Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – Aggiornato al 15.09.2018

T.U.L.P.S.

REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(031U0773)

Vigente al: 15.09.2018

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, e le successive modificazioni;
Visto l’art. 6 del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, convertito nella legge 22 gennaio 1928, n. 290, che autorizza il Governo del Re a coordinare le disposizioni del suddetto testo unico con i nuovi codici penale e di procedura penale e ad emanare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto l’art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, con cui il Governo del Re e’ pure autorizzato a coordinare le disposizioni del nuovo codice penale e di procedura penale con quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi e a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato ;
Visti i codici penale e di procedura penale, approvati con Regi decreti 19 ottobre 1930, n. 1398 e n. 1399;
Visto l’art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri ;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l’interno, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto ;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E’ approvato l’unito testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, visto, d’ordine Nostro, dal Ministro proponente e che avra’ esecuzione dal 1° luglio 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a San Rossore, addi’ 18 giugno 1931 – Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini – Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi’ 20 giugno 1931 – Anno IX

Atti del Governo, registro 309, foglio 127. – Mancini.

TITOLO I.
Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione.

Capo I.
Delle attribuzioni dell’autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti d’urgenza o per grave necessità pubblica.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Art. 1. (Art. 1 T. U. 1926; art. 1 R. D. L. 14 aprile 1927, n. 593).

L’autorita’ di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumita’ e alla tutela della proprieta’; cura l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonche’ delle ordinanze delle Autorita’; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.

Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

L’autorita’ di pubblica sicurezza e’ provinciale e locale.

Le attribuzioni dell’autorita’ provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell’autorita’ locale dal capo dell’ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal podesta’.

Art. 2. (Art. 2 T. U. 1926).

Il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessita’ pubblica, ha facolta’ di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

Contro i provvedimenti del prefetto chi vi ha interesse puo’ presentare ricorso al Ministro per l’interno.

((25))

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AGGIORNAMENTO (25)

La Corte Costituzionale con sentenza 23 – 27 maggio 1961, n. 26 (in G.U. 1ª s.s. 03/06/1961, n. 135) ha dichiarato l’illegittimita’ “costituzionale dell’art. 2 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione”.

Art. 3. (Art. 159 T. U. 1926).

Il sindaco e’ tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d’identita’ conforme al modello stabilito dal Ministero dell’interno.

La carta di identita’ ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Per i minori di eta’ inferiore a tre anni, la validita’ della carta d’identita’ e’ di tre anni; per i minori di eta’ compresa fra tre e diciotto anni, la validita’ e’ di cinque anni. Le carte di identita’ di cui all’articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Sono esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di eta’ inferiore a dodici anni.(91)(104)

La carta d’identita’ puo’ altresi’ contenere l’indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91.

La carta d’identita’ e’ titolo valido per l’espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell’Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.

La carta di identita’ valida per l’espatrio rilasciata ai minori di eta’ inferiore agli anni quattordici puo’ riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L’uso della carta d’identita’ ai fini dell’espatrio dei minori di anni quattordici e’ subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi puo’ dare l’assenso o l’autorizzazione, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione e’ convalidata dalla questura o dalle autorita’ consolari in caso di rilascio all’estero.

A decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla carta d’identita’ deve essere indicata la data di scadenza.

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AGGIORNAMENTO (91)

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l’art. 31, comma 2) che “La disposizione di cui all’articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d’identita’ in corso di validita’ alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

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AGGIORNAMENTO (104)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l’art. 15, comma 4) che “Il termine di cui all’articolo 3, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, relativo all’apposizione delle impronte digitali sulle carte di identita’, e’ prorogato al 31 dicembre 2012”.

Art. 4. (Art. 3 T. U. 1926).

L’autorita’ di pubblica sicurezza ha facolta’ di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identita’ siano sottoposti a rilievi segnaletici.

Ha facolta’ inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identita’ e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.

((26))

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AGGIORNAMENTO (26)

La Corte Costituzionale con sentenza 22 – 27 marzo 1962 (in G.U. 1ª s.s. 31/03/1962, n. 85) ha dichiarato “in riferimento all’art. 13 della Costituzione, l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 4 della legge di pubblica sicurezza nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali ai sensi della stessa norma costituzionale”.

Capo II.
Della esecuzione dei provvedimenti di polizia.

Art. 5. (Art. 4 T. U. 1926).

I provvedimenti dell’autorita’ di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale.

Qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per l’esecuzione d’ufficio.

E’ autorizzato l’impiego della forza pubblica.

La nota delle spese relative e’ resa esecutiva dal prefetto ed e’ rimessa all’esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 6. (Art. 5 T. U. 1926).

Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell’autorita’ di pubblica sicurezza e’ ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La legge determina i casi nei quali il provvedimento del prefetto e’ definitivo.

Il provvedimento, anche se definitivo, puo’ essere annullato di ufficio dal Ministro per l’interno.

Art. 7. (Art. 6 T. U. 1926).

Nessun indennizzo e’ dovuto per i provvedimenti dell’autorita’ di pubblica sicurezza nell’esercizio delle facolta’ ad essa attribuite dalla legge.

CAPO III.
Delle autorizzazioni di polizia.

Art. 8. (Art. 7 T. U. 1926).

Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse ne’ dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

Nei casi, in cui e’ consentita la rappresentanza nell’esercizio di un’autorizzazione di polizia, il rappresentate deve possedere i requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e ottenere l’approvazione dell’autorita’ di pubblica sicurezza che ha conceduta l’autorizzazione.

Art. 9. (Art. 8 T. U. 1926).

Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un’autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l’autorita’ di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Art. 10. (Art. 9 T. U. 1926).

Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

Art. 11. (Art. 10 T. U. 1926).

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della liberta’ personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi e’ sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o e’ stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalita’ dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’Autorita’, e a chi non puo’ provare la sua buona condotta.((57))

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’ autorizzazione.

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AGGIORNAMENTO (57)

La Corte Costituzionale con sentenza 2 – 16 dicembre 1993, n. 440 (in G.U. 1ª s.s. 22/12/1993, n. 52) ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 11, secondo comma, ultima parte, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui pone a carico dell’interessato l’onere di provare la sua buona condotta”.

Art. 12. (Art. 11 T. U. 1926).

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)).

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia e’ sottoposto alla condizione che il richiedente stenda la domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di cio’ il pubblico ufficiale fara’ attestazione.

Art. 13. (Art. 12 T. U. 1926).

Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di ((tre anni, computati)) secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

Il giorno della decorrenza non e’ computato nel termine.

Art. 14. (Art. 13 T. U. 1926).

Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti di polizia.

CAPO IV.
Dell’inosservanza degli ordini dell’autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni.

Art. 15. (Art. 14 T. U. 1926).

((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall’autorita’ di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione)).((58))

L’autorita’ di pubblica sicurezza puo’ disporre l’accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.

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AGGIORNAMENTO (58)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito”.

Art. 16. (Art. 15 T. U. 1926).

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facolta’ di accedere in qualunque ora nei locali destinati all’esercizio di attivita’ soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’Autorita’.

Art. 17. (Art. 16 T. U. 1926).

((1. Salvo quanto previsto dall’art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non e’ stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire quattrocentomila.

2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall’art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformita’ alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.))

((58))

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AGGIORNAMENTO (58)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito”.

Art. 17-bis.

1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto e’ commesso contro il divieto dell’autorita’, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, ((…)) 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni.

(58)

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AGGIORNAMENTO (58)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito”.

Art. 17-ter.

1. Quando e’ accertata una violazione prevista dall’art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall’art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l’obbligo del rapporto previsto dall’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all’autorita’ competente al rilascio dell’autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attivita’ soggette ad autorizzazione, al questore.

2. Nei casi in cui e’ avvenuta la contestazione immediata della violazione, e’ sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto e’ consegnata o notificata all’interessato.

3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l’autorita’ di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell’attivita’ condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell’attivita’ autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumita’ o dell’igiene, l’ordine di sospensione e’ disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si da’ comunque luogo all’esecuzione dell’ordine di sospensione qualora l’interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

4. Quando ricorrono le circostanze previste dall’art. 100, la cessazione dell’attivita’ non autorizzata e’ ordinata immediatamente dal questore.

5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall’autorita’, e’ punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

(58)

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AGGIORNAMENTO (58)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito”.

Art. 17-quater.

1. Per le violazioni previste dall’art. 17-bis e dall’art. 221-bis consistenti nell’inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall’autorita’ nell’esercizio di attivita’ soggette ad autorizzazione, l’autorita’ amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione puo’ applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attivita’ per un periodo non superiore a tre mesi.

2. La sanzione accessoria e’ disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell’ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all’art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Nell’esecuzione della sanzione accessoria, si computa l’eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell’art. 17-ter.

((58))

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AGGIORNAMENTO (58)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito”.

Art. 17-quinquies.

1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis e’ presentato al prefetto.

(58) ((60))

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AGGIORNAMENTO (58)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito”.

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AGGIORNAMENTO (60)

La Corte Costituzionale con sentenza 23 marzo – 7 aprile 1995, n. 115 (in G.U. 1ª s.s. 12/04/1995, n. 15) ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 17-quinquies del testo unico di pubblica sicurezza (approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773), introdotto dall’art. 3, primo comma, del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773), nella parte in cui prevede che e’ presentato al prefetto, anziche’ all’ufficio regionale competente, il rapporto relativo alle violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 84, 111 (limitatamente alle imprese artigiane), 123 e 124, secondo comma, del testo unico menzionato, nonche’ 180 del regolamento per l’esecuzione del medesimo testo unico, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635”.

Art. 17-sexies.

1. Per le violazioni previste dagli articoli 17- bis e 221-bis e’ esclusa la confisca di beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all’art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

((58))

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AGGIORNAMENTO (58)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito”.

TITOLO II.
Disposizioni relative all’ordine pubblico e alla incolumità pubblica.

Capo I.
Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.

Art. 18. (Art. 17 T. U. 1926).

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.

E’ considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sara’ tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l’oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire mille a quattromila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. (39) ((45))

Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralita’ o di sanita’ pubblica, puo’ impedire che la riunione abbia luogo e puo’, per le stesse ragioni, prescrivere modalita’ di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell’Autorita’ sono puniti con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da lire duemila a quattromila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non e’ punibile chi, prima dell’ingiunzione dell’Autorita’ o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alla riunioni elettorali.

(23)

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AGGIORNAMENTO (23)

La Corte Costituzionale con sentenza 31 marzo – 8 aprile 1958, n. 27 (in G.U. 1ª s.s. 12/04/1958, n. 89) ha dichiarato l’illegittimita’ “costituzionale delle norme contenute nell’art. 18 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all’art. 17 della Costituzione”.

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AGGIORNAMENTO (39)

La Corte Costituzionale con sentenza 3 – 10 giugno 1970, n. 90 (in G.U. 1ª s.s. 17/06/1970, n. 150) ha dichiarato l’illegittimita’ “costituzionale dell’art. 18, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell’omissione di preavviso previsto dal primo comma”.

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AGGIORNAMENTO (45)

La Corte Costituzionale con sentenza 4 – 10 maggio 1979, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 16/05/1979, n. 133) ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 18, comma terzo (secondo periodo) r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza della omissione di preavviso previsto nel primo comma”.

Art. 19. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110

Art. 20. (Art. 19 T. U. 1926).

Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell’Autorita’, o che comunque possono mettere in pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti.

Art. 21. (Art. 20 T. U. 1926).

E’ sempre considerata manifestazione sediziosa l’esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il Governo o le Autorita’.

E’ manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose.

Art. 22. (Art. 21 T. U. 1926).

Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri Reali.

Art. 23. (Art. 22 T. U. 1926).

Qualora l’invito rimanga senza effetto, e’ ordinato il discioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

Art. 24. (Art. 23 T. U. 1926).

Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri Reali ordinano che la riunione o l’assembramento siano disciolti con la forza.

All’esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.

Le persone che si rifiutano di obbedire all’ordine di discioglimento sono punite con l’arresto da un mese a un anno e con l’ammenda da lire trecento a quattromila.

Capo II.
Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche o civili.

Art. 25. (Art. 24 T. U. 1926).

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso almeno tre giorni prima, al questore.

