Revisione della Direttiva sul Controllo delle Armi – Cosa Fare Oggi

All’indomani dell’approvazione della revisione della Direttiva EU sulle armi, la 91/477/CEE come ci si deve comportare ?
Innanzitutto c’è da attendere che i vari Governi nazionali recepiscano l’adeguamento, ovvero varino modifiche legislative in materia di armi affinché le norme nazionali seguano le nuove linee comunitarie.Per quanto riguarda la durata delle autorizzazioni di pubblica sicurezza, le scadenze dei vari titoli passeranno a 5 anni, ovvero i porto d’armi sportivo ed uso caccia avranno una nuova scadenza a 5 anni anziché gli attuali 6. Diciamo che per tutti i titoli che scadranno dopo il recepimento da parte del Parlamento italiano le nuove scadenze saranno al massimo a 5 anni.
Probabilmente anche le licenze di collezione armi comuni e collezione di armi antiche, oggi illimitate, torneranno ad avere la scadenza a 5 anni, o per lo meno ogni 5 anni dovranno essere verificati dall’autorità di pubblica sicurezza i requisiti per poter mantenere un’autorizzazione al possesso di armi da fuoco.
Anche per i possessori di armi senza porto d’armi sarà necessario richiedere l’autorizzazione ogni cinque anni, alla faccia della tanto agognata visita medica imposta sempre dall’Europa l’anno scorso, che era “una tantum“.

Per quanto riguarda la denuncia delle armi disattivate e delle repliche ad avancarica, che ora a livello comunitario sono considerate armi a tutti gli effetti (alla faccia delle prescrizioni tecniche approvate dalla Commissione per definire definitivamente inutilizzabile e non ripristinabile un’arma disattiva), sarà obbligatoria solo per gli esemplari acquistati dopo il recepimento per  quanto riguarda le repliche di armi antiche, mentre per quelle acquistate dopo aprile per quanto riguarda i simulacri.

La parte difficile sarà per le armi demilitarizzate.
Dapprima il problema sarà riuscire a capire legalmente quali armi lo sono, in quanto molti modelli ed esemplari sono registrati come armi nate semiautomatiche con il Made in Italy e quindi legalmente non sono armi convertite così come definite dalla Direttiva.
Il codice di classificazione del Banco di Prova tutt’ora non è indicato nei registri di carico/scarico delle armerie, quindi molti proprietari nemmeno sanno se tra le proprie armi vi siano degli esemplari “convertiti”.
Molte addirittura, ai tempi del Catalogo Nazionale, avevano lo stesso numero su esemplari diversi, basti pensare ad esempio al FN FAL, dove fino al 2012 venivano commercializzati con lo stesso numero di catalogo (n.6728) sia modelli dotati di tiro a raffica (metrici) sia quelli dotati del solo tiro semiautomatico (inch).
D’ogni modo le nuove armi “convertite” non saranno più introducibili nell’Unione europea e quindi resteranno vendibili solo gli esemplari già in circolazione.
La Direttiva dice che gli Stati Membri potranno concedere autorizzazioni ai detentori a patto che abbiano adeguate misure di custodia.
Ancora non si sa come il Parlamento recepirà questa prescrizione, se basterà un armadio blindato o serviranno misure più severe.
Ci viene da pensare che se ad oggi un detentore può detenere le armi che già ha dichiarato e che già è stato autorizzato ad acquistare, quasi sicuramente ci saranno delle norme transitorie per tutelare i detentori.

Caricatore con munizioni .223 e .50beo
Caricatore con munizioni .223 e .50beo. 30 colpi in un caso, 7 nell’altro.

Per i caricatori la questione è assurda.
Da un lato potranno essere concesse autorizzazioni ai tiratori sportivi per poter continuare a detenere tali caricatori (che non sono parti d’arma) se la disciplina sportiva  in cui partecipano li prevede, e se i tiratori restano “attivi” partecipando a competizioni e restando iscritti presso le società affiliate al CONI.
Dall’altra parte, chiunque verrà trovato in possesso di un caricatore avente capacità superiore a 10 (per le lunghe) o 20 colpi (per le corte) sarà denunciato e prederà permanentemente la possibilità di avere armi.
Rimane da capire come potrà un nuovo tiratore partecipare a gare, se per avere l’autorizzazione deve avere una frequenza nei 12 mesi precedenti come agonista, ma se per essere agonista deve aver bisogno di tali caricatori.
L’assurdità è che tali caricatori non sono comunque parte d’arma.
Il problema oggettivo quindi sarà capire nel caso di caricatori comuni ad armi sia lunghe che corte come verranno inquadrati.
Generalmente la Pubblica Sicurezza opta sempre per la scelta più restrittiva, ma in questo caso le restrizioni possono essere molte, basti pensare ad esempio ad una Glock 19, il cui caricatore rientra tranquillamente tra quelli detenibili essendo da 17 colpi, ma lo stesso è anche utilizzabile in armi lunghe e quindi potrebbe rientrare tra quelli sottoposti a restrizioni avendo una capacità superiore ai 10 colpi previsti per le lunghe.
Ambigua sarà anche la capacità esatta, in quanto molti caricatori sono anche utilizzabili su armi aventi calibri diversi, basti pensare ad un caricatore STANAG per AR-15 da 30 colpi in .223 Remington ( alias 5.56 × 45 mm ) che diventa magicamente da 7 colpi nel caso lo si utilizzasse per un .50 Beowulf.

