Le Armi Demilitarizzate

Ultimo aggiornamento : giovedì 20 settembre 2018

Per il nostro ordinamento giuridico, le armi demilitarizzate, pur essendo legalmente introdotte tramite l’articolo 13-Bis della Legge 18 aprile 1975 n.110 dal Decreto Legislativo 204/2010, tuttora legalmente non esistono in quanto il Ministero dell’Interno non ha ancora emanato il Decreto per definire legalmente le operazioni necessarie alla trasformazione (si sarebbe dovuto emanare 12 mesi dopo l’entra in vigore del Dlgs 204/2010, ovvero 12 mesi dall’1 luglio 2011). Oggi, dopo l’abrogazione del Catalogo Nazionale, esse sono armi comuni come tutte le altre.
Nella Classificazione Europea, esse sono classificate nella categoria A punto 6.

Ai tempi del defunto Catalogo Nazionale delle Armi Comuni, una circolare definiva la demilitarizzazione come una serie di operazioni per poter trasformare un’arma da guerra o tipo guerra in arma comune, non una categoria propria di armi.

Dal 15 agosto 2012, con l’entra in vigore della Legge 7 agosto 2012 n. 135, il Banco di Prova di Gardone Val Trompia, a seguito della soppressione del catalogo nazionale delle armi, ha il compito di verificare, per ogni arma prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo e la corrispondenza della stessa alle categorie di cui alla Dir. CEE/477/91.
Una volta trasformate, quindi, le armi da guerra o tipo guerra diventano comuni come tutte le armi nate semiautomatiche e devono poi rispettare i criteri generali della classificazione.
Si sottolinea inoltre il fatto che, essendo ormai abrogato il Catalogo Nazionale delle Armi Comuni, è anche caduto il vincolo secondo cui ogni esemplare di arma comune deve essere identico al prototipo depositato in sede di catalogazione. Ora basta che l’arma sottoposta alla procedura di demilitarizzazione rientri nei parametri della scheda “generica” del Banco di Prova.
Dato che comunque in origine si tratta di un’arma automatica, s
e tali operazioni sono compiute all’interno dello Stato Italiano, queste devono essere eseguite esclusivamente da persone munite di licenza per la fabbricazione e riparazione di armi da guerra, ai sensi dell’Art. 28 del T.U.L.P.S..
Se invece sono eseguite all’estero, devono essere verificate comunque presso il Banco di Prova di Gardone Val Trompia, allegando una certificazione dei lavori eseguiti, tradotta in italiano.
L’attuale “normativa”, anche se è più opportuno chiamarla “linee guida”,  è espressa dalla Circolare 577/B.50106.D.2002 del 20 settembre 2002 – Nuove disposizioni in materia di «demilitarizzazione» e «disattivazione» delle armi da sparo, pubblicata sulla Gazzetta N. 234 del 05 Ottobre 2002, la quale sostituisce le tre precedenti.
Il fatto  che queste siano delle linee guida, inoltre, dal lato pratico è dimostrabile con la presenza di armi con caricatore oltre i 5 colpi o con presa gas funzionale e verificate dal Banco di Prova di Gardone.
Sono anche state classificate armi “demilitarizzate” con caricatore da 20 colpi  col Steyr Stg58 12_02765d.
Sono anche state classificate armi “demilitarizzate” con calcio ripieghevole  ed alidada come l’M70.A 17_00281ds1.

Ne riportiamo ora il contenuto dell’attuale.

CIRCOLARE 20 settembre 2002, n.557
Nuove disposizioni in materia di “demilitarizzazione” e “disattivazione” delle armi da sparo. Principi generali. Legge 18 aprile 1975, n. 110.

La Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi si è nuovamente interessata delle problematiche inerenti la “demilitarizzazione” e la “disattivazione” delle armi da sparo ed ha ritenuto, al fine di semplificare le relative procedure, di armonizzare le disposizioni tecniche già impartite con le circolari n. 559/C.50106.D.94 dell’11 luglio 1994 e n. 559/C.50106.D.95 del 21 luglio 1995 e di individuare procedure adattabili alla generalità delle armi, pur con le debite specificazioni per casi particolari. A tale scopo, la Commissione ha individuato accorgimenti tecnici di facile realizzazione e comunque irreversibili, eliminando procedure tecniche rivelatesi nella pratica di difficile realizzazione. Le disposizioni contenute nella presente circolare, pertanto, sostituiscono tutte le precedenti disposizioni emanate in materia.
1. Demilitarizzazione delle armi portatili. Definizione e generalità.
Per “demilitarizzazione” si intende la trasformazione di un’arma da guerra o tipo guerra in un’arma comune da sparo.
1.a. L’intervento tecnico di “demilitarizzazione” deve essere effettuato da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall’art. 10, comma 5, della legge n. 110/1975, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche. Il possessore dell’arma deve comunicare per iscritto alla questura competente per territorio che intende attivare le procedure tecniche di “demilitarizzazione”. La comunicazione deve indicare i dati identificativi e tecnici dell’arma (marca, modello, matricola, lunghezza della canna, calibro), nonché i dati identificativi del soggetto che effettua l’intervento. La comunicazione in argomento è assoggettata alle previsioni di cui al successivo punto 3 della presente circolare.
1.b. Il soggetto pubblico o privato che effettua la procedura di “demilitarizzazione”, ad operazione ultimata deve rilasciare all’interessato apposita certificazione attestante le operazioni eseguite sull’arma e la loro conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella presente circolare. Tale certificazione dovrà sempre accompagnare l’arma, anche in caso di cessione. Copia conforme all’originale del certificato deve essere consegnata a cura dell’interessato alla questura competente; in alternativa può essere consegnata apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contenente l’indicazione del soggetto che ha effettuato l’intervento, le operazioni eseguite sull’arma e la loro conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella presente circolare.
1.c. Le armi “demilitarizzate” devono essere sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o di una sua sezione a cura del soggetto pubblico o privato che effettua l’intervento di “demilitarizzazione”. Tale verifica deve risultare dall’apposita relazione rilasciata dal Banco o dalla sezione. L’arma deve essere presentata al Banco nazionale di prova corredata della documentazione di cui al precedente punto 1.b. Intervenuta la verifica del Banco nazionale di prova, l’interessato deve presentare apposita istanza, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 16 agosto 1977, nell’ambito della procedura diretta alla iscrizione dell’arma nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo o di quella diretta all’attribuzione della classifica di arma comune. L’istanza deve essere corredata anche della documentazione di cui al precedente punto 1.b. nonché dell’apposita relazione rilasciata dal Banco nazionale di prova. All’assunzione della qualifica di arma comune il prototipo esaminato e le armi ad esso conformi seguono gli ulteriori adempimenti normativamente previsti per le armi comuni da sparo, ivi compresa l’apposizione dei punzoni del Banco nazionale di prova che certificano, fra l’altro, anche l’avvenuta verifica della correttezza delle operazioni tecniche di demilitarizzazione effettuate sull’arma.
1.d. Le armi “demilitarizzate” all’estero ed importate in Italia devono essere conformi alle prescrizioni nazionali e sono in ogni caso soggette alle suddette verifiche e prove presso il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia. L’importatore, all’atto della presentazione al Banco nazionale di prova, esibisce la certificazione, tradotta in lingua italiana, contenente le operazioni eseguite sull’arma, rilasciata dall’organismo estero che ha eseguito la demilitarizzazione. Il Banco nazionale di prova verifica la corrispondenza alle prescrizioni italiane delle operazioni effettuate. In caso di accertata corrispondenza, cura gli adempimenti di cui al precedente punto 1.c. In caso di mancata corrispondenza, previa notifica all’interessato, provvede ai sensi dell’art. 14 della
legge n. 110/1975.
1.e. Le operazioni di “demilitarizzazione” devono impedire l’utilizzo dei componenti distintivi dell’arma da guerra.
Prescrizioni tecniche.
Le operazioni di “demilitarizzazione” devono riguardare le seguenti parti, meccanismi o congegni secondo le prescrizioni tecniche per ciascuno indicate. L’arma portatile da guerra o tipo guerra può essere considerata “demilitarizzata” in modo permanente e irreversibile quando su di essa vengano eseguite a regola d’arte e contestualmente nello stesso esemplare le seguenti operazioni inerenti le diverse parti, sistemi o congegni:
a) congegno di scatto; la trasformazione da tiro automatico a tiro semiautomatico deve essere effettuata in maniera permanente ed irreversibile. Inoltre deve essere effettuata l’asportazione e/o modifica dei componenti che consentono il funzionamento automatico e la modifica delle relative sedi;
b) tromboncino lanciagranate; se presente, deve essere tornito e portato al diametro di 20 mm e comunque modificato in modo da non poter assolvere alla propria funzione;
c) alzo per lancio granate; deve essere asportato;
d) caricatore; il caricatore deve contenere per costruzione il numero di cartucce previsto ai fini della classificazione o dell’iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. Per limitare la capacita’ del caricatore non sono ammessi perni passanti, piastrine saldate o altri accorgimenti;
e) calcio pieghevole e/o telescopico; non e’ consentito. Se presente deve essere bloccato in apertura in maniera permanente ed irreversibile.
2. Disattivazione.
… omiss …
3. Disposizioni procedurali.
… omiss …
Come gia’ evidenziato, ai sensi della normativa vigente … omiss …. Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le armi “demilitarizzate” o “disattivate” prima dell’ottobre 1994, debbono intendersi tali qualora risultino essere state sottoposte alle operazioni di cui alla circolare n. 50.106/10.CN./D-76 del 21 aprile 1977. Le armi demilitarizzate o disattivate in data anteriore alla pubblicazione della presente circolare debbono intendersi tali qualora risultino essere state sottoposte alle operazioni di cui alla circolare n. 559/C.50106.D.94 dell’11 luglio 1994 ed alla circolare n. 559/C.50106.D.95 del 21 luglio 1995. … omiss …