Il contravventore e’ punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire cinquecento.

((21))

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AGGIORNAMENTO (21)

La Corte Costituzionale con sentenza 8 – 18 marzo 1957, n. 45 (in G.U. 1ª s.s. 23/03/1957, n. 77) ha dichiarato l’illegittimita’ “costituzionale della norma contenuta nell’art. 25 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773, nella parte che implica l’obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in riferimento all’art. 17 della Costituzione”.

Art. 26. (Art. 25 T. U. 1926).

Il questore puo’ vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanita’ pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell’articolo precedente, puo’ prescrivere l’osservanza di determinate modalita’, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.

Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.

Art. 27. (Art. 26 T. U. 1926).

Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del Viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanita’ pubblica e di polizia locale.

Il questore puo’ vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero puo’ determinare speciali cautele a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Capo III.
Delle raccolte delle armi e delle passeggiate in forma militare.

Art. 28. (Art. 27 T. U. 1926).

Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, ((l’assemblaggio,)) la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l’interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all’armamento e all’equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attivita’ commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte. (83)

La licenza e’ altresi’ necessaria per l’importazione e l’esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonche’ per la fabbricazione, l’importazione e l’esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all’armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche’ per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. ((La validita’ della licenza e’ di 2 anni.))(83)

Per il trasporto delle armi stesse nell’interno dello Stato e’ necessario darne avviso al prefetto.

Il contravventore e’ punito, qualora il fatto non costituisca un piu’ grave reato, con l’arresto da un mese a tre anni e con l’ammenda da lire mille a quattromila.(83) ((99))

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AGGIORNAMENTO (7)

Il Regio D.L. 18 aprile 1941, n. 408, convertito, senza modificazioni, dalla L. 7 novembre 1941, n. 1323 ha disposto (con l’articolo unico, comma 1) che “Durante l’attuale stato di guerra e’ sospesa l’applicazione dell’art. 28, 2° comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, per quanto riguarda la fabbricazione di uniformi militari e di altri oggetti destinati all’equipaggiamento delle Forze armate, limitatamente alle ditte che attendono a tale fabbricazione esclusivamente su diretta ordinazione dell’autorita’ militare ed alle persone che lavorano per conto e sotto la responsabilita’ delle ditte medesime”.

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AGGIORNAMENTO (83)

Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 ha disposto (con l’art. 1-ter, comma 3, lettera d)) che “al quarto comma, le parole: “con l’arresto da un mese a tre anni e con l’ammenda da lire 200.000 a lire 800.000” sono sostituite dalle seguenti: “con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila””.

Ha inoltre disposto (con l’art. 1-ter, comma 5) che “Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto. Per coloro che gia’ esercitano le attivita’ di cui al medesimo comma, la licenza, se non prevista dalle disposizioni precedentemente in vigore, deve essere richiesta entro i sessanta giorni successivi alla stessa data”.

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AGGIORNAMENTO (99)

Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera a)) che “al quarto comma, le parole: ” e con la multa da euro cinquecento a euro tremila” sono sostituite dalle seguenti: “con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro””.

Art. 29. (Art. 28 T. U. 1926).

Salvo quanto e’ stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore e’ punito con l’arresto fino a sei mesi.

I capi o i promotori sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

Capo IV.
Delle armi.

Art. 30. (Art. 29 T. U. 1926).

Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono :

1° le armi proprie, cioe’ quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e’ l’offesa alla persona;

2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gaz asfissianti o accecanti.

Art. 31. (Art. 30 T. U. 1926).

Salvo quanto e’ disposto per le armi da guerra dall’articolo 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore. Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell’ambito delle attivita’ autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all’articolo 38, primo comma, secondo periodo.

Ai titolari di licenza per la fabbricazione di armi di cui al presente comma e’ consentita, all’interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, la rottamazione delle parti d’arma dai medesimi fabbricate e non ancora immesse sul mercato, anche se provviste della marcatura o dei segni identificativi o distintivi di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110. L’avvenuta rottamazione delle parti d’arma, iscritte nel registro di cui all’articolo 35, e’ immediatamente annotata nel medesimo registro.

La licenza e’ necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.

Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validita’ della licenza e’ di 3 anni.

Art. 31-bis.

1. Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 01, comma 1, lettera p), e 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per esercitare l’attivita’ di intermediario di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nel settore delle armi, e’ richiesta una apposita licenza rilasciata dal questore, che ha una validita’ di 3 anni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all’articolo 31. La licenza non e’ necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate. Del mandato e’ data comunicazione alla questura competente per territorio.

2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l’ultimo giorno del mese, all’autorita’ che ha rilasciato la licenza un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate nel corso dello stesso mese. Il resoconto puo’ essere trasmesso anche all’indirizzo di posta elettronica certificata della medesima autorita’.

L’operatore, nel caso in cui abbia la materiale disponibilita’ delle armi o delle munizioni, e’ obbligato alla tenuta del registro di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 55, nonche’ ad effettuare le relative annotazioni concernenti le operazioni eseguite.

3. La mancata comunicazione puo’ comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 SETTEMBRE 2013, N. 121.

Art. 32. (Art. 31 T. U. 1926).

Le licenze di cui agli articoli 28 e 31 non possono essere concedute a chi non puo’ validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.

Puo’ essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.

La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche e’ permanente. Debbono tuttavia essere denunziati al questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito. Il contravventore e’ punito con l’ammenda fino a lire cinquemila.

Art. 33.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110

Art. 34. (Art. 33 T. U. 1926).

Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l’industria della riparazione delle armi non puo’ trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all’autorita’ di pubblica sicurezza.

L’obbligo dell’avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell’interno dello Stato.

Per il trasporto di armi e parti d’arma tra soggetti muniti della licenza di cui all’articolo 31, l’obbligo dell’avviso e’ assolto mediante comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all’autorita’ di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione deve accompagnare le armi e le parti d’arma.

Art. 35. (Art. 34 T. U. 1926).

1. L’armaiolo di cui all’articolo 1- bis , comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e’ obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalita’ delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro e’ tenuto in formato elettronico, secondo le modalita’ definite nel regolamento.

2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.

3. Alla cessazione dell’attivita’, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all’Autorita’ di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell’attivita’.

4. Gli armaioli devono, altresi’, comunicare mensilmente all’ufficio di polizia competente per territorio le generalita’ dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonche’ la specie e la quantita’ delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all’acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.

5. E’ vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all’acquisto rilasciato dal questore.

6. Il nulla osta non puo’ essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validita’ di un mese ed e’ esente da ogni tributo. La domanda e’ redatta in carta libera.

7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non e’ affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita’ di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonche’ dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.

8. Il contravventore e’ punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.

9. L’acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo e’ punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.

10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all’acquisto delle armi, nonche’ quello che consente l’acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilita’ di un’arma devono essere comunicati, a cura dell’interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all’atto dell’istanza, secondo le modalita’ definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Puo’ essere disposta, altresi’, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.

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AGGIORNAMENTO (20)

Il D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1956, n. 1452 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Le disposizioni degli articoli 1 e 3 del presente decreto-legge si applicano anche nel caso di cessione tra privati, salvo l’obbligo per il cedente di darne avviso all’autorita’ di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 58, primo comma, del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635”.

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AGGIORNAMENTO (55)

Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 ha disposto (con l’art. 12, comma 11) che la presente modifica ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 36. (Art. 35 T. U. 1926).

Nessuno puo’ andare in giro con un campionario di armi, senza la licenza del questore della provincia dalla quale muove.

La licenza deve essere vidimata dai questori delle provincie che si intende percorrere.

La licenza non puo’ essere rilasciata per campionari di armi da guerra.

Art. 37. (Art. 36 T. U. 1926).

E’ vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. E’ permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del questore. ((66))

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AGGIORNAMENTO (66)

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l’art. 163, comma 2, lettera a) che “Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all’articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.

Art. 38. (Art. 37 T. U. 1926).

Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilita’, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia e’ altresi’ necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. (119)

Sono esenti dall’obbligo della denuncia:

a) i corpi armati, le societa’ di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

c) le persone che per la loro qualita’ permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente pero’ al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L’autorita’ di pubblica sicurezza ha facolta’ di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico.

Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, e’ tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall’articolo 35, comma 7, secondo le modalita’ disciplinate con il decreto di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204. ((128)) Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d’armi, l’obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata. Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto puo’ vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’articolo 39.

La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.

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AGGIORNAMENTO (119)

Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l’art. 3, comma 3-novies) che “Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall’obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma”.

————– AGGIORNAMENTO (128)

Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104 ha disposto (con l’art. 12, comma 2) che “Fino all’adozione del decreto regolamentare previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, l’adempimento di cui all’articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto, e’ assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non e’ affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita’ di intendere e di volere. Ha inoltre disposto (con l’art. 14, comma 3) che “L’obbligo di cui all’articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’ assolto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorsi i dodici mesi e’ sempre possibile la presentazione del certificato nei 60 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell’ufficio di pubblica sicurezza competente”.

Art. 39. (Art. 38 T. U. 1926).

Il prefetto ha facolta’ di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

((Nei casi d’urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all’immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all’interessato un termine di 150 giorni per l’eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l’interessato comunica al prefetto l’avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell’articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.))

Art. 40. (Art. 39 T. U. 1926).

Il prefetto puo’, per ragioni di ordine pubblico, disporre in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell’autorita’ di pubblica sicurezza o dell’autorita’ militare.

Art. 41. (Art. 40 T. U. 1926).

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.

Art. 42. (Art. 41 T. U. 1926).

COMMA ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110.

COMMA ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110.

Il questore ha facolta’ di dare licenza per porto d’armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facolta’ di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. ((La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validita’ annuale)).

Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d’armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell’interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all’atto dell’istanza, secondo le modalita’ definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Puo’ essere disposta, altresi’, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.

Art. 43. (Art. 42 T. U. 1926).

Oltre a quanto e’ stabilito dall’art. 11, non puo’ essere conceduta la licenza di portare armi:

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della liberta personale per violenza o resistenza all’autorita’ o per delitti contro la personalita’ dello Stato o contro l’ordine pubblico;

c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza puo’ essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non puo’ provare la sua buona condotta o non da’ affidamento di non abusare delle armi.((57))

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AGGIORNAMENTO (57)

La Corte Costituzionale con sentenza 2 – 16 dicembre 1993, n. 440 (in G.U. 1ª s.s. 22/12/1993, n. 52) ha dichiarato “in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 43, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui pone a carico dell’interessato l’onere di provare la sua buona condotta”.

Art. 44. (Art. 43 T. U. 1926).

Non puo’ essere conceduta la licenza di porto d’armi al minore non emancipato.

E’ pero’ in facolta’ del prefetto di concedere la licenza per l’arme lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di eta’, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potesta’ o la tutela e dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi.

Art. 45. (Art. 44 T. U. 1926).

Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il prefetto puo’ revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi.

Capo V.
Della prevenzione di infortuni e disastri.

Art. 46. (Art. 45 T. U. 1926).

Senza licenza del Ministro dell’interno e’ vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell’impiego. E’ vietato altresi’, senza licenza del Ministro dell’interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.

Art. 47. (Art. 46 T. U. 1926).

Senza licenza del prefetto e’ vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell’articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti

E’ vietato altresi’, senza licenza del prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.

Art. 48. (Art. 47 T. U. 1926).

Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacita’ tecnica.

Art. 49. (Art. 48 T. U. 1926).

Una commissione tecnica nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.

Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.

Art. 50. (Art. 49 T. U. 1926).

Nel regolamento per l’esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantita’ e le qualita’ delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza ; e sara’ altresi’ stabilito per quale quantita’ dei prodotti e delle materie indicate nell’art. 46 le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal prefetto.

Art. 51. (Art. 50 T. U. 1926).

Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse ((hanno validita’ di tre anni dalla data del rilascio)). Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.

E’ consentita la rappresentanza.

Art. 52. (Art. 51 T. U. 1926).

Le licenze per l’impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonche’ quelle per il trasporto, per la importazione o per la vendita delle materie stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprieta’, e sono vincolate all’assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.

Oltre quanto e’ stabilito dall’art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l’ordine pubblico, o la incolumita’ pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo.

Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la propria capacita’ tecnica.

Art. 53. (Art. 52 T. U. 1926).

1. E’ vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell’interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformita’ previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.

2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

3. L’iscrizione nell’allegato A al regolamento per l’esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie e’ disposta con provvedimento del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell’iscrizione di cui al presente comma.

4. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.

5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura “CE del tipo” ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell’interno.

((121))

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AGGIORNAMENTO (121)

Il D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 81 ha disposto (con l’art. 19, comma 3) che “L’attestato di esame “UE del tipo” e la valutazione della conformita’ di cui all’Allegato III sostituiscono per gli esplosivi per uso civile il riconoscimento di cui all’articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773″.

Art. 54. (Art. 53 T. U. 1926).

Salvo il disposto dell’art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dell’interno, da rilasciarsi volta per volta.

La licenza non puo’ essere conceduta se l’esplosivo non sia stato gia’ riconosciuto e classificato.

Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali e’ sufficente la licenza del prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.

Art. 55. (Art. 54 T. U. 1926).

Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalita’ delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro e’ tenuto in formato elettronico, secondo le modalita’ definite nel regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono altresi’ comunicare mensilmente all’ufficio di polizia competente per territorio le generalita’ delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantita’ delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all’acquisto esibiti dagli interessati.(55)

Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche dopo la cessazione dell’attivita’.

Alla cessazione dell’attivita’, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all’Autorita’ di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curera’ la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i ((10 anni)) successivi alla cessazione dell’attivita’.

E’ vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta rilasciato dal questore, nonche’ materie esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identita’ in corso di validita’. Il nulla osta non puo’ essere rilasciato a minori; ha la validita’ di un mese ed e’ esente da ogni tributo. La domanda e’ redatta in carta libera.(20)

Il questore puo’ subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell’ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non e’ affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita’ di intendere e di volere.(20)

Il contravventore e’ punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire cinquantamila.(20)

Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all’ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E.

L’acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo e’ punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda sino a lire cinquantamila.(20)

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AGGIORNAMENTO (20)

Il D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1956, n. 1452 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Le disposizioni degli articoli 1 e 3 del presente decreto-legge si applicano anche nel caso di cessione tra privati, salvo l’obbligo per il cedente di darne avviso all’autorita’ di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 58, primo comma, del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635”.

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AGGIORNAMENTO (55)

Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 ha disposto (con l’art. 12, comma 11) che la presente modifica ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 56. (Art. 55 T. U. 1926).

L’autorita’ di pubblica sicurezza ha facolta’ di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l’incolumita’ pubblica o per l’ordine pubblico.

Art. 57. (Art. 56 T. U. 1926).

Senza licenza dell’autorita’ locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco ne’ lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

E’ vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.

((La licenza e’ altresi’ richiesta per l’apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.

Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell’ente locale, quando non e’ lo stesso a rilasciare la licenza.

Nel regolamento sono definite le modalita’ di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.))

Art. 58. (Art. 57 T. U. 1926).

E’ vietato l’impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.

Il contravventore e’ punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire duemila, se il fatto non costituisce un piu’ grave reato.

Le prescrizioni da osservarsi nell’impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.

Art. 59. (Art. 55 T. U. 1926).

E’ vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata.

In mancanza di regolamenti e’ vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifizi, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

Anche quando e’ stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprieta’ altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

Art. 60.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 APRILE 1999, N. 162

Art. 61. Art. 60 T. U. 1926).

L’autorita’ locale di pubblica sicurezza, d’accordo con l’autorita’ comunale, puo’ prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case piu’ di un accesso sulla pubblica via ; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode.

Il contravventore e’ punito con l’ammenda fino a lire cinquecento.

Art. 62. (Art. 61 T. U. 1926).

I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualita’ di guardia particolare giurata, devono ottenere l’iscrizione in apposito registro presso l’autorita’ locale di pubblica sicurezza.

L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. E’ rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od e’ sfornito della carta di identita’.

Il contravventore all’obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo e’ punito con l’arresto da uno a tre mesi e con l’ammenda da lire mille a cinquemila.

I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non e’ iscritto nel registro dell’autorita’ locale di pubblica sicurezza, sono puniti con l’ammenda da lire duemila a seimila.

(44a) ((71))

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AGGIORNAMENTO (44a)

Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, numero 17) l’attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla “licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all’art. 62”.

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AGGIORNAMENTO (71)

La L. 24 novembre 2000, n. 340 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’abrogazione delle disposizioni del presente articolo limitatamente al procedimento per l’iscrizione del registro dei portieri e dei custodi. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.

Capo VI.
Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi.

Art. 63. (Art. 62 T. U. 1926).

Salvo quanto sara’ disposto con legge speciale circa l’impianto e l’esercizio dei depositi di olii minerali, loro derivati e residui, sara’ provveduto con regolamento speciale da approvarsi con decreto del Ministro dell’Interno, alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l’impianto e l’esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli olii minerali, loro derivati e residui.

Art. 64. (Art. 63 T. U. 1926).

Salvo quanto e’ stabilito dall’articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali.

In mancanza di regolamenti il podesta’ provvede sulla domanda degli interessati.

Gli interessati possono ricorrere al prefetto che provvede, sentito il Consiglio provinciale sanitario e, se occorrre, l’ufficio del genio civile. ((44a))

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AGGIORNAMENTO (44a)

Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, numero 12) l’attribuzione ai Comuni della funzione relativa ai “provvedimenti del prefetto ai sensi dell’art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose”.

Art. 65. (Art. 64 T. U. 1926).

Il prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dell’ufficio del genio civile, puo’, anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del podesta’ che ritenga contrario alla sanita’ o alla sicurezza pubblica.

Art. 66. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480))((58))

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AGGIORNAMENTO (58)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito”.

Art. 67. (Art. 66 T. U. 1926).

I provvedimenti del prefetto rispetto alle materie indicate negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65 sono definitivi.

TITOLO III.
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni , mestieri girovaghi , operai e domestici.
Capo I.
Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.

Art. 68. (Art. 67 T. U. 1926).

Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne’ altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. ((Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si’ svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e’ sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita’ produttive o ufficio analogo)).(66)

Per le gare di velocita’ di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

(35) (38) (44a)

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AGGIORNAMENTO (35)

La Corte Costituzionale con sentenza 12 – 15 dicembre 1967, n. 142, (in G.U. 1ª s.s. 23/12/1967, n. 321) ha dichiarato l’illegittimita’ “costituzionale dell’art. 68 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore, in riferimento allo art. 17 della costituzione”.

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AGGIORNAMENTO (38)

La Corte Costituzionale con sentenza 9 – 15 aprile 1970, n. 56, (in G.U. 1ª s.s. 22/04/1970, n. 102) ha dichiarato l’illegittimita’ “costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell’esercizio di attivita’ imprenditoriali, occorre la licenza del Questore”.

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AGGIORNAMENTO (44a)

Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, numero 5) l’attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla “concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all’art. 68”.

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AGGIORNAMENTO (66)

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l’art. 164, comma 3) che “Nell’articolo 68, primo comma, del piu’ volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole “rappresentazioni cinematografiche e teatrali” sono abrogate”.

Ha inoltre disposto (con l’art. 163, comma 2, lettera f) che “Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:[…]

f) il rilascio dell’autorizzazione per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all’articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.

Art. 69. (Art. 68 T. U. 1926).

Senza licenza dell’autorita’ locale di pubblica sicurezza e’ vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarita’, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosita’, ovvero dare audizioni all’aperto. ((Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e’ sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attivita’ produttive o ufficio analogo)). (44a)

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AGGIORNAMENTO (44a)

Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, numero 6) l’attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla “licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarita’, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosita’ o per dare audizioni all’aperto di cui all’art. 69”.

Art. 70.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480 ((58))

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AGGIORNAMENTO (58)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito”.

Art. 71. (Art. 70 T . U. 1926).

Le licenze ((e le segnalazioni certificate di inizio attivita’)), di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

Art. 72.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))

Art. 73.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480))((58))

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AGGIORNAMENTO (58)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito”.

Art. 74.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))

Art. 75.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))

Art. 75-bis.

1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attivita’ di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attivita’ anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita iscrizione in apposito registro. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)).

Art. 76.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))((66))

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AGGIORNAMENTO (66)

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l’art. 164, comma 1, lettera b)) che rimane fermo l’obbligo di informazione preventiva all’autorita’ di pubblica sicurezza.

Art. 77. (Art. 75 T. U. 1926).

Le pellicole cinematografiche, prodotte all’interno oppure importate dall’estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all’interno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dell’autorita’ di pubblica sicurezza.

((123))

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AGGIORNAMENTO (123)

Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l’art. 13, comma 1, lettera a)) che “A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:

a) gli articoli 77 e 78 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.

Art. 78. (Art. 76 T. U. 1926).

L’autorita’ competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici.

Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica deve pubblicarne l’avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente alla esecuzione del divieto.

Salve le sanzioni prevedute dal Codice penale, i concessionari o i direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengono agli obblighi predetti, sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da L. 500 a 3000.

((123))

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AGGIORNAMENTO (123)

Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l’art. 13, comma 1, lettera a)) che “A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:

a) gli articoli 77 e 78 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.

Art. 79. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653)) ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 26 aprile 1934, n. 653 ha disposto (con l’art. 26, comma 1) che “La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Ministeriale di cui all’art. 8, ultimo comma”.

Art. 80. (Art. 78 T. U. 1926).

L’autorita’ di pubblica sicurezza non puo’ concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidita’ e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell’ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

(44a) ((111))

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AGGIORNAMENTO (44a)

Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, numero 9) l’attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla “licenza di agibilita’ per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all’art. 80”.

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AGGIORNAMENTO (111)

La L. 15 dicembre 2011, n. 217, come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l’art. 11, comma 6-ter) che “La disciplina di cui all’articolo 80 del testo unico, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis”.

Art. 81.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))

Art. 82. (Art. 80 T. U. 1926).

Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumita’ pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale.

Qualora il disordine avvenga per colpa di chi da o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d’ingresso.

Art. 83.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))

Art. 84.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311))

Art. 85. (Art. 83 T. U. 1926).

E’ vietato comparire mascherato in luogo pubblico.

Il contravventore e’ punito con l’ammenda da L. 100 a 1000.

E’ vietato l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorita’ locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, e’ punito con l’ammenda da L. 100 a 1000.

Art. 85-bis.

((1. E’ vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell’ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.

2. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo comma mediante affissione, all’interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.

3. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei diritti di autore, in conformita’ alle leggi speciali che regolamentano la materia.))

Capo II.
Degli esercizi pubblici.

Art. 86. (Art. 84 T. U. 1926).

Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, ne’ sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.

((Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, e’ necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attivita’ di cui al primo comma)).

COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35.

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza e’ altresi’ necessaria:

a) per l’attivita’ di produzione o di importazione;

b) per l’attivita’ di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli gia’ in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

(44a)

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AGGIORNAMENTO (44a)

Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, numero 8) l’attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla “licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe’ o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all’art. 86”.

Art. 87. (Art. 85 T. U. 1926).

E’ vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

Art. 88. (Art. 86 T. U. 1926).

1. La licenza per l’esercizio delle scommesse puo’ essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facolta’ di organizzazione e gestione delle scommesse, nonche’ a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.

((97))

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AGGIORNAMENTO (97)

Il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 ha disposto (con l’art. 2, comma 2-ter) che “L’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, e’ da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l’esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”.

Art. 89. ((LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 90. ((LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 91. ((LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 92. (Art. 90 T. U. 1926).

Oltre a quanto e’ preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralita’ pubblica e il buon costume, o contro la sanita’ pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Art. 93. (Art. 91 T. U. 1926).

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311)).

Si puo’ condurre l’esercizio per mezzo di rappresentante.

Art. 94.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311))

Art. 95.

((LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 96.

((LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 97.

((LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 98.

((LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 99. (Art. 97 T. U. 1926).

Nel caso di chiusura dell’esercizio per un tempo superiore ((ai trenta giorni)), senza che sia dato avviso all’autorita’ locale di pubblica sicurezza, la licenza e’ revocata.

