I Pasticci delle Armi Sportive

Ultimo aggiornamento : sabato 15 settembre 2018

All’indomani dell’abolizione del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo (abolito dall’art. 14, comma 7 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 con vigenza dal 1 gennaio 2012, come sancito dall’art. 23, comma 12 sexiesdecies, del D.L. n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012, e dall’art. 2 della Legge 25 marzo 1986 n. 85, come modificato dal D.Lgs. n. 121/2013) la qualifica di “arma sportiva” ad un’arma comune da sparo viene riconosciuta, a richiesta del fabbricante o dell’importatore, dal Banco Nazionale di Prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.
Ante 2012 tale qualifica veniva richiesta dall’importatore o dal fabbricante contestualmente alla richiesta di Catalogazione. All’entrata in vigore della Legge 25 marzo 1986 n.85 , venne, in via eccezionale, consentito di richiedere il riconoscimento della qualifica di arma sportiva anche per armi già in Catalogo in quel momento, mentre per armi catalogate successivamente all’entrata in vigore della legge non è più stato possibile variare la loro qualifica; ciò per tutelare i diritti acquisiti degli eventuali possessori di quell’arma.

Nei giorni scorsi si è appreso che recentemente alcuni modelli di armi sono stati classificati sportivi, quasi quattro anni dopo la classificazione “generica” come arma comune della famiglia dell’arma.

Il problema di fondo è legato al metodo utilizzato per la classificazione delle armi comuni, in quanto la caratteristica del poter essere definita arma comune spetta a tutta la famiglia delle armi indicate, indipendentemente dalla lunghezza totale dell’arma e/o della canna, a patto che un’arma corta resti un’arma corta ed un’arma lunga resti lunga.
Vista poi l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 29 settembre 2013 – 121, che permette solo alle armi  sportive di ovviare alla limitazione sulla capienza massima dei 5 colpi, e considerando anche l’ultimo decretaccio anti terrorismo (Legge 43/2015), che toglie dal novero delle armi venatorie le appartenente alla categoria B7, si è assistito ad un vero e proprio boom di richieste di classificazione di armi con tale qualifica.

Però ora viene da domandarsi come legalmente sia oggi gestibile l’attribuzione ad un esemplare di arma la qualifica sportiva in modalità “post-classificazione”, in quanto vi sono situazioni in cui cittadini detentori di armi, rispettando i limiti detentivi, dalla mattina alla sera si potrebbero trovare, senza saperlo, in una situazione di illegalità.
Se per il modello “X” l’arma prodotta dall’azienda “Y”, la quale fino a ieri era classificata esclusivamente come comune, venisse oggi attribuita la qualifica di arma sportiva, questa, per la Legge 85/1986, rientrerebbe nel limite detentivo delle 6 armi con tale qualifica. Ma qualora un cittadino già detenesse 6 armi sportive di altri modelli, si troverebbe nella situazione di averne 7 o più senza nemmeno rendersene conto.
Non è nemmeno una situazione corretta quella di obbligare ogni detentore di armi di verificare giornalmente l’elenco delle armi sportive presente sul sito del Banco di Prova di Gardone Val Trompia.
Inoltre, nelle schede sportive, non viene indicata nemmeno la data in cui tale qualifica viene attribuita, quindi non è neppure dimostrabile se vogliamo il “non dolo” da parte di chi le possiede.

Un cittadino come si deve comportare in questo caso ?

Abbiamo inviato nei giorni scorsi una richiesta di informazioni al Ministero dell’Interno nella speranza che si possa chiarire tale situazione, per lo meno speriamo, con una circolare, in modo da avere un parere vincolante sul come comportarsi.
Ultimo aggiornamento : sabato 15 settembre 2018

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