Le Armi – Definizioni

Ultimo aggiornamento : venerdì 12 maggio 2023

In questo breve articolo si vogliono elencare quali, quante e in che forma sono detenibili armi da un privato cittadino.
Si rammenta che, per la sola detenzione (di cui è presente un articolo specifico), non è necessaria una licenza di porto d’armi in quanto queste possono essere acquistate tramite nulla osta (N.O.) o ricevute in successione o magari semplicemente acquistate con un porto d’arma ma poi questo non è più stato rinnovato.
Per quanto riguarda i soli possessori, senza titolo di porto, il Decreto Legislativo 204 / 2010 ha imposto un controllo medico, qui questo ne abbiamo già parlato nell’articolo “Obbligo Certificato Medico per Detentori di Armi Senza Porto d’Armi“.

Tipologie di armi

Qui invece è presente una sezione FAQ.

Armi Improprie

Sono tutti gli oggetti che non sono armi proprie, in altre parole che hanno specifiche destinazioni d’uso, ma che, all’occorrenza, possono essere usati per arrecare offesa alla persona. Il secondo comma dell’art. 45 del Regolamento del T.U.L.P.S. recita

Art. 45 – R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – Reg. T.U.L.P.S.
Per gli effetti dell’art. 30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale e’ l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.

Armi Proprie

Sono armi tutti gli oggetti la cui naturale destinazione è l’offesa alla persona. L’art.30 del T.U.L.P.S. in particolare dice:

Art.30 – R.D. 18 giugno 1931, n.773 – T.U.L.P.S.
Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:
1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.

Sono altresì armi gli strumenti per i quali sussiste un divieto assoluto di porto (mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere); bastoni animati.
Vanno denunciate. La loro detenzione è illimitata. Il loro acquisto è soggetto a chi ha un titolo valido (Nulla Osta, Licenza collezione armi antiche, porto d’armi).

Armi Contundenti

Sono le mazze ferrate, bastoni ferrati, tirapugni, sfollagente. Sono definite dall’art.4 della Legge 18 aprile 1975, n.110

Art. 4.
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona, gli strumenti di cui all’articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.

Parti di armi

Le parti di armi, sono definite dall’articolo 2 del Dlgs26 ottobre 2010, n. 204 (Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi).
Esse sono l’insieme delle “parti” e delle “parti essenziali”.

Art. 1 Bis (Dlgs 30 dicembre 1992, n. 527)

b) “parte”: qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un’arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;
c) “parte essenziale”: il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l’arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte.

Esse sono detenibili in numero illimitato. Vanno denunciate. La loro detenzione è illimitata. Il loro acquisto è soggetto a chi ha un titolo valido (NO, Licenza collezione armi antiche, porto d’armi).

Armi Bianche

Le armi bianche sono tutte le armi, con l’esclusione di quelle da sparo. In questa categoria rientrano baionette e pugnali, sciabole. Sono definite dal primo comma dall’art. 45 del Regolamento del T.U.L.P.S..

Art. 45 – R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – Reg. T.U.L.P.S.
Per gli effetti dell’art. 30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili. Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.

Vanno denunciate. La loro detenzione è illimitata. Il loro acquisto è soggetto a chi ha un titolo valido.
Possono essere introdotte nello Stato solo per motivi di studio od ai possessori di licenza di collezione di armi antiche artistiche o rare.
Il loro porto è sempre vietato.

Armi da Sparo

In base all’art. 44 del Regolamento del T.U.L.P.S. , e successivamente all’articolo 2 della Legge 110 :

Art. 44 – R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – Reg. T.U.L.P.S.
Sono considerati armi comuni da sparo, ai sensi dell’articolo 30 della legge:
a) tutti i fucili con una o più canne ad anima liscia, comprese le spingarde;
b) i fucili con due canne rigate purché non idonei ad impiegare cartuccia con pallottola totalmente blindata;
c) i fucili con due o tre canne, miste (una liscia e una rigata oppure due canne liscie ed una rigata), purché non idonei ad impiegare cartucce con pallottola totalmente blindata;
d)i fucili ad una sola canna rigata che, pur potendo impiegare cartucce con pallottola parzialmente blindata, abbiano una gittata non superiore ai 500 metri con alzo di mira massimo di m. 300;
e) le rivoltelle o pistole a rotazione, di qualsiasi peso, calibro e dimensione;
f) le pistole automatiche il cui potere di arresto non sia superiore a 25 metri.
Sono pure considerate armi da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala» e quelle ad aria compressa siano lunghe che corte.

