29 Colpi nelle Armi Demilitarizzate Sportive, il Banco proprio non ci sta

Riceviamo oggi a seguito di una Nostra memoria inviata al Banco ed al Ministero dell’Interno riguardante le armi sportive demilitarizzate.

Ma andiamo con ordine.
In data 16 ottobre abbiamo inviate le nostre osservazioni.

Alla data odierna riceviamo la riposta del Banco di Prova di Gardone Val Trompia: Banco 20171030 Demi Sport 29 Risposta M. Schiavo

https://www.bancoprova.it/index.php/faq.html#CARABINA223
“[…] c) La legge 110/75 all’art. 2, comma 2, prevede che la sua carabina, pur potendosi prestare all’utilizzo di munizioni da guerra, puo’ essere considerata comune se ha specifiche caratteristiche per l’effettivo impiego per uso caccia o sportivo, ed abbia limitato volume di fuoco.
[…]
Armi demilitarizzate, ove conformemente a quanto prescritto dalla C.C.C.A. limita la capacità dei caricatori a 5 colpi;
Armi somiglianti ad un arma con funzionamento automatico idonee ad utilizzare munizionamento militare, si limita la capacità dei caricatori ad un massimo di 29 colpi.”

Non rimane chiaro quale idea abbia in Banco di Prova circa le armi demilitarizzate.
Ricordiamo che per il nostro ordinamenti giuridico non esiste la categoria di armi demilitarizzate, in quanto una volta che esso sono state oggetto delle operazioni di demilitarizzazione risultano giuridicamente essere armi comuni come tutte le altre.
Non vi è nessuna differenza tecnica-legale tra un carabina di modello AK che sia stata creata partendo un receiver civile ed una sorellastra costruita con un receiver oggetto delle operazioni di demilitarizzazione; alla fine sempre una carabina semiautomatica rimane.

Per giunta si corda che se il Legislatore avesse voluto impedire alle armi demilitarizzate di poter essere utilizzate dagli sportivi per poter partecipare a competizione sportive poteva espressamente prevederlo in sede di stesura del Decreto Legislativo 121/2013.
Anche le stesse associazioni sportive non si capisce perchè, se fossero state vietate, abbiano ammesso parere favorevole per la disciplina IPSC.

© 2017 – 2018, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
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Una risposta a “29 Colpi nelle Armi Demilitarizzate Sportive, il Banco proprio non ci sta”

  1. Secondo il mio parere”limitato volume di fuoco”NON c’entra una beata mazza con”limitata capacità di capienza del caricatore o serbatoio”
    Tutto sta nella discutibile norma dell’articolo di legge in questione!
    Infatti nella lingua Italiana “limitato volume di fuoco”significa,a mio modesto parere che l’arma in questione debba essere priva e giustamente della predisposizione del tiro a raffica!
    Infatti se il legislatore avesse voluto limitare la capacità dei caricatori o serbatoi avrebbe senz’altro scritto queste testuali parole.
    omissis:la capacità dei caricatori o serbatoi non deve essere pari o superiore a 30 colpi!
    Insomma come si fece x la legge sulla caccia dove si dice(vado a memoria):
    Le munizioni a cartuccia metallica,x le armi rigate,specifiche x uso venatorio sono quelle che hanno il bossolo di lunghezza non inferiore a mm 40 oppure con il diametro della palla superiore a mm 5,6.(quindi dal 222 Remington in sù)
    ricapitolando se qualcuno con un pò di attributi denunciasse il BNP x abuso di potere od altro reato equivalente,sono convinto che tutta questa manfrina sparirebbe nel giro di qualche tempo,in quanto NON hanno appigli giuridici x vincere la causa!
    un saluto di buon anno
    Alexfaro

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