La licenza e’, altresi’, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all’autorita’ di pubblica sicurezza, senza che l’esercizio sia stato riaperto.

Tale termine non puo’ essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

Art. 100. (Art. 98 T. U. 1926).

Oltre i casi indicati dalla legge, il questore puo’ sospendere la licenza di un esercizio ((, anche di vicinato,)) nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralita’ pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza puo’ essere revocata.

(54)

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AGGIORNAMENTO (54)

La L. 25 agosto 1991, n. 287 ha disposto (con l’art. 9, comma 3) che “La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non puo’ avere durata superiore a quindici giorni; e’ fatta salva la facolta’ di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate”.

Art. 101. (Art. 99 T. U. 1926).

E’ vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.

Negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcooliche non possono essere impiegati minori degli anni 18, fatta eccezione per le persone di famiglia dell’esercente. ((1))

((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653)).((1))

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 26 aprile 1934, n. 653 ha disposto (con l’art. 25, comma 1, numero 6) l’abrogazione dei commi “3° e 4° del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi sulla pubblica sicurezza”.

Ha inoltre disposto (con l’art. 26, comma 1) che “La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Ministeriale di cui all’art. 8, ultimo comma”.

Art. 102.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311))

Art. 103.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311))

Art. 104. (Art. 102 T. U. 1926).

E’ vietato corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande alcooliche di qualsiasi specie.

Art. 105. (Art. 103 T. U. 1926).

Sono vietate la fabbricazione, l’importazione nello Stato, la vendita in qualsiasi quantita’ ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio « assenzio ».

Salvo quanto e’ stabilito dalle leggi sanitarie, sono escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 % del volume, contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica.

Art. 106. (Art. 104 T. U. 1926).

Con decreto Reale, su proposta dei Ministri dell’interno e delle finanze, e sentito il parere del Consiglio superiore di sanita’, sara’ provveduto alla formazione e alla pubblicazione dell’elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che e’ vietato adoperare, o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni, nella preparazione delle bevande alcooliche.

Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio.

Art. 107.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)).

Art. 108. (Art. 106 T. U. 1926).

Non si puo’ esercitare l’industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all’autorita’ locale di pubblica sicurezza.((74))

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311)).

Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell’autorita’ locale, puo’ vietare, in qualsiasi tempo, l’esercizio delle attivita’ indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all’art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d’azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti.

(66)

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AGGIORNAMENTO (66)

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l’art. 163, comma 2, lettera c) che “Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi: […]

c) il ricevimento della dichiarazione relativa all’esercizio dell’industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all’attivita’ di dare alloggio per mercede, di cui all’articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.

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AGGIORNAMENTO (74)

Il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 ha disposto (con l’art. 6, comma 1, lettera b)) che ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e’ abrogato l’art. 108, primo comma, limitatamente alla previsione che richiede, per l’esercizio delle attivita’ ivi indicate, la preventiva dichiarazione all’autorita’ di pubblica sicurezza.

Art. 109. (Art. 107 T. U. 1926).

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonche’ i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identita’ o di altro documento idoneo ad attestarne l’identita’ secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari e’ sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche’ munito della fotografia del titolare.

((3. Entro le ventiquattro ore successive all’arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalita’ delle persone alloggiate, secondo modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali)).

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AGGIORNAMENTO (58)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito”.

Art. 110. (Art. 108 T. U. 1926).

1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, e’ esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorita’ competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonche’ le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresi’, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

2. Nella tabella di cui al comma 1 e’ fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 e’ consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attivita’ di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

4. L’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d’azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformita’ alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilita’, che consentono al giocatore la possibilita’ di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu’ favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita e’ di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu’ di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;(82) (89) (92) (93) (103) (120) (124) (127)

a-bis) con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo’ essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a); (89)

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalita’ di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3) l’importo massimo e le modalita’ di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilita’ e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. (103) (111) (120) ((124))

7. Si considerano, altresi’, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita’ fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non e’ superiore a venti volte il costo della partita;

b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita’ che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilita’ o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1 gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1 gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; (79)

c) quelli, basati sulla sola abilita’ fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita puo’ variare in relazione all’abilita’ del giocatore e il costo della singola partita puo’ essere superiore a 50 centesimi di euro.

c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco e’ regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 e’ stato rilasciato il nulla osta di cui all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1 maggio 2004.

7-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un’effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonche’ per la determinazione della base imponibile forfetaria dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l’acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all’interno del medesimo punto di vendita.

7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell’anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalita’ definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111.

8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111.

9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), e’ preclusa all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilita’ di rilasciare all’autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l’installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l’installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione e’ commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalita’ giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all’ente;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.

f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;

f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale.

9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e’ disposta la confisca ai sensi dell’articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e’ disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalita’ stabilite dal provvedimento stesso.

9-ter. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto e’ presentato al direttore dell’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 e’ competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione.

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

10. Se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 e’ titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita’ previste dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all’articolo 88.

11. Oltre a quanto previsto dall’articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravita’ in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l’autorita’ competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, e’ computato nell’esecuzione della sanzione accessoria.

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AGGIORNAMENTO (31)

La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno – 9 luglio 1963, n. 125 (in G.U. 1ª s.s. 13/07/1963, n. 187) ha dichiarato l’illegittimita’ “costituzionale delle disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell’art. 110 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all’art. 41 della Costituzione, nella parte in cui fanno divieto di concedere licenze per l’uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro trattenimento, senza cioe’ alcuna possibilita’ di dar luogo a giuoco o a scommesse”.

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AGGIORNAMENTO (49)

La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l’art. 25, comma 1) che “Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez”.

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AGGIORNAMENTO (64)

Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l’art. 5, comma 3) che “Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di la’ del mare territoriale”.

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AGGIORNAMENTO (79)

Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 ha disposto (con l’art. 39, comma 7) che “Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all’articolo 110, comma 7, lettera b), terzo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e’ prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera b), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, e’ stato rilasciato il nulla osta di cui all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e sono state assolte le relative imposte”.

Ha inoltre disposto (con l’art. 39, comma 13) che “Agli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate”.

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AGGIORNAMENTO (82)

La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l’art. 1, comma 531) che “A partire dal 1° luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e’ fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate”.

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AGGIORNAMENTO (89)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l’art. 1, comma 283) che le presenti modifiche si applicano alle condotte e agli apparecchi messi in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2008.

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AGGIORNAMENTO (92)

Il D.L. 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni, dalla L. 19 novembre 2008, n. 184 nel modificare l’art. 1, comma 531 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha conseguentemente disposto (con l’art. 1-bis, comma 7) che “A decorrere dal 1 gennaio 2009, la misura del prelievo erariale unico […] di cui all’articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e’ elevata al 12,70 per cento delle somme giocate”.

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AGGIORNAMENTO (93)

La L. 22 dicembre 2008, n. 203 nel modificare l’art. 1-bis, comma 7 del D.L. 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni, dalla L. 19 novembre 2008, n. 184 che a sua volta modifica l’art. 1, comma 531 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha conseguentemente disposto (con l’art. 1-bis, comma 7) che “A decorrere dal 1 gennaio 2009, la misura del prelievo erariale unico […] di cui all’articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e’ elevata al 13,40 per cento delle somme giocate”.

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AGGIORNAMENTO (103)

Il Decreto 12 ottobre 2011 (in G.U. 14/11/2011, n. 265) ha disposto con (l’art. 5, comma 1, lettere a) e b)) che “La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’ variata come segue:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2012 si applica un prelievo del 4 per cento sull’ammontare delle somme giocate e una addizionale pari al 6 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 500;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma l’addizionale sulle vincite eccedenti l’importo di 500 euro, il prelievo sull’ammontare delle somme giocate e’ del 4,5 per cento”.

Ha inoltre disposto (con l’art. 5, comma 2, lettere a), b) e c)) che “La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’ variata come segue:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnologici dei suddetti apparecchi, necessari per dare attuazione alla variazione della quota destinata alle vincite di cui alla successiva lettera b), si applica un prelievo dell’11,80 per cento sull’ammontare delle somme giocate;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2013 la percentuale destinata alle vincite (pay-out) e’ fissata in misura non inferiore al 74 per cento e, per gli anni 2013 e 2014, si applica un prelievo del 12,70 per cento sull’ammontare delle somme giocate;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2015, il prelievo sulla raccolta di gioco e’ fissato nella misura del 13 per cento delle somme giocate”.

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AGGIORNAMENTO (111)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l’art. 1, comma 479) che “A decorrere dal 1° gennaio 2013 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1933, n. 773, e’ fissata in misura pari al 5 per cento dell’ammontare delle somme giocate”.

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AGGIORNAMENTO (120)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l’art. 1, comma 918) che “La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e’ fissata in misura pari al 17,5 per cento dell’ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) e’ fissata in misura non inferiore al 70 per cento”.

Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 919) che “La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e’ fissata in misura pari al 5,5 per cento dell’ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016”.

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AGGIORNAMENTO (124)

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l’art. 6, comma 1) che “La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’ fissata nel 19 per cento dell’ammontare delle somme giocate. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e’ fissata nel 6 per cento dell’ammontare delle somme giocate”.

————– AGGIORNAMENTO (127)

Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto (con l’art. 9, comma 6) che “La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’ fissata, rispettivamente, nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023”.

Capo III.
Delle tipografie e arti affini e delle esposizioni di manifesti e avvisi al pubblico.

Art. 111.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))((66))

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AGGIORNAMENTO (66)

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l’art. 164, comma 1, lettera f)) l’abrogazione del presente articolo fermo restando l’obbligo di informazione tempestiva all’autorita’ di pubblica sicurezza.

Art. 112. (Art. 112 e 113 T. U. 1926).

E’ vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti politici, sociali od economici costituiti nello Stato o lesivi del prestigio dello Stato o dell’Autorita’ o offensivi del sentimento nazionale, del pudore o della pubblica decenza, o che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l’aborto o che illustrano l’impiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene. (40)

E’ pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti o distribuirli o esporli pubblicamente.

L’autorita’ locale di pubblica sicurezza ha facolta’ di ordinare il sequestro in via amministrativa dei predetti scritti, disegni e oggetti figurati. (13)

((42))

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AGGIORNAMENTO (13)

Il Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che cessano di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale le disposizioni contenute nel comma terzo del presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (40)

La Corte Costituzionale con sentenza 10 – 16 marzo 1971, n. 49 (in G.U. 1ª s.s. 24/03/1971, n. 74) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale “dell’art. 112, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773), limitatamente alle parole: “a impedire la procreazione””.

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AGGIORNAMENTO (42)

La Corte Costituzionale con sentenza 14 – 29 dicembre 1972 , n. 199 (in G.U. 1ª s.s. 03/03/1973, n. 3) ha dichiarato l’illegittimita’ “costituzionale dell’art. 112 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa al divieto di pubblicazioni contrarie agli ordinamenti dello Stato o al prestigio delle autorita’ e lesive del sentimento nazionale”.

Art. 113. (Art. 114 T. U. 1926).

Salvo quanto e’ disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica, e’ vietato, senza licenza dell’autorita’ locale di pubblica sicurezza, distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni.((17))

E’ altresi’ vietato, senza la predetta licenza, in luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico, affiggere scritti o disegni, o fare uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazione al pubblico, o comunque collocare iscrizioni anche se lapidarie.((17))

I predetti divieti non si applicano agli scritti o disegni delle autorita’ e delle pubbliche amministrazioni, a quelli relative a materie elettorali, durante il periodo elettorale, e a quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a vendite all’incanto.((17))

La licenza e’ necessaria anche per affiggere giornali, ovvero estratti o sommari di essi.((17))

Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall’autorita’ competente.

La concessione della licenza prevista da questo articolo non e’ subordinata alle condizioni stabilite dall’art. 11, salva sempre la facolta’ dell’autorita’ locale di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne. Essa non puo’ essere data alle persone sfornite di carta di identita’.((17))

Gli avvisi, i manifesti, i giornali e gli estratti o sommari di essi, affissi senza la licenza, sono tolti a cura dell’autorita’ di pubblica sicurezza.((17))

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AGGIORNAMENTO (17)

La Corte Costituzionale con sentenza 5 – 14 giugno 1956, n. 1 (in G.U. 1ª s.s. 14/06/1956, n. 146) ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell’art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773 – per la violazione delle quali la sanzione penale e’ preveduta dall’art. 663 Cod. pen. modificato con l’art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382 – e di conseguenza dell’art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, salva la ulteriore disciplina per l’esercizio del diritto riconosciuto dall’art. 21 della Costituzione”.

