La futura era del Post Decretaccio DL 7/2015

decretaccioBene, cosa succede ora ?

Per ora nulla. La conversione del Decreto Legge 7-2015, approvata in data 15.04.2015 dal Senato, deve attendere la firma del Presidente della Repubblica e deve poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La sua valenza legale, è dalla mezzanotte dopo la pubblicazione.
Il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

Sostanzialmente cosa cambierà ?

Per sapere quali sono le armi B7, consulta l'articolo sulla Classificazione delle Armi da Sparo, d'ogni modo secondo la Direttiva CEE 477/91 - Governo Italiano - Provvedimenti del Governo sono le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica.
  • Le imprese titolai di licenza di vendita di armi o prodotti esplodenti potranno utilizzare il nuovo (non ancora funzionante) sistema di trasmissione telematica delle informazioni GEA, anziché esserne obbligati. E onere delle imprese eseguire verifiche periodiche atte a garantire l’efficacia dei dati registrati nell’eventuale loro sistema digitale di tracciatura.
  • I caricatori rimangono di libera vendita, ma se di “alta capacità”  dal 05.11.2014 dovranno essere denunciati. La loro non denuncia ha una pena equivalente ad avere un arma bianca non dichiarata. Purtroppo si parla di tutti i caricatori “maggiorati” di armi, quindi anche di armi ad aria compressa. Restano di libera vendita.
  • Tutte armi classificate B7 (nuove e vecchie) non possono più essere utilizzate a caccia.
  • Le armi B7 non sportive, denunciate prima dell’entrata in vigore del catalogo, possono essere detenute in deroga.
  • Le armi B7 non sportive, denunciate dopo l’entrata in vigore della conversione Legge faranno cumulo nelle 3 armi detenibili.
  • Nulla cambierà per le B7 classificate sportive.

FAQ

Ho dei caricatori per pistola ad 13 colpi, dovrò denunciarli ?

No, i caricatori  aventi capacità inferiore a 15 colpi per le armi corte (5 per le lunghe) non vanno denunciati.

Ho dei caricatori per carabina sportiva da 6 colpi, dovrò denunciali ?

Si, i caricatori aventi capacità maggiore di 5 colpi per le armi lunghe, entro il 05.11.2015 vanno denunciati. (Entro il 05.11.2015 vanno denunciati, quindi la denuncia va fatta il 04.11.2015 a meno che questi non siano stati acquistati entro le 72 ore).

Ho delle piastrine di caricamento per un fucile Garand M1 Rifle, devo denunciarle ?

No, la Legge 43/2015 dice espressamente che vanno denunciati solo i caricatori,  quindi non liberi da denuncia serbatoi e piastrine di caricamento.

Devo denunciare anche i serbatoi delle armi a più di 5 colpi tipo gli SKS ?

No, Vanno denunciati solo i caricatori.

Come posso sapere se la / le mie armi che ho in detenzione appartengono o meno alle “B7” ?

Dal 2012 il Banco di Prova è l’organo competente per la classificazione delle armi comuni. Il suo elenco, da norma di legge, è accessibile a tutti, ed è disponibile a questo indirizzo https://www.bancoprova.it/index.php/it/classificazione-armi/armi-classificate.html.
Purtroppo vuoi a causa della poca attenzione prestata dagli utenti, o forse dalla volontà del Banco, molte armi B4, sono state erroneamente classificate B7.
C’è anche da dire, che la classificazione B4 avviene per famiglia, quindi non essendo obbligatorio il nome del modello, e/o le foto non si può avere la conferma visiva della corrispondenza della propria arma con la scheda. Ad esempio il Garand M1 corrisponde alla scheda 13_00877. La carabina SKS ha sia la classificazione B4 nella scheda 13_00611 sia B7 nelle schede 13_00193, 13_00194;  schede sicuramente errate, in quanto l’SKS ha un serbatoio fisso da 10 colpi.
Ci si augura che molte schede errate vengano rimosse o corrette.

Ho solo un arma corta, e 4 carabine B7, posso acquistare un seconda pistola non sportiva ?

Si, l’articolo 3-undecies dice chiaramente che le armi cui al nuovo articolo 13 Bis continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data, ovvero restano in detenzione come “armi da caccia”, lasciando quindi ancora “2 buchi” tra le comunemente dette “armi comuni”.
Ci si augura che, venga rispettato l’ordine del giorno, espersso nel parere del Senato del 18.09.2013 facendo si che il diritto acquisito su tali armi di restare in detenzione come “uso caccia” resti invariato anche dopo la loro eventuale cessione.

Una B7 ex-venatoria, catalogata10 colpi, ad esempio un FAL cat. 6727,  dal punto di vista dei caricatori come viene trattata? Se uno detiene caricatori da 10 (originali) o maggiorati, come si comporta? Li può denunciare ma non li può utilizzare?

