Novità legislative: ridefinita la nozione di “munizioni da guerra”

Con questa modifica, si mette finalmente la parola fine a un eccesso di interpretazione che per decenni ha equiparato rifiuti metallici a potenziali ordigni bellici. I bossoli di munizioni militari di surplus – anche se originariamente destinati ad armi da guerra – una volta esplosi diventano a tutti gli effetti materiale inerte. La norma chiarisce che non rientrano più nella definizione di “munizione da guerra”, salvo ovviamente usi non consentiti.

In altre parole, ciò che era oggetto di inutili sequestri e denunce ora è legalmente riconosciuto per ciò che è: spazzatura metallica, o al massimo materiale da riciclare o riutilizzare nel civile. Questo passaggio rappresenta un allineamento al buon senso e al diritto positivo, che contribuisce a snellire la burocrazia e ridurre il contenzioso, senza indebolire minimamente la sicurezza pubblica.

È una modifica di grande rilievo per i collezionisti, i tiratori sportivi e gli operatori del settore armi, che da oggi possono gestire i bossoli vuoti senza il timore di vedersi trattare come detentori di materiale da guerra.

Il cuore della modifica: distinzione tra componenti attive e inerti

Il nuovo testo ridefinisce con maggiore precisione che cosa debba intendersi per munizione da guerra, separando in modo netto gli elementi potenzialmente pericolosi da quelli inerti o riciclati:

«Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.
I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo.
La detenzione, il trasporto e l’uso dei bossoli già esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all’articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.»

Focus normativo: Art. 97 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635

Il nuovo testo richiama l’applicazione dell’articolo 97 del Regio Decreto 635/1940, norma storica del regolamento di esecuzione del TULPS.
Questo articolo disciplina il trasporto e la detenzione di materie esplodenti o di parti inerti collegate ad esse, imponendo misure di sicurezza, tracciabilità e, in alcuni casi, autorizzazioni.

Nello specifico:

  • I bossoli già esplosi, se destinati a ricarica civile o uso sportivo, rientrano nella gestione delle munizioni comuni, non da guerra.

  • Non serve alcuna licenza specifica per il solo possesso di bossoli vuoti, ma serve gestirli con diligenza secondo la normativa sulla sicurezza degli esplosivi.

In sintesi, la norma distingue tra pericolosità reale e potenziale, abbandonando un formalismo che criminalizzava comportamenti del tutto innocui.

Il Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 96 è attualmente in vigore e pienamente applicabile, come previsto dall’art. 77 della Costituzione.
Tuttavia, si tratta di una norma provvisoria, in quanto, come tutti i decreti-legge, dovrà essere convertita in legge dal Parlamento entro 60 giorni, cioè non oltre il 29 agosto 2025.

⚠️ In caso di mancata conversione nei tempi previsti, l’intero decreto decadrebbe, con effetto retroattivo.
In quel caso, anche le modifiche all’art. 1 della Legge 110/1975 verrebbero meno, e i bossoli di munizioni da guerra tornerebbero ad essere trattati secondo la vecchia interpretazione.

Sarà quindi fondamentale seguire l’iter parlamentare per verificare l’effettiva stabilizzazione della nuova disciplina, che ha già introdotto un rilevante principio di chiarezza e buon senso normativo

Art. 12 – DECRETO-LEGGE 30 giugno 2025, n. 96

Modifiche all’articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110
All’articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
«Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo. La detenzione, il trasporto e l’uso dei bossoli già esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all’articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635».

© 2025, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
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Una risposta a “Novità legislative: ridefinita la nozione di “munizioni da guerra””

  1. Mi sorge qualche perplessità dal richiamo all’art. 97 del RD 635/1940, che rischia di vedere interpretazioni ardite.
    Speriamo leggano bene il primo comma.

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