Art. 114. (Art. 115 T. U. 1926).

E’ vietata l’inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o con un pretesto terapeutico o scientifico, si riferiscano ai mezzi diretti a impedire la procreazione o a procurare l’aborto. ((40))

E’ altresi’ vietata l’inserzione di corrispondenze o di avvisi a morosi. (36)

E’, inoltre, vietato di pubblicare, nei giornali o in altri scritti periodici, ritratti dei suicidi o di persone che abbiano commesso delitti.

I giornali o gli scritti periodici, con cui si contravviene alle disposizioni di questo articolo, sono sequestrati in via amministrativa dall’autorita’ locale di pubblica sicurezza.(13)

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AGGIORNAMENTO (13)

Il Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che cessano di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale le disposizioni contenute nel comma quarto del presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (36)

La Corte Costituzionale con sentenza 21 – 28 novembre 1968, n. 120 (in G.U. 1ª s.s. 30/11/1968, n. 305) ha dichiarato l’illegittimita’ “costituzionale dell’art. 114, comma secondo, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, contenente il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, limitatamente alla parte in cui vieta le corrispondenze e gli avvisi amorosi che non siano contrari al buon costume”.

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AGGIORNAMENTO (40)

La Corte Costituzionale con sentenza 10 – 16 marzo 1971, n. 49 (in G.U. 1ª s.s. 24/03/1971, n. 74) ha dichiarato “ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimita’ costituzionale:

dell’art. 114, primo comma, del medesimo testo unico, limitatamente alle parole: “a impedire la procreazione””.

Capo IV.
Delle agenzie pubbliche.

Art. 115. (Art. 116 T. U. 1926).

Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l’oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, ((senza darne comunicazione al Questore)).

La ((comunicazione)) e’ necessaria anche per l’esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)).

La ((comunicazione)) vale esclusivamente pei locali in essa indicati.

E’ ammessa la rappresentanza.

((Le attivita’ di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attivita’ di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall’autorita’.))

Per le attivita’ previste dal sesto comma del presente articolo, l’onere di affissione di cui all’articolo 120 puo’ essere assolto mediante l’esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.

Il titolare della licenza e’, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all’ufficio competente al rilascio della stessa l’elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualita’ e dell’agenzia per la quale operano.

(66)

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AGGIORNAMENTO (66)

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l’art. 163, comma 2, lettere b e d) che “Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi: […]

b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d’affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all’articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

[…]

d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all’articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all’attivita’ di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni”.

Art. 116. (Art. 117 T. U. 1926).

Il questore, sentito il Consiglio provinciale dell’economia corporativa, puo’ subordinare il rilascio della licenza, di cui all’articolo precedente, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata.

La cauzione e’ a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio e dell’osservanza delle condizioni a cui e’ subordinata la licenza. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il prefetto, su proposta del questore, dispone con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutto o in parte, all’erario dello Stato.

Lo svincolo della cauzione non puo’ essere ordinato dal questore se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell’esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell’esercizio medesimo.

Art. 117. (Art. 118 T. U. 1926).

Nei Comuni, in cui esistono Monti di pieta’ od uffici da essi dipendenti, non possono essere concedute dal questore licenze per l’esercizio di agenzie di prestiti su pegno, senza il parere dell’Amministrazione del Monte di pieta’.

Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i Monti di pieta’.

Il parere dell’Amministrazione predetta non vincola l’autorita’ di pubblica sicurezza.

E’ vietato l’acquisto abituale delle polizze del Monte di pieta’ e concedere, per professione, sovvenzioni supplementari su pegni delle polizze stesse.

Art. 118. (Art. 119 T. U. 1926).

L’osservanza delle norme del Codice di commercio, alle quali sono soggette le agenzie pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dall’osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico.

Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma del regolamento.

Art. 119. (Art. 120 T. U. 1926).

Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identita’, mediante la esibizione della carta di identita’ o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall’Amministrazione dello Stato.

Art. 120. (Art. 121 T. U. 1926).

Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sara’ determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell’agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa ne’ compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identita’ o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall’Amministrazione dello Stato.

Capo V.
Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori.

Art. 121. (Art. 122 T. U. 1926).

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311)).

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311)).

E’ vietato il mestiere di ciarlatano.

(44a) (47)

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AGGIORNAMENTO (44a)

Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, numero 14) l’attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla “registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all’art. 121”.

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AGGIORNAMENTO (47)

La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l’art. 33, comma 1, lettera b)) che “Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste:

b) dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, nella parte non abrogata dall’articolo 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398”.

Art. 122.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311))

Art. 123.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))

Art. 124.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311))

Art. 125.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311))

Art. 126.

(Art. 127 T. U. 1926).

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222))

Art. 127. (Art. 128 T. U. 1926).

I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, ((…))hanno l’obbligo di munirsi di licenza del questore.

Chi domanda la licenza deve provare d’essere iscritto, per l’industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.

La licenza dura fino al 31 dicembre dell’anno in cui e’ stata rilasciata.

Essa e’ valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in localita’ diverse.

L’obbligo della licenza spetta, oltreche’ ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualita’ mediante certificato rilasciato dall’autorita’ politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall’autorita’ consolare italiana.

Art. 128. (Art. 129 T. U. 1926).

I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni ((su cose antiche o usate)) se non con le persone provviste della carta di identita’ o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall’Amministrazione dello Stato.(30)

Essi devono tenere un registro delle operazioni ((di cui al primo comma)) che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalita’ di coloro con i quali le operazioni ((di cui al primo comma)) stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.(30)

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.(30)

Le persone, che compiono operazioni ((di cui al primo comma)) con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identita’ nei modi predetti.(30)

L’esercente, che ha comprato cose preziose, non puo’ alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l’acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all’asta pubblica.

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AGGIORNAMENTO (30)

La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno – 9 luglio 1963, n. 121 (in G.U. 1ª s.s. 13/07/1963, n. 187) ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale delle norme contenute nei primi quattro commi dell’art. 128 della legge di pubblica sicurezza, nella parte in cui tali norme riguardano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto nella motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione”.

Capo VI.
Degli operai e domestici e dei direttori di stabilimenti.

Art. 129. (Art. 130 T. U. 1926).

L’autorita’ locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai e ai domestici, a loro richiesta o a richiesta dei rispettivi direttori di stabilimenti, capi officina, impresari o padroni, un libretto nel quale costoro hanno l’obbligo di dichiarare, in occasione del licenziamento o alla fine dell’anno, il servizio prestato, la durata di esso e la condotta tenuta dagli operai e domestici.

((3))

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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 10 gennaio 1935, n. 112 ha disposto (con l’art. 11, comma 1) che “Salvo il disposto dell’art. 14 e fermo restando il disposto dell’art. 19 del Codice di marina mercantile, decorso il sesto mese dall’entrata in vigore della presente legge, cessano di avere effetto, relativamente ai lavoratori in questa, contemplati, l’art. 129 (testo unico) della legge di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, l’art. 16 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, e in genere, salvo deroga autorizzata dal Ministro per le corporazioni, tutte le altre norme di legge, di regolamento, di atti amministrativi o di contratto collettivo di lavoro che prescrivono determinati libretti di lavoro ed altri documenti equipollenti, contenenti in tutto o in parte le notizie da inserire nel libretto previsto dalla presente legge. Senza autorizzazione del Ministro per le corporazioni non possono essere successivamente istituiti e resi obbligatori documenti del genere”.

Art. 130.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480))((58))

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AGGIORNAMENTO (58)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito”.

Capo VII.
Disposizioni finali del titolo III.

Art. 131. (Art. 132 T. U. 1926).

Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli articoli 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi e’ incapace di obbligarsi.

Art. 132. (Art. 133 T. U. 1926).

I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.

TITOLO IV.
Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata.

Art. 133. (Art. 134 T. U. 1926).

Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprieta’ mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l’autorizzazione del prefetto, associarsi per La nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprieta’ stesse.

Art. 134. (Art. 135 T. U. 1926).

Senza licenza del prefetto e’ vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprieta’ mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.

Salvo il disposto dell’art. 11, la licenza non puo’ essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell’Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

((Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l’institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell’istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l’assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall’articolo 11 del presente testo unico, nonche’ dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.))

La licenza non puo’ essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della liberta’ individuale.

Art. 134-bis.

(Disciplina delle attivita’ autorizzate in altro Stato dell’Unione europea).

1. Le imprese di vigilanza privata ((o di investigazione privata))stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l’esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri gia’ assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall’autorita’ del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.

2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalita’ indicate nel regolamento per l’esecuzione del presente testo unico.

((2-bis. Ai fini dello svolgimento dei servizi transfrontalieri e di quelli temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali, le imprese stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea notificano al Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza le attivita’ che intendono svolgere nel territorio nazionale, specificando le autorizzazioni possedute, la tipologia dei servizi, l’ambito territoriale nel quale i servizi dovranno essere svolti e la durata degli stessi. I relativi servizi hanno inizio decorsi dieci giorni dalla notifica, salvo il caso che entro detto termine intervenga divieto del Ministero dell’interno, motivato per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza)).

3. Il Ministro dell’interno e’ autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorita’ degli Stati membri dell’Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell’attivita’, nonche’ dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.))

Art. 135. (Art. 136 T. U. 1926).

I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all’articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalita’ delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identita’, mediante la esibizione della carta di identita’ o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall’Amministrazione dello Stato.

I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella ((…)) o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identita’ o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall’Amministrazione dello Stato.

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2008, N. 59, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 GIUGNO 2008, N. 101)).

Art. 136. (Art. 137 T. U. 1926).

La licenza e’ ricusata a chi non dimostri di possedere capacita’ tecnica ai servizi che intende esercitare.

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2008, N. 59, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 GIUGNO 2008, N. 101)).

La revoca della licenza importa l’immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall’ufficio.

L’autorizzazione puo’ essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.

Art. 137. (Art. 138 T. U. 1926).

Il rilascio della licenza e’ subordinato al versamento nella Cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal prefetto.

La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’ufficio e dell’osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.

Il prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all’erario dello Stato.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell’esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l’ufficio era autorizzato.

Art. 138. (Art. 139 T. U. 1926).

Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti :

1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea;

2° avere raggiunto la maggiore eta’ ed avere adempiuto agli obblighi di leva ;

3° sapere leggere e scrivere ;

4° non avere riportato condanna per delitto ;

5° essere persona di ottima condotta politica e morale ;(62)

6° essere munito della carta di identita’;

7° essere iscritto alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro dell’interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalita’ individuate nel regolamento per l’esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all’individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. ((Costituisce requisito minimo, di cui al primo periodo, l’avere prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate.)).

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l’approvazione, che ha validita’ biennale, il prefetto rilascia altresi’, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d’armi, a tassa ridotta, con validita’ di pari durata.

Ai fini dell’approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d’origine per lo svolgimento della medesima attivita’. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 134-bis, comma 3.

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell’Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d’armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell’interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresi’, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell’esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualita’ di incaricati di un pubblico servizio.

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AGGIORNAMENTO (62)

La Corte Costituzionale con sentenza 18 – 25 luglio 1996, n. 311 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/1996, n. 31) ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 138, primo comma, numero 5, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta “politica” dell’aspirante; b) richiede una condotta morale “ottima” anziche’ “buona”; c) consente di valutare la condotta “morale” per aspetti non incidenti sull’attuale attitudine ed affidabilita’ dell’aspirante ad esercitare le relative funzioni”.

Art. 139. (Art. 140 T. U. 1926).

Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell’autorita’ di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

Art. 140. (Art. 141 ‘I’. U. 1926).

I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da L. 2000 e 6000.

Art. 141. (Art. 142 T. U. 1926).

I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.

TITOLO V.
Degli stranieri.

Capo I.
Del soggiorno degli stranieri nel Regno.

