Armi Militari

La Denuncia Armi e Materiale Esplodente

Denuncia Armi

Denuncia Armi

Ultimo aggiornamento : venerdì 8 febbraio 2019

Presentare una denuncia di detenzione armi, pur essendo un piccolo atto amministrativo che molti appassionati fanno e continueranno a fare, spesso non è presentato nel modo o nella forma corretta, vuoi per una mancanza d’informazioni, o per una cattiva abitudine.
In quest’articolo vogliamo fornire alcune indicazioni, sopportate da articoli di legge, affinché chiunque possa poi eventualmente ponderare i modi che più gli sia addicano per poter fare le cose nel modo corretto.
I riferimenti normativi sono in calce a questo articolo.

Ecco l’elenco dei contenuti di quest’articolo :

L’atto dell’acquisto presso un armeria

Al momento dell’acquisto, gli unici obblighi di legge per chi esegue una vendita, oltre all’aver verificato la validità del titolo e l’identità di chi acquista, sono:

Il famoso foglio di scarico che solitamente ci consegnano, altro non è che un favore fatto a noi e al personale di PS (o dei Carabinieri), tuttalpiù può servire all’armiere come comprovante da noi firmata sull’avvenuta movimentazione.
L’unica funzionalità per noi è per ricordarci il modello di arma acquistata con i dati identificavi fondamentali.
E’ onere della Questura o dei CC del venditore inviare un’informativa alla Questura competente del detentore contenente tutti i dati riguardanti la cessione, così come registrati dall’armeria venditrice. I dati che fanno fede, sono ovviamente solo questi.

Termine di presentazione della denuncia

Ad acquisizione materiale avvenuta, inizia “il conto alla rovescia” delle 72 ore a disposizione per presentare la denuncia. Termine preciso, inderogabile,  introdotto dal Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 in sostituzione del vecchio termine “immediata”.
Termine delle 72 ore è insindacabile. (in virtù anche del fatto che oggi vi sono i mezzi per poterla presentare anche a mezzo digitale).
Una nuova denuncia va presentata ogni qualvolta si modifichi il luogo di detenzione di un’arma. Una nota del codice penale, specifica che per detenzione s’intende: “Rileva il potere di fatto esercitato con caratteri di continuità e stabilità, quindi non la detenzione occasionale non accompagnata dall’animus detenendo.“. A nostro avviso, poiché nell’articolo 38 sono indicate le 72 ore come termine massimo, direi che la detenzione è intesa come occasionale entro appunto tale termine.

Il contenuto della denuncia

Obbligatori sono i dati del denunciante, nome cognome, data di nascita, ed eventuali titoli autorizzativi.
Va indicato il luogo di detenzione delle armi, e l’elenco di tutte le armi ivi detenute, indicando in modo preciso le caratteristiche identificative come produttore, modello, tipologia e calibro e la “tipologia legale” dell’arma. Per tipologia legale ci si riferisce più che altro alla tipologia per i limiti di detenzione.
La denuncia deve essere quindi riepilogativa, deve quindi indicare tutto l’elenco di armi o materiale esplodente in nostro possesso.
Per quanto riguarda le munizioni detenute, non è obbligatorio specificare esattamente il modello di munizioni suddivise in base ai vari eventuali calibri, ma solo i quantitativi massimi per tipologia di munizione. Anche se certe Questure richiedono una suddivisione in base ai calibri. Allo stesso modo non vanno fatte denunce per modificare il quantitativo di munizioni in decrescita, in quanto la circolare Circolare 557/PAS.10611-10171.(1) del 7 agosto 2006 comunica espressamente alle Questure che per l’ordine e la sicurezza pubblica l’importante è conoscere i quantitativi massimi.
Dal 5 novembre 2015 vanno anche denunciati i caricatori in grado di ospitare più di 10 colpi per le armi lunghe e quelli in grado di ospitare più di 20 colpi per le armi corte. Per quanto riguarda i caricatori, ai sensi del art. 58 del Regolamento del T.U.L.P.S., non vanno indicati in modo preciso, anche perché giustamente lo stesso caricatore può essere usato su più armi o anche su armi sia lunghe sia corte indistintamente. Ricordiamo che i caricatori non sono parti d’arma e la loro cessione è libera e senza registrazioni, come specificato anche nella Circolare 557/PAS/U/015981/10171(1) del 03-11-2015 (Denuncia Caricatori)
Sul sito della Polizia di Stato è disponibile qui un modello da stampare, compilare e consegnare, ma che purtroppo pochissime persone conoscono o non utilizzano per la poca praticità. A nostro avviso questo modello è un’ottima base di partenza per poter generare un proprio modello, formalmente corretto, di denuncia armi.

