Armi Militari

Le armi demilitarizzate ed i 5 colpi, La Cassazione sul caso delle Zastava M-76

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É notizia di oggi che l’avvocato Antonio Bana, presidente di Asso Armieri, ha vinto il ricorso presentato alla Cassazione contro la Prefettura di Brescia che voleva annullare l’atto di restituzione proclamato dal Tribunale del Riesame di Brescia per le 10 carabine Zastava M-76, demilitarizzate dalla Nuova Jager, che l’estate scorsa erano state restituite ai legittimi proprietari.
Non vogliamo soffermarci sul discorso delle M-76, della cui notizia ha già parlato la testata Armi e Tiro nell’articolo intitolato “Le 10 Zastava tornano a casa (definitivamente)”, ma solo prendere in considerazione un breve passaggio.

Ricordiamo che la Procura di Brescia aveva fatto ricorso in Cassazione per chiedere l’annullamento della sentenza del Riesame che aveva disposto il dissequestro delle 10 carabine demilitarizzate.
La Procura sosteneva infatti che le carabine M-76 demilitarizzate fossero da considerare “armi tipo guerra” perché dotate di un caricatore avente oltre 5 colpi.
Noi abbiamo sempre sostenuto, qui riportiamo un nostro vecchio articolo, che le armi volgarmente dette “demilitarizzate”, per il nostro ordinamento giuridico, non esistono in quanto è corretto parlare di armi da guerra o tipo guerra che sottoposte a delle operazioni di demilitarizzazione diventano armi comuni, comuni quindi come tutte le altre armi comuni, e soggette ai vincoli di legge né più né meno di tutte le altre armi comuni.
Abbiamo sempre sostenuto che la Circolare 577/B.50106.D.2002 del 20 settembre 2002 – Nuove disposizioni in materia di «demilitarizzazione» e «disattivazione» delle armi da sparo ha un riferimento fisso indicante il limite dei 5 colpi, ma semplicemente fa un riferimento al limite dell’esemplare catalogato o classificato.
Per la nostra legislazione il primo limite legale al numero di colpi nelle armi comuni è stato introdotto con il Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n. 121, e nell’articolo 6 sono contenute delle norme di salvaguardia per le armi già in detenzione fino alla data limite del 5 novembre 2015.
L’avvocato Bana ha infatti ha contestato alcune violazioni al Tribunale del Riesame, in particolare l’aver ignorato le norme transitorie del Dlgs 121/2013 riguardo il numero dei colpi per le armi comuni, ed il fatto che la circolare Circolare non prevede un numero massimo di colpi.
Attendiamo quindi la pubblicazione delle motivazioni da parte della Corte di Cassazione, ma ricordiamo che le armi demilitarizzate sportive, possono aver caricatori della capacità della disciplina sportiva che ne ha approvato la classificazione sportiva.

P.S. Dal 13 giugno 2017 le armi “demilitarizzate” potrebbero essere classificate come armi A6  (Armi vietate) secondo la Direttiva Europea 477. Consiglio la lettura dell’articolo sulle armi A6.

© 2018, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
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