Le armi A8 – Quali sono? Esistono?

Ultimo aggiornamento : venerdì 8 febbraio 2019

La definizione delle armi appartenenti alla Categoria A punto 8 data dalla direttiva 91/477/CEE è ambigua: “Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi.”.

CATEGORIA A – Armi da fuoco proibite
A.8 Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi.

Il problema è la definizione data dal Ministero nella Circolare 557/PAS/U/012678/10900(27)9 del 12 settembre 2018 – Dlgs 10 agosto 2018, n.104 attuazione (UE) 2017/853 dove viene data la seguente definizione:

“armi da fuoco semiautomariche, originariamente destinate a essere imbracciate, che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm, senza perdere funzionalità, tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi.”

Questo purtroppo può causare non pochi problemi.
Ricordiamo che secondo l’allegato della Direttiva 477/91/CEE la definizione di arma lunga è la seguente:

« arma da fuoco corta » un’arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm.
« arma da fuoco lunga » qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte.

Secondo la definizioni europea quindi non esistono armi lunghe che possono scendere sotto i 60 cm di lunghezza totale perché in questo caso sarebbero considerata armi corte.
La definizione data da Ministero potrebbe però far intendere che siano armi A8 anche le armi corte dotate di calciolo quali ad esempio MP5,  la Sites Ranger, la Mauser Schnellfeuer ma anche tutti gli AR-15 oggi classificati come pistola.
Un fattore critico che potrebbe verificarsi è poi dato dalla tempistica in cui il Banco Nazionale di Prova aggiornerà le classificazioni potendo indicare quali armi siano A8, ma non solo per gli attuali modelli elencati, ma anche per tutti i modelli oggi esistenti introdotti in Italia ancora ai tempi dell’ormai defunto Catalogo Nazionale, ed addirittura anche a quei modelli entranti ancor prima del Catalogo. Una cosa assolutamente non facile nell’arco di poco già di 3 mesi.
Per fortuna nel Decreto Legislativo 10 agosto, n. 104, nell’articolo 12 comma 6 si fa esplicito riferimento alla Direttiva Europea ovvero si specifica:

A coloro che, alla data del 13 giugno 2017, detenevano legalmente armi di cui alla categoria A, punto 8, dell’Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le armi di cui al periodo precedente possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui all’articolo 10, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ed ai soggetti muniti della licenza per la fabbricazione di armi, ovvero per cessione, con l’osservanza delle norme vigenti per l’esportazione a enti o persone residenti all’estero. L’erede, il privato o l’ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi, è tenuto a farne denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed a chiedere apposita licenza di collezione rilasciata dal questore.

Anche nell’allegato alla fine della Circolare esplicativa è riportata la definizione corretta. Ci si domanda solo perché nel testo della Circolare abbiamo usato una definizione errata, visto soprattuto la gran confusione che questo recepimento ha introdotto.
D’ogni modo una soluzione per poter trasformare le armi A8 in B5 o B9 può essere quella di far bloccare il calcio in apertura affinché non sia possibile sbloccarlo senza l’ausilio di un’attrezzo.

Ultimo aggiornamento : venerdì 8 febbraio 2019

© 2018 – 2019, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
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