Art. 2. – Armi e munizioni comuni da sparo (Legge 18 aprile 1975, n. 110)
Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo stesso sono armi comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 fatta eccezione per quelle a colpo singolo.
Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all’utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l’effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.

Armi di Modesta Capacità Offensiva

Questa tipologia di armi è stata definita dal Decreto 9 agosto 2001, n. 362 (Regolamento recante la disciplina specifica dell’utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo).

Art.1 (Decreto 9 agosto 2001, n. 362)
1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica, misurata all’origine, non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacità offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali.

NON vanno denunciate.
La loro detenzione è illimitata.
Il loro acquisto è registrato, ed è possibile alle persone maggiorenni. Non possono essere vendute per corrispondenza.

Armi Antiche

Sono armi antiche tutte le armi da fuoco, prodotte prima del 1891. Una circolare specifica che in realtà si intente la cui produzione è iniziata prima del 1891. Ed esempio il fucile Commission 1988, la cui produzione inizio nel 1988 ma continuo fino al 1915.
Vanno denunciate.
La loro detenzione è di 8 pezzi.
Il loro acquisto è soggetto a chi ha un titolo valido.

Armi Comuni

In questa categoria rientrano tutte le armi da fuoco prodotte dopo il 1891 e classificate come tali dal Banco di Prova. Restano escluse quindi le armi da guerra e le tipo guerra. Per quanto riguarda il termine di classificazione, consiglio la lettura del seguente articolo “La Classificazione delle Armi”.
In questa grande insieme, rientrano le pistole, le armi da caccia, e le armi sportive.
Vanno denunciate.
La loro detenzione è di 3 pezzi.
Il loro acquisto è soggetto a chi ha un titolo valido.

Armi Comuni idonee ad uso venatorio

Questa categoria di armi, volgarmente detta “armi da caccia” include tutte le armi comuni da sparo che rientrano nell’elenco delle armi ammesse per uso ventario (Art.13 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Art. 13. – Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria (Legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l’esercizio dell’attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all’esercizio della caccia al cinghiale.
2. E’ consentito, altresì, l’uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l’uso dell’arco e del falco.
2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l’attività venatoria non è consentita con l’uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l’uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert. [N.d.R. Le armi rientranti nei parametri dell’articolo 13.2-Bis fanno cumulo nelle 3 armi comuni]
AGGIORNAMENTO
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l’art. 6, comma 6) che “Per armi da caccia di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s’intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40. “

Vanno denunciate.
La loro detenzione è illimitata.
Il loro acquisto è soggetto a chi ha un titolo valido.

Armi Comuni classificate per uso Sportivo

Questa categoria di armi, in realtà è una “etichetta” che viene applicata dall’importatore o produttore, sentito il parere di un organo sportivo riconosciuto dal CONI. Questa categoria di armi è definita dalla Legge 25 marzo 1986, n. 85 (Norme in materia di armi per uso sportivo).

Art. 2 (Legge 25 marzo 1986, n. 85)
1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell’importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.
2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.
3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova è redatto un apposito elenco.

Art. 3.(Legge 25 marzo 1986, n. 85)
Delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell’idoneità psicofisica e previa attestazione, di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell’interessato alla relativa attivita’ sportiva.