Roma, 20 settembre 2002
Il Capo della Polizia
direttore generale della Pubblica sicurezza
De Gennaro

Riportiamo anche l’articolo 13 Bis della Legge 18 aprile 1975, n.110 così introdotto dal Decreto Legislativo 204/2010:

Art. 13-bis Legge 18 aprile 1975, n.110 – Immissione sul mercato delle armi provenienti da scorte governative –

1. Le armi di proprietà delle Forze armate e delle Forze di polizia dichiarate fuori uso, in quanto non più in dotazione, possono essere immesse sul mercato civile, a condizione che siano state demilitarizzate. La demilitarizzazione consiste nella trasformazione di un’arma da guerra o tipo guerra in un’arma comune da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono essere cedute solo a soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni all’acquisto. La procedura di demilitarizzazione è effettuata secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell’interno.
3. Le armi disattivate possono essere alienate senza autorizzazione. Sono armi disattivate quelle sottoposte ad una operazione tecnica mediante la quale un’arma portatile di cui agli articoli 1 e 2, viene resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali, in modo permanente ed irreversibile, secondo le modalita’ definite con decreto del Ministro dell’interno.
4. La demilitarizzazione e la disattivazione devono essere effettuate da soggetti muniti della licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall’articolo 10, comma 5, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche. La disattivazione per le armi comuni può essere effettuata, oltre che dai soggetti già indicati per la disattivazione delle armi da guerra, dai soggetti muniti di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni.
5. Prima dell’avvio delle procedure di cessione delle armi di cui al presente articolo, le Amministrazioni interessate devono darne comunicazione al Ministero dell’interno ed alla questura della provincia dove sono ubicati gli arsenali nei quali sono tenute in deposito.

Ultimo aggiornamento : giovedì 20 settembre 2018

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