Art. 142.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39))

Art. 143.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39))

Art. 144.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286))

Art. 145.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39))

Art. 146.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39))

Art. 147.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286))

Art. 148.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286))

Art. 149.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286))

Capo II.
Degli stranieri da espellere e da respingere dal Regno.

Art. 150.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39))

Art. 151.

((IL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 152.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39))

TITOLO VI.
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società.

Capo I.
Dei malati di mente, degli intossicati e dei mendicanti.

Art. 153. (Art. 154 T. U. 1926).

Agli effetti della vigilanza dell’autorita’ di pubblica sicurezza, gli esercenti una professione sanitaria sono obbligati a denunziare all’autorita’ locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone da loro assistite o esaminate che siano affette da malattia di mente o da grave infermita’ psichica, le quali dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a se’ o agli altri.

L’obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.

Art. 154. (Art. 155 T. U. 1926).

E’ vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Le persone riconosciute dall’autorita’ locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza ne’ parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte dal prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro dell’interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro Comune.

Il Ministro puo’ autorizzare il prefetto a disporre il ricovero dell’inabile in un istituto di assistenza o beneficenza.

Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.

Quando il comune e le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte, le spese sono in tutto in parte a carico dello Stato.

(16) ((44a))

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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968 ha disposto (con l’art. 18, comma 1) che “I servizi di cui all’art. 2 del regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, modificato dal regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e i provvedimenti di ricovero degli inabili a proficuo lavoro, di cui all’articolo 154 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sono attribuiti al prefetto. All’uopo, in ciascun esercizio finanziario saranno disposti dal Ministero dell’interno congrui accreditamenti a favore delle Prefetture, sui competenti capitoli di bilancio”.

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AGGIORNAMENTO (44a)

Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, numero 16) l’attribuzione ai Comuni della funzione relativa ai “provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155”.

Art. 155. (Art. 156 T. U. 1926).

I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati dall’autorita’ locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo.

Decorso il termine all’uopo stabilito nella diffida, l’inabile al lavoro e’ ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti.

((44a))

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AGGIORNAMENTO (44a)

Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, numero 16) l’attribuzione ai Comuni della funzione relativa ai “provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155”.

Art. 156.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1981, N. 659))

Capo II.
Delle persone sospette, dei liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza, del rimpatrio e degli espatri abusivi.

Art. 157. (Art. 158 T. U. 1926).

Chi, fuori del proprio Comune, desta sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli Ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non puo’ o non vuol dare contezza di se’ mediante l’esibizione della carta di identita’ o con altro mezzo degno di fede, e’ condotto dinanzi l’autorita’ locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, puo’ farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione.((18))

Questa disposizione si applica anche alle persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralita’.((18))

L’autorita’ di pubblica sicurezza puo’ vietare a chi e’ rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di ritornare nel Comune dal quale e’ allontanato, senza preventiva autorizzazione dell’autorita’ stessa.((18))

I contravventori sono puniti con l’arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, sono tradotti al luogo di rimpatrio.

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AGGIORNAMENTO (18)

La Corte Costituzionale con sentenza 14 – 23 giugno 1956, n. 2 (in G.U. 1ª s.s. 23/06/1956, n. 155) ha dichiarato l’illegittimita’ “costituzionale:

a) del primo comma dell’art. 157 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con decreto 18 giugno 1931 n. 773, nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone sospette;

b) dei commi secondo e terzo dello stesso articolo nelle parti relative al rimpatrio per traduzione”.

Art. 158. (Art. 160 T. U. 1926).

Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatri o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, e’ punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore a L. 20.000.((24))

In ogni altro caso, chiunque espatri o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto e’ punito con l’arresto da tre mesi a un anno e con l’ammenda da L. 2000 a 6000.

E’ autorizzato l’uso delle armi, quando sia necessario, per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.

(2)

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AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio Decreto 25 settembre 1934, n. 1511 ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che “Per il reato di espatrio clandestino, preveduto dall’articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e per i reati in materia di emigrazione, preveduti dagli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 24 luglio 1930, n. 1278, e’ concessa amnistia”.

Ha inoltre disposto (con l’art. 22, comma 1) che la presente modifica ha effetto per i fatti commessi fino a tutto il 24 settembre 1934.

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AGGIORNAMENTO (24)

La Corte Costituzionale con sentenza 5 – 18 marzo 1959, n. 19 (in G.U. 1ª s.s. 21/03/1959, n. 70) ha dichiarato l’illegittimita’ “costituzionale del primo comma dell’art. 158 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 13 giugno 1931, n. 773, in riferimento all’art. 16 della Costituzione”.

Art. 159. (Art. 161 T. U. 1926).

Il Ministro dell’interno, o, per sua delegazione, le autorita’ di pubblica sicurezza, possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio.

Art. 160. (Art. 162 T. U. 1926).

I cancellieri delle Preture, dei Tribunali e delle Corti di Appello hanno l’obbligo di trasmettere ogni quindici giorni il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive, al questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l’ultima dimora.

Art. 161. (Art. 163 T. U. 1926).

I direttori degli stabilimenti carcerari e degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva hanno l’obbligo di segnalare per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato al questore, che ne informa, nei tre giorni successivi, quello della provincia alla quale il liberando e’ diretto.

Art. 162. (Art. 164 T. U. 1926).

I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all’ammonizione o che debbono essere sottoposti alla liberta’ vigilata hanno l’obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell’articolo precedente, di presentarsi all’autorita’ di pubblica sicurezza locale, che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario.((29))

I pregiudicati pericolosi possono essere tradotti in istato di arresto davanti all’autorita’ predetta.((29))

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AGGIORNAMENTO (29)

La Corte Costituzionale 24 – 30 maggio 1963 n. 72 (in G.U. 1ª s.s. 08/06/1963, n. 153) ha dichiarato “in riferimento agli articoli 13 e 16 della Costituzione:

a) l’illegittimita’ delle norme contenute nel secondo comma dell’art. 162 della legge di pubblica sicurezza e nella parte del primo comma dell’articolo stesso la’ dove e’ detto “che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario”.

Art. 163. (Art. 165 T. U. 1926).

Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall’itinerario ad esse tracciato.

Nel caso di trasgressione esse sono punite con l’arresto da uno a sei mesi.

Scontata la pena, sono fatte proseguire per traduzione.

La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, all’autorita’ di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via.

Capo III.
Dell’ammonizione.

Art. 164. (Art. 166 T. U. 1926).

Il questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzia al prefetto, per l’ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente.

Sono altresi’ denunziati per l’ammonizione i diffamati per delitti di cui all’articolo seguente.

La denunzia puo’ essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del questore.

((19))

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AGGIORNAMENTO (19)

La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno – 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l’illegittimita’ “costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia”.

Art. 165. (Art. 167 T. U. 1926).

E’ diffamata la persona la quale e’ designata dalla voce pubblica come abitualmente colpevole:

1° dei delitti contro la personalita’ dello Stato o contro l’ordine pubblico e di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorita’;

2° del delitto di strage;

3° dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione dolosa dell’uso di stupefacenti;

4° dei delitti di falsita’ in monete e in carte di pubblico credito;

5° dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o di minori, di istigazione alla prostituzione o favoreggiamento, di corruzione di minorenni;

6° dei delitti contro la integrita’ e la sanita’ della stirpe commessi da persone esercenti l’arte sanitaria ;

7° dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesione personale ;

8° dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura ;

9° della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti;

quando per tali reati sia stata sottoposta a precedimento penale terminato con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.

((19))

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AGGIORNAMENTO (19)

La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno – 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l’illegittimita’ “costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia”.

Art. 166. (Art. 168 e 176 T. U. 1926).

L’ammonizione ha la durata di due anni ed e’ pronunciata, da una Commissione provinciale composta del prefetto, del procuratore del Re, di un giudice – designato dal presidente del tribunale – del questore, del comandante l’Arma dei carabinieri reali nella provincia e di un cittadino di specchiata probita’ nominato dal sindaco del Comune capoluogo di provincia. Un funzionario di gruppo A di grado inferiore al 10° designato dal prefetto, assistera’ come segretarie.

La Commissione e’ convocata e presieduta dal prefetto, e, in caso di assenza od impedimento, dal vice prefetto. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parita’, prevale quello del presidente.

((19))

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AGGIORNAMENTO (19)

La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno – 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l’illegittimita’ “costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia”.

Art. 167. (Art. 169 T. U. 1926).

Entro cinque giorni dalla comunicazione della denunzia alla Commissione di cui all’articolo precedente, questa intima al denunziato atto di comparizione con invito a presentare le sue difese.

L’atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali la denuncia e’ fondata.

((19))

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AGGIORNAMENTO (19)

La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno – 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l’illegittimita’ “costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia”.

Art. 168. (Art. 170 T. U. 1926).

Il termine a comparire non e’ minore di giorni tre ne’ maggiore di dieci da quello della notificazione dell’invito. Questo deve essere redatto in due copie, una delle quali con la relazione dell’eseguita notificazione da parte dell’agente incaricato e’ allegata agli atti del procedimento.

Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nell’ora indicati nell’invito e non giustifichi la non comparizione, la Commissione, accertata la regolarita’; della notificazione, ne ordina l’accompagnamento davanti ad essa per mezzo della forza pubblica.

Se l’ordine di accompagnamento non puo’ avere esecuzione per l’irreperibilita’ del denunziato, la Commissione, quando ritenga di avere elementi sufficienti, puo’ pronunciare in merito.

((19))

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AGGIORNAMENTO (19)

La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno – 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l’illegittimita’ “costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia”.

Art. 169. (Art. 171 T. U. 1926).

Il denunziato che si presenta al procedimento puo’ farsi assistere da un difensore e, se contesta il fondamento della denuncia, e’ ammesso a presentare le prove a sua difesa.

La Commssione, proceduto all’interrogatorio del denunziato ed all’esame delle prove e tenute presenti le conclusioni della difesa, pronuncia in merito con ordinanza.

Contro di questa e’ ammesso ricorso solo per motivi d’incompetenza o violazione di legge, nel termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento, alla Commissione di appello, avente sede presso il Ministero dell’interno e di cui all’art. 2.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

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AGGIORNAMENTO (19)

La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno – 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l’illegittimita’ “costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia”.

Art. 170. (Art. 172 T. U. 1926).

Se si tratta di ozioso, di vagabondo, di persona sospetta di vivere col provento di reati, la Commissione gli prescrive, nell’ordinanza di ammonizione, di darsi in un congruo termine al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, all’autorita’ locale di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all’autorita’ medesima.

Se si tratta di persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato, la Commissione, oltre alle prescrizioni suindicate puo’ imporre tutte quelle altre che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle particolari condizioni sociali e familiari dell’ammonito e alle speciali esigenze di difesa sociale o politica.

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AGGIORNAMENTO (19)

La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno – 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l’illegittimita’ “costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia”.

Art. 171. (Art. 173 T. U. 1926)

Se si tratta di persona diffamata a termini dell’art. 165, la Commissione prescrive ad essa, nell’ordinanza di ammonizione, di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione a sospetti e di non allontanarsi dalla sua dimora senza preventivo avviso all’autorita’ locale di pubblica sicurezza.

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AGGIORNAMENTO (19)

La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno – 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l’illegittimita’ “costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia”.

Art. 172. (Art. 174 T. U. 1926).

La Commissione prescrive, inoltre, all’ammonito, di non associarsi a persone pregiudicate o sospette, di non rincasare la sera piu’ tardi e di non uscire la mattina piu’ presto di una data ora, di non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.

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AGGIORNAMENTO (19)

La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno – 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l’illegittimita’ “costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia”.

Art. 173. (Art. 175 e 177 T. U. 1926).

Contro le decisioni della Commissione non e’ ammesso ricorso.

Su istanza dell’interessato o su proposta del questore, o anche d’ufficio, la Commissione puo’: a) revocare l’ammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu pronunciata o per errore di fatto; b) modificare le prescrizioni imposte e sospendere l’ammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello della sua durata.

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AGGIORNAMENTO (19)

La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno – 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l’illegittimita’ “costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia”.

Art. 174. (Art. 176 e 178 T. U. 1926).

