Commissione provinciale puo’ stabilire distanze maggiori per gli esercizi in cui si vendono bevande con un contenuto di alcole superiore al 21 per cento del volume.

Art. 172.

La domanda per ottenere l’autorizzazione del Prefetto per la anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici deve essere motivata.
Ove il Prefetto accolga la domanda, deve indicare in quali ore, entro i limiti dell’anticipazione o della protrazione di orario, debba essere esclusa la vendita o il consumo delle bevande alcoliche di cui all’art. 89 della legge.

Art. 173.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5,

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35))

Art. 174.

Agli effetti degli articoli 96 della legge e 172 e 173 del presente regolamento, gli esercizi pubblici sono distinti nelle seguenti categorie:
a) alberghi, pensioni e locande;
b) dormitori privati;
c) ristoranti e trattorie;
d) caffe’ e bars;
e) osterie e osterie con cucina;
f) spacci di bevande non alcoliche e di cibi cotti con consumo sul posto;
g) sale pubbliche di bigliardo ed altri giuochi leciti;
h) alberghi diurni e bagni pubblici;
i) rimesse di autoveicoli, di vetture, locali di stallaggio o simili;
l) noleggi di autoveicoli senza conducente, di motocicli e biciclette.

Art. 175.

In tutti i casi in cui la Commissione provinciale, provvedendo su richiesta di privati, ritenga indispensabile procedere ad accertamenti sopra luogo, le spese relative sono a carico della parte richiedente.
Di regola, i sopraluoghi sono eseguiti da un membro della Commissione a cio’ appositamente designato di volta in volta dal presidente.

Art. 176.

Agli effetti dell’art. 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purche’ la quantita’ contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a ((litri 0,200)) per le bevande alcoliche di cui all’art. 89 della legge, ed a ((litri 0,33)) per le altre.
Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.

Art. 177.

Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto in alcole superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengano ridotte al disotto di tale limite mediante diluizione e miscela all’atto della vendita al minuto.

Art. 178.

Il divieto di vendita nei giorni festivi delle bevande di cui all’art. 89 della legge, non si estende agli alberghi, alle locande e alle pensioni, purche’ le somministrazioni siano fatte, di regola, a persone che vi alloggiano e in locali non aperti al pubblico; ne’ alle farmacie, purche’ la vendita sia fatta come somministrazione di medicinali, a norma delle disposizioni vigenti sull’esercizio delle farmacie.

Art. 179.

Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti bevande alcoliche di cui all’art. 89 della legge, che si trovano nel pubblici esercizi di vendita al minuto, debbono portare all’esterno, in modo visibile, la designazione del liquore, con la scritta; « contiene alcole in quantita’ superiore al 21 per cento del volume ».

Art. 180.

I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell’esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l’autorizzazione e la tariffa dei prezzi.
Hanno pure l’obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l’elenco delle bevande alcoliche indicato nell’articolo 89 della legge che trovansi in vendita nell’esercizio, nonche’ la riproduzione a stampa degli articoli 96, 97 e 101 della legge e 173, 176 a 181 e 186 del presente regolamento.

Art. 181.

Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di giuoco, ne’ farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.

Art. 182.

Le autorità di pubblica sicurezza e sanitarie, allo scopo di accertare il grado delle bevande alcoliche di qualsiasi genere hanno sempre facolta’ di far procedere al prelevamento dei campioni nei modi o nelle forme stabilite dalle norme speciali sulla materia.
Il prelevamento dei campioni è limitato a due sole bottiglie, che contengano ciascuna non meno di un quinto di litro della bevanda da verificarsi e che devono essere consegnate all’autorità richiedente.
Una di tali bottiglie è inviata, per l’accertamento del grado di alcole, ad uno dei laboratori dello Stato incaricato dell’analisi dei vini o l’altra è conservata ad eventuale disposizione dell’autorità giudiziaria.
I campioni non utilizzati si restituiscono all’esercente.

Art. 183.

Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria, quando lo accertamento delle contravvenzioni lo richieda, o l’esercente contesti la natura o il grado alcolico della bevanda, debbono sequestrare una bottiglia della bevanda in contestazione.

Art. 184.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5,

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35))

Art. 185.

Gli esercenti hanno l’obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell’esercizio, dall’imbrunire alla chiusura.

Art. 186.

Con la chiusura dei pubblici esercizi all’ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.

Art. 187.

Salvo quanto dispongono gli art. 689 e 691 del Codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.

Art. 188.

I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell’esercizio.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311)).
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311)).

Art. 189.

L’avviso di cui all’art. 99 della legge deve contenere l’indicazione del periodo di tempo in cui l’esercizio rimarra’ chiuso.
I casi di forza maggiore che, a termini dello stesso art. 99, ultimo capoverso, della legge, possono giustificare la chiusura temporanea dell’esercizio per un termine superiore a tre mesi, devono essere comprovati dall’interessato.
L’autorità locale di P. S., nel mese di dicembre, invia al questore le licenze ritirate a termine dell’art. 99 della legge; l’elenco degli esercizi pei quali fu presentato l’avviso di chiusura temporanea, con l’indicazione della data di chiusura; e le domande di cui al precedente capoverso, sulle quali decidono il Questore o il Prefetto, secondo la rispettiva competenza.
Le licenze degli esercizi che si trovino temporaneamente chiusi all’epoca dell’annuale rinnovazione, sono vidimate alla data della riapertura.

Art. 190.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311))

Art. 191.

Il proprietario o fittavolo, che intende vendere al minuto il vino dei propri fondi, non ha bisogno di licenza purche’ presenti preventivamente all’autorità locale di P. S. una dichiarazione scritta dalla quale risulti:
a) da quali fondi sia ricavato il vino;
b) l’estensione dei medesimi;
c) la quantita’ media del prodotto annuo o la parte di esso destinata alla minuta vendita;
d) in quali locali di sua abitazione od annessi ai fondi intenda vendere il prodotto.
L’autorità locale di P. S., riconosciuta la sussistenza delle asserite condizioni, prende atto della dichiarazione, rilasciandone ricevuta, nella quale fissa il termine consentito per la vendita.
Alle vendite indicate nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 16, 96 e 101 della legge e 185 e 186 del presente regolamento.

Art. 192.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311))

Art. 193.

La disposizione dell’art. 109 della legge circa l’obbligo dell’esibizione della carta d’identita’ non si applica alle case od istituti di cura.
I titolari di dette case sono pero’ obbligati alla tenuta di uno speciale registro ed alla notifica all’autorità di P. S. delle persone ricoverate.
S’intendono per case di cura quegli istituti sanitari nei quali vengono ricoverate le persone affette da malattie in atto e, percio’, bisognevoli di speciali cure medico chirurgiche.

Art. 194.

Nei pubblici esercizi non sono permessi i giuochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione.

Art. 195.

La tabella dei giuochi proibiti, prescritta dall’art. 110 della legge, deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell’esercizio.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 110, primo comma, della legge, la vidimazione è effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d’azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell’interno.
Nelle sale di bigliardo deve essere tenuta constantemente a disposizione dei giuocatori la relativa tariffa.

Art. 196.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 DICEMBRE 2001, N. 480

Paragrafo 16°. – Delle tipografie e delle arti affini,
e della esposizione di manifesti e avvisi al pubblico.

Art. 197

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112

Art. 198

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))

Art. 199

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))

Art. 200.

Il sequestro degli scritti, degli stampati e degli altri oggetti indicati nell’art. 112 della legge puo’ essere disposto anche quando il fatto non rivesta carattere di reato.
Trascorso il termine di tre mesi dal sequestro, si puo’ procedere alla distruzione del materiale sequestrato.

((2))

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AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che cessano di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale le disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 201.

Per l’esecuzione dell’art. 113 della legge, ogni stampato o manoscritto da affiggersi o distribuirsi in luogo pubblico o aperto al pubblico, deve essere preventivamente presentato in duplice esemplare all’autorità locale di P. S., che vi appone il visto, la data, il bollo di ufficio e la firma.
Uno degli esemplari è consegnato al concessionario, che appone la firma sull’altro da conservarsi in ufficio.

Art. 202.

Per Amministrazioni pubbliche, a termine dell’art. 113 della legge, s’intendono le Amministrazioni dello Stato, quelle degli enti ausiliari dello Stato – enti pubblici locali o parastatali – e quelle dei concessionari dei pubblici servizi, limitatamente agli atti inerenti al proprio ufficio.
Non occorre la licenza contemplata dal citato art. 113 per gli avvisi la cui pubblicazione è richiesta dalla legge o viene eseguita per ordine o sotto la vigilanza dell’autorità giudiziaria, o di un’Amministrazione dello Stato, come, ad esempio, i listini ufficiali di borsa, i manifesti recanti le situazioni riassuntive degli istituti di credito, e gli avvisi per la pubblicita’ di cui all’art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265.

Art. 203.

La licenza di cui all’art. 113 della legge è richiesta per tutti i Comuni nei quali il manoscritto o stampato deve essere affisso o distribuito, ancorche’ il richiedente sia gia’ munito del certificato di iscrizione quale distributore o venditore di stampe.
Per gli avvisi di carattere commerciale da affiggersi o da distribuirsi in piu’ Comuni è sufficiente la licenza dell’autorità di pubblica sicurezza del luogo ove gli avvisi sono stampati. In tal caso, l’avviso deve recare a stampa, in ogni esemplare, gli estremi dell’autorizzazione della autorità di P. S. dei comuni dove si vuole distribuire o affiggere, almeno ventiquattr’ore prima dell’affissione o della distribuzione.
E’ in facolta’ dei Questori, cui deve essere data immediata notizia dall’autorità di P. S. predetta, di vietarne l’affissione o la distribuzione, per motivi di ordine o di sicurezza pubblica.

Paragrafo 17. – Delle agenzie pubbliche e degli uffici pubblici di
affari.

Art. 204.

La domanda di licenza per aprire od esercitare un’agenzia o un ufficio pubblico di affari, a termini dell’art. 115 della legge, deve contenere la indicazione della natura degli affari a cui si vuole attendere, della tariffa delle operazioni, della sede dell’esercizio e dell’insegna, o l’indicazione del recapito, se si tratti di agenti, sensali o intromettitori girovaghi.
Il rilascio della licenza per le agenzie di viaggio è subordinato all’osservanza delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2650.
Nella domanda di rinnovazione della licenza per l’esercizio delle agenzie di pegno, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull’ordinamento dei Monti di credito su pegno, si devono indicare la misura degli interessi e degli eventuali diritti accessori a titolo di rimborso spese di custodia, assicurazione di asta o simili che l’agente intende di applicare sui prestiti sopra pegno, il metodo che intende seguire nella alienazione dei pegni non riscattati, nonche’ l’orario di servizio. A corredo della domanda di rinnovazione della licenza le predette agenzie di pegno debbono inoltre produrre, a norma dell’art. 61 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, recante norme per l’attuazione della predetta legge 10 maggio 1938 – XVI, n. 745, in aggiunta agli altri documenti, quelli che ritiene di stabilire l’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito.
Le indicazioni richieste per la domanda devono essere riportate sulla licenza.

Art. 205.

Sotto la denominazione di «agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» usata dall’art. 15 della legge, si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediario nell’assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensati, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicita’, e simili.

Art. 206.

Non sono soggetti alla disciplina dell’art. 115 della legge le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, e, in genere, le agenzie e gli uffici di Enti o di istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili.

Art. 207.

Non puo’ essere concessa licenza per l’esercizio della mediazione per le professioni liberali.

Art. 208.

Deve munirsi della licenza, di cui all’art. 115 della legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicita’ o di commissioni, senza procedere a rendita delle cose esposte.

Art. 209.

Non puo’ rilasciarsi licenza per agenzie di collocamento quando si voglia trattare una attivita’ di cui si occupano per legge esclusivamente gli uffici di collocamento presso le competenti organizzazioni sindacali.

Art. 210.

Le agenzie, da qualsiasi ente o privato tenute, per il collocamento di nutrici, devono sottoporsi alla vigilanza tecnica del medico provinciale, il quale puo’ prescrivere speciali condizioni nell’interesse dell’igiene e della sanita’ pubblica.

Art. 211.

Coloro che esercitano in forma ambulante una delle attivita’ previste dell’art. 115 della legge, sono tenuti ad esibire la licenza all’autorità locale di P. S. dei Comuni che percorrono.
L’autorità locale di P. S. appone il visto sulla licenza, ed ha facolta’ di imporre le limitazioni che ritenga opportune nel pubblico interesse, in relazione alle condizioni di tempo e di ambiente.

Art. 212.

L’autorità di pubblica sicurezza, nel rilasciare la licenza per ulteriore esercizio di agenzia di pegno, deve fissare il limite massimo del tasso dell’interesse e degli eventuali diritti accessori in ragione d’anno che l’agente puo’ percepire, facendolo anche risultare nella tabella delle operazioni da tenersi affissa al pubblico nei locali dell’agenzia, a termini dell’art. 120 della legge.

Art. 213.

((Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all’asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall’agente e approvato dall’autorità di pubblica sicurezza)).

Art. 214.

Qualora vi sia fondata ragione per ritenere che un oggetto presentato per un’operazione di pegno sia di provenienza furtiva, l’agente è tenuto a darne subito avviso all’autorità di pubblica sicurezza.
Lo smarrimento o la sottrazione di un oggetto pignorato devono essere subito denunziati all’autorità medesima.

Art. 215.

Non possono essere costituiti in pegno gli oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili o esplodenti, i commestibili, i liquidi, gli arredi di vestiario e di equipaggiamento militari od equiparati, gli abiti religiosi, i paramenti sacri e gli oggetti di culto.
E’ vietato di accettare pegni da persone di eta’ minore o in stato di ebrieta’, e da persone evidentemente o notoriamente prive di discernimento.

Art. 216.

L’agente è tenuto a comunicare giornalmente, in carta libera, all’autorità di P. S. la nota delle operazioni di pegno fatte nella giornata.

Art. 217.

Le cose costituite in pegno devono essere assicurate a cura dell’agente contro i rischi dell’incendio e della caduta del fulmine per un importo uguale al valore di stima ad esse attribuite all’atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.

Art. 218.

Il registro, che le agenzie di prestito sopra pegno devono tenere, a termini dell’art. 120 della legge, è a madre e figlia, stampato, e deve contenere:
a) il nome, cognome e domicilio di chi da’ il pegno;
b) la data della operazione;
c) la descrizione esatta degli oggetti ricevuti in pegno;
d) il valore di stimo degli oggetti suddetti;
e) l’importo e la durata del prestito;
f) l’interesse e gli eventuali diritti accessori da corrispondersi;
g) la data della spegnorazione;
h) la data della vendita del pegno;
i) la somma ricavata dalla vendita di cui sopra.
La figlia deve essere rilasciata all’interessato e portare la firma dell’agente. Essa deve riprodurre le annotazionidella madre dalla lettera a) alla lettera f) inclusa.

Art. 219.

Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l’esito della operazione.

Art. 220.

I registri indicati nei due precedenti articoli devono essere conservati dallo esercente per un quinquennio a disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza.

Art. 221.

Gli esercenti agenzie aventi per oggetto la raccolta d’informazioni a scopo di divulgazione devono presentare all’autorità locale di P. S. copia di ciascun bollettino o altro simile mezzo di divulgazione.

Art. 222.

Gli esercenti agenzie di vendita, di esposizioni, mostre, fiere campionarie e simili devono presentare, se richiesti, al Questore la lista dei prezzi degli oggetti posti in vendita.

Art. 223.

Sono esonerate dall’osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge le imprese di spedizioni e di trasporto, iscritte come case di spedizione nel registro dell’ufficio provinciale; delle corporazioni, ed accreditate presso pubbliche amministrazioni.
All’uopo, le imprese devono produrre al Questore un certificato dell’amministrazione pubblica presso la quale sono accreditate.

Paragrafo 18. – Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di
rivenditori.

Art. 224.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311))

Art. 225.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311))

Art. 226.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311))

Art. 227.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311))

Art. 228.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311))

Art. 229.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311))

Art. 230.

Nessuna divisa o uniforme puo’ essere adottata per le bande musicali o per le orchestre, se non sia stata approvata dal Prefetto, al quale deve essere presentato il relativo figurino in triplice esemplare.
Il Prefetto provvede, sentito il Comando della Divisione militare.
Ogni successiva variante all’uniforme approvata deve essere sottoposta alla preventiva approvazione del Prefetto.
E’ in ogni caso proibito il porto di qualsiasi arma.

Art. 231.

Sotto la denominazione di « mestiere di ciarlatano », ai fini dell’applicazione dell’art. 121, ultimo comma, della legge, si comprende ogni attivita’ diretta a speculare sull’altrui credulita’, o a sfruttare od alimentare l’altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtu’ straordinarie o miracolose.

Art. 232.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311))

Art. 233.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311))

Art. 234

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))

Art. 235

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))

Art. 236

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))

Art. 237

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))

Art. 238

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))

Art. 239

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))

Art. 240

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))

Art. 241

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))

Art. 242.

La dichiarazione all’autorità locale di P. S. di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l’indicazione della sede dell’esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratta di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio.In caso di trasferimento o di trapasso dell’azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata.
L’autorità locale di pubblica sicurezza, nel rilasciare ricevuta della dichiarazione, indica se, nell’esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati.

Art. 243.

L’obbligo di munirsi della licenza stabilita dall’art. 127 della legge incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi, ((…)), tanto se lavorino o negozino abitualmente, quando occasionalmente.
Non ricorre l’obbligo della licenza per gli institori e i rappresentanti di commercio, i quali devono, tuttavia, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata.
Tale copia è rilasciata dal Questore e deve indicare il nome, il cognome, la paternità e la qualifica dell’institore o del rappresentante di commercio.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli institori e ai rappresentanti di case estere.

Art. 244.

Devono munirsi della licenza prescritta dall’art. 127 della legge i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, chincaglieri e simili.
Non sono tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti o commercianti di penne stilografiche nelle quali l’impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.

Art. 245.

La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi, appartenenti alla medesima persona od alla medesima ditta, ancorche’ siti in localita’ diverse.
In ogni esercizio deve, tuttavia, essere conservata copia della licenza, rilasciata ai sensi dell’art. 243.
Nella copia deve essere annotata dal Questore la sede dell’esercizio per la quale è rilasciata.
Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del Questore che rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal Questore nella cui giurisdizione si trova la succursale dell’esercizio.

Art. 246.

La licenza, è stesa sul modello allegato al presente regolamento.
La licenza e le copie si rinnovano ogni anno, mediante vidimazione.

Art. 247.

Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell’art. 128 della legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell’operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.
Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d’arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonche’ al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.

Paragrafo 19. – Dei prestatori d’opera e dei direttori di
stabilimenti.

Art. 248

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480)) ((13))

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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito”.

TITOLO IV.
Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata.

Paragrafo 20. – Delle guardie particolari.

Art. 249.

Chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al Prefetto, indicando le generalita’ dei guardiani ed i beni da custodire.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell’ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall’articolo 138 della legge, nonche’ della documentazione attestante l’adempimento, nei confronti del personale dipendente, degli obblighi assicurativi e previdenziali.
Per ottenere l’autorizzazione ad associarsi per la nomina delle guardie, gli enti od i proprietari debbono produrre al Prefetto, in doppio esemplare, anche l’atto scritto, da cui risultino le generalita’ e le firme dei consociati, la durata della consociazione, nonche’ le forme di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei soci.
Le indicazioni, di cui al primo ed al terzo comma di questo articolo, devono essere riportate sull’atto di autorizzazione rilasciato dal Prefetto.
La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è esercitata dal Questore, a norma del R. decreto-legge 26 settembre l935-XIII, n. 1952.

Art. 250.

