Ultimo aggiornamento : venerdì 8 febbraio 2019
A definire le munizioni idonee all’attività venatoria è l’Articolo 13 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale, nel passaggio che interessa, riporta quanto segue:
“… o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.”
Negli anni questo comma è stato oggetto di svariate diatribe da parte della Questura di Trento e del Ministero dell’Interno.
Un aggiornamento definitivo è giunto con il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, nel quale è inserita la seguente nota:
Nota all’art. 13 Legge 157/1992
Per armi da caccia di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s’intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonchè i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.
Fortunatamente dopo il 1 luglio 2012, giorno dell’entrata in vigore del Decreto 204, non si sono registrate ulteriori novelle circa la qualità venatoria di queste munizioni; probabilmente sono bastate le due circolari, che pure si contraddicevano l’una con l’altra (Circolare 6 maggio 1997, n. 559/C-50.065-E-97 e “Circolare (PARERE) numero n.557/pas.50.232/e/2008 del 12/05/2008 (Al quesito di Trento)”).
Il CIP, Permanent International Commission (the C.I.P.) for the Proof of Small Arms., unico ente autorevole in grado di definire i parametri tecnici delle munizioni omologate, riporta nella Tabella I (Rimless Cartridges) per la munizione in oggetto, la 7,62 × 39 mm Russian, come diametro massimo della palla il valore di 7,92 mm e come lunghezza massima del bossolo il valore di 38,70 mm.
Essendo rispettato il parametro minimo definito per legge riferito al diametro della pallottola, non è necessario verificare anche il secondo parametro: la lunghezza del bossolo diventa perciò ininfluente. La 7,92 × 39 mm è munizione venatoria. Tant’è che risultano venatorie anche le munizioni per pistola quali 9×21 mm IMI, 45 ACP, ecc., avendo tutte un diametro di palla per l’appunto maggiore di 5,60 mm. Qui in dettaglio è presente la scheda CIP per questa munizione.
Recentemente con la Legge 14 aprile 2015 n. 43 talune tipologie di armi sono state escluse dalle armi venatorie, ma la munizione, indipendentemente dalle armi possedute, resta munizione venatoria per arma lunga, anche se vi sono armi classificate ad uso sportivo.
La detenzione di tale munizione risulta quindi nei limiti delle 1500 munizioni in quanto nel Regolamento del T.U.L.P.S. si legge “ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere”.
Purtroppo anche sui quantitativi massimi detenibili negli ultimi anni si sono sviluppate parecchie novelle, pur essendo facilmente comprensibile quanto detto dalla legge.
Ad aggiungere confusione nelle menti contorte di alcuni funzionari vi è il seguente comma nell’Art. 6 del Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204: “7. Per i fucili da caccia in grado di camerare le cartucce per pistola o rivoltella, si applica il limite detentivo di 200 cartucce cariche, di cui all’articolo 97 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.”
In realtà basta leggerlo con attenzione per capire che di complicato non vi è nulla.
Le munizioni per pistola non sono le munizioni che si possono sparare in tutte le pistole, bensì le munizioni che il CIP ha omologato come tali, tutte indicate nella Tabella IV “Tab IV – Pistol and revolver cartridges“.
Il comma è stato inserito nel Decreto 204 per sottolineare alle persone che detengono carabine da caccia camerate per munizioni da pistola (come ad esempio la CX4 della Beretta o le varie carabine monocolo come le Rossi), che, indipendentemente dal fatto di detenere un carabina da caccia, devono rispettare il limite massimo detentivo di 200 munizioni, essendo queste nate per arma corta.
Non si capisce come certi funzionari interpretino in modo contrario quanto scritto, ovvero che sono detenibili nei limiti delle 200 le munizioni per fucile in grado di essere camerate nelle pistole, palesando la presenza di armi corte camerate appunto nei calibri da pistola (come ad esempio la Tanfoglio Raptor in .308 Winchester o in .223 Remington). Appare altresì curioso come gli stessi funzionari ignorino invece la presenza ad esempio del Fabarm Ultra-Short, un fucile a pompa con canna inferiore ai 300 mm e quindi classificato come pistola in calibro 12.
Si sottolinea inoltre che in base alla Legge 6 dicembre 1993, n. 509, nello specifico all’Articolo 1, si evince che le decisioni del CIP sono vincolanti: se qualche funzionario di pubblica sicurezza si ostinasse a supporre il contrario si configurerebbe il reato di abuso d’ufficio.
Non vogliamo ricordare anche la restrittiva interpretazione del Banco di Prova di Gardone Val Trompia, il quale, interpretando in modo letterale l’Articolo 2 della Legge 110 / 1975, classifica come tipo guerra tutte le armi corte e lunghe non sportive né venatorie in grado di sparare munizionamento militare. Di questo ne avevano in parte già parlato nell’articolo sulle future armi B7 Sportive.
Il Decreto indica nero su bianco “munizioni per pistola”, e per queste occorre solo fare riferimento al CIP.
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Vorrei sapere perchè una carabina catalogata fucile da caccia come il CX4 Sorm che camera cartucce da pistola cal. 9×21 ci sia la stessa regola delle 200 cartucce e non 1500 come da ficile da caccia…
Perché la detenzione delle munizioni è vincolata alla tipologia della munizione, non alle armi idonee a camerarle.
La 9×21 nasce come munizione da pistola. 200 sia che abbia pistola, carabina o che non abbia più nessuna arma ma ho ancora munizioni.
Buongiorno, vorrei sapere ad oggi quante munizioni 7,62x39mm si possono detenere? Grazie
Oggi, come ieri, massimo 1500