La Classificazione UE delle Armi

Ultimo aggiornamento : domenica 1 dicembre 2019

Tabella aggiornata alla direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.
In vigore dal 14 giugno 2017

CATEGORIA A – Armi da fuoco proibite
A.1 Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo.
A.2 Le armi da fuoco automatiche.
A.3 Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto.
A.4 Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni.
A.5 Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o di tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.
A.6 Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 4 bis.


«Articolo 7 paragrafo 4 bis. Gli Stati membri possono decidere di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per le armi semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della categoria A per le armi da fuoco che rientravano nella categoria B e legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, fatte salve le altre condizioni di cui alla presente direttiva. Inoltre gli Stati membri possono autorizzare l’acquisizione di tali armi da fuoco da parte di altre persone autorizzate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva come modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
(*) Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 22).»;

A.7 Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:

  • le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se:
    • ) un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell’arma da fuoco o
    • ) un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito,
  • le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se:
    • ) un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell’arma da fuoco o
    • ) un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito.
A.8 Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi.
A.9 Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.
CATEGORIA B – Armi da fuoco soggette ad autorizzazione
B.1 Armi da fuoco corte a ripetizione.
B.2 Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale.
B.3 Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm.
B.4 Armi da fuoco lunghe semiautomatiche i cui caricatore e camera che possono insieme contenere più di tre colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione anulare e più di tre ma meno di dodici colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione centrale.
B.5 Armi da fuoco corte semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punto 7, lettera a).
B.6 Armi da fuoco lunghe semiautomatiche di cui alla categoria A, punto 7, lettera b) con caricatore e camera contenenti insieme al massimo tre colpi, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, con attrezzi comuni, in armi con caricatore e camera che possono contenere insieme più di tre colpi.
B.7 Armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm.
B.8 Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.
B.9 Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi da fuoco automatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punti 6, 7 o 8
CATEGORIA C – Armi da fuoco soggette a dichiarazione
C.1 Armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui alla categoria B, punto 7.
C.2 Armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata.
C.3 Armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alle categorie A o B.
C.4 Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.
C.5 Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma a per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.
C.6 Armi da fuoco rientranti nelle categorie A, B o nella presente categoria che sono state disattivate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.
C.7 Armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia immesse sul mercato il o successivamente al 14 settembre 2018
CATEGORIA D – Altre armi da fuoco
Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia.
Ultimo aggiornamento : domenica 1 dicembre 2019

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