1. Constatato il possesso dei requisiti anche di ordine professionale prescritti dalla legge, il prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per servizi determinati, prescrivono speciali requisiti.
2. Ai fini dell’approvazione della nomina a guardia particolare di cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione, il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato d’origine, per lo svolgimento della medesima attivita’.
3. Ottenuta l’approvazione, le guardie particolari addette ai servizi di cui all’articolo 256-bis, comma 2, prestano giuramento con la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente le leggi e le altre disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza, nel rispetto dei diritti dei cittadini.
4. Per l’esercizio da parte delle guardie giurate di pubbliche funzioni attribuite dalla legge si applica la formula del giuramento di cui all’articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478.
5. Le disposizioni sul giuramento non si applicano alle guardie particolari giurate che svolgono i servizi di cui all’articolo 260-bis, comma 2.
6. Il giuramento, quando è prescritto, è prestato innanzi al prefetto o funzionario da questi delegato, che ne fa attestazione in calce al decreto del prefetto; la guardia particolare è ammessa all’esercizio delle funzioni dopo la prestazione del giuramento.
7. Fatte salve le altre responsabilita’ previste dalla legge, lo svolgimento di attività per le quali è prescritto il giuramento senza che lo stesso sia stato prestato costituisce abuso del titolo autorizzatorio, ai sensi dell’articolo 10 della legge.

Art. 251.

Con uno stesso decreto di approvazione una guardia particolare puo’ essere autorizzata alla custodia di piu’ proprieta’ appartenenti a persona od enti diversi, ovvero a prestare servizio presso piu’ istituti di vigilanza appartenenti allo stesso titolare, ovvero ad una medesima societa’ o da questa controllati, secondo le modalita’ regolate da apposito accordo sindacale nazionale tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, fatte salve le disposizioni vigenti a tutela della sicurezza e del lavoro delle guardie particolari e le prescrizioni imposte dall’autorità per le finalita’ di vigilanza previste dalla legge.
Non puo’ essere attribuita la qualita’ di guardia particolare giurata a chi ne faccia richiesta per custodire le proprieta’ che appartengono a lui od ai suoi parenti od affini.

Art. 252.

1. Salvo quanto disposto da leggi speciali, quando i beni che le guardie particolari sono chiamate a custodire siano posti nel territorio di province diverse, il decreto di approvazione è rilasciato dal prefetto che ha ricevuto la domanda, sentiti i prefetti delle province interessate, sempre che siano garantite la sicurezza delle guardie particolari, anche in rapporto ai limiti della durata giornaliera del lavoro e la qualita’ dei servizi.

Art. 252-bis.

1. Le guardie particolari sono iscritte in un apposito registro della prefettura, nel quale sono annotati gli istituti e gli altri soggetti presso cui prestano o hanno prestato servizio e tutte le variazioni relative al rapporto di servizio, la formazione acquisita, l’impiego prevalente nell’anno, nonche’, succintamente, i motivi di cessazione dal servizio.
2. Nel caso di variazione del datore di lavoro, l’iscrizione nel registro di cui al comma 1 consente l’approvazione del decreto di nomina, anche in altre province, con le procedure semplificate definite dal Ministero dell’interno.
3. Il Ministero dell’interno assicura il collegamento informatico dei registri delle prefetture, al fine di realizzare un’unica banca dei dati nazionale degli operatori di sicurezza privata, alla quale possono accedere gli uffici preposti alle attivita’ di controllo e, per i rispettivi compiti istituzionali, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Art. 253.

Quando si voglia affidare ad una guardia particolare approvata la sorveglianza di altri beni appartenenti allo stesso proprietario, deve farsene domanda al Prefetto, che provvede mediante annotazione sul decreto di cui la guardia è gia’ in possesso.

Art. 254.

1. Le guardie particolari vestono l’uniforme, o, per particolari esigenze, portano il distintivo, da approvarsi, l’una e l’altro, dal prefetto su domanda del datore di lavoro dal quale dipendono.
2. Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dell’articolo 230 del presente regolamento.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai titolari degli istituti di investigazione privata ed agli investigatori dipendenti, i quali sono tenuti a dimostrare la propria qualita’, ad ogni richiesta da parte di chiunque vi abbia interesse, mediante l’esibizione di un tesserino conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell’interno, nel quale sono riportate le generalita’, gli estremi della licenza e l’indicazione dell’istituto cui appartengono.
4. Nei confronti del personale ammesso ai servizi di cui all’articolo 260-bis, comma 2, trovano applicazione le disposizioni sull’uniforme vigenti nello Stato di stabilimento.

Art. 255.

Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio fino a. prova contraria.

Art. 256.

Per portare armi, le guardie particolari devono munirsi della licenza prescritta dall’art. 42 della legge e dall’art. 71 del presente regolamento.
La licenza di porto d’armi a tassa ridotta non puo’ essere rinnovata se non consti che permane la qualita’ di guardia particolare giurata.

Art. 256-bis.

1. Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 della legge tutte le attività di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implichino l’esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attivita’ che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di polizia.
2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attivita’ di vigilanza concernenti:
a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica;
b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell’autorità, ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta;
c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore;
nonché la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;
d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;
e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che puo’ costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell’incolumita’ pubblica o della tutela ambientale.
3. Rientra altresi’ nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate.

Paragrafo 21. – Degli istituti di vigilanza e di investigazione
privata.

Art. 257.

1. La domanda per ottenere la licenza prescritta dall’articolo 134 della legge per le attivita’ di vigilanza e per le altre attivita’ di sicurezza per conto dei privati, escluse quelle di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni, contiene:
a) l’indicazione del soggetto che richiede la licenza, dell’institore o del direttore tecnico preposto all’istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonche’ degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti;
b) la composizione organizzativa e l’assetto proprietario dell’istituto, con l’indicazione, se sussistenti, dei rapporti di controllo attivi o passivi e delle eventuali partecipazioni in altri istituti;
c) l’indicazione dell’ambito territoriale, anche in province o regioni diverse, in cui l’istituto intende svolgere la propria attivita’, precisando la sede legale, nonché la sede o le sedi operative e quella della centrale operativa, qualora non corrispondenti;
d) l’indicazione dei servizi per i quali si chiede l’autorizzazione, dei mezzi e delle tecnologie che si intendono impiegare.
2. Anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 136, comma primo, della legge, la domanda è corredata del progetto organizzativo e tecnico- operativo dell’istituto, con l’indicazione del tempo, non superiore a sei mesi, necessario all’attivazione dello stesso, nonche’ della documentazione comprovante:
a) il possesso delle capacita’ tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unita’ operative dell’istituto;
b) la disponibilita’ dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l’attivita’ da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore.
3. Alla domanda occorre altresi’ unire il progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere, che dovra’ risultare adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi, all’ambito territoriale richiesto, alla necessita’ che sia garantita la direzione, l’indirizzo unitario ed il controllo dell’attività delle guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione dell’istituto, nonche’ alle locali condizioni della sicurezza pubblica.
4. Con decreto del Ministro dell’interno, sentito l’Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui all’articolo 260-quater, sono determinate, anche al fine di meglio definire la capacita’ tecnica di cui all’articolo 136 della legge, le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualita’ degli istituti e dei servizi di cui all’articolo 134 della legge, nonche’ i requisiti professionali e di capacita’ tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per determinati servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono speciali requisiti, capacita’, abilitazioni o certificazioni.

Art. 257-bis.

1. La licenza prescritta dall’articolo 134 della legge per le attivita’ di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, è richiesta dal titolare dell’istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell’ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l’attivita’ di investigazione e ricerca.
2. La relativa domanda contiene:
a) l’indicazione dei soggetti per i quali la licenza è richiesta e degli altri soggetti di cui all’articolo 257, comma 1, lettera a), se esistenti;
b) l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 257, comma 1, lettera b);
c) le altre indicazioni di cui all’articolo 257, comma 1, lettere c) e d).
3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’articolo 257. A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede, sentite le Regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.
4. Nulla è innovato relativamente all’autorizzazione prevista dall’articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attivita’ indicate nell’articolo 327-bis del medesimo codice.

Art. 257-ter.

1. Qualora nulla osti al rilascio della licenza, l’ufficio comunica all’interessato il termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale il provvedimento è rilasciato, previa esibizione della documentazione comprovante:
a) l’attivazione degli adempimenti relativi all’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, nel numero e con le professionalita’ occorrenti;
b) il versamento al prefetto competente per il rilascio della licenza della cauzione o delle garanzie sostitutive ammesse dalla legge e dal presente regolamento, di ammontare commisurato al progetto organizzativo di cui all’articolo 257 ed a quanto previsto dall’articolo 260-bis. Per le imprese gia’ assentite in altro Stato membro dell’Unione europea, il prefetto tiene conto della cauzione, ovvero delle altre garanzie sostitutive ammesse dalla legge, eventualmente già prestate nello Stato di stabilimento, purche’ idonee, per ammontare e modalita’ di pagamento, al soddisfacimento delle esigenze di cui all’articolo 137 della legge.
2. La licenza contiene le indicazioni di cui al comma 1 dell’articolo 257, lettere a), c) e d), ovvero quelle di cui all’articolo 257-bis, comma 2, lettere a) e c), e le prescrizioni eventualmente imposte a norma dell’articolo 9 della legge, nonché l’attestazione dell’avvenuta comunicazione al prefetto della tabella delle tariffe dei servizi offerti.
3. Se la licenza è richiesta per l’esercizio dell’attivita’ in piu’ province, essa è rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l’istituto ha sede, previa comunicazione ai prefetti competenti per territorio. La preventiva comunicazione non è richiesta per le attivita’ prive di caratterizzazione territoriale, quali quelle di teleallarme, video-sorveglianza, trasporto valori, vigilanza mobile, nonche’ per quelle di vigilanza per specifici eventi, ovvero di investigazione e ricerche, i cui incarichi siano stati conferiti nel luogo in cui gli istituti hanno sede, ne’ per i servizi occasionali o transfrontalieri di cui all’articolo 260-bis. Sono fatte salve le altre comunicazioni per finalita’ di controllo.
4. Ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le tecnologie di cui all’articolo 257, comma 1, lettera d), è comunicata al prefetto. Al prefetto è altresi’ comunicata ogni modifica del progetto organizzativo e tecnico-operativo o dell’assetto proprietario dell’istituto ed è esibita, almeno annualmente, attraverso il documento unico di regolarita’ contributiva, la certificazione attestante l’integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali assistenziali ed assicurativi, nonche’ la certificazione dell’ente bilaterale nazionale della vigilanza privata concernente l’integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale nei confronti delle guardie particolari giurate, e, qualora prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, analoga certificazione per il personale comunque dipendente.
5. Ai fini dell’estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonche’ la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all’articolo 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine entro il quale il prefetto puo’ chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell’attivita’ qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all’articolo 257-quater.

Art. 257-quater.

1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 134 della legge, le licenze di cui al medesimo articolo sono negate quando:
a) risulta che gli interessati abbiano esercitato taluna delle attivita’ ivi disciplinate in assenza della prescritta licenza;
b) nei confronti di taluno dei soggetti di cui all’articolo 257, comma 1, lettere a) e b), o di cui all’articolo 257-bis, comma 1, lettere a) e b), risulta esercitata l’azione penale per uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero formulata la proposta per l’applicazione di una misura di prevenzione;
c) sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell’istituto.
2. Le licenze gia’ rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese per gravi violazioni delle disposizioni che regolano le attivita’ assentite o delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse, compreso l’impiego di personale privo dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall’articolo 11 della legge, ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica.
3. Le licenze sono altresi’ revocate o sospese quando è accertato:
a) il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente;
b) la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad altre gravi inadempienze all’integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale della vigilanza privata, che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o sulla qualita’ dei servizi resi in rapporto alla dotazione di apparecchiature, mezzi, strumenti ed equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza, alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, alle prescrizioni dell’autorità ed alle determinazioni del questore ai sensi del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508.
4. Le licenze sono altresi’ revocate trascorso il termine di cui al comma 2 dell’articolo 257 senza che siano state osservate integralmente le prescrizioni ivi previste.

Art. 257-quinquies.

1. Per l’accertamento della sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4 dell’articolo 257 e della permanenza dei requisiti di qualita’ e funzionalita’ degli istituti, il prefetto si avvale degli organismi di qualificazione e certificazione costituiti o riconosciuti dal Ministero dell’interno a norma dell’articolo 260-ter. Degli stessi organismi si avvale il questore per le finalita’ di vigilanza di cui all’articolo 249, quinto comma.
2. Ai fini di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento, per l’accertamento delle condizioni di sicurezza dei servizi e del personale, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il prefetto si avvale di parametri oggettivi di verifica, definiti dal Ministro dell’interno, sentita la commissione di cui all’articolo 260-quater, tenendo conto:
a) degli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano le attivita’ di cui all’articolo 134 della legge e, particolarmente, delle misure da adottarsi in relazione alle condizioni, anche locali della sicurezza pubblica;
b) dei costi per la sicurezza, compresi quelli per veicoli blindati, protezioni individuali antiproiettile, apparecchiature tecnologiche ed ogni altro mezzo, strumento od equipaggiamento indispensabile per la qualita’ e la sicurezza dei servizi;
c) dei costi reali e complessivi per il personale, determinati secondo quanto previsto dall’articolo 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 257-sexies.

1. Le disposizioni della presente sezione non costituiscono ostacolo alla costituzione di raggruppamenti temporanei di istituti di vigilanza o loro consorzi, ne’ di studi associati di investigatori privati ai quali è stata rilasciata la licenza e nei limiti ivi stabiliti, ne’ ad altre forme di organizzazione aziendale che prevedano l’utilizzazione comune di sistemi tecnologici di ricezione, controllo e gestione dei segnali di monitoraggio e di allarme di beni senza limiti territoriali, a condizione che:
a) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione siano preventivamente comunicati al prefetto e l’utilizzazione comune di impianti e risorse siano attestate nella licenza, previa comunicazione al prefetto del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo;
b) siano costantemente garantite l’efficacia e l’efficienza delle strutture e la funzionalita’ dei servizi;
c) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione dispongano di una centrale operativa adeguata alle esigenze del territorio in cui operano, o, ferma restando la necessita’ della centrale operativa, di una idonea struttura tecnica di supporto con linee appositamente dedicate per la gestione degli interventi sugli allarmi del personale dipendente.

Art. 258.

Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell’art. 115 della legge, non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati, senza la licenza contemplata dall’art. 134 della legge stessa.

Art. 259.

Salvo quanto dispone il R. decreto-legge 12 novembre 1936-XI, n. 2144, gli enti ed i privati di cui all’art. 133 della legge, e chiunque esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di privati, è tenuto a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti di quelle guardie che avessero cessato dal servizio.
Devono altresi’ essere comunicati al Prefetto gli elenchi, e le relative variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro proprieta’, facendo risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono.

Art. 260.

Nel registro di cui all’articolo 135 della legge devono essere indicati:
a) le generalita’ delle persone, con le quali gli affari o le operazioni sono compiute;
b) la data e la specie dell’affare o della operazione;
c) l’onorario convenuto e l’esito della operazione;
d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria identita’ personale.
Gli obblighi di cui al primo comma devono essere assolti nella sede principale ed in quelle operative risultanti dalla licenza, indipendentemente dall’ambito territoriale in cui i servizi devono essere svolti.
Nel caso di servizi effettuati con il concorso di piu’ istituti, il registro dovra’ indicare l’operazione complessiva, il cliente per conto del quale l’intero servizio è effettuato, la fase operativa di competenza di ciascun istituto, il soggetto, debitamente identificato, richiedente l’esecuzione della stessa ed i riferimenti al titolo del concorso.
Per le attivita’ indicate nell’articolo 327-bis del codice di procedura penale, continuano ad osservarsi le disposizioni dello stesso codice e dell’articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice.
Per le operazioni compiute da istituti di informazioni commerciali, mediante la vendita di libretti di scontrini di abbonamento, si annotano nel registro l’avvenuta vendita, le generalita’ dell’acquirente, i documenti con i quali egli ha dimostrato la propria identita’, e l’onorario convenuto.
Il registro deve essere conservato per cinque anni.

Paragrafo 21-bis – Degli istituti stabiliti in altri Paesi dell’Unione europea, degli enti di certificazione indipendenti e della Commissione consultiva centrale.

Art. 260-bis.

1. Le imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea, possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana a parita’ di condizioni con le imprese nazionali, secondo quanto previsto dall’articolo 257, tenuto conto della capacita’ tecnica attestata nello Stato di stabilimento e degli obblighi e degli oneri, anche economici, gia’ assolti nel medesimo Stato. A tal fine, la cauzione di cui all’articolo 137 della legge è prestata con le modalita’ ed alle condizioni indicate all’articolo 257-ter, comma 1, per i soli obblighi concernenti l’ordinamento italiano ed i servizi da espletarsi nel territorio della Repubblica.
2. Il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza puo’ inoltre autorizzare l’esercizio occasionale nel territorio della Repubblica di servizi temporanei di vigilanza e custodia ammessi dalla legge ad imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dei medesimi servizi nello Stato di stabilimento, utilizzando proprio personale munito delle qualificazioni e autorizzazioni previste nello Stato di stabilimento, sulla base di incarichi regolarmente assunti. Alle medesime condizioni possono essere autorizzate le attivita’ transfrontaliere, intendendo per tali quelle che hanno inizio nello Stato membro di stabilimento dell’impresa e che devono concludersi in territorio italiano e viceversa.
3. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 va proposta almeno sessanta giorni prima dell’espletamento del servizio, corredata degli elementi descrittivi dell’istituto e delle autorizzazioni allo stesso rilasciate dallo Stato di stabilimento, del servizio da espletare, della sua durata, del personale e dei mezzi da impiegare. Nel termine suddetto, qualora non sia intervenuto diniego per insussistenza dei presupposti, o per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, il Dipartimento della pubblica sicurezza adotta le prescrizioni occorrenti per assicurare che i servizi siano assolti alle medesime condizioni, compresa la vigilanza dell’autorità di pubblica sicurezza, previste nel territorio della Repubblica per lo svolgimento di servizi analoghi. Ove non siano adottate le prescrizioni da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza l’autorizzazione si intende rilasciata. Relativamente al porto delle armi si osservano le disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica.

Art. 260-ter.

((1. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Commissione di cui all’articolo 260-quater, sono stabiliti le caratteristiche ed i requisiti richiesti a istituti universitari, centri di ricerca, laboratori ed altri organismi tecnici, anche privati, per l’espletamento di compiti di certificazione indipendente della qualita’ e della conformita’ degli istituti autorizzati a norma dell’articolo 134 della legge, dei relativi servizi e dei materiali utilizzati, alle disposizioni del presente regolamento e dei relativi provvedimenti di attuazione, nonche’ alle altre disposizioni di legge o di regolamento che li disciplinano, ferme restando le attivita’ di verifica, certificazione, approvazione o autorizzazione rimesse agli organi della pubblica amministrazione o a quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sono definite anche le modalita’ di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente e quelle di sospensione o revoca del riconoscimento.
3. Il riconoscimento quale “organismo di certificazione indipendente”” di cui al comma 1, è effettuato dal Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, precisando la categoria di certificazione riconosciuta, ed ha validita’ per cinque anni. Esso ha effetto decorso il termine di trenta giorni dalla data di notifica alla Commissione dell’Unione europea ed alle autorità competenti degli altri Stati membri degli organismi interessati.
4. Il Ministero dell’interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull’attività degli organismi di certificazione indipendente di cui al comma 1. Il comitato, istituito presso lo stesso Ministero, è composto da: un presidente, con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale di’ pubblica sicurezza, due rappresentanti del Ministero dell’interno e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture, dei trasporti e dell’istruzione, universita’ e ricerca; da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno esperto in comunicazioni, nonché da tre esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica dirigenziale non generale.
5. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell’interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati non piu’ di una volta. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Le modalita’ di convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentite le altre Amministrazioni interessate.
6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 260-quater.

