Arrivano le prime contraddizioni del Banco di Prova sulla classificazione

Da poco il Banco di Prova di Gardone Val Trompia ha pubblicato le prime schede rispondenti alla nuova Classificazione Europea, ma già iniziano le prime contraddizioni.

18_00337p Pistola 29 colpi A7
18_00337p Pistola 29 colpi A7

Riportiamo ad esempio l’arma corta (pistola) “Sig Sauer”, modello “SIG MPX K” in calibro 9 × 21 mm I.M.I. (Cod. Bnp 18_00337p).
L’arma è stata classificata come A7 in quanto in grado di poter sparare fino a 21 copi senza sostituire il caricatore.
Però ai sensi della Legge 18 aprile 1975, n.110 le armi corte in grado di poter ospitare caricatori con capacità superiore ai 20 colpi devono essere qualificate come armi sportive.
Verificando la scheda però l’arma in questione non è qualificata per uso sportivo, e quindi deve essere introdotta, commercializzata, detenuta (se acquistata dopo il 5.11.2015) con caricatori avente capacità massima di 20 colpi, e non superiore, quindi deve essere classificata come appartenete alla categoria B e non come categoria A.
La qualifica sportiva non può neppure essere presa in automatica, in quanto la Legge 25 marzo 1986, n.85 prescrive che sia l’ente affiliato o associato al CONI al rilasciare il parere.
La scheda quindi non è corretta.
Sottolineiamo, come spiegato più volte anche durante le audizioni pubbliche del Parlamento Europeo e come scritto nella Direttiva UE 2017/853,  che un’arma è A7 solo nel momento in cui ha inserito il caricatore “maggiorato”, e quindi non può esistere una definizione “statica” di arma A7 in quanto nel momento in cui togliamo il caricatore questa diventa di categoria B, sia essa poi più nello specifico B1,B4,B6 o B9.
Qualunque arma può diventare A7, nel momento in cui vi è stato inserito un caricatore “maggiorato”. Ma solo le armi sportive possono avere caricatori “maggiorati”. Bisognerebbe far si che per ogni arma sportiva (anche B9) sia prevista contemporaneamente una scheda gemella A7.
E per le armi detenute ante 5 novembre 2015, dove il limite dei colpi non era legalmente definito ?
Se poi si chiedono lumi a riguardo al Banco di Prova, questo risponde dicendo che la responsabilità penale della scheda è del richiedente… Ma a nostro avviso anche il Banco stesso potrebbe avere delle responsabilità nel momento in cui pubblica nel suo elenco, previsto dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, delle schede errate.

D’ogni modo ha senso classificare come “arma comune per uso sportivo” un’arma vietata quale un’arma appartenente alla categoria A ?

Il tempo passa, ed i privati cittadini che entro il 31 dicembre 2018 dovranno adeguarsi al Dlgs 10 agosto 2018, n.104 brancolano ancora nel buio senza sapere a quale categoria appartengono le armi che hanno in detenzione.

© 2018, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
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Una risposta a “Arrivano le prime contraddizioni del Banco di Prova sulla classificazione”

  1. Il colt ar15 SP1 come sarà considerato? Unico nato come arma per uso sportivo e senza forward assist, non è mai stata catalogata come tale……..

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