La Detenzione delle Armi

Ultimo aggiornamento : sabato 15 settembre 2018

Questo articolo è suddiviso in tre brevi punti

Le Regole di Detenzione

Purtroppo ad oggi non esistono dei parametri chiari ed espliciti sulle regole di detenzione delle armi.
L’unico riferimento legale, oltre all’ultimo comma art 38 del T.U.L.P.S.,  è dato dagli articoli 20 e 21 della Legge 18 aprile 1975, n. 110, di cui ne riporto le parti salienti :

Art.38 – R.D. 18 giugno 1931, n.773 – T.U.L.P.S.
[…]
Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza .
[….]

Art. 20 Custodia delle armi e degli esplosivi denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento – Legge 110/1975
[…]
La  custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi  deve  essere  assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica.
[…]

Art. 20-bis Omessa custodia di armi – Legge 110/1975
Chiunque  consegna  a  minori degli anni diciotto, che non siano in possesso   della  licenza  dell’autorità,  ovvero  a  persone  anche parzialmente  incapaci,  a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio,  un’ arma  fra  quelle  indicate  nel  primo e secondo comma dell’ articolo  2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è  punito,  salvo  che  il  fatto  costituisca più grave reato, con l’arresto fino a due anni.
Chiunque   trascura   di  adoperare,  nella  custodia  delle  armi, munizioni  ed  esplosivi  di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire  che  alcuna  delle  persone  indicate  nel medesimo comma 1 giunga  ad impossessarsene agevolmente, è punito con l’arrresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a lire due milioni.
Si  applica  la  pena  dell’ammenda  da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso:
a)  nei  luogi  predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell’esercizio consentito di attività sportiva;
b) nei luoghi in cui può svolgersi l’attività venatoria. Quando  i  fatti  di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni   o   gli   esplosivi   indicati  nell’articolo  1  o  armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Sono doverose alcune precisazioni.
La prima : con il termine consegna si intende appunto la consegna ovvero, riposto da definizione del Sabatini e Colletti : “Dare qualcosa in custodia o in possesso a qualcuno.;  affidare qualcosa ad un altro”. Questo per precisare che il far provare, l’assistere o d’ogni modo vigilare mentre un minore prova un arma non reato. D’altronde basta pensare ai tiro a segno, sia quelli TSN sia quelli presenti nei Luna Park, dove possono indubbiamente usare armi anche persone minorenni.
La seconda : con il termine agevolmente si intende, riporto nuovamente la definizione del Sabatini e Colletti : “agevolmente, in modo facile a farsi”. Appare quindi evidente quindi che il custodire armi, all’interno di un robusto armadio, dotato di chiave già possa considerarsi sufficiente.

Il Numero di Armi Detenibili

Per quanto riguarda l’individuazione sulle tipologie di armi, si rimanda all’articolo specifico sulla definizione delle armi.
I quantitavi di armi comuni detenibili, sono indicati nell’articolo 10 della Legge 18 aprile 1975, n. 110, che riportiamo qui sotto la parte saliente.

Art. 10 – Legge 18 aprile 1975, n.110
[…]
La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall’articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell’articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica.

Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l’interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.

La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo e’ esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.

[…]

Art. 37 (Disposizioni finali) – Legge 157/1992 :
[…]
2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell’articolo 10 della legge  18  aprile  1975,  n.  110,  come modificato dall’articolo 1 della  legge  25  marzo  1986,  n.  85,  e dall’articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.
…”.
Il periodo abrogato era il seguente : “…, di sei per  le  armi  da  caccia  previste  dall’articolo 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968,”.