1. è istituita presso il Ministero dell’interno la Commissione consultiva centrale per le attivita’ di cui all’articolo 134 della legge. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta:
a) dal direttore dell’Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza, con le funzioni di vice presidente;
b) da un questore;
c) da tre esperti designati dall’Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui almeno uno appartenente alla Polizia di Stato ed uno all’Arma dei carabinieri;
d) da quattro esperti designati, rispettivamente, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
e) da non piu’ di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di vigilanza comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro;
f) da non piu’ di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali delle guardie particolari comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro;
g) da non piu’ di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di investigazione privata e di quelli per la raccolta delle informazioni commerciali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di due;
h) da esperti, in numero non superiore a tre, designati dalle associazioni rappresentative del sistema bancario, del sistema delle assicurazioni private e del sistema della grande distribuzione.
2. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Il presidente ed i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell’interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
4. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni della Commissione anche congiuntamente ai titolari, senza esercitarne le funzioni.
5. La Commissione esprime parere obbligatorio sugli schemi di decreto ministeriale previsti dal presente Titolo e puo’ essere consultata, a richiesta delle Amministrazioni interessate, su tutte le questioni di carattere generale concernenti le attivita’ di cui agli articoli 133 e 134 della legge.
6. Nell’ambito della Commissione possono essere costituite sotto-commissioni tecniche o “gruppi di lavoro”” ristretti per gli approfondimenti di carattere tecnico e per la tenuta dei registri di qualificazione professionale degli operatori nei diversi settori della sicurezza privata.
7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TITOLO V.
Degli stranieri.

Paragrafo 22. – Del soggiorno degli stranieri nel Regno.

Art. 261.

La dichiarazione di soggiorno degli stranieri, della quale è parola nell’art 142 della legge, dev’essere fatta in iscritto, mediante scheda, conforme all’annesso modello, munita della firma del dichiarante.
In essa lo straniero deve indicare:
a) le proprie generalita’ complete e quelle dei congiunti di eta’ non superiore ai sedici anni, che lo accompagnano;
b) la nazionalita’ e il luogo di sua provenienza;
c) la data e il valico d’ingresso nel Regno;
d) lo scopo della sua venuta in Italia;
e) quanto tempo presumibilmente vi si tratterra’;
f) il luogo dove ha preso abitazione;
g) se e quali beni immobili rustici o urbani possegga, a qualunque titolo, nel Regno;
h) se e quale professione, industria o commercio o lavoro eserciti o intenda esercitare nel Regno, in nome proprio, o in societa’, con altri o per conto altrui;
i) la religione professata e la razza cui appartiene.

((16))

————

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.Lgs. 25 luglio 1998 , n. 286, ha disposto (con l’art. 47, comma 4) che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635”.

Art. 262

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39))

Art. 263

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39))

Art. 264

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39))

Art. 265.

E’ parimenti esonerato dal presentarsi personalmente lo straniero che ne sia impedito per ragioni di salute da comprovarsi mediante attestazione medica. Questa, insieme con la dichiarazione, deve pervenire all’autorità di pubblica sicurezza nel termine prescritto, a mezzo di persona di fiducia dello straniero o di chi l’assista.

((16))

————

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.Lgs. 25 luglio 1998 , n. 286, ha disposto (con l’art. 47, comma 4) che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635”.

Art. 266.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 135))

Paragrafo 23. – Degli stranieri da espellere e da respingere dal
Regno.

Art. 267

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39))

Art. 268.

Nel decreto di espulsione sono ricordate le disposizioni dell’articolo 151 della legge.

((16))

————

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.Lgs. 25 luglio 1998 , n. 286, ha disposto (con l’art. 47, comma 4) che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635”.

Art. 269.

Occorrendo di far rimpatriare uno straniero, a carico del quale non si abbiano gli estremi per l’espulsione, il Prefetto ne avverte il rispettivo console per gli eventuali provvedimenti, o, trattandosi di cittadino di uno Stato limitrofo, lo invia al confine con foglio di via obbligatorio, riferendone al Ministero dell’interno.

((16))

————

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.Lgs. 25 luglio 1998 , n. 286, ha disposto (con l’art. 47, comma 4) che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635”.

Art. 270.

In caso di arresto o di spontanea presentazione di uno straniero, l’autorità di pubblica sicurezza ne da’ subito notizia al Prefetto, che ne riferisce al Ministerodell’interno.
Lo straniero è sottoposto a rilievi segnaletici e ad interrogatorio, particolarmente sulla sua provenienza e sui motivi del suo espatrio.
In attesa delle eventuali istruzioni ministeriali, lo straniero fermato, che non sia indigente, vagabondo, diffamato per i delitti, o recidivo in contravvenzione alle disposizioni sul soggiorno degli stranieri o sospetto in linea politica, puo’ essere rilasciato sotto l’osservanza delle condizioni che l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli.
Le disposizioni dei primi due comma del presente articolo si applicano anche quando lo straniero debba essere deferito, per qualsiasi reato, all’autorità giudiziaria.

((16))

————

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.Lgs. 25 luglio 1998 , n. 286, ha disposto (con l’art. 47, comma 4) che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635”.

Art. 271.

Devono, in ogni caso, essere respinti dal confine, in applicazione dell’art. 152 della legge, od espulsi gli stranieri indigenti o che esercitino il meretricio o mestieri dissimulanti l’ozio, o il vagabondaggio o la questua.

((16))

————

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.Lgs. 25 luglio 1998 , n. 286, ha disposto (con l’art. 47, comma 4) che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635”.

TITOLO VI.
Disposizioni relative alle persone pericolose per la societa’.

Paragrafo 24. – Dei malati di mente e degli intossicati.

Art. 272.

Sotto la denominazione di « infermi », usata nel presente paragrafo, si comprendono tanto i malati di mente, quanto le persone affette da cronica intossicazione prodotta da alcole o da altre sostanze inebrianti o stupefacenti.

Art. 273.

La denuncia di cui all’art. 153 della legge, è fatta dagli esercenti una professione sanitaria, e ove sia il caso, dai dirigenti gli istituti manicomiali od ospedalieri, sia pubblici che privati, con dichiarazione scritta, da essi firmata.
Nella denuncia sono indicati:
a) il nome e cognome, la condizione, l’eta’, l’abitazione e la provenienza dell’infermo;
b) la diagnosi della malattia;
c) il luogo dove l’infermo è curato e le misure adottate per l’assistenza e la vigilanza, quando non si ritenga necessario l’internamento dell’ammalato in un istituto di cura pubblico o privato;
d) tutte le osservazioni che il medico ritenesse di fare per norma dell’autorità di P. S.
Della eseguita denunzia è rilasciata ricevuta, quando ne sia fatta richiesta.

Art. 274.

Il rilascio del certificato per l’internamento dell’infermo in un manicomio non dispensa dall’osservanza dell’adempimento di cui all’articolo precedente.

Art. 275.

Qualora il medico curante accerti che non sono sufficientemente osservate le cautele da lui prescritte perche’ l’infermo, assistito a domicilio, non costituisca pericolo per se’ o per gli altri, ne informa l’autorità locale di P. S. e formula le eventuali proposte.

Art. 276.

Ove risulti che l’infermo intenda recarsi o siasi recato in altro comune, l’autorità locale di P. S. ne avverte l’autorità di P. S. del luogo ove l’infermo intenda dirigersi o siasi gia’ diretto.

Paragrafo 25. – Degli inabili al lavoro.

Art. 277.

Sono considerati come inabili a qualsiasi lavoro proficuo i fanciulli che non hanno compiuto i dodici anni e le persone che, per infermita’ cronica o per gravi difetti fisici o intellettuali, non possono procacciarsi i mezzi di sussistenza.
Per i fanciulli in stato di abbandono materiale o morale si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulla protezione e l’assistenza della maternita’ e dell’infanzia, e sul funzionamento del tribunale dei minorenni.

Art. 278.

Ai fini di constatare la inabilita’ a qualsiasi lavoro proficuo, l’autorità di P. S. provvede a che la persona, che la deduce, sia visitata dall’ufficiale sanitario comunale.
Questi, nel termine di cinque giorni dalla richiesta, fa pervenire all’autorità stessa la sua relazione.
Il termine puo’ essere prorogato.

Art. 279.

La persona riconosciuta inabile a qualsiasi lavoro, priva di mezzi di sussistenza e di parenti tenuti per legge agli alimenti e in grado di fornirli, e’, dall’autorità di P. S., proposta agli istituti di assistenza e beneficenza pubblica, esistenti nel comune, per il ricovero o per il soccorso a domicilio, in conformita’ degli statuti propri degli enti.
Ove non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, l’autorità di P. S., richiesti al procuratore delle imposte e all’esattore dei comuni di origine, di domicilio e di dimora abituale dell’inabile e delle persone tenute per legge a somministrargli gli alimenti, i certificati, da cui risulti che l’inabile e le persone obbligate per legge agli alimenti non sono iscritte nei ruoli dei contribuenti delle tasse erariali, provinciali o comunali, trasmette la proposta di ricovero al Prefetto, pei provvedimenti di competenza del Ministro per l’interno.
Nel frattempo l’autorità locale di P. S. adotta i provvedimenti che, per l’urgenza, potessero essere richiesti.

Art. 280.

L’autorità locale di P. S. cura l’esecuzione dell’ordinanza di ricovero; ne trasmette copia al comune del domicilio di soccorso e all’istituto interessato, e provvede all’accompagnamento dell’inabile.
Il Prefetto trasmette copia dell’ordinanza all’intendente di finanza.

Art. 281.

Non si provvede al ricovero quando una o piu’ persone assumano per iscritto, in confronto dell’autorità di P. S., l’obbligo di provvedere all’assistenza dell’inabile, prestando, se richiesti, idonea cauzione.
Se la persona, a favore della quale l’obbligazione è stata assunta, è colta a mendicare, viene deferita all’autorità giudiziaria, ed, espiata la pena, viene inviata in un istituto di ricovero.
Le persone, che si sono assunte di provvedere alla sua assistenza, incorrono nella perdita della cauzione a favore dell’istituto ed a sgravio degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato.

Art. 282.

Qualora l’inabile, di cui sia stato ordinato il ricovero, non intenda stabilirsi nell’istituto o se ne allontani arbitrariamente vi è accompagnato con la forza.

Art. 283.

Gli enti obbligati al mantenimento del ricoverato possono promuovere la revoca della ordinanza, quando, per qualsiasi causa, vengano a mancare le condizioni nel concorso delle quali venne emessa l’ordinanza di ricovero.
Revocata l’ordinanza, si fa luogo al rilascio del ricoverato, diffidandolo che sara’ provveduto contro di lui, a termine del codice penale, ove sia colto a mendicare.

Art. 284

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39))

Paragrafo 26. – Delle questue o collette.

Art. 285

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1981,N . 659))

Aart. 286

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1981,N . 659))

Paragrafo 27. – Delle persone sospette.

Art. 287.

Con la locuzione «fuori del proprio Comune», usata dall’art. 157 della legge, s’intende il comune di domicilio o della dimora abituale.

Paragrafo 28. – Della carta di identita’.

Art. 288.

La carta di identita’ costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia.

Chi la richiede è tenuto soltanto a dimostrare la propria identita’ personale.

Art. 289.

La carta d’identità è rilasciata unicamente su esemplari, assoggettati al regime delle carte-valori, forniti dal Provveditorato generale dello Stato in conformità del modello annesso al presente regolamento, alle prefetture, o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d’Aosta, i quali provvedono alla distribuzione ai comuni.
I comuni corrispondono l’importo delle carte d’identita’ alle prefetture o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d’Aosta, che provvedono ai sensi dell’art. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609.
Al termine di ogni bimestre agli organi predetti, che vigilano, anche mediante ispezioni, sul regolare andamento del servizio, i comuni inviano un prospetto riepilogativo sull’utilizzazione dei documenti, nonche’ un elenco, compilato per ordine numerico di tessera, delle persone alle quali il documento è stato rilasciato nel bimestre stesso.
Le eventuali modificazioni al modello sono apportate con decreto del Ministro dell’interno.
Essa contiene la fotografia, a mezzo busto, senza cappello, del titolare; il numero progressivo, il timbro a secco, la firma, la indicazione delle generalita’ e dei connotati contrassegni salienti.
Gli esemplari forniti devono essere conservati con particolare riservatezza sotto la responsabilità dei podestà.
La carta d’identita’ deve essere rilasciata dopo rigorosi accertamenti sull’identità della persona richiedente, da eseguirsi, ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia. Quando la carta è richiesta da stranieri, deve essere indicata la cittadinanza del richiedente.
E’ vietato di apporre sulla carta di identita’ indicazioni diverse o in aggiunta a quelle richieste a norma del presente articolo.
L’apposizione della impronta digitale e’, in ogni caso, facoltativa.

Art. 290.

Insieme colla carta d’identità, l’ufficio comunale compila, sia all’atto del rilascio che a quello della rinnovazione, due cartellini conformi all’annesso modulo, che è riprodotto su cartoncino di color bianco.
Uno dei cartellini è conservato nella segreteria del comune in apposito schedario, in ordine alfabetico sillabico, con gli eventuali riferimenti al registro di popolazione, e l’altro è trasmesso, entro 24 ore dal rilascio o dal rinnovo, al Questore della provincia, che ne cura la conservazione, per ordine alfabetico sillabico, in apposito schedario, da tenersi sempre al corrente.
Per le persone pericolose o sospette per l’ordine nazionale, è compilato un terzo cartellino, che, pel tramite del Prefetto è trasmesso al Ministero dell’interno.
Nel gennaio di ogni anno deve essere affisso nella casa comunale, in luogo visibile dal pubblico, un avviso per ricordare che le carte di identita’ hanno la validita’ di tre anni, a norma dell’art. 3 della legge di P. S. e che pertanto coloro che posseggono carte di identita’ scadute non possono servirsene se non provvedono per la rinnovazione.

Art. 291.

La carta d’identità è esente da tassa di bollo.
All’atto del rilascio o del rinnovo, i Comuni sono autorizzati ad esigere oltre che i diritti di segreteria, di cui all’allegato n. 5 al regolamento per l’esecuzione della legge comunale e provinciale, un diritto non superiore a lire una esentandone le persone iscritte nell’elenco dei poveri.
In caso di smarrimento, il duplicato della carta d’identita’ è soggetto al pagamento di doppio diritto.

Art. 292.

Nei casi in cui la legge consente che la identita’ personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identita’, è considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello Stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri; le tessere che i Comandi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale rilasciano ai propri dipendenti; le patenti di cui sono muniti i conducenti di autovetture; le tessere di riconoscimento postali; i libretti di porto di armi e i passaporti per l’estero.
L’identità dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato può esser dimostrata con l’esibizione del libretto ferroviario.
E’ considerata titolo equipollente alla carta di identita’ anche la tessera comprovante l’iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Art. 293.

Le tessere per l’uso dei biglietti di abbonamento ferroviario sono considerate titoli equipollenti alla carta di identita’, quando contengano la dichiarazione esplicita che sono state rilasciate previo accertamento dell’identita’ personale dei titolari.
Si considerano equipollenti alla carta di identita’ le tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro a secco da chiunque rilasciate, quando l’identita’ del titolare risulti convalidata da dichiarazione scritta di un organo dell’Amministrazione dello Stato.

Art. 294.

La carta d’identita’ od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubbliica sicurezza.

Paragrafo 29. – Del rimpatrio obbligatorio.

Art. 295.

Il rimpatrio obbligatorio, di cui all’articolo 157 della legge, è fatto, se il rimpatriando è privo di mezzi, a spese dello Stato.
L’autorità di P. S. non puo’ disporre il rimpatrio obbligatorio a spese dello Stato se non per motivi d’ordine, di sicurezza e di moralità.
Il foglio di via obbligatorio è fatto sul modello annesso, al presente regolamento.

Art. 296.

Quando sia da rimpatriare un liberato dal carcere, che debba essere sottoposto allo stato di liberta’ vigilata o ad altre misure di sicurezza o all’ammonizione, o vi sia ragione di ritenere che possa rendersi latitante, il Questore puo’ ordinarne il rimpatrio per traduzione.

Art. 297.

L’autorità di P. S. che intenda vietare, a chi sia rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione, di tornare nel comune dal quale venne allontanato senza preventiva autorizzazione dall’autorità stessa, redige apposito verbale in confronto del rimpatriando; ne fa annotazione sul foglio di via obbligatorio e ne informa l’autorità di P. S. del luogo ove il rimpatriando è diretto.
L’autorizzazione per tornare nel comune dal quale il rimpatriando fu allontanato deve essere richiesta per mezzo dell’autorità di P. S. del luogo dove egli si trova.
Questa ne informa l’autorità cui la richiesta è diretta, e formula le eventuali proposte.

Paragrafo 30. – Del rimpatrio degli indigenti.

Art. 298.

I mezzi di viaggio gratuito agli indigenti possono essere accordati, ove ricorrano motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, esclusivamente nell’interno del Regno e soltanto a scopo di effettivo rimpatrio o per avviamento al lavoro.
Fuori dei casi accennati nell’art. 295, e quando non trattisi di indigenti provenienti dall’estero con trasporto pagato dai RR. Consoli o da societa’ di beneficenza o dimessi dagli ospedali o da altri istituti di ricovero, l’autorità di P. S. deve richiedere l’autorizzazione al Ministero dello interno.
Il foglio di via per il viaggio gratuito è fatto sul modello annesso al presente regolamento.

Paragrafo 31. – Dei liberati dal carcere.

Art. 299.

L’avviso di liberazione dei condannati, di cui all’art. 161 della legge, deve essere fatto sul modello stabilito con istruzioni del Ministero per l’interno, e contenere notizia della condotta tenuta in carcere dal liberando, la indicazione del patronato pei liberati dal carcere al quale l’iscritto sia stato eventualmente segnalato, e ogni altra informazione utile ai fini di polizia.

Art. 300.

L’autorità di P. S. è tenuta a prestare ai liberati dal carcere assistenza morale e materiale, procedendo di accordo con le societa’ di patronato o con altre istituzioni di beneficenza.

Paragrafo 32. – Del Bollettino delle ricerche.

Art. 301.

Un ufficio speciale istituito presso il Ministero dell’interno provvede alla diramazione delle ricerche a mezzo di apposito Bollettino periodico, che è inviato agli uffici di P. S., ai comandi dei CC. RR. ed a quegli altri uffici e comandi che possano interessarsi del relativo servizio.

Paragrafo 33. – Della cartella biografica e del registro dei
pregiudicati.

Art. 302.

In ogni ufficio di P. S. sono tenuti un registro nominativo ed i fascicoli riguardanti i singoli ammoniti, i confinati, i sottoposti a misure di sicurezza personali e gli altri pregiudicati che hanno domicilio nella circoscrizione, nelle forme stabilite con istruzioni del Ministero dell’interno.
Dei pregiudicati minori degli anni diciotto è tenuto un registro nominativo separato.
In ogni fascicolo individuale è tenuta una cartella biografica, in cui sono riassunti tutti i precedenti, le imputazioni e le condanne.

Art. 303.

L’obbligo di trasmettere ogni 15 giorni il dispositivo delle sentenze, portanti condanne a pene restrittive della liberta’ divenute esecutive, al Questore del domicilio o dell’ultima dimora del condannato, a termine dell’art. 160 della legge, incombe anche ai cancellieri dei Tribunali militari, del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, e di qualsiasi altro organo giurisdizionale ordinario o speciale.

Art. 304.

Il dispositivo delle sentenze di condanna è dai cancellieri trascritto in foglio a parte per ciascun condannato.
Il Questore annota la sentenza nella cartella biografica, ne informa l’autorità locale di P. S. e conserva l’estratto nel fascicolo individuale della persona cui si riferisce.

Paragrafo 34. – Della diffida.

Art. 305.

La diffida, di cui all’ultimo capoverso dell’art. 161 della legge, è fatta dal Questore alla presenza del diffidato.
La persona da diffidare è invitata a presentarsi dinanzi al Questore e, qualora non ottemperi all’invito nel termine assegnatole, è accompagnata dalla forza pubblica.
Il Questore o un ufficiale di P. S. da lui delegato, contesta a1 prevenuto i motivi che hanno dato luogo al provvedimento di diffida; gli ingiunge di mutare tenore di vita, e lo avverte che, in caso diverso, sara’ denunziato senz’altro, per l’ammonizione, a termini di legge.
Della seguita diffida si stende processo verbale.