Una gran novella purtroppo nacque dall’articolo 3, dovuto ad una incomprensione, in quanto tale articolo si riferisce esclusivamente alla licenza di trasporto per le armi sportive, lasciando invece invariate le autorizzazioni rilasciate dai vari porti d’armi.
A conferma di questo basta leggere il parere del Parlamento all’atto dell’approvazione della legge stessa :

La Camera dei Deputati impegna il Governo a considerare  che ai fini dell’articolo 3 – sono fatte salve le facoltà di porto e trasporto delle armi per i soggetti muniti di regolare porto d’armi lunghe e corte.

Le armi classificate ad uso sportivo, sono quindi portabili a tutti gli effetti.
Inoltre, a conferma di questo, non compaiono limitazioni nell’articolo 13 della Legge 157 (Legge quadro sulla caccia), dove, sarebbero potute essere escluse, anche assieme alle armi classificate B7 per mezzo della Legge 57/2015.
L’intero iter della Camera è consulatbile qui : Camera Legge 85

Vanno denunciate.
La loro detenzione dal 14 settembre 2018 è di 12 pezzi. (precedentemente era di 6 pezzi).
Il loro acquisto è soggetto a chi ha un titolo valido.

Antiche, Artistiche, Rare

le armi antiche (art. 2 lett. b, comma 1 della legge 110/75 ed art. 10, comma 1 della stessa legge) sono quelle ad avancarica e quelle fabbricate prima del 1890;
Le armi artistiche quelle che possiedono un particolare pregio estetico per la loro fattura originale, o che provengono da artefici particolarmente noti;
Le armi rare sono quelle armi classificabili come pezzi unici o reperibili in pochi esemplari (art. 6, d.m. 14 aprile 1982);
Le armi storiche sono quelle legate a un’epoca determinata, a personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale (art. 6, d.m. 14 aprile 1982).

Armi Clandestine

Questa categoria, spesso si confonde con la successiva (armi da guerra), ma in realtà è corretto inserire in questo gruppo le armi comuni non registrate o che non abbiano tutti i segni distintivi prescritti nell’art.11 ed 11Bis della Legge 110.
La loro detenzione, cessione, vendita è vietata, ma possono comunque essere regolarizzate in base al motivo per cui sono tali.(Ad esempio un’arma priva della prova forzata, può essere portata al Banco di Prova ed essere bancata; un’arma ritrovata deve essere denunciata, e nel caso questa non sia stata oggetto di reato, potrà essere detenuta dal possessore.

Armi da Guerra o Tipo Guerra

In questa categoria, rientrano tutte le armi che non rientrano nell’art.2 delle Legge 110. Ne fanno parte quindi tutte le armi a raffica, tutte le armi della Classificazione 477/EU come categoria A.
Sono armi da guerra, le armi che per la loro spiccata potenzialità offensiva sono destinate al moderno armamento di truppe nazionali o estere per il loro impiego bellico, nonchè bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, aggessivi chimici (gas asfisianti, nervini, lacrimogeni),  congegni bellici micidiali (mine o congeni analoghi), bottiglie o involucri esplosivi  od incendiari (moltov).
La loro vendita è riestratta alle persone munite di licenza Ex . Art. 28 del T.U.L.P.S..
La loro cessione, in forma privata è prevista solo per successione.

Armi Disattivate

Sono armi disattivate tutte le armi da fuoco rese inerti per mezzo di determinate operazioni meccaniche eseguite da un armaiolo autorizzato.
Con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo 2015/2043, disciplinato dal Decreto Ministeriale 8 aprile 2016, devono essere verificate dal Banco di Prova di Gardone di Val Trompia che apporrà l’apposita marcatura. Tutte gli esemplari sono comunque di libera vendita e detenzione, devono sempre essere accompagnate dal certificato di disattivazione. Se acquistate introdotte o cedute dopo l’8 aprile 2016 devono comunque essere verificato dal Banco di Prova qualora non abbiamo la prevista marcatura di verifica.
E’ anche disponibile la Circolare 557/PAS/U/005796/10900(27)9 del 06 aprile 2016 – Regolamento di esecuzione CE 15/12/2015 n 2015/2403 – Armi Disattivate

FAQ

Ultimo aggiornamento : venerdì 12 maggio 2023

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2 risposte a “Le Armi – Definizioni”

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