I metodi di consegna della denuncia

Il Dlgs 204/2010 ha ulteriormente aggiunto la possibilità di inviare la denuncia a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), ma in realtà questo metodo è lecito dal 13 maggio 2005 tramite il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. Quello che originariamente il Decreto Legislativo aveva introdotto era la possibilità di inviare la denuncia tramite un nuovo metodo informatico il nuovo portale SPACE ma che mai vide la luce.
D’ogni modo la denuncia va presentata ai sensi dell’Articolo 15 del Regolamento del T.U.L.P.S., ovvero in doppia copia, di cui una ci deve tornare timbrata a comprovare l’avventura consegna.
Tra tali mezzi esiste quindi la consegna a mano, la spedizione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno allegando una copia della nostra carta d’identità, invio tramite FAX, oltre ovviamente alla PEC, poiché quest’ultima è una trasmissione telematica di comunicazioni che fornisce di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna.
E’ possibile delegare una terza persona alla consegna e ritiro della copia timbrata in propria vece.

Riferimenti Legislativi

 Art. 38 – T.U.L.P.S.
Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
Sono esenti dall’obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualita’ permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico.

Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall’articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.

Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d’armi, l’obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.

Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’articolo 39.

La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.

Dispositivo dell’art. 697 Codice Penale
Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a trecentosettantuno euro.
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a duecentocinquantotto euro.

Art. 15 – R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – Reg. T.U.L.P.S.
Quando la legge prescrive, per determinati atti, l’obbligo dell’avviso o della dichiarazione, questi debbono essere presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo, se prescritto.
L’autorità competente rilascia l’esemplare in bollo alla parte con l’annotazione del provvedimento, e conserva l’altro negli atti di ufficio.

Art. 57 – R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – Reg. T.U.L.P.S.
L’obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti, di cui all’art. 38 della legge, non incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione, all’introduzione o al commercio delle armi o delle materie esplodenti.
Le persone munite della licenza di porto d’armi sono tenute alla denuncia.

Art. 58 – R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – Reg. T.U.L.P.S.
La denuncia è fatta nelle forme indicate dall’art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunziata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità.
Non e’ ammessa la detenzione di bombe cariche.
In caso di trasferimento del detto materiale da una localita’ all’altra del Regno, salvo l’obbligo di cui all’art. 34, 2° comma della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all’art. 38 della legge nella localita’ dove il materiale stesso e’ stato trasportato.
Chi denunzia, un’arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunziate.

Art. 59 – R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – Reg. T.U.L.P.S.
Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi deve trasmettere al Questore copia del verbale di aggiudicazione, con l’indicazione delle generalità e della residenza degli aggiudicatari, sia che questi agiscano in nome proprio che per persona da nominare.
Se gli aggiudicatari non appartengono al Comune in cui ha luogo l’asta, copia del verbale di aggiudicazione e’ dal Questore trasmessa all’autorita’ di P. S. competente per territorio.

Art. 26. – Legge 110 (Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni)
È soggetto all’obbligo della denuncia, stabilito dall’articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1.000 cartucce a pallini per fucili da caccia.

 FAQ

Io solitamente consegno semplicemente il foglio di scarico dell’armeria all’autorità competente, poi, in un secondo tempo passo a girare e ritirare copia della mia denuncia. E’ un comportamento corretto ?

No, non è un comportamento legalmente valido. La denuncia armi deve essere fatta ai sensi dell’art.15 del Regolamento del T.U.L.P.S., quindi deve essere il sottoscritto che dichiara esattamente cosa detiene, la consegna va fatta in doppia coppia. Una delle due, deve poi esserci restituita timbrata.