Paragrafo 35. – Dell’ammonizione.

Art. 306.

La denunzia per l’ammonizione è fatta dal Questore con rapporto scritto, motivato e corredato dai documenti su cui si fonda e, in ogni caso, dalla cartella biografica e dalle informazioni dell’Arma dei CC. RR.

Art. 307.

L’intimazione dell’atto di comparizione di cui all’art. 167 della legge è fatta a mezzo di un agente di P. S. all’uopo incaricato, che consegua copia personalmente all’interessato o a persona che conviva, anche temporaneamente, con lui.
In caso di irreperibilita’ del denunziato, l’intimazione è fatta, mediante affissione dell’atto di comparizione all’albo del comune di ultima residenza del denunziato e, ove tale comune sia diverso da quello dove ha sede la Commissione, anche di quest’ultimo. L’affissione durera’ fino al giorno precedente a quello fissato per la riunione della Commissione.
La Commissione, nel caso pronunzi ordinanza di ammonizione del denunziato irreperibile, fissa, con l’ordinanza, il termine entro il quale egli dovra’ presentarsi all’autorità di P. S. per prendere cognizione delle prescrizioni impostegli.
La notifica della ordinanza di ammonizione è fatta nella forma suddetta: copia dell’ordinanza stessa deve essere tenuta affissa all’albo del comune o dei comuni, di cui al 1° capoverso del presente articolo, fino al giorno precedente a quello fissato dalla Commissione.

Art. 308.

La Commissione per l’ammonizione pronuncia le sue decisioni con l’intervento di tutti i suoi membri.
In caso di assenza o di impedimento del presidente o di alcuno dei componenti, questi sono sostituiti da chi ne fa le veci.
Funziona da segretario un funzionario di P. S.
I verbali della Commissione sono firmati dal presidente, dai componenti e dal segretario.

Art. 309.

L’ordinanza di ammonizione è comunicata al Questore, e da questi all’autorità locale di P. S. e all’Arma dei CC. RR.

Art. 310.

In caso di comprovata necessita’, l’autorità locale di P. S. puo’ concedere all’ammonito speciali autorizzazioni, per iscritto, in deroga agli obblighi derivanti dall’ordinanza di ammonizione, informandone l’arma dei CC. RR.
Qualora l’ammonito intenda di allontanarsi dalla propria dimora, è tenuto a darne preventivo avviso all’autorità locale di P. S., indicandone i motivi, e ad attenderne l’autorizzazione scritta.
L’autorità di P. S. puo’ munire l’ammonito di foglio di via obbligatorio, e, in ogni caso, ne informa il Questore, l’Arma dei CC. RR. e l’autorità di P. S. del luogo ove l’ammonito è diretto.

Art. 311.

Il Servizio militare non interrompe il biennio di validita’ dell’ordinanza di ammonizione.
Qualora, all’atto del congelamento, il biennio non sia ancora trascorso, l’ammonito ha l’obbligo di presentarsi subito all’autorità locale di P. S. per essere nuovamente sottoposto ai vincoli dell’ammonizione.
Tale obbligo incombe anche all’ammonito che, trovandosi in servizio militare, ottenga una licenza ordinaria o straordinaria.

Paragrafo 36. – Dei provvedimenti relativi ai minori degli anni
diciotto.

Art. 312.

La denunzia del minore di anni 18 che sia da considerare ozioso, vagabondo, diffamato, a termine dell’articolo 177 della legge, è fatta dal Questore al presidente del Tribunale dei minorenni con motivato rapporto, corredato dai documenti su cui si fonda e, in ogni caso, dal certificato medico, dalla cartella biografica e dalle informazioni dell’Arma dei CC. RR.
Copia della denuncia e dell’eventuale ordinanza di ricovero sono comunicate ai Comitati di patronato per la protezione e l’assistenza della maternita’ e dell’infanzia.

Art. 313.

I minorenni colpiti da ordinanza di ricovero coattivo, prima di essere accompagnati agli istituti cui sono assegnati, sono sottoposti a visita medica di controllo.
I minorenni riconosciuti affetti da infermita’ fisiche e psichiche, sono segnalati ai Comitati di patronato per la protezione e l’assistenza della maternita’ e dell’infanzia, pei provvedimenti ai sensi del testo unico 24 dicembre 1934-XIII, n. 2316 e del relativo regolamento.

Art. 314.

I minorenni in attesa di essere accompagnati presso istituti di ricovero e quelli fermati per misura di P. S. sono provvisoriamente ricoverati presso i centri di osservazione per minorenni ai sensi dell’art. 8 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1404, o, dove questi mancano, presso istituti pii o religiosi disposti ad assumerne la custodia.
Ove non sia possibile provvedere nei sensi di cui al comma precedente, i minorenni sono custoditi nelle camere di sicurezza o nelle carceri in appositi locali distinti da quelli per gli adulti.
Di ogni singolo ricovero in istituiti pii o religiosi deve essere data immediata telegrafica comunicazione all’Opera nazionale per la protezione e l’assistenza della maternita’ e dell’infanzia, indicando la data, i motivi del provvedimento o la presumibile durata della degenza del ricoverando.

Paragrafo 37. – Dell’assegnazione al confino di polizia.

Art. 315.

Le persone contemplate nell’art. 181 della legge sono, dal Questore, denunciate al Prefetto per l’assegnazione al confino di polizia, con rapporto motivato, da cui deve risultare la pericolosita’ del prevenuto per la sicurezza pubblica o per l’ordine nazionale.
La proposta deve essere corredata dai documenti su cui si fonda, e, in ogni caso, dalla cartella biografica, dal rapporto informativo dell’Arma dei CC. RR. e da un certificato medico attestante se il pervenuto si trovi in condizioni da poter sopportare il regime di confino.

Art. 316.

Non possono essere proposti per l’assegnazione al confino i minori degli anni 18.

Art. 317.

((Quando la Commissione non ordini l’immediato arresto della persona proposta per l’assegnazione al confino, provvede per la comparizione del denunziato col procedimento di cui agli articoli 167, 168 e 169 della legge.
Se il denunziato è in istato di arresto, la Commissione ordina che gli sia notificata una succinta esposizione dei fatti su cui la denunzia è fondata, con l’indicazione della data in cui, in un termine non minore di giorni tre ne’ maggiore di giorni dieci da quello della notificazione, sara’ tradotto dinanzi alla Commissione stessa per l’interrogatorio.
Della notificazione dev’essere redatto processo verbale in due copie, una delle quali con la relazione dell’eseguito adempimento da parte dell’agente incaricato, a’ allegata agli atti del procedimento)).

Art. 318.

Quando, nel complesso dei fatti denunziati, la Commissione non ravvisi gli estremi per l’assegnazione al confino e non ritenga di pronunciare ordinanza di non luogo, puo’ applicare la misura dell’ammonizione o rinviare gli atti al Questore perche’ si faccia luogo alla diffida, a termine dell’articolo 164 della legge.

Art. 319.

Emessa l’ordinanza di assegnazione al confino, la Commissione dispone l’immediato arresto del confinato, a meno che non vi abbia gia’ provveduto ai sensi dell’articolo 182 della legge.
Copia dell’ordinanza e’, in ogni caso, comunicata, entro 24 ore, al confinato, con l’avvertenza della facolta’ che gli compete, di ricorrere alla Commissione di appello, nel termine di giorni 10. Dal giorno dell’arresto decorre il periodo dell’assegnazione al confino.

Art. 320.

Si applicano per le notifiche dell’atto di comparizione e dell’ordinanza di assegnazione al confino le disposizioni di cui all’art. 307 del presente regolamento.

Art. 321.

Le ordinanze della Commissione sono dal Prefetto trasmesse al Ministero dell’interno, per la designazione del luogo di confino e per la traduzione del confinato, corredate dai seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) situazione di famiglia;
c) cartella biografica;
d) dichiarazione del casellario giudiziario;
e) estratti delle sentenze definitive non risultanti dalla dichiarazione del casellario;
f) certificato medico attestante se il confinato si trovi in condizioni di poter sopportare il regime del confino;
g) verbale di notifica dell’ordinanza;
h) rapporti informativi della Questura e dell’Arma del CC. RR.;
i) verbale di interrogatorio del confinato o foglio delle deduzioni scritte.
Nel trasmettere i documenti, il Prefetto formula proposte per la traduzione del confinato in un comune del Regno diverso dalla residenza abituale, oppure in una colonia di confino e dichiara se il confinato è in grado di mantenersi con mezzi propri.

Art. 322.

La Commissione di appello contro le assegnazioni al confino pronuncia le sue decisioni con l’intervento di tutti i suoi membri.
In caso di assenza o di impedimento di alcuni dei componenti questi sono sostituiti da chi ne fa le veci.
I componenti della Commissione di appello che non ne fanno parte di diritto per ragioni di ufficio, sono nominati e confermati annualmente dal Ministero per l’interno, che provvede a sostituirli in caso di assenza o di impedimento.
Funziona da segretario un funzionario della Direzione generale della P. S.
I verbali della Commissione sono firmati dal presidente, dai componenti e dal segretario.
Essi devono riportare il visto di esecutorieta’ del Ministro per l’interno.

Art. 323.

La Commissione di appello ha facolta’ di ridurre il periodo di assegnazione al confino e di ordinare che in luogo del confino, siano inflitte l’ammonizione o la diffida.

Art. 324.

Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Prefetto, per l’esecuzione e per la notifica all’interessato.

Art. 325.

L’autorità preposta alla sorveglianza degli assegnati al confino deve tenere un registro nominativo ed i fascicoli personali dei singoli confinati.
Nel registro sono annotati: il nome e cognome del confinato, la data del provvedimento di assegnazione, la durata del confino, il giorno dal quale ha inizio e quello in cui ha termine il periodo di assegnazione.
Ogni fascicolo individuale deve contenere la cartella biografica, nella quale devono essere annotate anche le condanne e le punizioni disciplinari riportate durante il confino.

Paragrafo 38. – Del trattantento dei confinati e della disciplina del
confino.

Art. 326.

E’ in facoltà. del direttore della colonia di consentire ai confinati di provvedersi, a proprie spese, di alloggi privati, in locali che siano sorvegliabili.
Quando non ostino circostanze speciali, i confinati possono farsi raggiungere da persone di loro famiglia, purche’ dimostrino al direttore della colonia di aver assicurato per esse l’alloggio ed i mezzi di sussistenza.
Venendo meno queste condizioni, od in caso di abuso o di cattiva condotta del confinato o delle persone di famiglia, queste possono essere allontanate dalla colonia.

Art. 327.

I confinati di polizia privi di mezzi di sussistenza sono obbligati al lavoro. La mercede è devoluta per intero a loro beneficio.
Qualora non abbiano mezzi di sussistenza ne’ siano in grado di procurarsi lavoro, sono ricoverati gratuitamente nei locali all’uopo predisposti e percepiscono, dal giorno dell’arrivo in colonia o nel comune di confino, un sussidio giornaliero, nella misura stabilita dal Ministro per l’interno.

Art. 328.

I cameroni pel ricovero dei confinati devono corrispondere ai requisiti voluti dall’igiene.
Di notte devono essere sufficientemente illuminati.
Il numero dei ricoverati deve essere proporzionato alla capacita’ dei cameroni, in modo da assicurare una cubatura non inferiore a metri cubi venti per ogni ricoverato.
Ciascun camerone deve essere dotato di una latrina inodore e di un orinatoio per ogni venti persone.
Le modalità per l’impianto delle latrine e degli orinatoi, in relazione alle condizioni locali, devono essere determinate dal medico provinciale o da altro sanitario incaricato dal Prefetto.
In ogni camerone deve essere assicurata una dotazione di acqua sufficiente per i bisogni ordinari dei ricoverati e per i servizi di pulizia. Ove manchi l’acqua corrente per uso potabile, deve essere assicurata una quantita’ di acqua igienicamente difesa da eventuali inquinamenti, secondo le prescrizioni del medico provinciale, o di altro sanitario incaricato dal Prefetto.

Art. 329.

A ciascuno dei confinati ricoverati nei cameroni sono forniti:
a) una branda di ferro con materasso uso militare;
b) due lenzuola ed una federa, da cambiarsi il primo e il quindici di ogni mese;
c) due coperte di lana, tipo militare;
d) una seggiola ed un comodino di metallo, tipo ospedaliero;
e) un attaccapanni tipo militare;
f) una brocca, un catino ed un porta catino di metallo;
g) una bottiglia ed un bicchiere di vetro;
h) due asciugamani, da cambiarsi il primo ed il quindici di ogni mese.
Ai confinati bisognosi possono, inoltre, essere forniti, una volta all’anno, i capi di biancheria personale, un vestito, tipo civile, ed un paio di scarpe, tipo militare.

Art. 330.

Ai confinati bisognosi deve essere assicurata l’assistenza sanitaria gratuita e la gratuita somministrazione dei medicinali, secondo le prescrizioni del medico della colonia.

Art. 331.

Ogni colonia deve essere dotata di una infermeria per le malattie comuni, di un piccolo ambiente per ambulatorio, visita medica e medicazione, nonche’ di un locale per l’isolamento degli infermi affetti da malattie infettive.
Ogni infermeria deve avere almeno un infermiere, che puo’ essere scelto fra gli stessi confinati, ed una congrua scorta di materiale di pronto soccorso.
Il medico della colonia ha l’obbligo di visitare settimanalmente i locali adibiti a dormitorio per constatarne le condizioni igieniche o suggerire, in caso di deficienza, gli opportuni rimedi.
Almeno ogni trimestre la colonia deve essere ispezionata dal medico provinciale.

Art. 332.

Il direttore della colonia è tenuto a favorire la formazione di mense per i confinati, l’approvvigionamento dai centri di produzione o dai mercati, e ad adottare i provvedimenti che valgano ad assicurare, in relazione alle condizioni locali, un opportuno calmieramento.

Art. 333.

Oltre a quanto è prescritto negli articoli 185 e 186 della legge, è vietato ai confinati, salva l’applicazione delle leggi penali:

a) di giuocare d’azzardo;
b) di dare danaro ad usura;
c) di vendere, barattare, pignorare effetti di vestiario od altro forniti dall’Amministrazione;
d) di esercitare il commercio senza il consenso del direttore della colonia;
e) di schiamazzare o di fare qualsiasi rumore durante le ore di riposo;
f) di imbrattare od altrimenti guastare i muri, i mobili, il vestiario e gli altri oggetti forniti dall’Amministrazione;
g) di discutere di politica o di fare propaganda politica in modo anche occulto;
h) di andare in barca, per diporto.
In caso di denunzia all’autorità giudiziaria per fatti di cui sopra rimane sospeso il procedimento disciplinare.

Art. 334.

L’orario di libera uscita per i confinati è stabilito come appresso:
Dal 1° novembre al 28 febbraio, dalle ore 7 alle 19;
dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre, dalle 7 alle 20;
Dal 1° maggio al 31 agosto, dalle 6 alle 21.
E’ in facolta’ del direttore della colonia di concedere singoli permessi speciali per prolungare le ore di libera uscita.

Art. 335.

Il confinato non puo’ spedire o ricevere corrispondenza o pacchi di qualsiasi genere, se non per tramite della direzione della colonia, che puo’ provvedere alla censura della corrispondenza o alla verifica del contenuto dei pacchi.
E’ vietato al confinato di tenero presso di se’ somme di denaro, che, a giudizio insindacabile del direttore della colonia, siano superiori ai bisogni ordinari.
Le somme eccedenti tali bisogni sono depositate in una banca locale od all’ufficio postale e non possono essere ritirate senza il visto del direttore della colonia.

Art. 336.

Le infrazioni ai doveri inerenti alla disciplina del confino, non proseguibili ai sensi dell’art. 189 della legge, sono puniti con:
a) il richiamo;
b) il divieto di libera uscita;
c) la riduzione dell’assegno giornaliero.

Art. 337.

Il richiamo consiste in un rimprovero severo rivolto al confinato e nella diffida a non incorrere nuovamente in mancanze disciplinari, sotto comminatoria di piu’ gravi provvedimenti.
Si infligge dal direttore della colonia per le semplici omissioni e per le mancanze di poco rilievo.

Art. 338.

Il divieto di libera uscita va da uno a trenta giorni: si affigge dal direttore della colonia per mancanze leggere, quando siano ripetute.
Per mancanza alla disciplina di qualche entita’, al divieto di libera uscita si puo’ aggiungere: la riduzione del sussidio giornaliero nella misura della meta’; la sostituzione del tavolaccio alla branda; e la limitazione del vitto al pane e alla minestra, due volte al giorno, salvo eventuali prescrizioni mediche.
Al confinato in punizione è vietato di ricevere persone o di comunicare altrimenti con estranei.
La punizione di cui al presente articolo è inflitta da una commissione disciplinare, costituita dal direttore della colonia, che la presiede, dal medico della colonia e dal parroco.
Al confinato in punizione è concesso di prendere aria, una volta al giorno, in localita’ all’aperto.

Art. 339.

Il confinato risponde del danno recato, con dolo o colpa, al materiale di arredamento e di casermaggio.
Sono autorizzate trattenute sull’ammontare del sussidio, in misura non superiore al quinto, fino al completo risarcimento.

Art. 340.

Le disposizioni degli articoli 336, 337 e 338 non si applicano alle persone assegnate al confino quali pericolose per la sicurezza pubblica, ai sensi dell’art. 181, n. 1 e 2, della legge.
Le infrazioni alla disciplina, commesse da queste ultime, quando non siano perseguibili ai sensi dell’art. 189 della legge, sono represse dal direttore della colonia, a norma delle disposizioni del regolamento generale carcerario, concernenti la disciplina dei detenuti.

Paragrafo 39. – Della liberazione condizionale e definitiva dei
confinati.

Art. 341.

La liberazione condizionale dei confinati, di cui è parola nell’art. 187 della legge, è ordinata dal Ministro per l’Interno, su proposta del Prefetto della provincia nella quale dimora il confinato, sentito il Prefetto della provincia nella quale fu pronunciata l’ordinanza di assegnazione al confino.

Art. 342.

Il confinato liberato condizionalmente, prima del termine stabilito nell’ordinanza di assegnazione, è munito di foglio di via obbligatorio, per recarsi nel comune ove intende fissare la sua dimora. Quivi, l’autorità di P. S. lo diffida a tenere buona condotta, con avvertenza che, in caso diverso, sara’ rinviato al confino sino al compimento del termine, non computato il tempo passato in liberta’ condizionale.
Della diffida si stende processo verbale.

Art. 343.

Trascorso il periodo del confino, l’autorità di P. S. dispone il rimpatrio del liberato con foglio di via obbligatorio, previo avviso al Prefetto, che ne informa il Ministro per l’interno e il Prefetto della provincia nella quale il liberato va a stabilirsi.

Art. 344.

Il ritardo da parte del funzionario preposto alla vigilanza dei confinati a liberare, a compiuto periodo, un confinato, è punito con pene disciplinari, salvo le sanzioni del Codice penale.

TITOLO VII.
Del meretricio.

Paragrafo 40. – Delle dichiarazioni di locale di meretricio.

Art. 345.

Sono considerati locali di meretricio, agli effetti degli articoli 190 e 191 della legge, anche le case nelle quali si eserciti abitualmente la prostituzione da donne che non vi hanno dimora.

Art. 346.

L’autorità di P. S., cui, per proprie informazioni o per denuncia, consti che, in un dato locale, si eserciti abitualmente il meretricio, chiama alla sua presenza chi dispone del locale e le persone che potessero fornire utili notizie, per interrogarle e raccoglierne le dichiarazioni a verbale.
Ove l’autorità di P. S. non creda di dover procedere ad ulteriori indagini, promuove il parere del Comando dei CC. RR., ed emette la dichiarazione di ufficio di locale di meretricio.
La dichiarazione è notificata a chi dispone del locale, con l’ordine di cessare immediatamente dall’attivita’, e di chiudere materialmente il locale in un termine stabilito dal Questore, non superiore a giorni dieci.

