Revisione della Direttiva sul Controllo delle Armi – Draft

Pubblichiamo uno stralcio del testo non consolidato approvato oggi dal Parlamento Europeo presso la sede di Strasburgo.

l testo testo non ancora consolidato è scaricabile qui : A8-0251-107

Riportiamo qui sotto le parti salienti :

Articolo 1


2) “componente essenziale”, la canna, la carcassa, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), se del caso, il carrello, il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l’arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati.”
..
11) “fabbricazione illecita”, la fabbricazione o l’assemblaggio di armi da fuoco, delle loro componenti essenziali e munizioni

Articolo 4

“1.Per quanto riguarda le armi da fuoco fabbricate o importate nell’Unione il o successivamente al … [15 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o i componenti essenziali immessi sul mercato siano stati:
a) provvisti di una marcatura unica, chiara e permanente, senza ritardo dopo la fabbricazione e al più tardi prima dell’immissione sul mercato, o senza ritardo dopo l’importazione nell’Unione, e
b) registrati in conformità della presente direttiva senza ritardo dopo la fabbricazione e al più tardi prima dell’immissione sul mercato, o senza ritardo dopo l’importazione nell’Unione.
2. La marcatura unica di cui al paragrafo 1, lettera a), comprende il nome del fabbricante o la marca, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l’anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello. Ciò non pregiudica l’apposizione del marchio del produttore. Nel caso in cui un componente essenziale sia troppo piccolo per essere provvisto di marcatura in conformità del presente articolo, esso è contrassegnato almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale.

Articolo 5


3 : Gli Stati membri provvedono affinché un’autorizzazione ad acquisire e un’autorizzazione a detenere un’arma da fuoco rientrante nella categoria B sia revocata qualora la persona cui era stata concessa risulti essere in possesso di un caricatore idoneo a essere montato su armi da fuoco semiautomatiche o su armi da fuoco a ripetizione:
a) che possano contenere più di 20 colpi; o
b) nel caso delle armi da fuoco lunghe, che possano contenere più di 10 colpi,
a meno che a detta persona non sia stata concessa un’autorizzazione a norma dell’articolo 6 o un’autorizzazione che sia stata confermata, rinnovata o prorogata a norma dell’articolo 7, paragrafo 4 bis.

Articolo 6


3. Gli Stati membri possono decidere di concedere a collezionisti, in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, autorizzazioni ad acquisire e detenere armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A nel rispetto di rigorosi requisiti riguardanti la sicurezza, ivi compresa la dimostrazione alle autorità nazionali competenti di aver adottato misure per far fronte a eventuali rischi per la pubblica sicurezza o l’ordine pubblico e di custodire le armi da fuoco, i componenti essenziali e le munizioni interessate con un livello di sicurezza proporzionato ai rischi associati a un accesso non autorizzato agli stessi.
…6. Gli Stati membri possono autorizzare i tiratori sportivi ad acquisire e detenere armi da fuoco semiautomatiche rientranti nei punti 6 e 7 della categoria A, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) svolgimento di una valutazione soddisfacente delle informazioni pertinenti derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2;
b) fornitura della prova che il tiratore sportivo interessato si esercita attivamente o partecipa a gare di tiro riconosciute da un’organizzazione sportiva di tiro dello Stato membro interessato riconosciuta ufficialmente o da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente; e
c) rilascio, da parte di un’organizzazione sportiva di tiro riconosciuta ufficialmente, di un certificato che confermi:
i) che il tiratore sportivo è membro di un club di tiro e che vi si è esercitato regolarmente per almeno 12 mesi, e
ii) he l’arma da fuoco in questione è conforme alle specifiche richieste per una disciplina di tiro riconosciuta da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente.

Articolo 7


a) L’autorizzazione alla detenzione di un’arma da fuoco è riesaminata periodicamente, a intervalli non superiori a cinque anni. Un’autorizzazione può essere rinnovata o prorogata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.”;
b) è inserito il paragrafo seguente:
“4 bis. Gli Stati membri possono decidere di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per le armi semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della categoria A per le armi da fuoco che rientravano nella categoria B e legalmente acquisite e registrate prima del … [data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], fatte salve le altre condizioni di cui alla presente direttiva. Inoltre gli Stati membri possono autorizzare l’acquisizione di tali armi da fuoco da parte di altre persone autorizzate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva come modificata dalla direttiva 2017/…+ del Parlamento europeo e del Consiglio.*

Articolo 10


L’acquisizione di caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale che possono contenere più di 20 colpi o, per le armi da fuoco lunghe, più di 10 colpi, è consentita solo alle persone a cui è stata concessa un’autorizzazione a norma dell’articolo 6 o un’autorizzazione che sia stata confermata, rinnovata o prorogata a norma dell’articolo 7, paragrafo 4 bis.

nella categoria A sono aggiunti i punti seguenti:

6 : Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 4 bis.

7 : Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:
a) le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se:
i)  un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell’arma da fuoco o
ii)  un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito,
b) le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se:
i) un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell’arma da fuoco o
ii) un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito.

8 : Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi.

9 : Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.”;

Categoria B — Armi da fuoco soggette ad autorizzazione

1 : Armi da fuoco corte a ripetizione.

2 : Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale.

3 : Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm.

4 : Armi da fuoco lunghe semiautomatiche i cui caricatore e camera che possono insieme contenere più di tre colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione anulare e più di tre ma meno di dodici colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione centrale.

5 : Armi da fuoco corte semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punto 7, lettera a).

6 : Armi da fuoco lunghe semiautomatiche di cui alla categoria A, punto 7, lettera b) con caricatore e camera contenenti insieme al massimo tre colpi, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, con attrezzi comuni, in armi con caricatore e camera che possono contenere insieme più di tre colpi.

7 : Armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm.

8 : Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.

9 : Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi da fuoco automatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punti 6, 7 o 8.”

Categoria C — Armi da fuoco e armi soggette a dichiarazione

1 : Armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui alla categoria B, punto 7.

2 : Armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata.

3 : Armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alle categorie A o B.

4 : Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.

5 : Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma a per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.

6 : Armi da fuoco rientranti nelle categorie A, B o nella presente categoria che sono state disattivate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.

7 : Armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia immesse sul mercato il o successivamente al … [15 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].”;

la categoria D è abrogata
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro … [15 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.

 

Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

© 2017 – 2018, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
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