I Pasticci delle Armi Sportive – Parte II

Ultimo aggiornamento : sabato 15 settembre 2018

A seguito del nostro quesito presso il Ministero dell’Interno e al Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia ancora in data 23 dicembre 2016 qualcosa è cambiato nelle schede delle armi sportive.
Ora è almeno indicata la data in cui l’ente o federazione sportiva approva la richiesta di arma sportiva.

Verso fine anno, in questo articolo, vi avevamo sollevato il dubbio riguardo la doppia classificazione delle armi nel caso in cui la qualifica sportiva venisse approvata a posteriori rispetto alla qualifica di arma comune dell’arma stessa.

Rimangono ancora i problemi sulla variabilità della qualifica di un’arma senza che vi siano variazioni legislative, e soprattutto sulla salvaguardia dei diritti acquisiti in quanto una persona può acquistare un’arma oggi come “arma non sportiva” (e magari detenibile in quantità illimitata essendo arma idonea all’uso venatorio) e quindi “appetibile” al mercato, per poi magari ritrovarsela classificata sportiva dalla mattina alla sera.
Rimane il problema se la pubblicazione della scheda sportiva sia aggiornata in tempo reale con il parere rilasciato dell’ente associato o affiliato al CONI, o se la pubblicazione della scheda avvenga comunque anche un paio di giorni dopo, in quanto, ora, essendo palesata la data, è impossibile dimostrare il proprio comportamento non doloso qualora la scheda venga pubblicata tra l’acquisto e la denuncia (che può essere fatta entro le 72 ore).
Comunque perlomeno l’aver indicato nella scheda stessa la data del parere è già un passo avanti, personalmente avremmo preferito che venisse indicata la data di pubblicazione, ma piuttosto che nulla…

Permangono anche gli errori dovuti alle misure indicate nelle schede, ma questo è un problema di chi compila la scheda che troppo spesso mette misure non veritiere.

Quello che più ci deprime è questa modifica sull’inquadramento giuridico delle nostre armi. Per talune tipologie si è passati da una detenzione illimitata in seno all’idoneità per uso venatorio, ad una detenzione di 3 esemplari con l’avvento del Decreto Antiterrorismo.
Poi un breve sospiro di sollievo nelle qualificazioni sportive, ed infine la mazzata quando gli esemplari ormai sportivi sono stati riclassificati dal Banco di Prova nella categoria B4 (ovvero sarebbero nuovamente venatorie in detenzione illimitata).
Si ricorda che comunque rimangono in carico come armi venatorie le armi appartenenti alla categoria B7 in detenzione prima dell’entra in vigore del Decreto ovvero prima del 21 aprile 2015.
E, visto che ci siamo, vogliamo risollevare la questione delle armi “tipo-guerra” sollevata dal TAR di Brescia, secondo cui, le armi corte e le lunghe non sportive e non venatorie in grado di camerare munizionamento militare non rientrano nei parametri delle armi comuni definiti dall’articolo 2 della Legge 18 aprile 1975, n.110. Questione di cui avevamo già dato notizia in tempi non sospetti, prima che B7 venissero escluse dai mezzi venatori.
Non ci resta che sperare nel recepimento dell’aggiornamento della Direttiva 91/477/CE dove forse si metterà fine per lo meno a tutte queste alternanze di classificazioni.

Siamo dell’opinione che se talvolta chi scrivesse queste Leggi si confrontassero anche con chi “vive” questi problemi potrebbero essere evitati.
Ultimo aggiornamento : sabato 15 settembre 2018

© 2017 – 2018, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
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3 risposte a “I Pasticci delle Armi Sportive – Parte II”

  1. Interessantissimo questo articolo. In giro non ho trovato nulla che parlasse di questo problema. Mi ero reso conto anche io che ad un certo punto avevano cominciato a mettere la data del parere rilasciato per l’uso sportivo, che è meglio di niente, e salva le persone da eventuali denunce fatte in data antecedente alla data del parere. Resta però il fatto che ad una mia richiesta al commissariato, mi abbiano detto che si, è tutto a posto, ma comunque va fatta la variazione da comune a sportiva. Questo mi sembra assurdo, in quanto chi ha acquistato l’arma per porto difesa, non potrebbe più usarla. Non esiste qualche documento ufficiale, una circolare, che dica che un’arma acquisita prima della variazione resta tale, magari fino a successiva cessione?

  2. Interessante ma mi ha fatto venire dei dubbi circa la detenzione di una carabina RUGER mod. Ranch Rifle in cal.222 Rmg acquisita il 29 genn 20009 e denunciata fra le armi ad uso venatorio.
    Oggi in catalogo al n.3596 in classe C7, scopro tra le armi comuni (Bignami) .
    Devo preoccuparmi?

    1. No. La vecchia classificazione usata durante il catalogo non ha nulla a che vede con quella europea.
      D’ogni modo, le Leggi non sono retroattive (tranne il Dlgs104/2018) quindi, se anche oggi diventasse non venatoria, Lei avendola in detenzione antecedentemente, può tenerla come era denunciata.
      Diverso è se da oggi viene vietata la caccia con quella particolare carabina (Vedi DL 7/2015), ma la Luger Ranch non rientra tra le armi vietate per la caccia.

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