Art. 347.

Chi chiede l’autorizzazione per l’apertura di un locale di meretricio deve farne domanda all’autorità locale di P. S. e corredarla, oltre che dai documenti atti a comprovare che il richiedente non si trova nelle condizioni di cui all’art. 11 della legge, anche dal consenso scritto del proprietario o di chiunque altro abbia diritto di disporre del locale.

Art. 348.

Ricevuta la domanda, l’autorità di P. S.:
1) accerta, mediante ispezione, che i locali siano sorvegliabili e che possano essere adibiti ad uso di meretricio, anche nei riguardi della loro speciale posizione, tenuto conto del disposto dell’art. 192 della legge;
2) stabilisce, secondo le contingenze, se il locale possa avere uno o piu’ ingressi, ordinando la chiusura, con muratura, di ogni altro passaggio all’esterno o di qualsiasi comunicazione con altri locali;
3) trasmette al medico provinciale, per il parere nei riguardi igienici, le opportune indicazioni intorno al locale e al numero delle donne che vi possono essere ammesse per esercitare il meretricio;
4) promuove il parere del Comando dell’Arma dei CC. RR. ed esegue ogni altra indagine od accertamento che ritenga opportuni;
5) invita il richiedente a firmare l’atto di sottomissione.

Art. 349.

L’atto di sottomissione deve contenere:
a) la descrizione completa del locale, con l’indicazione delle aperture che vi danno accesso;
b) l’elenco e le generalita’ delle donne che vi eserciteranno il meretricio e delle persone che saranno addette al servizio;
c) l’obbligo di notificare, entro 24 ore, all’autorità di P. S. ogni cambiamento delle persone che vadano a dimorare nel locale, o che l’abbandonino definitivamente;
d) l’obbligo di non ammettere nel locale alcuna donna, se prima non sia stata riconosciuta, dal medico visitatore, esente da manifestazioni contagiose delle malattie veneree e sifilitiche, contemplate dal R. decreto 25 marzo 1923-I, n. 846, e dal testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265; come pure di non permettere che nel locale si sottraggano donne alla vigilanza, sanitaria e alle visite, o vi rimangono, per alcun titolo, anche temporaneamente, donne riconosciute o presunte affette dalle manifestazioni contagiose suaccennate; e di non accogliere nuovamente nel locale donne allontanate per causa di malattia, senza attestazione di completa guarigione, rilasciata dal medico visitatore, ai sensi dell’art. 18 del citato regolamento;
e) l’obbligo di adottare le misure necessarie per la tutela igienica e sanitaria delle donne che dimoreranno nel locale e delle persone che lo frequenteranno;
f) l’obbligo di non richiedere o accettare dalle donne chiamate a permanere nel locale, danaro o altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione, per garantire l’impegno assunto dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo;
g) la dichiarazione di osservare rigorosamente le disposizioni della legge di P. S. e del relativo regolamento, nonche’ quelle del regolamento sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree, come pure qualsiasi prescrizione delle autorità sanitarie e di P. S.

Art. 350.

Le autorizzazioni di apertura dei locali di meretricio non possono essere emesse se non in seguito a parere favorevole, nei riguardi igienici, del medico provinciale.

Art. 351.

Contro i provvedimenti emanati dall’autorità di P. S. in materia di meretricio, ai sensi dell’art. 207 della legge, è ammesso ricorso alla Commissione, di cui allo stesso articolo, nel termine di 10 giorni dalla notificazione.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 352.

La Commissione interroga, in privato, l’autorità locale di P. S., gli interessati e i testimoni indicati dalle parti, ed assume tutte le informazioni che ravvisa opportune.
La Commissione delibera a maggioranza di voti.
Un funzionario di P. S. è segretario della Commissione.
Le decisioni della Commissione sono comunicate al ricorrente, a cura dell’autorità locale di P. S.

Paragrafo 41. – Della vigilanza sul meretricio.

Art. 353.

Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni dell’articolo 208 della legge possono essere accompagnate all’ufficio di P. S., per le necessarie identificazioni.

Art. 354.

Le meretrici in possesso del libretto sanitario regolarmente tenuto, ai sensi dell’art. 20 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 846, non possono essere considerate sospette di malattie contagiose, quand’anche si rifiutino di sottoporsi a visita medica, nel caso previsto dall’art. 205 della legge, ne’, qualora siano dichiarate in contravvenzione al disposto del successivo art. 208, possono essere trattenute per la loro identificazione.

Art. 355.

Le donne dimoranti nei locali di meretricio sono presunte proprietarie delle vesti e degli indumenti confezionati per la loro persona e della biancheria personale, come di ogni altra cosa mobile, di cui sono in possesso.
Uscendo dai locali di meretricio, le donne possono asportare le vesti, gli indumenti e la biancheria personale, anche in caso di contestazione col tenutario della casa.
Gli altri oggetti, a richiesta di una delle parti, sono posti sotto suggello dall’autorità di P. S.

Art. 356.

Quando una donna manifesti la volonta’ di abbandonare un locale di meretricio e dichiari che subisce o teme di subire maltrattamenti, minacce o atti di resistenza, l’autorità di P. S. provvede alla tutela della richiedente e, ove la denuncia risulti fondata, ordina la chiusura del locale, senza pregiudizio dell’azione penale se nel fatto ricorrono gli estremi del reato.

Art. 357.

Quando l’autorità di P. S. venga a conoscenza che una donna eserciti il meretricio contro la sua volonta’ od abbia manifestata l’intenzione di redimersi, la invita a comparire alla sua presenza, per incoraggiarla nella presa determinazione e per facilitarle il ritorno a vita onesta.
A tale effetto, interessa il podesta’ e il parroco del luogo ove dimora la famiglia della donna, perche’ questa possa trovare, nella famiglia, assistenza o ricovero.
Nei luoghi ove esistono istituti aventi per iscopo di far tornare a vita onesta le donne dedite al mal costume, l’autorità di P. S. si pone in rapporto con essi.
I Prefetti devono favorire l’istituzione di tali enti, dove non esistono.

Art. 358.

Alle donne che dichiarino di voler abbandonare il meretricio possono essere concessi i mezzi gratuiti di rimpatrio o per l’avviamento al lavoro, quando dimostrino che nel luogo ove intendono recarsi hanno assicurati i mezzi di sussistenza od onesta occupazione.

Art. 359.

Quando all’autorità di P. S. risulti che una minorenne sia dedita al meretricio, ne promuove il ricovero in una casa di patronato e, quando cio’ non sia possibile e la minore non abbia compiuto il 18° anno di eta’, provvede a termine degli articoli 177 e seguenti della legge; salvo denuncia all’autorità giudiziaria, quando ricorrano gli estremi dei reati di lenocinio, di corruzione o di tratta, a termine del Codice penale o del decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1207.
Per le minorenni sino all’eta’ di anni 18 compiuti, l’autorità di P. S. provvede di concerto con i Comitati di patronato per la protezione e l’assistenza della maternita’ e dell’infanzia.

Art. 360.

Per la esecuzione del servizio disposto dal presente titolo le autorità di P. S. devono tenere i registri indicati con istruzioni ministeriali.
Tali registri sono tenuti segreti.

Paragrafo 42°. – Dell’Ufficio centrale italiano per la repressione
della tratta delle donne e dei fanciulli.

Art. 361.

Presso il Ministero dell’interno, Direzione generale della P. S., è costituito l’Ufficio centrale italiano per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli.
Tale Ufficio ha per compito:
a) di raccogliere tutte le notizie relative all’arruolamento di persone a scopo di prostituzione;
b) di conservare e di comunicare agli Stati firmatari o aderenti alla convenzione internazionale contro la tratta, conchiusa a Ginevra, in data 18 ottobre 1921, gli estratti delle sentenze di condanna pronunciate nel Regno per i delitti contemplati nel decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1207, che riguardino stranieri;
c) di vegliare affinche’ le autorità e gli agenti di pubblica sicurezza esercitino, specialmente nelle stazioni ferroviarie, nei porti, o durante il viaggio, una speciale sorveglianza allo scopo di rintracciare coloro che conducano persone presumibilmente destinate alla prostituzione e di segnalarle, occorrendo, alle competenti autorità estere;
d) di curare che siano ricevute le dichiarazioni delle donne straniere dedite alla prostituzione, in Italia, allo scopo di stabilirne la identita’ e lo stato civile, e di indagare chi le abbia indotte a lasciare il rispettivo Paese di origine a scopo di prostituzione; nei confronti di tali donne sara’ provveduto ai sensi dell’art. 271 del presente regolamento;
e) di promuovere le pratiche necessarie per ottenere che siano affidate, a titolo provvisorio in attesa dell’eventuale rimpatrio, ad istituti di assistenza pubblica e privata, ovvero a privati che ne offrano le necessarie garanzie, le vittime della tratta sprovviste di mezzi;
f) di disporre perche’ siano rinviate ai Paesi di origine le persone suindicate che richieggano il rimpatrio, o che siano richieste da persone le quali esercitano sopra di loro potesta’ o tutela, o, comunque, autorità o vigilanza legale;
g) di esercitare una speciale sorveglianza sugli uffici che si occupino del collocamento di donne;
h) di curare quanto altro sia necessario per provvedere alla repressione della tratta, in base alle norme vigenti di diritto pubblico, interno o internazionale.

TITOLO VIII.
Dello associazioni, Enti ed Istituti.

Paragrafo 43°. – Della confisca dei beni.

Art. 362.

Quando il Prefetto ritenga di dover ordinare la confisca dei beni delle associazioni disciolte, vi provvede, di regola, con lo stesso decreto di scioglimento.

Art. 363.

I beni confiscati passano in proprieta’ dello Stato.
I beni mobili sono venduti all’asta pubblica, versando il ricavato in conto entrate eventuali del Tesoro.
E’ in facolta’ del Prefetto di disporre la cessione dei beni immobili ad istituti di beneficienza, con preferenza a quelli per la protezione e l’assistenza della maternita’ e dell’infanzia.

Art. 364.

I beni mobili sono assunti in consistenza dall’Amministrazione finanziaria dello Stato.
A tale fine, il Prefetto comunica copia del decreto di scioglimento delle associazioni, all’intendente di finanza, per la esecuzione nella parte di competenza.
Ove il Prefetto ritenga di dover proporre la cessione dei beni agli istituti di beneficienza, di cui all’articolo precedente, o di dare ai beni stessi una diversa destinazione, invia motivato rapporto al Ministro per l’interno, non appena decretato lo scioglimento dell’associazione.

TITOLO IX.
Disposizioni finali e transitorie.

Art. 365.

L’approvazione del Prefetto rilasciata alle guardie particolari, ai sensi degli articoli 44 del testo unico di legge 31 agosto 1907, n. 690, e 82 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, non puo’ essere rinnovata quando risulti che il titolare non si trovi nel possesso dei requisiti prescritti dall’art. 138 della legge.
E’, tuttavia, in facoltà del Prefetto di rinnovare l’approvazione quando il titolare abbia riportato condanna per reati diversi da quelli contemplati dall’art. 82 n. 3 del citato regolamento.

Art. 366.

Rimangono in vigore le disposizioni degli articoli 135 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62, concernenti la materia della revisione cinematografica e del nulla osta per la proiezione in pubblico delle pellicole, in quanto applicabili, fino a quando tale materia non sara’ riordinata con norme da emanarsi su proposta del Ministro per la cultura popolare di concerto col Ministro per l’interno.
I modelli contenuti nell’allegato E al presente regolamento possono essere modificati con decreto del Ministro per l’interno.
Visto, d’ordine di Sua Maesta’ il Re d’Italia e di Albania
Imperatore d’Etiopia
Il Duce del Fascismo, Capo del Governo,
Ministro dell’Interno
MUSSOLINI

Allegato A – Reg TULPS

Allegato 1 – Reg TULPS

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AGGIORNAMENTO (4a)

Il Decreto Ministeriale 8 agosto 1972 (in G.U. 31/08/1972, n. 227) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “All’allegato A al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di, pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, tra il titolo «Elenco e classificazione dei prodotti esplosivi riconosciuti» e l’inizio dell’elenco della «Categoria I – Polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti» è inserita la seguente:
Nota: Ai fini e ai sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento di pubblica sicurezza sono considerati prodotti esplodenti:
a) le sostanze e le miscele di sostanze che esplodono per contatto con una fiamma, per urto, per sfregamento e la cui sensibilita’ tanto all’urto quanto allo sfregamento è superiore a quella del m-dinitrobenzene anche quando tali caratteristiche sono da esse perdute, in modo non permanente, per aggiunta o presenza di acqua o di altre sostanze;
b) le sostanze e le miscele di sostanze che, comunque, esplodono mediante conveniente innesco;
c) gli oggetti, i congegni, i manufatti che contengono o impiegano sostanze o miscele di sostanze esplosive”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 2, comma 1) che “All’allegato A al regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in calce allo elenco dei prodotti esplodenti della categoria IV «Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti» ed allo elenco dei prodotti esplodenti della categoria V «Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici», è aggiunta la seguente:
Nota: Gli artifici o mezzi illuminanti quali torce, bengala e simili, comprendenti semplici miscele combustibili ovvero contenenti anche sostanze comburenti, esclusi i perossidi, ma esenti da sostanze capaci di determinare una loro possibile accensione spontanea ed anche esenti da metalli e simili in polvere, grani o filacce, non sono considerati prodotti esplodenti.
Per la loro fabbricazione dovranno essere osservate le disposizioni valevoli per i materiali facilmente infiammabili e, ove costituiti da miscele comprendenti clorati anche quelle per i depositi di clorati e le fabbriche di fiammiferi di cui all’allegato B, capitolo VI del regolamento di pubblica sicurezza”.

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AGGIORNAMENTO (24)

Il Decreto 21 luglio 1999 (in G.U. 04/08/1999, n. 181) ha disposto:

-(con l’art. 1, comma 1) che “La prima categoria, gruppo C dell’allegato A al regolamento T.U.L.P.S. è cosi’ modificata:
1) cartocci a proietto per artiglieria, muniti di proietto carico, provvisti di spoletta, ma senza cannello, col foro a chiocciola, chiuso con tappetto a vite, oppure con cannello protetto con paracapsule ed imballaggio esterno;
2) cartocci con bossolo metallico per artiglieria, sia da tiro che da salve, senza proietto ma carichi, purche’ chiusi con feltri o dischi solidi di cartone o materiali equivalenti;
3) cartocci per armi subacquee da guerra, cariche di fulmicotone al 18% almeno di acqua;
4) proietti carichi, purche’ chiusi perfettamente sia mediante la loro spoletta senza innesco e con tappetto falso innesco, sia privi di spoletta e con tappo falso innesco;
5) bombe a mano cariche;
6) bombe da aeroplano, teste di siluri, torpedini, cariche ma senza innesco;
7) proietti a caricamento speciale”.
-(con l’art. 2, comma 1) che “La categoria seconda dell’allegato A al regolamento T.U.L.P.S. è cosi’ modificata:
(omissis);
17) micce a combustione rapida;
18) micce detonanti;
(omissis);
-(con l’art. 3, comma 1) che “La categoria quinta, gruppo A dell’allegato A al regolamento T.U.L.P.S. è cosi’ modificata:
1) bossoli innescati per cartucce da caccia ad involucro rigido;
2) bossoli metallici innescati per artiglieria;
3) cartucce da salve cariche per fucili e pistole;
4) cartucce cariche per armi corte, fucili e mitragliatrici;
5) spolette a percussione, con innesco amovibile o interno;
6) spolette a doppio effetto per artiglieria”.

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AGGIORNAMENTO (24a)

Il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (in S.O. n. 149 relativo alla G.U. 26/06/1940, n. 149) ha disposto:
-(con l’art. 1, comma 1) che “La I categoria gruppo C dell’allegato A al regolamento T.U.L.P.S. è cosi’ modificata:
1. cartocci a proietto per artiglieria, muniti di proietto carico, provvisti di spoletta, ma senza cannello, chiuso con tappo a vite, oppure con cannello protetto con paracapsule ed imballaggio esterno;
2. cartocci con bossolo metallico per artiglieria, sia da tiro che da salve, senza proietto ma carichi, purche’ chiusi con feltri o dischi solidi di cartone o materiali equivalenti;
3. cartocci per armi subacquee da guerra, cariche di fulmicotone al 18% almeno di acqua;
4. proietti carichi, purche’ chiusi perfettamente sia mediante la loro spoletta senza innesco e con tappo falso innesco, sia privi di spoletta e con tappo falso innesco;
5. bombe a mano cariche;
6. bombe da aeroplano, teste di siluri, torpedini, cariche ma senza innesco;
7. proietti a caricamento speciale”.
-(con l’art. 2, comma 1) che “La II categoria dell’allegato A al regolamento T.U.L.P.S. è cosi’ modificata:
(omissis);
13. micce a combustione rapida;
14. micce detonanti;
(omissis)”.
-(con l’art. 3, comma 1) che “La V categoria gruppo A dell’allegato A al regolamento T.U.L.P.S. è cosi’ modificata:
1. bossoli innescati per artiglieria;
2. spolette a percussione, con innesco amovibile o interno;
3. spolette a doppio effetto per artiglieria;
4. cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
5. cartucce per armi comuni e da guerra”.

Allegato B – Reg TULPS

(6a) (6b) (6c) (7a) (9a) (11) (24) (24a) (25) (29) (31) (32) ((34))

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AGGIORNAMENTO (6a)

Il D.M. 2 agosto 1973 (in G.U. 11/08/1973, n. 208) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Al capitolo 1°, n. 8, dell’allegato B al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, numero 635, è aggiunta la seguente lettera: « c) le polveri da caccia senza fumo, purche’ non siano destinate ad esercizi di minuta vendita, possono essere confezionate, per un peso netto non superiore a 30 kg., in contenitori metallici, di legno, di cartone o in sacchi di tessuto fitto, anche plasticato o gommato, di carta forte ad almeno due spessori, di carta accoppiata con un foglio di alluminio o di laminato plastico. Il foro di chiusura dei contenitori metallici non deve oltrepassare quattro centimetri di diametro. Gli esplosivi da mina costituiti da miscugli di nitrato ammonico e di un idrocarburo liquido a punto di ebollizione elevato possono anche essere confezionati in sacchi di laminato plastico della capacita’ massima di kg. 50 netti »”.