Norinco CQ-A. La stessa arma avrà ormai decine di inquadramenti giuridici. Le versioni importate durante il catalogo, sportivo 5 colpi. Le versioni importate post-catalogo pre classificazione. Le versioni classificate B7 caccia 5 colpi, poi le sportive 29 colpi come B7. Ora B7 non venatorie per chi lo ha acquistato dopo il 21.4.2015 ed in futuro A7 oppure B9 oppure B6 oppure B4…..

Per le nuove classificazioni invece sarà ardua riuscire a definire con certezza la classe di appartenenza di un’arma.
Un classico AR-15 che già oggi può essere B4  o B7, potrà essere A7, B4, B6 o B9 a seconda del caricatore che sarà inserito.

Per quanto riguarda le parti di armi, si fa un po’ di chiarezza.
Viene eliminata la definizione di parti di armi, restando solo quella delle parti fondamentali, evitando così inutili equivoci.
Tra le parti essenziali sono aggiunti gli upper delle armi, parti che fino ad oggi non erano chiaramente indicate.

Ah, stavamo dimenticando..
Nella Direttiva è ribadito che per pulire l’arma non è richiesta la licenza di armaiolo.

© 2017 – 2018, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
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2 risposte a “Revisione della Direttiva sul Controllo delle Armi – Cosa Fare Oggi”

  1. Ma non potevano limitarsi a legiferare solo sulle armi automatiche e semiautomatiche che sono quelle usate dai terroristi. Che senso ha legiferare sulle repliche avancarica monocolpo se il grado di pericolosità è zero. Sembra essere nelle mani a dei ragazzini che hanno solo interesse a complicarci la vita prendendoci in giro. Che vergogna!

  2. Non siamo nelle mani di ragazzini , siamo nelle mani di personaggi ben peggiori che hanno uno scopo ben preciso da perseguire .

    I terroristi usano qualsiasi cosa infatti mi meraviglia che coltelli e TIR non abbisognino di licenze o particolari accortezze nella custodia ecc ( pace ai due sgozzati oggi a Parigi ) .

    In particolare evidenzio che la frase “fatte salvo le ecc” significa che se non hai inferriate , porta blindata , antifurto e quanto altro normalmente necessita’ per la collezioni non sei piu’ abilitato a detenere alcuna arma .

    Le conseguenze sono facilmente immaginabili ora bisogna vedere cosa ne scaturira’ dal ministero in sede di recepimento ma se il buongiorno si vede dal mattino …………..

    Sperare che prendessero solo in considerazione le semiautomatiche o le automatiche ,che per il mercato civile in UE non sono consentite qualora non lo sapessi , assomiglia molto a quel famoso scritto di Brecht che recita cosi :

    Prima di tutto vennero a prendere gli zingari
    e fui contento, perché rubacchiavano.
    Poi vennero a prendere gli ebrei
    e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.
    Poi vennero a prendere gli omosessuali,
    e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.
    Poi vennero a prendere i comunisti,
    e io non dissi niente, perché non ero comunista.
    Un giorno vennero a prendere me,
    e non c’era rimasto nessuno a protestare.

    non me ne volere ma chi la pensa in questo modo è il primo responsabile dello stato di cose in cui versiamo senza se e senza ma .

    Personalmente ho licenza di collezione e sono pure agonista FITDS ragionando alla tua maniera dovrei pensare “chissenefrega” tanto a me non mi tocca ed invece no tocca tutti in un diritto fondamentale la liberta’ essendo tutti noi cittadini onesti di detenere armi legalmente .

    Segnalo inoltre che verranno rivisti i requisiti psicofisici quindi basta imporre es visus ad occhio nudo non corretto di almeno 3 /10 ed ecco che molti non saranno piu’ idonei senza avere fatto nulla di male .

    Senza poi pensare alle ricadute sul piano occupazionale e tutto per cosa per una provvedimento strumentale ed inutile ,che penalizza solo ed esclusivamente gli onesti e non certo i terroristi .

    Carissimi deputati della Ue , volete compiere veramente un atto per la sicurezza dei cittadini europei : sparite, voi e la vostra creatura immonda che si nutre del sangue di tutto il sud europa .

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