Il contravventore alle prescrizioni dell’ordinanza di ammonizione e’ punito con l’arresto da tre mesi a un anno. Salvo quanto e’ prescritto da altre disposizioni di legge, l’ammonito che, per un reato commesso dopo l’ordinanza di ammonizione, abbia riportato condanna a pena detentiva puo’ essere sottoposto a liberta’ vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

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AGGIORNAMENTO (19)

La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno – 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l’illegittimita’ “costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia”.

Art. 175. (Art. 179 T. U. 1926).

Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la liberta’ vigilata, durante la loro esecuzione non si puo’ far luogo all’ammonizione; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

((19))

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AGGIORNAMENTO (19)

La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno – 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l’illegittimita’ “costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia”.

Art. 176. (Art. 176 T. U. 1926).

L’ammonizione comincia a decorrere dal giorno della ordinanza e cessa di diritto allo scadere del biennio se l’ammonito non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

Se nel corso del biennio l’ammonito commetta un reato, per il quale riporti successivamente condanna e l’ammonizione non debba cessare, il biennio ricomincia a decorrere dal giorno nel quale e’ scontata la pena.

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AGGIORNAMENTO (19)

La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno – 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l’illegittimita’ “costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia”.

Capo IV.
Dei provvedimenti relativi ai minori degli anni diciotto.

Art. 177. (Art. 180 e 182 T. U. 1926).

Il minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo, diffamato a termini di questo testo unico o che esercita abitualmente la mendicita’ o il meretricio e’ denunciato dal questore al presidente del Tribunale.

Il presidente, eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina che il denunciato sia consegnato al padre, all’ascendente, o al tutore, con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui ; sotto comminatoria del pagamento di una somma fino a lire duemila a favore della Cassa delle ammende.

Nel caso di persistente trascuranza puo’ essere pronunciata la perdita dei diritti di patria potesta’ e di tutela.

Art. 178. (Art. 181 T. U. 1926).

Se il minore degli anni diciotto e’ privo di genitori, ascendenti o tutori o se costoro non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente del Tribunale ordina che sia ricoverato, non oltre il termine della minore eta’, presso qualche famiglia onesta che consenta di accettarlo, ovvero in un istituto di correzione.

I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che sara’ di volta in volta determinata.

Art. 179. (Art. 183 T. U. 1926).

Contro il provvedimento del presidente del Tribunale e’ ammesso ricorso al primo presidente della Corte di appello.

Il ricorso puo’ essere proposto tanto da chi esercita la patria potesta’ o la tutela sul minore, quanto dal pubblico ministero.

Il primo presidente della Corte di appello, prima di provvedere sul ricorso, deve sentire il procuratore generale.

Capo V.
Del confino di polizia.

Art. 180. (Art. 185 T. U. 1926).

Il confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si sconta, con l’obbligo del lavoro, in una colonia o in un comune del Regno diverso dalla residenza del confinato.

Art. 181. (Art. 184 T. U. 1926).

Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica:

1° gli ammoniti;

2° le persone diffamate a’ termini dell’art. 165;

3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un’attivita’ rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l’azione dei poteri dello Stato, ((…)).

L’assegnazione al confino fa cessare l’ammonizione.

L’assegnazione al confino di polizia non puo’ essere ordinata quando, per lo stesso fatto fatto , sia stato iniziato procedimento penale e, se sia stata disposta l’assegnazione al confino, questa e’ sospesa.

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AGGIORNAMENTO (6)

Il Regio D.L. 17 settembre 1940, n. 1374, convertito, senza modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1940, n. 1915 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Durante l’attuale stato di guerra, il Ministero dell’interno puo’ disporre l’internamento delle persone contemplate dall’art. 181 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773”.

Art. 182. (Art. 186 T. U. 1926).

L’assegnazione al contino di polizia e’ pronunciata con ordinanza dalla Commissione provinciale di cui all’art. 166, su rapporto motivato del questore.

Nell’ordinanza e’ determinata la durata.

La Commissione puo’ ordinare l’immediato arresto delle persone proposte per l’assegnazione al confino.

((Il denunziato che si presenta alla Commissione o e’ tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per l’interrogatorio, puo’ farsi assistere dal difensore)).

Art. 183. (Art. 187 T. U. 1926).

Le ordinanze della Commissione sono trasmesse al Ministero dell’interno per la designazione del luogo in cui deve essere scontato il confino e per la traduzione del confinato.

Art. 184. (Art. 188 T. U. 1926).

((Contro l’ordinanza di assegnazione al confino di polizia e’ ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione di appello avente sede presso il Ministero dell’interno. Il ricorso non ha, efficacia sospensiva. Il ricorrente puo’ farsi rappresentare da un difensore, munito di mandato speciale.

La Commissione di appello e’ composta del Sottosegretario di Stato per l’interno che la convoca e la presiede, del capo della polizia, dell’avvocato generale presso una corte d’appello, di un presidente di corte d’appello o consigliere di cassazione, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, di un ufficiale generale dell’Arma dei carabinieri reali, designato dal proprio Comando generale e di un cittadino di specchiata probita’, inscritto nelle liste dei giudici popolari e nominato dal Ministro per la grazia e giustizia. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parita’, prevale quello del presidente.

Un funzionario della Direzione generale di pubblica sicurezza di grado non inferiore all’8° assistera’ come segretario.

Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dell’interno per l’esecuzione)).

Art. 185. (Art. 189 T. U. 1926).

Tanto nel caso di confino in un comune del Regno, quanto nel caso di confino in una colonia, il confinato ha l’obbligo di darsi a stabile lavoro nei modi stabiliti dall’autorita’ di pubblica sicurezza preposta alla sua sorveglianza.

L’autorita’ predetta, nel prescrivere al confinato di darsi a stabile lavoro, terra’ conto delle necessita’ locali e della natura dei lavori pubblici da eseguire, secondo le determinazioni delle competenti autorita’.

L’assegnato al confino deve, inoltre, osservare tutte le altre prescrizioni dell’autorita’ di pubblica sicurezza.

Le prescrizioni predette sono trascritte sopra una carta di permanenza che e’ consegnata al confinato.

Della consegna e’ redatto processo verbale.

Art. 186. (Art. 190 T. U. 1926).

All’assegnato al confino puo’ essere, fra l’altro, prescritto:

1° di non allontanarsi dall’abitazione scelta, senza preventivo avviso all’autorita’ preposta alla sorveglianza;

2° di non rincasare la sera piu’ tardi e di non uscire il mattino piu’ presto di una determinata ora;

3° di non detenere o portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;

4° di non frequentare postriboli, osterie od altri esercizi pubblici;

5° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;

6° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti ;

7° di presentarsi all’autorita’ di pubblica sicurezza, preposta alla sorveglianza, nei giorni che gli sono indicati, e ad ogni chiamata di essa;

8° di portare sempre con se’ la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 187. (Art. 191 T. U. 1926).

Qualora il confinato tenga buona condotta, il Ministro dell’interno puo’ liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito nell’ordinanza di assegnazione.

Art. 188. (Art. 192 T. U. 1926).

Se il confinato liberato condizionalmente tiene cattiva condotta, il Ministro dell’interno puo’ rinviarlo al confino fino al compimento del termine, non computato il tempo trascorso in liberta’ condizionale o in espiazione di pena.

Art. 189. (Art. 193 T. U. 1926).

Il confinato non puo’ allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli.

Il confinato che contravviene alle disposizioni di questo capo e’ punito con l’arresto da tre mesi ad un anno.

Il tempo trascorso in carcerazione preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non e’ computato nella durata del confino

Il confino cessa di diritto se il confinato e’ sottoposto a misura di sicurezza detentiva. Se al confinato e’ ordinata la liberta’ vigilata, il confinato vi e’ sottoposto dopo la cessazione del confino.

TITOLO VII.
Del meretricio.

Art. 190. (Art. 194 T. U. 1926).

Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si esercita abitualmente la prostituzione sono dall’autorita’ locale di pubblica sicurezza, a richiesta dell’esercente o d’ufficio, dichiarati locali di meretricio. ((22))

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AGGIORNAMENTO (22)

La L. 20 febbraio 1958, n. 75 ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che “Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi dell’art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge”.

Art. 191. (Art. 195 T. U. 1926).

Nessun locale di meretricio puo’ essere posto in esercizio prima della dichiarazione di cui all’articolo precedente.

Il locale abusivamente aperto e’ fatto chiudere dall’autorita’ di pubblica sicurezza entro le 24 ore.

Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio.

((Il contravventore e’ punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da lire mille a diecimila)).

Art. 192. (Art. 196 T. U. 1926).

Oltre a quanto e’ disposto dall’articolo precedente, l’autorita’ locale di pubblica sicurezza ha facolta’ di impedire che un locale possa essere adibito ad uso di meretricio, ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell’interesse della moralita’ pubblica, del buon costume o dell’ordine pubblico.

Nessun locale puo’ essere adibito ad uso di meretricio contro la volonta’ del proprietario o di chiunque altro abbia diritto di disporre del locale stesso.

Non puo’ neppure essere adibito a tale uso un locale che per la sua speciale ubicazione e particolarmente perche’ vicino ad edifizi destinati all’istruzione, o all’educazione o al culto, oppure a caserme, a mercati o ad altri luoghi di pubblica riunione puo’ offrire, a giudizio dell’autorita’ di pubblica sicurezza, occasione a scandalo.

Quando un locale, gia’ dichiarato di meretricio, viene a trovarsi nelle condizioni suddette, ne e’ ordinata la chiusura.

Art. 193. (Art. 198 T. U. 1926).

Chi intende adibire un locale a uso di meretricio deve sottoscrivere, nei modi indicati dal regolamento, un atto di sottomissione davanti all’autorita’ di pubblica sicurezza, nel quale sono determinate le condizioni e gli obblighi a cui l’esercizio del locale deve essere subordinato.

La inosservanza di tali obblighi importa l’immediata chiusura del locale, senza pregiudizio dell’applicazione della legge penale.

Art. 194. (Art. 199 T. U. 1926).

Chi esercita un locale dichiarato di meretricio, quando modifica il locale stesso o i suoi accessi senza permesso dell’autorita’ locale di pubblica sicurezza, e’ punito con l’arresto da tre mesi a un anno e con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila ed e’ obbligato a ridurre le cose in pristino.

Alla stessa pena soggiace l’esercente che non notifica all’autorita’ di pubblica sicurezza le generalita’ delle persone ammesse all’esercizio del meretricio ovvero scientemente, o per incuria della vigilanza sanitaria, ammette nel locale o permette che vi rimangano, anche temporaneamente, donne affette da malattie celtiche che diano luogo al pericolo di contagio.

Art. 195. (Art. 200 T. U. 1926).

I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore stabilite dall’autorita’ di pubblica sicurezza.

Il trasgressore a questa prescrizione e’ punito con l’arresto da un mese a un anno e con l’ammenda da lire cinquecento a tremila.

Art. 196. (Art. 201 T. U. 1926).

Nei locali di meretricio sono vietati:

a) i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta ;

b) lo spaccio di cibi e bevande;

c) l’accesso dei minori degli anni diciotto.

E’ altresi’ vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubbriachezza.

Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire cinquecento a tremila.

Art. 197. (Art. 202 T. U. 1926).

Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza hanno facolta’ di procedere in qualsiasi tempo a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone che vi si trovano.

Quando in un locale di meretricio si formano riunioni troppo numerose e tali da potersi ritenere pericolose per l’ordine pubblico o per la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono ordinarne lo sgombro.

Art. 198. (Art. 203 T. U. 1926).

E’ vietato all’esercente locali di meretricio di richiedere o accettare, sotto qualsiasi forma o pretesto, dalle donne accolte nei locali stessi, danaro o altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione, per garantire l’impegno assunto dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo.

L’infrazione a tale divieto e’ punita con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da lire mille a cinquemila.

Art. 199. (Art. 204 T. U. 1926).

L’esercente un locale di meretricio, il quale impedisce a una donna di lasciare il locale stesso, anche se essa vi sia entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio, e abbia contratto qualunque promessa, obbligazione o debito, e’ punito, quando il fatto non costituisce un piu’ grave reato, con l’arresto da tre mesi a un anno e con l’ammenda fino a lire cinquemila.

Art. 200. (Art. 205 T. U. 1926).