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AGGIORNAMENTO (6b)

Il D.M. 18 ottobre 1973 (in G.U. 22/10/1973, n. 273) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “I numeri 1, 2 e 3 del capitolo VI dell’allegato B al regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono sostituiti dai seguenti:
1) Negli esercizi di minuta vendita di materie esplosive si possono tenere soltanto polveri e cartucce della categoria I e manufatti ed oggetti esplodenti delle categorie IV e V con esclusione di polveri, cartucce, manufatti ed oggetti esplodenti di impiego militare o bellico e quelli che possono esplodere per semplice urto o per decomposizione spontanea.
Si puo’ concedere licenza per tenere in deposito e vendere in detti esercizi:
a) fino a chilogrammi 25 netti di polveri da lancio e da mina della I categoria, chiuse perfettamente nei loro recipienti metallici originari di fabbrica ciascuno di contenuto massimo non oltre 1 kg. netto.
E’ vietato tenere nel locale e vendere recipienti di polveri aperti;
La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti interi.
b) fino a chilogrammi 50 netti di polveri da lancio della I categoria sotto forma di’ cartucce cariche per armi da fuoco portatili, armi da guerra escluse.
Ai fini del computo delle cartucce devono essere adottati i seguenti rapporti:
– 1 kg. netto di polveri da lancio della I categoria è considerato pari a:
300 cartucce da caccia caricate con polveri nere;
560 cartucce da caccia caricate con polveri senza fumo;
1.250 cartucce da salve e per usi, tecnici;
4.000 cartucce per pistole e rivoltelle;
25.000 cartucce per armi tipo flobert;
c) fino a 25 kg. lordi (imballaggio escluso) di artifici e di fuochi artificiali della IV categoria e fino a 25 kg. lordi (imballaggio escluso) di oggetti e manufatti esplodenti della V categoria.
Ai fini del computo pratico un kg. lordo di detti materiali è considerato equivalente a 0,8 kg. netti di polveri da lancio senza fumo della I categoria.
Nessun limite di quantita’ è stabilito per il deposito di capsule per cartucce da caccia e di bossoli innescati per le stesse cartucce.
d) i quantitativi in peso al netto o ridotti al netto delle polveri, artifici o fuochi artificiali, oggetti o manufatti delle categorie I, IV e V, di cui ai precedenti punti a) e c) possono essere ad iniziativa dei titolari delle licenze, in tutto o in parte, raddoppiati e sostituiti con polveri di lancio senza fumo esclusivamente in forma di cartucce da caccia cariche per fucili da caccia con anima a canna liscia.
Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi suddetti deve essere sentito il parere della commissione tecnica provinciale.
2) I locali degli esercizi di minuta vendita di materie esplosive non devono essere interrati o seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a locali di lavorazione o deposito di materie facilmente combustibili o infiammabili ne’ devono avere comunicazione diretta con locali di abitazione e con locali che non abbiano attinenza con l’attivita’ dell’esercizio stesso.
Non devono, altresi’, essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche locali destinati al culto, scuole, asili, case di cura, comunita’ religiose, alberghi, grandi magazzini, locali di pubblico spettacolo e simili.
Nei locali degli esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive non devono essere tenuti in deposito o in vendita materie infiammabili.
Deroghe ai divieti contenuti nel primo comma del presente numero possono essere consentite previo parere favorevole della commissione tecnica provinciale che potra’ prescrivere le cautele che riterra’ opportune nei singoli casi per la tutela dell’incolumita’ pubblica.
Le materie esplodenti di cui alle lettere a) e b) del precedente numero devono essere custodite in uno o piu’ locali, separati, anche se adiacenti, da quello o da quelli nei quali sono custoditi gli oggetti esplodenti di cui alla lettera c): quesi ultimi non possono essere custoditi nel locale o nei locali destinati all’accesso del pubblico.
Ogni locale di deposito deve avere una altezza non inferiore a m. 2,40, una superficie non inferiore a mq. 6 e una cubatura non inferiore a mc. 18. Per ciascun locale adibito a deposito di materiali esplosivi la cubatura ambiente non deve essere inferiore a mc. 1 per ogni chilogrammo netto di polveri come tali, a mc. 1 per ogni chilogrammo lordo di oggetti e manufatti esplodenti delle categorie IV e V ed a mc. 1 per ogni 3,5 chilogrammi di polvere sotto forma di cartucce calcolati con i rapporti di equivalenza di cui al precedente numero, lettera b.).
muri perimetrali dell’esercizio devono essere in mattoni pieni ad almeno due teste o in altra struttura muraria di resistenza equivalente.
I solai di copertura e di calpestio dei locali devono essere in cemento armato con soletta armata dello spessore di cm. 7 o realizzati con altra struttura resistente al fuoco e di equivalente resistenza meccanica.
Le pareti di ogni locale devono essere intonacate e raccordate al pavimento ed al soffitto, i serramenti devono essere in metallo o in legno ignifugato e muniti di vetri infrangibili o altrimenti protetti per l’eventuale proiezione di schegge verso l’esterno in caso di scoppio o di deflagrazione all’interno dei locali.
Il carico degli esplosivi sara’ determinato nei limiti massimi consentiti; esso potra’ essere eventualmente ridotto in rapporto, alla struttura dei locali ed alla relativa resistenza al fuoco, secondo le indicazioni della commissione tecnica provinciale.
I materiali esplosivi devono essere collocati in scaffali metallici alti non oltre metri 2,10, chiusi soltanto lateralmente; le munizioni per pistole e rivoltelle devono essere custodite in armadi metallici muniti di sportelli chiudibili con serrature di sicurezza. Gli scaffali e gli armadi devono essere disposti lungo le pareti dei locali e collocati in modo da impedire la facile accessibilita’ ad essi da parte del pubblico.
L’impianto elettrico dei locali dell’esercizio deve rispondere alle norme piu’, recenti del C.E.I. per i locali destinati a contenere materiali solidi facilmente infiammabili; particolare cura dovra’ essere rivolta al sezionamento dell’impianto con la installazione di valvole di sicurezza automatiche tarate per meglio circoscrivere le conseguenze di accidentali corto-circuiti.
Per il riscaldamento dei locali non sono ammessi caminetti, stufe ed apparecchi in genere a focolare diretto, ma soltanto sistemi di riscaldamento, eseguiti a regola d’arte, con generatori di calore collocati in locale isolato dai locali di deposito, in conformita’ delle vigenti disposizioni.
La dotazione di mezzi antincendio dell’esercizio sara’ stabilita dalla commissione tecnica provinciale.
3) Il caricamento di cartucce negli esercizi di minuta vendita puo’ essere consentito limitatamente per cartucce da caccia caricate con polveri senza fumo e per un quantitativo non superiore a 4000 cartucce ai giorno.
Il caricamento deve essere effettuato a mano o con macchinario mosso elettricamente, per operazioni successive ciascuna interessante non piu’ di 1 kg. di polvere per volta: la tramoggia del macchinario automatico non deve poter contenere piu’ di 1 kg. netto, utile, di polvere.
Il locale destinato al caricamento non puo’ essere destinato ad altri usi e non deve avere comunicazione diretta con nessun altro locale non pertinente l’esercizio; le sue pareti perimetrali devono essere in mattoni pieni almeno a due teste o in altra struttura muraria di resistenza equivalente, intonacata e opportunamente raccordata al solaio e al pavimento; i solai di copertura e di calpestio dei locali devono essere in cemento armato con soletta armata dello spessore di almeno cm. 7 o realizzati con altra struttura resistente al fuoco e di equivalente resistenza meccanica.
Il locale deve avere una superficie noti inferiore a mq. 12, una altezza non inferiore a metri 2,40 ed una cubatura non inferiore a mc. 36; almeno una parete deve essere esterna e su di essa deve essere disposta almeno un’apertura di illuminazione naturale e di ventilazione posta a non meno di metri 2 di altezza dal pavimento e dal piano di campagna esterno, di superficie non inferiore a 0,8 mq.; l’apertura deve essere protetta esternamente da una robusta inferriata e munita di infissi metallici con vetri infrangibili o in altro modo protetti contro proiezioni di schegge verso l’esterno in casi di scoppio o di deflagrazione all’interno; le porte di comunicazione con gli altri locali dell’esercizio devono essere metalliche o in legno ignifugato ricoperto da lamiera metallica e si devono aprire verso l’esterno del locale. La comunicazione del locale con quello accessibile al pubblico non deve essere immediata; tra i due locali deve essere interposto un locale di disimpegno, di larghezza non inferiore a metri 1,5 con le due porte sfalsate l’una rispetto all’altra; il locale di disimpegno deve risultare sempre vuoto da qualsiasi ingombro.
Deroghe ai criteri enunciati potranno essere eccezionalmente ammesse, a giudizio della commissione tecnica provinciale, ove le condizioni particolari lo consentano. In tali casi i limiti massimi previsti per il caricamento di cartucce saranno ridotti in rapporto al contesto topografico, alle strutture dei locali ed alla relativa resistenza al fuoco e meccanica, secondo le indicazioni della stessa commissione.
L’impianto elettrico del locale e , quello delle attrezzature meccaniche deve rispondere alle piu’ recenti norme del C.E.I. per locali e macchine soggetti a polveri facilmente infiammabili.
Per il riscaldamento dei locali non, sono ammessi caminetti, stufe ed apparecchi in genere a focolare diretto, ma soltanto sistemi di riscaldamento, eseguiti a regola d’arte, con generatori di calore collocati in locale isolato dai locali di deposito, in conformita’ delle vigenti disposizioni.
La dotazione di mezzi antincendio del locale sara’ stabilita dalla commissione tecnica provinciale.
Il materiale necessario per il confezionamento del quantitativo giornaliero di cartucce consentito deve essere portato nel locale, mediante prelievo dai locali di deposito prima dell’inizio delle operazioni di caricamento, eccetto le polveri, che devono essere portate nel locale nella quantita’ consentita per ogni operazione soltanto prima dell’inizio di ciascuna di esse; alla fine di ogni operazione le cartucce, prodotte devono essere allontanate dal locale e poste tra quelle destinate alla vendita nei locali a cio’ riservati.
Le polveri destinate al caricamento e le cartucce prodotte devono essere computate nei quantitativi autorizzati ai sensi del precedente n. 1 lettere a) e b); delle operazioni relative al caricamento deve essere fatta la prescritta annotazione sul registro delle operazioni giornaliere”.

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AGGIORNAMENTO (6c)

Il D.M. 2 aprile 1974 (in G.U. 24/04/1974, n. 106) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Il primo comma del n. 1) del sottotitolo «Depositi sotterranei o interrati» di cui al capitolo IV dell’allegato B al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza si intende completato dal seguente periodo: Le riservette interne di miniere e cave, costituite in sotterranei e comunicanti con cantieri minerari, non sono classificate depositi ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma sono assoggettate alla disciplina di cui al successivo n. 6), purche’ siano osservate, oltre alle norme del regolamento di polizia mineraria, tutte le disposizioni vigenti per la sicurezza dei depositi di esplosivi”.

Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 2) che “Il n. 6) del sottotitolo «Depositi sotterranei o interrati» di cui al capitolo IV dell’allegato B al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza viene sostituito dal seguente:
L’installazione e l’esercizio delle riservette interne di miniere e cave sono soggetti ad autorizzazioni dell’ingegnere capo del distretto minerario, rilasciate in conformita’ delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, del relativo regolamento di esecuzione nonche’ del regolamento di polizia mineraria.
Gli atti autorizzativi dell’installazione e dell’esercizio delle riservette devono, a cura dell’ingegnere capo del distretto minerario, essere comunicati a1 prefetto della provincia competente per territorio”.

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AGGIORNAMENTO (7a)

Il Decreto 22 ottobre 1977 (in G.U. 29/11/1977, n. 325) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La lettera a) del capitolo primo, n. 8 dell’allegato B al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituita come appresso:

«a) per le polveri da caccia (nere e senza fumo) in scatole di latta, di lamiera di zinco, di lamiera di alluminio, di cartone, o di altro materiale appropriato e di idonea resistenza, che non possa essere attaccato dal contenuto ne’ formare composti pericolosi per la stabilita’ delle polveri. Sono ammesse anche scatole costruite da combinazioni di due o piu’ dei materiali citati.

In ogni caso l’uso di lamierino di ferro nudo (non stagnato o non protetto in altro modo) è vietato.

Le confezioni nelle scatole sopra descritte devono comprendere esclusivamente tagli da g 100, 250, 500 e 1000 netti ed essere ad unica chiusura, il cui foro non oltrepassi due centimetri di diametro»”.

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AGGIORNAMENTO (9a)

Il Decreto 16 ottobre 1985 (in G.U. 13/11/1985, n. 267) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Il numero 8, del cap. I, dell’allegato B al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:

«Il confezionamento delle polveri da caccia e da mina deve essere fatto rispettivamente mediante:

a) per le polveri da caccia (nere e senza fumo) in scatole, di idonea resistenza e perfetta tenuta, di latta, di lamiera di zinco, di lamiera di alluminio, di cartone, o di altro materiale appropriato che non possa essere attaccato dal contenuto ne’ formare composti pericolosi per la stabilita’ delle polveri.

Sono ammesse anche scatole realizzate con combinazioni di due o piu’ materiali sopramenzionati.

In ogni caso l’uso di lamierino di ferro nudo (non stagnato o non protetto in altro modo) è vietato.

Le confezioni delle scatole sopra descritte devono comprendere esclusivamente tagli da g 100, 250, 500 e 1000 netti ed essere ad unica chiusura, il cui foro non deve oltrepassare due centimetri di diametro;

b) per le polveri da mina o polverino non granito in recipienti di latta, con foro di diametro non superiore a quattro centimetri, aventi capacita’ massima di kg 10, ovvero anche in robusti sacchetti di carta da g 250, 500, 1000 e 3000 opportunamente confezionati, con le indicazioni, in ogni caso, della qualita’ e del peso netto del contenuto, della ditta fabbricante e del luogo dove è ubicata la fabbrica.

Le polveri da caccia senza fumo e le polveri nere da caccia e da mina o polverino non granito, purche’ non destinate ad esercizi di minuta vendita, possono essere confezionate, per un peso netto non superiore a kg 30, anche in contenitori metallici, di legno, di cartone od in sacchi di tessuto fitto anche plasticato o gommato, purche’ addizionato di opportuno materiale antistatico, di carta forte ad almeno due spessori, di carta accoppiata con un foglio di alluminio o di laminato plastico addizionato di opportuno materiale antistatico. I sacchi sopra descritti devono a loro volta essere contenuti in un imballaggio esterno costituito da casse di legno o di cartone.

Gli esplosivi da mina costituiti da miscugli di nitrato ammonito e di un idrocarburo liquido a punto di ebollizione elevato possono essere confezionati anche in sacchi di laminato plastico, purche’ addizionato di opportuno materiale antistatico, della capacita’ massima di kg 50 netti.

La chiusura delle scatole, dei recipienti e dei sacchi predetti, deve essere assicurata con etichette o fascette riproducenti uno speciale marchio di fabbrica, a scelta del fabbricante, che deve essere depositato presso il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Divisione armi ed esplosivi, e presso le prefetture della Repubblica».

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AGGIORNAMENTO (11)

Il Decreto 27 maggio 1987 , n. 239, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Dopo la lettera c) del n. 4, capitolo I dell’allegato B al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono aggiunte le seguenti lettere:

c-bis) La minima distanza che puo’ intercorrere fra i magazzini della fabbrica, determinata utilizzando la formula indicata al primo comma della precedente lettera c), non puo’ comunque essere inferiore a metri 20, riducibili della meta’ quando essi siano separati da idoneo terrapieno o esistano condizioni di protezione particolarmente favorevoli a giudizio della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Una distanza di metri 20, come difesa contro il propagarsi di incendio per calore, è da prevedersi fra i magazzini indipendentemente dalla quantita’ massima dei manufatti esplosivi in essi immagazzinati, quando i manufatti stessi per la loro natura o per il tipo dell’imballaggio che li contiene non presentino rischio di detonare simultaneamente in massa, con o senza proiezione di schegge, oppure di incendio violento diffuso, ad esempio spolette senza detonatore, cartucce da guerra fino al calibro di 20 millimetri compreso, munite di proiettile inerte o tracciante o incendiario o tracciante incendiario, purche’ senza carica esplosiva, e similari.

La distanza di metri 20 puo’ essere ridotta alla meta’ quando i magazzini che contengono i manufatti del tipo indicato sono fra di loro separati da un idoneo tagliafuoco in muratura, senza aperture dello spessore di almeno 40 centimetri, o in cemento armato di analoga resistenza. Fra detti magazzini e gli abitanti e le vie di comunicazione debbono intercorrere almeno 100 metri, riducibili della meta’ quando sono interposti colli, argini, terrapieni o un muro tagliafuoco come sopra descritto;

c-ter) Per la conservazione degli esplosivi sono ammessi anche magazzini del tipo denominato “Igloo”, costituiti da un fabbricato senza finestre, ricoperto sul tetto e su tre lati da uno strato riportato di terra vegetale, il cui spessore deve essere non inferiore a metri 0,60 sul tetto e aumentare progressivamente sulle tre pareti, che si raccorda al piano di campagna con pendenza uniforme non superiore ai 30 gradi sessagesimali.

Il magazzino, a pianta generalmente rettangolare e con sezione che puo’ essere semicircolare, policentrica, rettangolare o di altra forma idonea, deve essere progettato e costruito per resistere alle sollecitazioni conseguenti all’esplosione accidentale di un magazzino o di un laboratorio adiacente, posto alla prescritta distanza di sicurezza, senza crollare, in tutto o in parte, e senza che al suo interno si verifichi distacco con proiezioni di parti che possono risultare pericolose per la sicurezza degli esplosivi immagazzinati nel fabbricato stesso. La parete frontale, intesa come parete d’ingresso, non ricoperta di terra e realizzata in modo da consentire sfogo preferenziale alla sovrappressione in caso di esplosione accidentale all’interno del magazzino, e la porta di accesso, oltre ai requisiti sopra indicati, devono resistere alla penetrazione di proiezioni dall’esterno.

Le sollecitazioni alle quali deve poter resistere la struttura del fabbricato, in caso di esplosione esterna, sono le seguenti:

parete frontale e porta di accesso:

pressione positiva: picco pari a 7 bar;

3 —
durata \ / C millisecondi;
\/

3 —
impulso 2 \ / C bar X millisecondi.
\/

altre pareti:

pressione positiva: picco pari a 3 bar;

3 —
durata: \ / C millisecondi;
\/

3 —
impulso \ / C bar X millisecondi,
\/

dove C indica la quantita’ in chilogrammi di esplosivo netto contenuto nel luogo sede di potenziale esplosione piu prossimo all’igloo, che puo’ detonare simultaneamente.

La massima quantita’ di esplosivo netto che puo’ essere immagazzinato in ciascun igloo non deve eccedere i 75.000 chilogrammi di sostanze o manufatti esplosivi della I e della II categoria oppure 3.000 chilogrammi della III categoria.

La struttura dell’igloo puo’ essere in cemento armato o in piastre multiple di lamiera di acciaio o in altro materiale purche’ idoneo a resistere alle sollecitazioni sopra indicate.

La pavimentazione deve essere atta a sopportare il carico delle cataste e dei mezzi impiegati nelle operazioni di accatastamento. L’altezza delle cataste, oppure degli scaffali, è consentita oltre i metri 1,60 (previsti al secondo comma della lettera m) del n. 4 del capitolo IV e fino a metri 3,50 dal pavimento del magazzino, qualora gli imballaggi delle sostanze o dei manufatti esplosivi siano sufficientemente robusti convenientemente sollevati dal suolo ed assicurati ad idonee piattaforme, in modo tale da impedirne il ribaltamento o, comunque da evitare la caduta del singolo imballaggio; in tal caso l’accatastamento deve essere attuato esclusivamente utilizzando mezzi di sollevamento idonei alla specifica operazione e ad operare nel particolare ambiente. Il limite in altezza ed il sistema di accatastamento indicati per gli igloo sono validi anche per i magazzini di tipo convenzionale, cioe’ quelli descritti alla lettera b) del n. 4 del capitolo IV, qualora dispongano di pavimentazione idonea a sopportare il carico.

Nella parete frontale sono da prevedere bocche di areazione cui fa riscontro, alla estremita’ opposta del fabbricato, un camino di areazione a gomito che sfoga verticalmente sopra il tetto. Le suddette aperture debbono essere munite di reti di protezione contro roditori e di dispositivi per la loro chiusura automatica in caso di aumento eccessivo della temperatura esterna per incendio o vampa. Potranno anche essere sfruttate per la installazione di impianti di condizionamento o di ventilazione.

Nei magazzini tipo igloo la protezione dalle scariche elettriche atmosferiche puo’ essere realizzata collegando con i dispersori di terra le armature in ferro della struttura cementizia ovvero le lamiere multiple di acciaio, come precisato all’ultimo alinea del punto 5 dell’appendice tecnica di cui all’allegato D. Detto collegamento deve prevedere un conduttore esterno al fabbricato, facilmente accessibile, per la rapida verifica dell’impianto di messa a terra.

Per strutture di tipo diverso da quelle sopracitate resta inteso che la protezione dalle scariche elettriche atmosferiche deve essere realizzata secondo le norme di cui al paragrafo 2 dell’appendice tecnica dello stesso allegato D.

L’igloo deve essere orientato in modo tale che davanti alla sua parete frontale, all’interno del settore compreso tra le rette inclinate di 60 gradi sessagesimali a destra e di 60 gradi sessagesimali a sinistra rispetto all’asse del magazzino, non venga a trovarsi la parete frontale di altro igloo o locale contenente esplosivi, a meno che non sussistano idonee condizioni di sicurezza, quali terrapieni, bastioni o adeguate distanze, come indicato nella tabella che segue.

