I Silenziatori in Italia

Ultimo aggiornamento : sabato 15 settembre 2018

Il possesso e l’uso dei silenziatori, tecnicamente detti “dispositivo progettato per attenuare il rumore causato da uno sparo”, non sono vietati in Italia.

Ne sono vietate la produzione, la vendita (non cessione tra privati) e l’introduzione nello Stato di nuovi esemplari, ma quelli già presenti e denunciati sul territorio sono legalmente utilizzabili, detenibili e cedibili da chi già li possiede.
Ma facciamo un passo indietro per capire meglio come si è arrivati a questa situazione.

Prima del 2010 i silenziatori non erano parti d’arma, e il loro uso era espressamente vietato per la sola attività venatoria (Legge 11 febbraio 1992, n. 157) nell’art 21 comma 1 punto u :

Art. 21 – Legge 157/92
[..]
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
[..]

Pur apparendo chiaro che fossero un accessorio espressamente vietato solo per la specifica attività venatoria, essi rimanevano comunque in zona d’ombra, non essendo mai stata affrontata, legalmente parlando, la loro regolamentazione.
All’epoca però esisteva il Catalogo Nazionale delle Armi Comuni, il quale elencava, indicandone le caratteristiche fondamentali, tutte le armi comuni che il Ministero dell’Interno approvava con Decreto Ministeriale sentito il parere non vincolante della Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi. Tale commissione però espresse sempre parere negativo a tutte le richieste di catalogazione di armi comuni munite di silenziatore.

Silenziatore Walter per arma in calibro .22LR
Silenziatore Walter per arma in calibro .22LR

Ci furono anche sentenze della Cassazione che espressero giudizio di colpevolezza per chiunque non solo utilizzasse tale accessorio, ma anche per chi lo detenesse, ipotizzando un futuro atto criminoso, pur non essendo parte d’arma ma un semplice accessorio al pari un freno di bocca o di un cannocchiale. Qualora una persona fosse stata colta con un silenziatore innestato su di un’arma, veniva anche imputata di alterazione cui all’art.3 della Legge 110, in quanto le misure dell’arma, sempre secondo i Giudici, erano modificate (con un accessorio!!!, al pari di aggiungere un calciolo per alleviare il rinculo).
Con l’attuazione della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi,   entrata in vigore il 1 luglio, i silenziatori diventano parte fondamentale d’arma, e il loro possesso doveva essere denunciato.

Art. 2 – Dlgs 204/2010
[…]
Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, sono apportate le seguenti modificazioni: […]
b) “parte”: qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un’arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;[…]

Rimane ancora “bloccato” il loro utilizzo a causa delle passate sentenze di condanna, ma è grazie alla Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità) che viene abrogato l’articolo 7 della Legge 18 aprile 1975, n.11,0 facendo decadere così l’obbligo a cui era soggetto ogni esemplare di arma comune di dover essere identico al prototipo catalogato.
Dal primo di gennaio così, oltre ad essere acquistati, prodotti o introdotti nello Stato, possono anche essere montati sull’arma, dato che da questo momento sono parti d’arma regolarmente denunciate ed è quindi lecito anche utilizzarle, tranne per l’esercizio della caccia, ambito nel quale restano comunque vietati.
Purtroppo il Ministero dell’Interno, per paura forse della caduta di quello che in Italia era un oggetto di “tabù”, con il Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n. 121, vieta legalmente la loro vendita sul territorio nazionale nonché l’introduzione di nuovi esemplari.

Art. 2 – Legge 110/1975 
[…] Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all’esportazione, non e’ consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita […]  e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo.

Quei pochi pezzi introdotti e denunciati tra il 1 luglio 2011 e il 4 novembre 2013 restano gli unici disponibili, e i loro possessori possono tranquillamente detenerli, utilizzarli e cederli.

Con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.104 i silenziatori non sono più parte d’arma, ma la loro introduzione e vendita nello Stato resta vietata in forza all’articolo 2 della Legge 18 aprile 1975, n.110.
Non essendo più parte d’arma non sono più soggetti a denuncia dal 14 settembre 2018. Rimane da capire, per chi li detiene, come poter dimostrare di averli avuti prima del 4 novembre 2013.
Ultimo aggiornamento : sabato 15 settembre 2018

Un grazie ad Antonio Palombi per le foto del suo silenziatore, legalmente detenuto in Italia.

© 2017 – 2018, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
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6 risposte a “I Silenziatori in Italia”

  1. Grazie per il chiarimento molto chiaro resta comunque una caccia al tesoro trovarne uno da qualcuno che già lo detiene

  2. Buongiorno
    Quindi se ho capito bene , il silenziatore per una pistola puo’ essere acquistato solo da chi ne detiene già uno in italia.
    Se volessi vedere chi ne ha uno per una GSG 1911 .22 , come faccio ?
    Grazie
    Paolo

  3. Non trovo più il mio silenziatore per berretta 22Lr con attacco filetto 20G1/4 come faccio a recuperarne uno?
    chiaramente la carabina era predisposta ed ha 30 anni circa

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