Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.104 – Emanata la Circolare esplicativa dal Ministero

E’ stata appena pubblicata la circolare esplicativa del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.104.

Vediamo di elencare alcuni punti a cui bisogna prestare attenzione:

  • Punto 3: Definizione di armi A6: Le armi da fuoco semiautomatiche che sono state trasformate in armi automatiche. Non rientrano quindi nella categoria A.6 le armi semiautomatiche aventi componenti di armi automatiche.
  • Punto 3: Definizione di armi A8: armi da fuoco semiautomariche, originariamente destinate a essere imbracciate, che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm, senza perdere funzionalità, tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi.
    Purtroppo il ministero ha voluto riportare solo la parte più ambigua della definizione delle armi della categoria A punto 8, trascurando il fatto che esse siano comunque armi lunghe che posso diventare corte. Chi pensa di detenere armi A8 è bene che si informi al più presto dato che queste andranno eventualmente inserite in collezione entro il 31 dicembre 2018.
  • Punto 3: La qualità di tiratore sportivo verrà definita dal C.O.N.I. Potrebbe quindi non essere sufficiente essere solo iscritti. Come sarà poi da ritenersi valido un regolamento laddove la legge non lo prevede ?
  • Punto 7: Sarà un regolamento a disciplinare la facoltà dell’autorità di PS di limitare il numero di munizioni acquistabili. Anche qui, come sarà poi da ritenersi valido un regolamento laddove la legge non lo prevede ?
  • Punto 8: Le armi comuni devono essere conformate a 10 colpi per le armi lunghe, 20 per le armi corte. Dal 14 settembre le “vecchie” armi possono essere ripristinate a tali limiti.
  • Punto 9: La comunicazione, ex avviso di trasporto, va indirizzata alla Questura.
  • Punto 11: Si conferma la discrezionalità nel rilascio del porto d’armi per chi ha avuto la riabilitazione.
  • Punto 12: La durata per i nuovi porto d’armi per tiro volo e per caccia è ora di 5 anni. La nuova durata partirà dai nuovi titoli rilasciati dal 14 settembre 2018. Ovvero, un TAV rilasciato oggi 13.9.2018 scadrà il 12.9.2024; uno rilasciato il 14.9.2018 scadrà il 13.9.2023
  • Punto 16: La licenza di collezione di armi di categoria A potrà essere concessa a tutti coloro che hanno acquistato le armi ora rientranti nella categoria A dal 13 giugno 2017 ad oggi. I locali per le nuove collezioni dovranno comunque rispettare dei requisiti minimi di sicurezza, non chiariti nella circolare. Chi non potrà permettersi di aumentare il livello minimo di sicurezza sarà obbligato, entro il 31 dicembre 2018, a cedere le armi a chi invece avrà ottenuto la nuova licenza.
  • Anche chi ha  il porto d’armi dovrà informare con avviso di trasporto l’uso delle armi in collezione.
  • Visite mediche, i medici militari devono essere in servizio attivo per poter rilasciare il certificato.

Alla faccia di chi sosteneva che poteva andare peggio…

 

Per scaricare la circolare, clicca sull’anteprima.

Circolare 557/PAS/U/012678/10900(27)9 del 12 settembre 2018 – Dlgs 10 agosto 2018, n.104 attuazione (UE) 2017/853

© 2018, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
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