In particolare il bastione, realizzato con terra e muro verticale di sostegno, deve essere posto a non oltre metri 5 dalla parete frontale dell’igloo e deve avere altezza non inferiore a quella dell’igloo stesso e lunghezza tale da proteggere l’intero settore sopra definito.

Le minime distanze che debbono intercedere fra gli igloo, fra questi ed altri tipi di magazzini, laboratori, abitazioni e vie di comunicazione esterne al deposito, sono talune fisse e talune risultanti dalla formula

3 —
d = K \ / C
\/

in cui d è la distanza in metri tra i punti piu’ vicini, C è il quantitativo di esplosivo netto, espresso in chilogrammi, contenuto nell’igloo sede di potenziale esplosione e K è un coefficiente numerico. Il valore del coefficiente K e quello delle distanze fisse varia con la reciproca posizione dei magazzini cosi’ come elencati nella prima colonna della successiva tabella e del rischio prevalente che caratterizza gli esplosivi immagazzinati, come indicato al punto 2 del capitolo VIII, e cioe’: detonazione simultanea in massa; esplosione con proiezione di schegge e rottami; incendio violento diffuso.

I valori del coefficiente K e quelli delle distanze fisse sono dati dalla seguente:

TABELLA

Parte di provvedimento in formato grafico

Per i depositi costituiti da magazzini di tipo igloo gia’ in esercizio o in costruzione alla data del presente decreto sono valide le norme contenute al n. 2 del capitolo XIII del presente allegato. Le autorizzazioni all’impianto di magazzini di tipo igloo sono subordinate al parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili”.

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AGGIORNAMENTO (24)

Il Decreto 21 luglio 1999 (in G.U. 04/08/1999, n. 181) ha disposto la modifica al capitolo VI del presente allegato B.

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AGGIORNAMENTO (24a)

Il Decreto 23 settembre 1999 (in G.U. 29/09/1999, n. 229) ha disposto la modifica del capitolo VI del presente allegato B.

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AGGIORNAMENTO (25)

Il Decreto 19 settembre 2002, n. 272 ha disposto (con l’art. 16) che “Al Capitolo VI dell’allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti si possono tenere e vendere:

a) polveri della I categoria;

b) cartucce per armi comuni della V categoria, gruppo A;

c) manufatti della IV e V categoria.

Negli esercizi di minuta vendita è altresi’ consentito, in aggiunta a quanto indicato al comma 4 del presente articolo, detenere e vendere nelle loro confezioni originali, anche nei locali dove è consentito l’accesso al pubblico, fino a complessivi kg 50 netti di manufatti classificati nella V categoria, gruppo D e, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, manufatti classificati nella V categoria, gruppo E, in quantitativo illimitato.

Tali disposizioni non si applicano ai depositi di fabbrica o di consumo permanente.

Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite è posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli inerti.”;

b) l’articolo 2, comma 1, ultimo capoverso, è soppresso;

c) l’articolo 2, comma 2, terzo capoverso, è sostituito dal seguente:

“Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria gruppo A devono essere custodite in locale (o locali) distinto, anche se contiguo a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di IV e di V categoria. è vietato l’accesso al pubblico nel locale (o nei locali) ove vengono custoditi i manufatti di IV e di V categoria.”;

d) l’articolo 2, comma 2, settimo capoverso, è sostituito dal seguente:

“Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico sono consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere collocati: polveri di I categoria, cartucce di V categoria, gruppo A per armi lunghe, manufatti di IV e V categoria inertizzati e/o loro simulacri, nonche’ manufatti della V categoria, gruppo D e gruppo E.””.

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AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 9 agosto 2011, (in G.U. 26/08/2011, n. 198) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Al capitolo IV dell’allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modifiche:

al paragrafo 2 (Depositi di fabbrica), è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i depositi di manufatti pirotecnici della IV e della V categoria, gruppo C, il calcolo delle distanze di sicurezza esterna che devono intercorrere fra i depositi stessi e gli abitati, le strade ferrate, strade pubbliche ecc., viene eseguito secondo la formula indicata nel precedente comma 3, assumendo per il coefficiente K (coefficiente di sicurezza esterna) i valori sotto riportati:

per artifizi ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio): si assumono i valori prescritti per la polvere nera nella tabella sottoriportata;

per artifizi ad effetto luminoso: si assume il valore di K=1,5; con C si intende la massa attiva totale dei materiali pirotecnici contenuti nei manufatti;

la tabella di cui al paragrafo 2 è cosi’ sostituita:

Parte di provvedimento in formato grafico

al paragrafo 4 (Depositi di vendita e di consumo permanenti) dopo la lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, comma 6»;

al paragrafo 4 (Depositi di vendita e di consumo permanenti) lettera h), comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del deposito sono compatibili fra loro gli artifizi pirotecnici della IV categoria e della V categoria, gruppo C, gruppo D e gruppo E»;

al paragrafo 4 (Depositi di vendita e di consumo permanenti) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:

«q) per i depositi di manufatti pirotecnici della IV e della V categoria, gruppo C, il calcolo delle distanze di sicurezza esterna che devono intercorrere fra i depositi stessi e gli abitati, le strade ferrate, strade pubbliche etc. viene eseguito secondo la formula indicata nel precedente comma 3 del punto 2, assumendo per il coefficiente K (coefficiente di sicurezza esterna) i valori sotto riportati:

per artifizi ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio): si assumono i valori prescritti per la polvere nera nella tabella soprariportata;

per artifizi ad effetto luminoso: si assume il valore di K=1,5; con C si intende la massa attiva totale dei materiali pirotecnici contenuti nei manufatti. Qualora nello stesso deposito si dovessero immagazzinare artifizi sia del tipo ad effetto di scoppio che ad effetto luminoso, prescindendo dai reciproci rapporti quantitativi si dovra’ applicare per K il valore maggiore previsto per la polvere nera;

r) per quanto riguarda i depositi destinati all’immagazzinamento di manufatti pirotecnici appartenenti alla V categoria, gruppo D, ad esclusione dei manufatti ad effetto di scoppio o assimilabile tipo crepitio o fischio e di quelli appartenenti al gruppo E, essi possono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 15 metri da altri edifici o strade, a condizione che siano adottati per essi i seguenti criteri per la difesa contro gli incendi e che il quantitativo della massa attiva non ecceda i 5000 kg, nel rispetto dei criteri di stivaggio indicati nel decreto ministeriale 18 luglio 2001 (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2001, n. 185):

A) i depositi devono essere di tipo isolato monopiano e devono distare da altri edifici o strade almeno 15 metri e, non possono essere ubicati nell’ambito degli scali aeroportuali e delle stazioni ferroviarie e marittime;

B) per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi all’area devono avere i seguenti requisiti minimi:

larghezza: 3,5 m;

altezza libera: 4 m;

raggio di volta: 13 m;

pendenza: non superiore al 10%;

resistenza al carico: almeno 20 t (8 asse anteriore e 12 asse posteriore; passo 4 m);

C) deve essere assicurata la possibilita’ di accostamento agli edifici delle autoscale dei Vigili del fuoco;

D) l’utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell’attivita’, ai fini del parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l’accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e, non deve costituire ostacolo al deflusso del pubblico;

E) le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione devono garantire, rispettivamente, requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 120. è consentita la riduzione a R e REI/EI 90 in presenza di un impianto di spegnimento automatico;

F) le porte di accesso devono essere metalliche;

G) le strutture della copertura devono garantire requisiti di resistenza al fuoco R non inferiori a 120. Gli elementi strutturali secondari, che non partecipano alla stabilita’ della copertura, possono non possedere specifiche caratteristiche di resistenza al fuoco, purche’ siano adottati i necessari accorgimenti, affinche’ l’eventuale loro crollo non determini un significativo rischio per gli occupanti ed i soccorritori;

H) all’interno di ogni locale, deve essere previsto un estintore portatile ogni 150 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori, aventi carica minima pari a 6 kg e capacita’ estinguente non inferiore a 34A 144BC;

I) i depositi aventi superficie superiore a 200 m² devono essere protetti con impianto idrico antincendio a naspi e/o idranti realizzato in conformita’ alle norme di buona tecnica vigenti e dimensionato con riferimento al livello di pericolosita’ 1 della vigente norma UNI;

J) i depositi aventi superficie superiore a 1000 m² e carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/m² devono inoltre essere protetti con impianto di spegnimento automatico con agenti estinguenti di tipo idoneo all’uso previsto;

K) i depositi devono avere un adeguato sistema di ventilazione naturale non inferiore ad 1/100 della superficie in pianta, realizzata su pareti contrapposte;

L) gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformita’ alla legge 1° marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni;

M) i depositi devono essere protetti da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti, in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio. L’impianto deve anche essere corredato di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati in prossimita’ delle uscite.

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attivita’.

L’impianto di rivelazione deve consentire l’attivazione automatica delle seguenti operazioni:

chiusura di eventuali porte e serrande tagliafuoco, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione;

eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza;

attivazione del sistema di controllo fumi;

N) deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.»;

al paragrafo 4, il terzo comma, lettera h), è cosi’ modificato: «Qualora tale quantitativo dovesse essere superato vanno costruiti depositi distinti ciascuno della capacita’ non superiore a 80 tonnellate. Se trattasi di acido picrico o di esplosivi che abbiano caratteristiche analoghe, il detto quantitativo massimo sara’ ridotto a 60 tonnellate e se trattasi di esplosivi della terza categoria sara’ invece ridotto a 3 tonnellate. Lo stesso provvedimento potra’ essere adottato qualora si ravvisasse la necessita’, determinata ad esempio dai valori delle distanze di sicurezza esterne, di dover costituire il deposito su diversi locali, sia pure destinati a contenere carichi inferiori alle 80 tonnellate. Fra i vari locali costituenti il deposito dovranno intercorrere le distanze risultanti dalla applicazione della formula del n. 4, lettera c) del cap. I. Per quanto concerne gli artifizi della IV categoria e della V categoria, gruppo C, il valore di K sara’ assunto pari a quello della polvere nera (0,4) per artifizi ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio), mentre per gli artifizi ad effetto luminoso si assumera’ il valore K=0,3″.

Ha inoltre disposto (con l’art. 4, comma 4) che “Gli articoli 1, 2 e 3 del cap. VI dell’allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono cosi’ sostituiti:

«Art. 1 (Generalita’). – 1. Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti si possono tenere e vendere:

a) polveri della I categoria;

b) cartucce per armi comuni della V categoria, gruppo A;

c) manufatti della IV e V categoria.

Negli esercizi di minuta vendita è altresi’ consentito, in aggiunta a quanto indicato al punto 4, del presente articolo, detenere e vendere nelle loro confezioni originali, anche nei locali dove è consentito l’accesso al pubblico, fino a complessivi 50 kg netti di manufatti classificati nella V categoria, gruppo D, nonche’ manufatti classificati nella V categoria, gruppo E; la quantita’ complessiva dei manufatti classificati nella V categoria gruppi D ed E dovra’ rispettare quanto previsto al successivo art. 2, punto 2, secondo comma.

In tali locali possono essere detenuti e venduti capsule innescate in un quantitativo massimo di n. 25.000 e bossoli innescati fino a un quantitativo massimo di n. 50.000, approvvigionati e conservati nelle confezioni originali e commercializzati nella confezione originale minima.

Negli esercizi abilitati al caricamento delle cartucce il limite massimo delle capsule innescate e dei bossoli innescati è stabilito in n. 50.000 per ciascuno, fermo restando il limite di cui al precedente capoverso per i locali in cui è consentito l’accesso al pubblico.

Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite è posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli inerti.

2. La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti interi, originali di fabbrica, dal contenuto massimo di 1 kg netto. è vietato tenere nell’esercizio e vendere recipienti di polvere aperti.

I manufatti della IV e della V categoria devono essere approvvigionati e venduti nei loro imballaggi di fabbrica sigillati. Possono essere commercializzati solo se racchiusi nelle proprie confezioni originali sigillate, singole o multiple in ragione delle dimensioni del manufatto.

3. Le indicazioni sulla massa (come definita nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, recante “Attuazione della direttiva CEE 80/181 relativa alle unita’ di misura”), fornite al successivo art. 3, si riferiscono alla massa netta dei prodotti attivi (sono prodotti attivi quelli esplosivi, incendivi, coloranti, fumogeni ed illuminanti); la massa netta di prodotti attivi deve essere indicata sul singolo manufatto di IV e V categoria e/o sulla confezione, in conformita’ a quanto riportato nel relativo decreto di riconoscimento e classificazione.

La massa degli involucri e di quant’altro formi la struttura dei manufatti, ancorche’ costituita da materiale combustibile, quale carta, legno, polimeri, ecc., è esclusa dal computo della massa dei prodotti attivi.

4. Negli esercizi di minuta vendita si possono detenere e vendere fino a complessivi 200 kg netti dei prodotti indicati al successivo art. 3 “Contenuto della licenza” lettere a), b), c) e d), superato tale limite trova applicazione il capitolo IV del presente allegato. Oltre quanto indicato al comma precedente, si possono detenere e vendere prodotti esplodenti di V categoria – gruppi D ed E nei quantitativi indicati al successivo art. 3, lettera e).

5. Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi di minuta vendita il Prefetto acquisira’ il parere della commissione tecnica provinciale.

Art. 2 (Prescrizione sui locali). – 1. I locali degli esercizi di minuta vendita non devono essere interrati o seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a locali di lavorazione o deposito di materie facilmente combustibili o infiammabili; non devono inoltre avere comunicazione diretta con abitazioni e/o con ambienti che non abbiano attinenza con l’attivita’ dell’esercizio stesso, fatta eccezione per i locali di servizio.
Non devono essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche asili nido, scuole, strutture sanitarie, comunita’ religiose, alberghi, affittacamere e bed&breakfast con piu’ di 25 posti letto, attivita’ commerciali all’ingrosso o al dettaglio aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 m², luoghi di culto, locali di pubblico spettacolo e trattenimento, impianti e centri sportivi, locali soggetti ad affollamento superiore a 100 persone.
Negli esercizi di minuta vendita non devono essere tenute ne’ poste in vendita materie infiammabili, come tali individuate dalla circolare del Ministero dell’interno n. 2452/4179 del 3 maggio 1979. Deroghe a tali divieti possono essere consentite previo parere favorevole della commissione tecnica provinciale, che potra’ prescrivere le cautele ritenute opportune nei singoli casi per la tutela dell’incolumita’ pubblica.
Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico potranno essere tenuti, come mostra, manufatti della IV e della V categoria, gruppo C inertizzati (privi di prodotti attivi) e/o simulacri; le operazioni di inertizzazione dei manufatti devono essere compiute da soggetto legittimato alla fabbricazione dei manufatti stessi.
Nei locali destinati al deposito di prodotti esplodenti in cui non è ammesso il pubblico o nei locali ove avviene il caricamento delle cartucce non è consentito l’immagazzinamento di altro materiale.
2. Il carico complessivo di prodotti esplodenti sara’ fissato in accordo con gli articoli 1 e 3 e in funzione dei limiti derivanti dalle dimensioni del locale (o dei locali), come di seguito specificato.
Ogni locale in cui sono tenuti prodotti esplodenti deve avere una altezza non inferiore a m 2,40, una superficie non inferiore a mq 6 e una cubatura non inferiore a mc 18; inoltre la cubatura non deve essere inferiore a mc 1 per ogni chilogrammo netto di polveri di I categoria o manufatti di IV categoria; a mc 1 per ogni 3,5 kg di polvere sotto forma di cartucce in accordo alle equivalenze indicate all’art. 3, lettera b) e a 1 mc ogni 3,5 kg netti di prodotti esplodenti appartenenti alla V categoria, gruppi C, D ed E, ad esclusione delle capsule innescate per cartucce e dei bossoli innescati.
Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria, gruppo A devono essere custodite in locale (o locali) distinto/i, anche se contiguo/i a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di IV e di V categoria. Questi ultimi possono essere conservati insieme. è vietato l’accesso al pubblico nel predetto locale (o nei predetti locali) ove vengono custodite tali materie esplodenti.
I prodotti esplodenti devono essere collocati su scaffali metallici o di legno trattato con prodotti vernicianti omologati di classe “1” di reazione al fuoco, secondo le modalita’ e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992, di adeguata resistenza meccanica, alti non oltre m 2,10, chiusi eventualmente solo ai lati, ed ancorati in modo da garantirne la stabilita’; gli scaffali metallici devono essere collegati a dispersori di terra.
Nel deposito i prodotti esplodenti possono altresi’ essere conservati su pallets; non è ammessa la sovrapposizione di piu’ di due pallets. All’interno del deposito deve in ogni caso essere lasciato un passaggio di 60 cm.
Le munizioni per armi corte devono essere custodite in armadi metallici con sportelli dotati di serratura di sicurezza.
Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico sono consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere collocati polveri di I categoria, cartucce di V categoria, gruppo A per armi lunghe, manufatti di IV e V categoria, gruppo C inertizzati e/o i loro simulacri, nonche’ manufatti della V categoria, gruppi D ed E, nel rispetto di quanto previsto al presente art. 2, punto 2, secondo comma.
Negli esercizi isolati si puo’ concedere licenza per vendere prodotti esplodenti della I, IV e V categoria in quantitativi elevabili fino al triplo di quanto stabilito nell’art. 3, fermi restando i limiti di cubatura anzi indicati.
Si definisce esercizio isolato un esercizio di minuta vendita di materiali esplodenti quando si riscontrano le seguenti condizioni:
a) l’esercizio è condotto in un manufatto che non ricada nell’abitato del territorio comunale di appartenenza, secondo le classificazioni delle varie zone del P.R.G.;
b) il manufatto in cui ha sede l’esercizio è costituito da una propria struttura nel cui ambito e pertinenze non si svolgano altre attivita’ di qualsiasi genere;
nel manufatto puo’ essere consentito l’alloggio del titolare e del suo stretto nucleo familiare, nonche’ gli uffici necessari alla gestione dell’esercizio; potranno inoltre sussistere le infrastrutture pertinenti a tale alloggio e uffici (rimessa per auto, centrali tecnologiche, locali tecnici), in tale caso la struttura potrà anche essere articolata su due piani a condizione che gli stessi siano separati da soletta aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco di REI 120;
il manufatto dovra’ rispettare, inoltre, le distanze da altre costruzioni esterne al lotto di pertinenza non soggette a vincoli di distanza, imposte dal vigente regolamento edilizio comunale, ma in ogni caso tali distanze non dovranno essere inferiori al limite minimo fissato dal Codice civile.
In un esercizio di minuta vendita “isolato” i quantitativi di materiali esplodenti, determinati in base a quanto prescritto nella parte seconda dell’art. 3, possono essere triplicati a condizione che il carico dell’esercizio non ecceda, in ogni caso, il valore massimo prescritto nella parte seconda dell’art. 1, paragrafo 4, fermo quanto prescritto alla parte seconda dell’art. 2 circa le caratteristiche dei locali.
Ove in un esercizio di minuta vendita isolato si intenda superare il carico massimo di 200 kg netti incrementandolo fino al triplo di quello ammissibile, il valore dovra’ essere calcolato in funzione della distanza da elementi esterni penalizzanti, applicando la formula d=KvC. I valori di “K” applicabili vengono indicati nella tabella riportata al paragrafo 2 del cap. IV. Si precisa che se nell’esercizio sono conservati e commercializzati prodotti ai quali sono attribuiti valori di “K” diversi, nel calcolo si dovra’ applicare il valore di “K” piu’ elevato. I valori di “K” riportati in tabella potranno essere divisi per 2 se le mura perimetrali dell’esercizio abbiano caratteristiche R/REI 120; potranno essere ulteriormente ridotti in presenza di ostacoli naturali o artificiali. Resta fermo l’obbligo di disporre in ogni caso di cubature dei locali conformi a quanto previsto nella parte seconda dell’art. 2, comma 2.
Qualora, per cause sopravvenute, l’esercizio non si trovi piu’ in condizioni tali da poter essere considerato isolato, dovranno in esso limitarsi la detenzione dei prodotti esplodenti e il caricamento delle cartucce secondo le norme che regolano gli esercizi di minuta vendita nell’abitato.
3. I muri perimetrali degli ambienti dell’esercizio in cui sono tenuti prodotti esplodenti devono essere realizzati con strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco R/REI 120.
I solai di copertura e di calpestio devono essere realizzati con strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco R/REI 120.
I serramenti possono essere di metallo o di legno: in quest’ultimo caso devono essere trattati con prodotti vernicianti omologati di classe “1” di reazione al fuoco, secondo le modalita’ e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992. In ogni caso devono avere caratteristiche EI 120. Qualora muniti di vetri, questi devono essere infrangibili o retinati o altrimenti protetti per evitare l’eventuale proiezione di schegge verso l’esterno nel caso di esplosione all’interno.
Il locale (o i locali) in cui sono posti i manufatti di IV e V categoria deve (o devono) essere separato dagli altri mediante porta con apertura verso l’esterno, con caratteristiche EI 120.
L’impianto elettrico deve essere realizzato in conformita’ alla legge 10 marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 successive modificazioni ed integrazioni.
L’impianto di produzione calore deve essere realizzato in conformita’ alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. All’interno dell’esercizio deve essere previsto un estintore ogni 150 mq di pavimento con un minimo di due aventi capacita’ estinguente non inferiore a 34A144BC.
Art. 3 (Contenuto della licenza). – Puo’ essere concessa licenza per tenere nell’esercizio e vendere i prodotti esplodenti elencati da a) ad e) come di seguito specificato:
a) fino a complessivi 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina appartenenti alla I categoria. Ogni chilogrammo netto di polveri di I categoria puo’ essere sostituito con due chilogrammi netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, secondo le equivalenze indicate al successivo punto b).
In caso di rinuncia totale:
alle sole polveri da mina, si potranno tenere e vendere fino a 50 kg netti di polveri da lancio, cosi’ suddivisi:
25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi ed i divieti di cui all’art. 1, punto 2;
25 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui al successivo punto b);
ai 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina si potranno tenere e vendere:
75 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al successivo punto b);
in alternativa si potranno tenere e vendere manufatti della IV e della V categoria, gruppo C, incrementandone il quantitativo previsto ai successivi punti c) e d) di 10 kg netti per la IV categoria e di 20 kg netti per la V categoria, gruppo C. Si potra’ raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati);
b) fino a 50 kg netti di polveri da lancio della I categoria, sotto forma di cartucce cariche per armi comuni. Ai fini del computo delle cartucce un chilogrammo netto di polvere di lancio di I categoria è considerato pari a:
n. 300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere nera, oppure
n. 560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere senza fumo, oppure
n. 4.000 cartucce per arma corta, oppure
n. 12.000 cartucce a percussione anulare per arma corta o lunga, oppure
n. 25.000 cartucce per armi Flobert, oppure n. 12.000 cartucce da salve oppure 24.000 cartucce della V categoria, gruppo E;
c) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della IV categoria. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della IV categoria puo’ essere sostituito con quattro chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al precedente punto b); in alternativa, ogni chilogrammo della IV categoria puo’ essere sostituito con due chilogrammi netti della V categoria, gruppo C.
In caso di rinuncia totale ai manufatti della IV categoria, questi possono essere sostituiti con 120 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b); in alternativa si possono sostituire i 20 kg netti della IV categoria con 50 kg netti della V categoria, gruppo C. Si potra’ raddoppiare il quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati);
d) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della V categoria, gruppo C. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della V categoria puo’ essere sostituito con due chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b). In caso di rinuncia totale ai manufatti della V categoria, gruppo C, questi possono essere sostituiti con 160 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per anni comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b).
Non è in alcun caso consentita la sostituzione di manufatti della V categoria, gruppo C con manufatti della IV categoria.
I 20 kg netti di prodotti attivi contenuti nei manufatti della V categoria, gruppo C potranno essere raddoppiati nel caso in cui si tratti di artifici di V categoria, gruppo C purche’ in confezione “blister” realizzata con materiale autoestinguente;
e) artifizi della V categoria, gruppo “D” in quantitativo fino a 50 kg nonche’ un quantitativo illimitato di V categoria, gruppo “E” con l’osservanza delle condizioni di conservazione di cui all’art. 2, punto 2, quarto e quinto comma.
In caso di rinuncia a detenere artifizi della IV categoria il quantitativo di artifizi della V categoria, gruppo D puo’ essere triplicato nel rispetto di quanto previsto dal medesimo punto 2, secondo comma.
In relazione a particolari situazioni ambientali o a specifiche ragioni di pubblica sicurezza puo’ essere prescritta la riduzione del quantitativo massimo consentito di cartucce e di polveri di I categoria.
Nel corso di validita’ della licenza il titolare, previa comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza, puo’ effettuare sostituzioni per categoria e quantita’ dei prodotti esplodenti autorizzati in sede di rilascio o rinnovo, applicando le equivalenze indicate nel presente articolo e fermo restando il quantitativo massimo autorizzato.
Tali variazioni devono essere annotate nel registro di cui all’art. 55 del T.U.L.P.S.»”.