Per quanto riguarda la detenzione delle armi antiche, i riferimenti normativi sono indicati nel D.M. 14 aprile 1982 , in particolare all’articolo 7, il quale indica : “… coloro che detengono armi da sparo antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero non superiore a otto debbono farne denuncia ai sensi dell’art. 38 … “.
Quindi riassumendo quindi in un tabella, il numero massimo detenibile da un privato cittadino senza specifiche licenze, in quanto esistono “licenze di collezione di armi antiche artistiche e rare” e “licenza di collezione di armi comuni” :

Tipo di arma Numero di pezzi detenibili
Armi Bianche Illimitate
Armi MCO Illimitate
Armi Antiche 8
Arma Sportiva 12
Arma Comune ad Uso Ventatorio Illimitate
Arma Comune 3

L’uso delle armi in collezione

Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 104 ha introdotto la possibilità di poter utilizzare le armi in collezione. Sebbene tale possibilità non fosse mai stata legalmente vietata, era usanza per le Questure imporre una prescrizione nella licenza di collezione avente il divieto di utilizzo di queste armi.
Dal 14 settembre, previ avviso di trasporto inviato almeno 48 ore prima, è possibile utilizzare le armi in collezione, anche per chi è sprovvisto di porto d’armi.
Inoltre è stata inserita anche la possibilità di poter acquistare e detenere nelle 24 ore precedenti anche fino a 62 munizioni.
Le armi in collezione possono essere usate 1 volta ogni 6 mesi.

Art. 10 Legge 110/1975
[…]
Fermo restando il divieto di cui al nono comma, il titolare di licenza di collezione, in possesso della capacità di cui all’articolo 8, può trasportare le armi presso poligoni o campi di tiro autorizzati per effettuare prove di funzionamento delle medesime armi. Ai fini del presente comma, la prova di funzionamento può essere effettuata, per ciascuna arma con cadenza non inferiore a sei mesi e consiste nello sparo di un numero di colpi non superiore a 62. Il munizionamento acquistato per l’effettuazione della prova di funzionamento deve essere consumato dal titolare della collezione entro ventiquattro ore dall’acquisto. Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma sono punite con l’ammenda fino a 1.000 euro
[…]

FAQ

Posso detenere due armi identiche ?

Si. E’ possibile.
Esiste il vincolo di avere armi diverse, ma tale vincolo è valido solo per le armi in collezione.
Tramite la Cicolare 559/C.25372.10171(3) del 15 ottobre 1996 è stato specificato il seguente passo “Questo ministero, sentito anche il parere della Commissione consultiva centrale delle armi e tenuto conto del disposto dell’art. 190, comma VI della legge 18 aprile 1975, n. 110, che consente la detenzione in collezione di non più di un esemplare per ogni modello d’arma, ritiene che pur trattandosi di più esemplari di armi dello stesso modello, ne possa essere consentita la detenzione in quanto i punzoni e i marchi impressi sugli stessi determinano un diverso indirizzo storico-culturale di detti esemplari, tanto da costituire elementi di differenziazione tali da poterli considerare modelli diversi della stessa arma”.

Ho appena acquistato un arma nuova. Posso andare direttamente a provarla ?

Si. E’ possibile.
L’importante è fare la denuncia entro le 72 ore.

Ho acquistato un arma lontano da casa venerdi mattina. Posso fare la denuncia lunedi pomeriggio ?

No. Non è possibile.
L’articolo 38 del T.U.L.P.S. specifica che il termine massimo per fare denuncia sono le 72 ore. E’ possibile inviare la denuncia anche via PEC, comodamente da casa la domenica sera. (Una casella PEC costa pochi euro all’anno.)

Le baionette vanno denunciate ? Anche se sono di libera vendita nei mercatini ?

Si, le baionette, vanno denunciate. Esse sono armi bianche, e rientrano nelle restrizioni legali delle armi.Il fatto che in molti mercatini siano in vendita senza controlli, non giustifica assolutamente la loro libera vendita.La loro detenzione se non denunciata è vietata dall’ art. 697 del Codice Penale. Il loro porto è sempre vietato. In virtù del fatto che il loro porto è sempre vietato, la licenza di importazione/introduzione viene rilasciata solo dai richiedernti in possesso di licenza di collezione di armi antiche artistiche o rare.

Ultimo aggiornamento : sabato 15 settembre 2018

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