Oltre quanto e’ disposto dagli articoli precedenti l’autorita’ di pubblica sicurezza ordina la chiusura dei locali di meretricio nei casi seguenti :

1° quando risulta che i locali sono divenuti forniti d’infezione di malattie celtiche;

2° quando vi si esercita il meretricio di minorenni ;

3° quando risulta che nei locali sono sottratte donne alle ispezioni o alle visite ordinate dall’autorita’ di pubblica sicurezza o sanitaria o che una donna allontanata per malattia e’ stata nuovamente ivi accolta senza certificato medico di guarigione ;

4° quando si e’ impedito o tentato di impedire o in qualsiasi modo si e’ ostacolato l’accesso agli ufficiali o agli agenti di pubblica sicurezza o ai sanitari incaricati della visita o si e’ impedito o si e’ tentato di impedire o in qualunque modo ostacolato l’esercizio delle loro funzioni;

5° nel caso di recidiva nelle contravvenzioni prevedute dagli articoli 195 e 196;

6° quando chi ha diritto di disporre del locale dichiara di non volere che sia ulteriormente destinato al meretricio, tranne che la concessione del locale a tale uso sia stata fatta in iscritto da chi poteva disporre del locale medesimo. In questo caso non puo’ essere ritirata l’autorizzazione prima del termine stabilito se questo fu fissato, e, quando non sia stato fissato, prima del termine all’uopo stabilito dall’autorita’ di pubblica sicurezza.

Art. 201. (Art. 206 T. U. 1926).

Oltre quanto e’ disposto dagli articoli precedenti, l’autorita’ di pubblica sicurezza puo’ ordinare di ufficio la chiusura di qualsiasi locale di meretricio, abituale od occasionale, notorio o clandestino o sospetto, quando ragioni di ordine pubblico, di igiene, di moralita’ o sicurezza pubblica la consigliano.

Art. 202. (Art. 208 T. U. 1926).

((Quando, nonostante l’ordinanza di chiusura, il locale continua ad essere tenuto aperto o in esercizio, ovvero e’ riaperto senza il preventivo permesso della autorita’ di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila)).

Art. 203. (Art. 209 T. U. 1926).

Chi ha esercitato un locale dichiarato o non dichiarato di meretricio, del quale sia stata ai termini degli articoli precedenti, ordinata la chiusura, per fatti a lui imputabili anche a titolo di colpa, ovvero sia incorso in piu’ condanne per contravvenzione alle disposizioni di questo capo, non puo’ condurre lo stesso o altro locale di meretricio per la durata di anni cinque.

Art. 204. (Art. 210 T. U. 1926).

L’autorita’ locale di pubblica sicurezza puo’ impedire che un locale, del quale e’ stata ordinata la chiusura, sia riaperto allo stesso scopo, prima che sia trascorso un anno dalla data della relativa ordinanza.

Deve essere sempre ordinata la chiusura definitiva di quei locali di meretricio, nei quali si somministrano o si detengono sostanze stupefacenti o nei quali si accolgono persone dedite all’uso delle sostanze stesse o comunque si permette o favorisce l’uso di esse.

Art. 205. (Art. 211 T. U. 1926).

L’autorita’ di pubblica sicurezza puo’ far sottoporre a visita sanitaria le donne che esercitano il meretricio anche fuori dei locali dichiarati o inviarle nelle sale di cura, quando vi e’ sospetto che sono affette da malattie contagiose.

Sono sospette di malattia contagiosa le donne esercenti il meretricio anche fuori dei locali dichiarati quando si rifiutano di sottoporsi alla visita.

Art. 206. (Art. 212 T. U. 1926).

La dichiarazione di locale di meretricio e’ revocata, su domanda degli interessati, quando nel locale e’ cessato l’esercizio del meretricio.

Art. 207. (Art. 197 e 207 T. U. 1926).

Contro qualsiasi provvedimento dell’autorita’ locale di pubblica sicurezza, nelle materie disciplinate in questo capo, gli interessati possono ricorrere nei modi stabiliti dal regolamento.

Sul reclamo decide una Commissione presieduta dal prefetto o da chi ne fa le veci, composta dal podesta’ o da un suo delegato e da un rappresentante del pubblico ministero presso il Tribunale.

Il Ministero dell’interno ha facolta’, nell’interesse della moralita’ pubblica, del buon costume o dell’ordine pubblico di annullare le deliberazioni della Commissione predetta con le quali si autorizza l’esercizio di un locale di meretricio.

Contro tale provvedimento non e’ ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimita’.

Art. 208. (Art. 213 T. U. 1926).

E’ vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

E’ parimente proibito:

a) seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento;

b) affacciarsi alle finestre e trattenersi sulla soglia delle case dichiarate locali di meretricio;

c) fare pubblica indicazione di locali di meretricio o fare, in qualsiasi modo, offerta di lenocinio.

((Le contravvenzione alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un reato piu’ grave sono punite con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da lire mille a diecimila)).

TITOLO VIII.
Delle associazioni, enti ed istituti.

Art. 209.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1982, N. 17))

Art. 210. (Art. 215 T. U. 1926).

Salvo quanto e’ disposto dall’articolo precedente, il prefetto puo’ disporre, con decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgono un’attivita’ contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato.

Nel decreto puo’ essere ordinata la confisca dei beni sociali.

Contro il provvedimento del prefetto si puo’ ricorrere al Ministro dell’interno.

Contro il provvedimento del Ministro non e’ ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimita’.

((34))

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AGGIORNAMENTO (34)

La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno – 12 luglio 1967, n. 114 (in G.U. 1ª s.s. 17/07/1967, n. 177) ha dichiarato l’illegittimita’ “costituzionale dell’art. 215 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 novembre 1926, n. 1848, e dell’art. 210 del successivo Testo unico delle medesime leggi, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773”.

Art. 211.

E’ vietato promuovere, costituire, organizzare o dirigere nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza l’autorizzazione del Ministro dell’interno.

E’ altresi’ vietato al cittadino, residente nel territorio dello Stato, partecipare ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza l’autorizzazione del Ministro dell’interno.

((50))

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AGGIORNAMENTO (50)

La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno – 3 luglio 1985, n. 193 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/1985, n. 161) ha dichiarato l’illegittimita’ “costituzionale degli artt. 274 cod. pen. e 211 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U. leggi di Pubblica sicurezza)”.

Art. 212.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1982, N. 17))((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

La L. 25 gennaio 1982, n. 17 ha disposto (con l’art. 6, comma 1) che “Tuttavia le disposizioni del citato articolo 212 continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che risultino avere aderito all’associazione di cui all’articolo 5 e comunque ai fatti compiuti prima dell’entrata in vigore della presente legge. In tal caso, le sanzioni debbono essere commisurate al grado di corresponsabilita’ del dipendente nella associazione, nonche’ alla posizione ricoperta nell’ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni esercitate. Restano ferme le norme vigenti per quanto riguarda gli organi competenti all’accertamento delle responsabilita’ disciplinari”.

Art. 213.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480))((58))

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AGGIORNAMENTO (58)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito”.

TITOLO IX.
Dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra.

Art. 214. (Art. 219 T. U. 1926).

Nel caso di pericolo di disordini il Ministro dell’interno con l’assenso del Capo del Governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di pericolo pubblico.

Art. 215. (Art. 220 T. U. 1926).

Durante lo stato di pericolo pubblico il prefetto puo’ ordinare l’arresto o la detenzione di qualsiasi persona, qualora cio’ ritenga necessario per ristabilire o per conservare l’ordine pubblico.

Art. 216. (Art. 221 T. U. 1926).

Oltre quanto e’ disposto dall’art. 2, qualora la dichiarazione di pericolo pubblico si estenda all’intero territorio del Regno, il Ministro dell’interno puo’ emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, sulle materie che abbiano comunque attinenza all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.

I contravventori alle ordinanze predette sono puniti con l’arresto non inferiore a un anno, salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi.

La disposizione precedente si applica anche a coloro che contravvengono alle ordinanze del prefetto emesse durante lo stato di dichiarato pericolo pubblico, in forza dei poteri che gli sono conferiti dall’art. 2.

Art. 217. (Art. 222 T. U. 1926).

Qualora sia necessario affidare all’autorita’ militare la tutela dell’ordine pubblico, il Ministro dell’interno, con l’assenso del Capo del Governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di guerra.

Sono applicabili, in tal caso, le disposizioni degli articoli precedenti. La facolta’ di emanare ordinanze spetta all’autorita’ che ha il comando delle forze militari.

I contravventori sono puniti a termini del primo capoverso dell’articolo precedente.

Art. 218. (Art. 223 T. U. 1926).

Durante il dichiarato stato di guerra le autorita’ civili continuano a funzionare per tutto quanto non si riferisce all’ordine pubblico.

Per cio’ che riguarda l’ordine pubblico le autorita’ civili esercitano quei poteri che l’autorita’ militare ritiene di delegare ad esse.

Art. 219. (Art. 224 T. U. 1926).

((Durante il dichiarato Stato di guerra sono giudicate dai Tribunali Militari le persone imputate di delitti contro la personalita’ dello Stato previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale.

Gli imputati di delitti contro l’ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio sono giudicati dall’Autorita’ giudiziaria ordinaria)).

TITOLO X.
Disposizioni finali e transitorie.

Art. 220. (Art. 18, 23, 83, 114, 158, 160, 165, 221 T. U. 1926).

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chi e’ colto in flagranza dei reati preveduti dagli articoli 19, 24, 85, 113, 157, 158, 163, 216 e 217 di questo testo unico. ((37))

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AGGIORNAMENTO (37)

La Corte Costituzionale con sentenza 11 – 20 marzo 1970, n. 39 (in G.U. 1ª s.s. 25/03/1970, n. 76) ha dichiarato l’illegittimita’ “costituzionale dell’art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui, richiamando l’art. 85 dello stesso testo unico, impone l’arresto in flagranza di chi contravvenga al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico o aperto al pubblico”.

Art. 221. (Art. 225 T. U. 1926).

Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell’interno, saranno pubblicati il regolamento generale per l’esecuzione di questo testo unico e i regolamenti speciali necessari per determinate materie da esso regolate.

((Salvo quanto previsto dall’art. 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a lire duecentomila)).((58))

Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti sulle materie regolate in questo testo unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute.

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AGGIORNAMENTO (58)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito”.

Art. 221-bis.

((1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 121, 131, 146, 149, 180, 181, 185, 186, 192, 196, 199, 211, 219, 220, 221, 222, 229, 230, commi da 1 a 3, 240, 241, 242, limitatamente alle attivita’ previste dall’art. 126 del presente testo unico, e 260 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni)).

((58))

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AGGIORNAMENTO (58)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito”.

Art. 222.

Entro un quinquennio dall’entrata in vigore di questo testo unico, le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali, gia’ date o declamate in pubblico nel Regno, potranno essere ulteriormente rappresentate, senza ottemperare al disposto dell’art. 73.

Esse saranno comunicate al prefetto della provincia – dove per la prima volta verranno rappresentate o declamate, dopo la entrata in vigore di questo testo unico – il quale ha facolta’ di vietarle per ragioni di morale o di ordine pubblico.

Quando il prefetto ne autorizzi la rappresentazione, l’autorizzazione e’ valida per tutto il Regno.

Contro il divieto del prefetto e’ ammesso ricorso al Ministro dell’interno, che decide, sentita la commissione di cui all’art. 73.

Il Ministro dell’interno puo’, in qualunque momento, procedere a nuovo esame delle produzioni teatrali di cui nella prima parte di questo articolo.

Anche per queste produzioni si applica il disposto dell’articolo 74.

Art. 223. (Art. 227 T. U. 1926).

Le assegnazioni al domicilio coatto, pronunciate ai termini del capo V titolo III del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, s’intendono commutate in assegnazioni al confine di polizia, ai termini di questo testo unico.

Art. 224. (Art. 229 T. U. 1926).

L’art. 2 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1058, e’ abrogato.

I ricorsi, che all’atto di pubblicazione del testo unico approvato col R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848 fossero stati gia’ presentati alla Giunta provinciale amministrativa e non fossero ancora decisi, sono considerati come ricorsi gerarchici e sottoposti alle decisioni del prefetto.

Visto, d’ordine di Sua Maesta’ il Re :

Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l’interno :

Mussolini.

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