Decretaccio DL 7/2015 – Approvato dal Senato

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Purtroppo è stato approvato con nella Seduta Pubblica del Senato 430a l’ormai famoso decretaccio DL 7 / 2015.
Numero di Senatori : 271
Votanti : 270
Favorevoli : 161
Contrati: 108
Assenti: 1

( Consulta anche l’articolo La futura era del Post Decretaccio DL 7/2015 )

Rispondono no i senatori:

Airola, Alicata, Amidei, Amoruso, Aracri, Auricchio, Barani, Barozzino, Bellot, Bencini, Bernini, Bertacco, Bertorotta, Bignami, Bisinella, Blundo, Bocca, Bocchino, Bonfrisco, Bottici, Bruni, Bruno, Buccarella, Bulgarelli, Caliendo, Campanella, Cappelletti, Cardiello, Carraro, Casaletto, Castaldi, Catalfo, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cotti, D’Ambrosio Lettieri, D’Anna, De Cristofaro, De Petris, De Pin, De Siano, Falanga, Fasano, Fattori, Fazzone, Ferrara Mario, Floris, Fucksia, Gaetti, Galimberti, Gambaro, Gasparri, Giarrusso, Gibiino, Giro, Girotto Iurlaro Lezzi, Liuzzi, Longo Eva, Lucidi, Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Marton, Matteoli, Mauro Giovanni, Mazzoni, Milo, Minzolini, Molinari, Montevecchi, Moronese, Morra, Mussini, Nugnes, Paglini, Pagnoncelli, Palma, Pelino, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccinelli, Puglia, Razzi, Rizzotti, Romani Maurizio, Romani Paolo, Rossi Mariarosaria, Santangelo, Scavone, Sciascia, Scoma, Serafini, Serra, Sibilia, Simeoni, Stefano, Tarquinio, Taverna, Uras, Vacciano, Zizza, Zuffada.”

Rispondono sì i senatori:

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Astorre, Augello, Azzollini, Battista, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti, Bondi, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi,Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Cassano, Casson, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Corsini, Cucca,D’Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D’Ascola, Davico, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Dirindin, D’Onghia,Esposito Giuseppe, Esposito Stefano,Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi,Gatti, Gentile, Giannini, Ginetti, Giovanardi, Gotor, Granaiola, Guerra, Guerrieri Paleotti,Ichino, Idem,Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Longo Fausto Guilherme, Lucherini,Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro Maria, Mattesini, Maturani, Migliavacca, Mineo, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti,Naccarato, Nencini,Olivero, Orrù, Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato,Quagliariello,Ranucci, Repetti, Ricchiuti, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Russo, Ruta,Sacconi, Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Schifani, Silvestro, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Susta,Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano,Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte,Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller, Zin.

D’ogni modo, l’organo maggiormente responsabile, per aver inserito le modifiche in modo viscido e trufaldino è stato il Governo, per mezzo del Sen. Bubbico, come si può evincere dal resoconto del DL 7/2015 Camera Commissioni Riunite.

Ecco le modifiche che interessano gli appassionati di armi sportive:

3-sexies.
All’articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai titolari della licenza di cui alperiodo precedente e nell’ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni egli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all’articolo 38, primo comma, secondo periodo.”.

3-septies.
All’articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numerosuperiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, secondo comma,della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.”.

3-octies.
All’articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: “detiene armi o” sono
inserite le seguenti: “caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o”.

3-novies.
Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38, primo comma, secondo periodo,del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-septiesdelpresente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesidi esclusione dall’obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.

3-decies.
Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:
“2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l’attività venatoria non è consentita con l’uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno1991, nonché con l’uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert”.

3-undecies.
Alle armi escluse dall’uso venatorio ai sensi dell’articolo 13, comma 2-bis
, della legge 11febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 3-decies del presente articolo, detenute alla data di entratain vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numericisulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo,delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all’articolo 10, sesto comma, primo periodo,della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni

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