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AGGIORNAMENTO (31)

Il Decreto 26 novembre 2012 (in G.U. 29/11/2012, n. 279) ha disposto (con l’art.1 , comma 1) che “All’art. 3 (contenuto della licenza) del capitolo VI dell’allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come novellato dall’art. 4, punto 4, del decreto ministeriale 9 agosto 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto c), è aggiunto il seguente periodo: “in ulteriore alternativa si possono sostituire i quantitativi di manufatti della IV categoria, anche comprensivi dell’incremento previsto al precedente punto a), con artifizi della V categoria, gruppo D, in quantita’ tripla, e con artifizi della V categoria, gruppo E, in quantita’ illimitata. Devono essere garantite le condizioni di conservazione previste al successivo punto e);

b) al punto d), è aggiunto il seguente periodo: “in alternativa, si possono sostituire i quantitativi di manufatti della V categoria, gruppo C, anche comprensivi dell’incremento previsto al precedente punto a), con artifizi della V categoria, gruppo D, in quantita’ tripla, e con artifizi della V categoria, gruppo E, in quantita’ illimitata. Ai fini della sostituzione, occorre fare riferimento ai quantitativi detenibili di prodotti non “blisterati”. Devono essere garantite le condizioni di conservazione previste al successivo punto e).”.”

Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 2) che “All’art. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis: “Fino al termine non ulteriormente prorogabile, del 9 febbraio 2014 – anche al fine di smaltire le scorte – negli esercizi commerciali non muniti della licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all’art. 47 del T.U.L.P.S e al capitolo VI dell’allegato B al regolamento T.U.L.P.S., i quantitativi dei manufatti indicati nell’art. 98, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora rientrino tra gli artifizi da divertimento, possono essere raddoppiati allorche’ sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

prodotti interamente confezionati con blister realizzato con materiale autoestinguente che impedisca la propagazione della combustione sia verso l’interno che verso l’esterno;

prodotti suddivisi in quantitativi massimi di 25 kg disposti a distanza di almeno m 10 riducibili a m 5 con interposizione di materiale incombustibile;

prodotti suddivisi in quantitativi massimi di 25 kg conservati negli imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza reciproca di m 2 oppure m 1 con interposizione di materiale incombustibile”.

1-ter: “Sino alla data indicata nel comma precedente e’, altresi’, possibile detenere in locali, comunicanti con l’attivita’ commerciale mediante porta di materiale incombustibile, nei quali non vi è presenza di pubblico, una scorta di artifizi da divertimento appartenenti alla V categoria, gruppi D ed E, in quantita’ complessiva non superiore a 150 kg netti, purche’ conservati negli imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza di m 2 da altra merce oppure m 1 con interposizione di materiale incombustibile.”.

2. Al secondo comma, primo periodo, le parole “entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il termine non ulteriormente prorogabile, del 9 febbraio 2014”. “

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AGGIORNAMENTO (32)

Il Decreto 20 febbraio 2013 (in G.U. 25/2/2013, n. 47) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettere a), b), c)) che “All’Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al Capitolo I, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al paragrafo 4, lettera b), l’elencazione dei prodotti contenuti nei laboratori con il corrispondente coefficiente numerico K è sostituita dalla seguente:


———————————————————————
Materiale esplosivo Valore di K
———————————————————————
Materie innescanti (fulminato di mercurio o d’argento
secchi, azotidrati di piombo o d’argento umidi o secchi,
stifnato di piombo umido o secco e loro miscele;
prodotti analoghi nel comportamento) 3
———————————————————————
Nitroglicerina, dinamiti a base di nitroglicerina,
pentrite e T4 secchi con meno del 12% di acqua o del 4%
di sostanze flemmatizzanti non volatili, esplosivi al
clorato e perclorato ; prodotti analoghi nel comportamento. 1
———————————————————————
Acido picrico e sue miscele 0,8
———————————————————————
Tritolo, T4 e pentrite con almeno il 12% di acqua, oppure
il 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili; prodotti
analoghi nel comportamento. 0,6
———————————————————————
Esplosivi costituiti prevalentemente da nitrato ammonico e
Polvere nera. Polveri infumi a singola, doppia e tripla
base, classificate 1.1 C(1);prodotti analoghi nel
comportamento. 0,3
———————————————————————
Polveri infumi classificate 1.3 C e 1.4 C(1) 0,2
———————————————————————

NOTA(1): Le classifiche indicate: 1.1 C,1.3 C e 1.4 C sono quelle prescritte dal manuale delle Nazioni Unite “Recommendations on the Transport of Dangerous Goods – Model Regulations” per le polveri infumi contenute nei prescritti imballaggi di tipo approvato. Per polveri sfuse e/o contenute, per qualsiasi motivo, in imballaggi diversi, si applica in ogni caso il valore di K prescritto per la polvere nera.”

2. al paragrafo 4, lettera c), l’elencazione dei prodotti contenuti nei magazzini della fabbrica con il corrispondente coefficiente numerico K è sostituita dalla seguente:


———————————————————————
Materiale esplosivo Valore di K
———————————————————————
Nitroglicerina. 3
———————————————————————
Detonatori e capsule al fulminato di mercurio o
all’azoturo di piombo ed argento; prodotti analoghi nel
comportamento. 1,5
———————————————————————
Dinamiti a base di nitroglicerina. Balistiti in polvere
o in grani tanto minuti da servire per inneschi;
esplosivi al clorato e perclorato; Pentrite e T4 con meno
del 12% di acqua o del 4% di sostanze flemmatizzanti non
volatili; bombe chiuse senza il detonatore primario; acido
picrico e sue miscele; prodotti analoghi nel comportamento. 0,5
———————————————————————
Tritolo, T4 e pentrite con almeno il 12% di acqua, oppure
il 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili (se allo
stato secco); esplosivi risultanti da miscele di nitrati
con o senza tritolo. Polvere nera; esplosivi della prima
categoria in genere fra cui polveri infumi a singola,
doppia e tripla base classificate 1.1 C(1); prodotti
analoghi nel comportamento. 0,4
———————————————————————
Polveri infumi a singola, doppia e tripla base
classificate 1.3 C e 1.4 C(1); prodotti analoghi nel
comportamento. 0,3
———————————————————————

NOTA(1): Le classifiche indicate: 1.1 C,1.3 C e 1.4 C sono quelle prescritte dal manuale delle Nazioni Unite “Recommendations on the Transport of Dangerous Goods – Model Regulations” per le polveri infumi contenute nei prescritti imballaggi di tipo approvato. Per polveri sfuse e/o contenute, per qualsiasi motivo, in imballaggi diversi, si applica in ogni caso il valore di K prescritto per la polvere nera.”

b) al Capitolo III, paragrafo 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«E’ anche permesso l’impianto di depositi per quantita’ superiore ai 100 kg di polveri a condizione che distino non meno di 100 m da locali di lavorazione o depositi di prodotti finiti riducibili alla meta’ in presenza di terrapieni o muri tagliafuoco. Il carico massimo di polveri in tal caso verra’ determinato applicando i criteri indicati al precedente Cap. I, paragrafo 4., lettera c). Fermo restando il rispetto del quantitativo massimo di 20.000 Kg prescritto per ciascun magazzino di fabbrica, in detto deposito le polveri dovranno essere conservate nei loro contenitori originali di tipo approvato nel rispetto dei corretti criteri di stivaggio indicati nell’art. 5 del decreto ministeriale 18 luglio 2001»;

c) al Capitolo IV, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al paragrafo 2. (Depositi di fabbrica), comma 3, la Tabella è sostituita dalla seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. al paragrafo 4, lettera a), alinea, le parole «strade pubbliche e simili, deve essere, per i vari casi, quella che risulta dai seguenti prospetti fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, comma 6:» sono sostituite dalle seguenti: «strade pubbliche e simili, deve essere quella che risulta dalla applicazione dei criteri indicati al precedente paragrafo 2. – (Depositi di fabbrica).» ed i relativi prospetti sono soppressi”.

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AGGIORNAMENTO (34)

Il Decreto 16 agosto 2016 (in G.U. 03/10/2016, n. 231) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettere a) e b)) che “Al Capitolo VI dell’Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 1, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) polveri da lancio della I categoria»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) manufatti della IV categoria, ad eccezione di quelli destinati a persone con conoscenze specialistiche, nonche’ della V categoria.»;

b) all’art. 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) fino a complessivi 50 kg netti di polveri da lancio appartenenti alla I categoria, cosi’ suddivisi:

25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi ed i divieti di cui all’art. 1, punto 2;

25 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui al successivo punto b);

oppure, in caso di rinuncia ai 50 kg netti di polveri da lancio: fino a complessivi 75 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al successivo punto b);

in alternativa, si potranno tenere e vendere manufatti della IV e della V categoria, gruppo C, incrementandone il quantitativo previsto ai successivi punti c) e d) di 10 kg netti per la IV categoria e di 20 kg netti per la V categoria, gruppo C. Si potra’ raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati)»”.

Ha inoltre disposto (con l’art. 2, comma 1) che “Le disposizioni di cui all’art. 1, lettera c) del capitolo VI dell’allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal presente decreto, relative ai manufatti di IV categoria destinati a persone con conoscenze specialistiche, si applicano a decorrere dal 5 luglio 2017”.

Allegato C – Reg TULPS

(8a) (25) (28) ((29))

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AGGIORNAMENTO (8a)

Il Decreto Ministeriale 23 gennaio 1974 (in G.U. 02/02/1974, n. 31) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “I numeri 4) e 6) del capitolo I dell’allegato C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono modificati come segue:

4) Si possono concedere licenze permanenti di trasporto per esplosivi di 1a, 2a, 3a e 4a categoria in conformita’ dell’art. 51 della legge, quando sia il mittente che il destinatario risultino provvisti di licenza di deposito o di vendita.

La licenza permanente abilita a piu’ trasporti per il periodo della sua validita’.

6) Nelle licenze permanenti per trasporti periodici o continuativi di esplosivi della 1a categoria (a scopo di rifornimento degli esercizi di vendita) dalle fabbriche e dai depositi di vendita, deve essere indicato il periodo di validita’ della licenza stessa; periodo che non deve protrarsi oltre l’anno solare, salve le successive rinnovazioni.

Quando si tratti invece di rifornimento di qualsivoglia esplosivo di altre categorie dai depositi di fabbrica e dai depositi di vendita a depositi di fabbrica o di vendita od a depositi di consumo o giornalieri autorizzati per un determinato lavoro di scavo, stradale, minerario o simili, la licenza permanente di trasporto puo’ avere la validita’ massima di tre mesi, salve le successive rinnovazioni.

La validita’ della licenza per il trasporto di esplosivi da depositi di fabbrica e di vendita a depositi di consumo o giornalieri, autorizzati per un determinato lavoro di scavo, stradale, minerario o simili, non potra’ comunque eccedere il termine presumibile del lavoro per il quale fu rilasciata la licenza di deposito di consumo temporaneo o giornaliero.

Dei singoli trasporti riguardanti i rifornimenti dei depositi di fabbrica o di vendita di esplosivi di 2a e 3a categoria, il titolare della licenza del deposito di partenza deve dare avviso al questore almeno due giorni prma di ogni viaggio.

Con unico avviso possono essere notificati uno o piu’ trasporti.

L’avviso, da compilare in carta semplice e in duplice copia, puo’ essere presentato in questura o all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando stazione carabinieri.

Al presentatore, al momento della notificazione, sara’ restituita una copia dell’avviso con il timbro dell’ufficio, per ricevuta.

Degli avvisi presentati gli uffici di pubblica sicurezza od i comandi stazione carabinieri informeranno immediatamente la questura o le questure competenti per territorio per gli eventuali, ulteriori provvedimenti.

Nel silenzio dell’autorità di pubblica sicurezza il nulla osta deve ritenersi acquisito e si puo’ dare corso alla spedizione.

In relazione a situazioni particolari o di emergenza il questore puo’ non prendere atto dell’avviso o dettare specifiche prescrizioni oltre quelle gia’ eventualmente imposte con la licenza a salvaguardia della sicurezza e della pubblica incolumita’ secondo le disposizioni di cui al seguente punto 7).

Il titolare della licenza del deposito di partenza, quando si tratta di esplosivi di 2a e 3a categoria, deve dare comunicazione al questore di ogni variazione al programma della spedizione con le modalita’ stabilite per l’avviso di trasporto”.

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AGGIORNAMENTO (25)

Il Decreto 19 settembre 2002, n. 272 ha disposto (con l’art. 17, comma 1) che “Il capitolo II dell’allegato C al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:

“Capitolo II (Norme generali da osservarsi “per il trasporto di esplosivi). – Per il trasporto degli esplosivi si applicano le disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose su strada “A.D.R. , per ferrovia “R.I.D. , per via aerea “I.C.A.O. , per mare “I.M.O e nelle acque interne “ADNR”.”.

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AGGIORNAMENTO (28)

Il Decreto 8 aprile 2010 (in G.U. 06/05/2010, n. 104) ha disposto (con l’articolo unico, comma 1) che “Al Capitolo I dell’allegato C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 4, le parole «di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria» sono sostituite dalle seguenti: «di I, II, III, IV e V categoria»;

b) al primo paragrafo del numero 6 sono apportate le seguenti modificazioni;

1) al primo periodo, le parole: «della 1ª categoria» sono sostituite dalle seguenti: «delle categorie I e V, gruppo A»;

2) alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Quando la domanda di rinnovo sia stata presentata almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di validita’, la licenza si intende comunque prorogata fino al momento del rilascio del provvedimento di rinnovo, salvo che nel frattempo sia stato adottato un provvedimento di diniego della medesima domanda.»”.

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AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 9 agosto 2011 (in G.U. 26/08/2011, n. 198) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che ” Al capitolo I dell’allegato C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 4, al primo periodo, le parole «di deposito o di vendita» sono sostituite dalle parole «di deposito di fabbrica o di deposito di vendita»;

b) al numero 4, al secondo periodo, dopo le parole «la licenza permanente» sono inserite le parole «ha validita’ di un anno e»; c) al numero 6, primo paragrafo, le parole «delle categorie I e V gruppo A» sono sostituite dalle parole «delle categorie I, IV e V, gruppo A e gruppo C»;

d) al numero 6, secondo paragrafo, le parole: «a depositi di fabbrica o di vendita od» sono soppresse”.

Allegato D – Reg TULPS

Tavole – Reg TULPS

Modelli – Reg TULPS

((10))

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AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 16 febbraio 1987 (in G.U. 17/03/1987, n. 63) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La dicitura «Il Questore» apposta in calce al modello 9 di cui all’allegato E del regolamento per l’esecuzione del testo unico della legge di pubblica sicurezza relativo al libretto personale per licenza di porto d’armi è sostituita con la dicitura «Il Prefetto»”.

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