Le “vecchie” armi catalogate, erano dichiarate “armi comuni” da uno specifico Decreto Ministeriale (la catalogazione) firmato dal Ministero dell’interno sentita la Commissione Consultiva Centrale Controllo Armi. I FAL erano quindi dichiarati comuni ed erano utilizzabili senza restrizioni con i serbatoi da 10 colpi. Con l’abrogazione del catalogo formalmente queste armi hanno perso il limite dei colpi dichiarati in sede di catalogazione.
Successivamente, furono classificati i FAL della Lithgow con serbatoio da 20 colpi (12_02366);  anche questi erano ed utilizzabili con i serbatoi nativi da 20 colpi. Anche una versione metrica venne classificata da 20 colpi (13_00780).
Chi detiene oggi queste armi, può continuare ad utilizzarle senza problemi.
Restano valide le disposizioni del Dlgs 121/2013 che impongono l’adeguamento (anche da parte del privato) a 5 colpi solo qualora l’arma venga ceduta dopo il 05.11.2015
I caricatori, se maggiori di 5 colpi, dal 05.11.2015 dovranno andare denunciati.

© 2015 – 2018, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
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26 risposte a “La futura era del Post Decretaccio DL 7/2015”

  1. salve un franchi PA8 in mio possesso a pompa con serbatoio da 7 colpi deve essere ridotto a 5 o resta a 7
    Una beretta CX 4 storm ( B4) cal 9x 21 acquistata dopo il 5/11/2015 ed avente capacita’ di 10 colpi deve avere ridotti i caricatori ?
    grazie per la risposta qui non si capisce piu’ nulla

  2. Paolo, se il PA8 venisse ceduto oggi, si deve essere ridotto a 5 colpi. Non è necessaria una modifica invasiva, basta una modifica tale che la rimozioni obblighi l’uso di utensili o comune un azione volontaria.
    Tra l’altro nessun Franchi ad oggi è stato classificato, ma questo non modifica lo status legale sui 5 colpi, la cui eccezione è concessa solo alle armi sportive.
    L’unica “carabina Beretta in 9×21” ad oggi classificata è la numero “12_00148”.
    Di questa non ne esistono versioni sportive, quindi, DEVE avere i caricatori ridotti.

    Di un’occhiata al seguente articolo :
    Caricatori per Armi, Come Muoversi Oggi
    presente nella sezione Vedemecum

  3. ciao Michele grazie per la tua risposta , mi spiego meglio :

    il PA8, in mio possesso prima del fatidico 5/11/2015, ha il serbatoio da 7 colpi se resta in mio possesso ( e lo restera’ finchè avro’ vita perché è indistruttibile e spara benissimo ) deve essere ridotto a 5 oppure puo’ essere lasciato a 7 colpi ? io avevo capito che andava denunciato a 7 perche’ avente serbatoio superiore a 5 colpi oppure ridotto con varie metodiche, limitatore idoneo o rimozione prolunga serbatoio che aveva di fabbrica .

    La carabina corrispondente a quel numero di classificazione è la Storm in 9×21 quindi ho gia’ provveduto a limitare i caricatori originali da 10 a 5 con limitatore artigianale seguendo appunto le indicazioni del link che mi hai postato e che ho gia’ salvato in word .

    grazie per il tuo lavoro di aiuto per noi appassionati io cerco di aderire alle leggi ma talvolta risulta difficile perché ‘ sono a dir poco farraginose .

  4. Paolo innanzitutto grazie a te che ci segui.
    Le armi già in possesso prima del 5.11.2015 (data ultima) possono restare anche oltre i 5 colpi.
    [Qui ci sarebbe da discutere anche per quelle prima del 20 giugno 2012 (La Classificazione) ma lasciamo stare per non fare confusione.]
    La denuncia, stabilita dalla 43/2015 (Decreto AntiTerrorismo), prevede la denuncia SOLO dei caricatori, non dei serbatoi. (C’è anche una circolare del Ministero dove specifica appunto caricatori).
    Che caricatori e serbatoi per il Legislatore siano differenti, lo si capisce dalla 121/2013 (quella che limita a 5 colpi) in quanto dice chiaramente che sia i caricatori sia i serbatoti vanno ridotti a 5 colpi.
    Quindi in definitiva puoi tenere il PA8 a 7 colpi senza problemi, e non è necessario denunciare il serbatoio.
    Non ho conoscenza in materia venatoria, per quanto riguarda il porto dell’arma durante l’attività venatoria, se debba o meno essere ridotto il serbatoio.
    Grazie ancora,
    Michele

  5. il serbatoio durante l ‘attivita’ venatoria deve avere non piu’ di due colpi oltre a quello eventualmente in canna
    grazie ancora Michele

    ciao

  6. Art. 13. (Mezzi per l’esercizio dell’attivita’ venatoria) 1. L’attivita’ venatoria e’ consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu’ di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonche’ con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere piu’ di due cartucce durante l’esercizio dell’attivita’ venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all’esercizio della caccia al cinghiale. (9)

  7. Dovrei acquistare una carabina cx4 non per andare a caccia,dovrò comunque limitare il caricatore a 5? Se si me lo dovrà fare l’armiere che mi vende l’arma?Grazie

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