Armi Demilitarizzate con 29 colpi, Il Direttore del Banco di Prova si era sbagliato

Neanche 24 ore dalla notizia precedere, dove era stata confermata e pubblicata una scheda per un’arma demilitarizzata sportiva da 29 colpi che ci è arrivata ora una comunicazione ufficiale da parte del Banco di Prova in cui il direttore Ing. Antonio Girlando rende noto quanto segue:

“Egregio Sig. Schiavo
Faccio seguito alla Sua richiesta di modifica del numero di colpi di cui alle schede in oggetto per precisare che la prima è stata erroneamente modificata e pertanto il numero di colpi è stato riportato a 5,come prescritto dalla circolare Ministeriale sulle armi demilitarizzate che devono avere per costruzione un caricatore da cinque colpi, senza distinguo tra armi comuni e armi sportive. Ne consegue che la seconda scheda non può essere modificata e pertanto il numero dei colpi resta 5.
Il Direttore del Banco di Prova
Ing. Antonio Girlando”

La cosa ci lascia sconcertati.
Dapprima, nella CIRCOLARE 20 settembre 2002, n.557 non appare esplicitato il numero di colpi che il caricatore di un’arma demilitarizzata deve contenere.
Che non vi sia distinguo tra le armi comuni e quelle classificate ad uso sportivo è altresì vero, ma ricordiamo che la circolare è datata 2002, e rimane una circolare, un documento atto a chiarire un’interpretazione legale.
Oggi nel 2017 dal 2002 di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, e molte Leggi inerenti le armi sono state modificate.
Ricordiamo che il catalogo nazionale delle armi comuni è stato abrogato dal 1° gennaio 2012.
Inoltre una circolare non ha il potere di imporre prescrizioni ma solo di interpretare la legge, e che la legge limita solo i colpi delle comuni non sportive.
Ricordiamo che il Dlgs 121/2013 modifica sia la Legge 110/1975 sia la Legge 85/1986 specificando che per le armi classificate ad uso sportivo, il limite del numero dei colpi è riferito ai limiti del regolamento sportivo dell’attività che ha espresso parere favorevole alla classificazione sportiva dell’arma.
Attualmente la FITDS, società affiliata al CONI, per le gare del circuito FITDS prevede un limite massimo di 29 colpi per le armi lunghe.
Ricordiamo inoltre che il Banco di Prova, come sancito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, Il Banco Nazionale rende accessibili i dati relativi all’attività istituzionale e di verifica svolta, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Ci piacerebbe molto fare un ricorso al TAR ma purtroppo questa azione ha costi per noi non sostenibili e vista la latitanza degli importatori dubito fortemente che questi si muovano.

D’ogni modo ribadiamo che per Legge, le armi demilitarizzate sportive possono utilizzare senza restrizioni caricatori da 29 colpi, in quanto la Legge è chiara, e non fa distinzioni tra armi demilitarizzate sportive ed armi “civili” sportive.
Si ricorda comunque che la detenzione di caricatori per arma lunga superiori a 5 colpi devono essere denunciati.

© 2017 – 2018, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
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Una risposta a “Armi Demilitarizzate con 29 colpi, Il Direttore del Banco di Prova si era sbagliato”

  1. quanto scritto è esatto… non fa una piega.
    Purtroppo, pare sia venuta a mancare nel nostro caso una fase intermedia tra il rilievo di un atto viziato (per eccesso di potere o violazione di legge) e la fase d’impugnazione giudiziale in sede amministrativa (il Tribunale Amministrativo Regionale) …magari con la possibilità di un ricoroso gerarchico ad una Commissione esterna…
    A parte l’invio di osservazioni ai sensi della legge 241/1990, con richiesta di nuovo provvedimento in autotutela, non rimane altro da fare.
    La limitazione dei colpi nelle armi demilitarizzate classificate ad uso sportivo pare sia una prassi adottata dal Banco Prova, senza indicazione precisa del riferimento normativo (vedi Faq, ultima domanda, al https://www.bancoprova.it/index.php/it/faq.html).

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