Devo portare con me sempre una copia della mia denuncia ?

No, non è legalmente richiesto di portare appresso una copia della denuncia. E’ solo necessario, ovviamente, avere con se un valido titolo che autorizzi al trasporto (o porto) delle armi che abbiamo appresso. Sant’è che ad esempio, posso tranquillamente trasportare un arma appena acquistata, o acquistata entro le 72 ore, di cui non si abbia ancora presentato la denuncia. D’ogni modo avere con sé una copia, a volte può però risolvere velocemente verifiche da parte di alcuni agenti che sono convinti del contrario.

Devo avere una copia della denuncia quando cedo un arma ?

Si, la persona che ne entrare in possesso, sia privato od armeria, deve poter verificare la lecita provenienza dell’arma, quindi una copia della denuncia armi è fondamentale.

Può l’autorità di Pubblica Sicurezza, o la stazione dei Carabinieri rifiutarsi di ritirare una denuncia ?

NO! le autorità di P.S. non possono assolutamente rifiutare la denuncia di detenzione di un’arma poiché indurrebbero il privato ad incorrere in un illecito penale (detenzione illegale di arma, artt. 2 e 7 L. n. 895/1967) e si configurerebbe in capo ai medesimi il reato di rifiuto/omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.).
Una qualunque denuncia va sempre e comunque ricevuta.
Qualora vi fosse un sospetto di raeato o erronea dichiarazione, è l’autorità stessa che è tenuta a procedere nei modi sanciti per legge in ipotesi di reato (artt. 321, 331 e 357 c.p.p.: trasmissione della notizia di reato al pubblico ministero, sequestro, etc.).

Contano i giorni festivi nel lasso di tempo delle 72 ore ?

Si. Le 72 ore sono intese come 72 ore reali. Se si acquista un arma il venerdì sera alle 19.00 si ha tempo per presentare la denuncia fino alle 18:59 del lunedì sera successivo.
Ricordiamo che le denunce possono essere inviate anche via raccomandata con ricevuta di ritorno e con email certificata PEC o anche con l’ormai vetusto FAX.

Posso inviare la denuncia via PEC ?

Certo! Sia dall’entrata in vigore del DPR 68/2005 il 13 maggio 2005, la PEC ha valore legale per l’invio di documenti. Si può inviare la denuncia via PEC già da prima del Dlgs 204/2010 che modificava espressamente l’art.38 del T.U.L.P.S. prevedendo la possibilità di inviare la denuncia appunto con questo mezzo.
E con l’invio via PEC non serve ovviamente la doppia copia. Quest’ultima serve per gli invii cartacei per avere una copia conforme di quanto consegnato.
Con la PEC questo ovviamente non ha senso in quanto il nostro invio viene firmato digitalmente dal gestore della casella di posta certificata.
Non è neppure necessario avere successivamente una copia firmata a mano in quanto ai sensi dell’art.3 del DPR 68/2005 la semplice conferma di consegna all’indirizzo PEC della Questura ha valore legale di consegna al destinatario al pari del timbro di ricevuta.
Alcune Questure d’ogni modo chiedono di ripassare successivamente a firmare la loro copia della denuncia riscritta. Questa prassi non ha nessun fondamento legale in quanto già l’invio di una denuncia via PEC già risponde a quanto richiesto dall’art. 38 del T.U.L.P.S.. D’ogni modo se il proprio ufficio armi preferisce riscrivere ogni volta la denuncia e chiederci di firmale, male non fa (se non far perdere del tempo a noi ed a loro, che sono poi pagati da noi…)
N.B. Il semplice invio del foglietto di scarico dell’armeria non è una denuncia… quindi attenzione che se volete usare la PEC va scritta una denuncia come spiegato nell’articolo.

Ultimo aggiornamento : venerdì 8 febbraio 2019

© 2015 – 2019, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
Per pubblicare anche parzialmente questi contenuti è necessario fornire il link alla pagina originale.

Exit mobile version