5,45 × 39 mm: NON è Calibro da Caccia

Ultimo aggiornamento : venerdì 5 luglio 2019

Ricorrentemente si sentono voci in cui si insinua che il calibro 5,45 × 39 mm sia da caccia.
Non è vi è nulla di più sbagliato.
Innanzitutto ricordiamo (semplificando) che per la legislazione sono “armi da caccia” tutte le armi lunghe la cui canna è idonea a sparare munizioni aventi un diametro maggiore di  5,6 mm, e se l’ogiva ha un diametro uguale a 5,6 mm è necessario che la lunghezza del bossolo sia maggiore di 40 mm. (* Si veda in fondo all’articolo).
Sono esclusi dagli strumenti venatori le armi classificate nella categoria B7B9 secondo la Direttiva Europea 91/477/CEE.
Misure CIP 5,45 x 39 mmCi si domanda però chi definisca il diametro del proiettile di una munizione.
Ebbene, l’ente preposto è la CIP, la quale fornisce tutti i parametri che devono essere rispettati dai produttori europei di munizioni.
Guardando la scheda CIP, scaricabile qui: 5,45 × 39 mm CIP, si noterà come il parametro che definisce il diametro della palla è il parametro G1, e nella munizione in questione la sua misura è esattamente uguale a 5,60 mm.
Secondo l’articolo 13 della Legge 11 Febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), essendo il diametro esattamente 5,60 mm, in questo caso deve anche essere rispettato il secondo parametro, ovvero la lunghezza minima del bossolo, che in questo caso (parametro L3) è esattamente 39,82 mm ed è più corto della misura minima indicata di 40 mm.

Risulta quindi palese che la munizioni 5,45 × 39 mm NON è considerata munizioni ad uso venatorio, e che quindi, neppure le armi che la camerino siano considerate tali indipendente dalla qualifica EU sia esse pure B4.
È quindi errato detenere tali armi in numero illimitato. Esse sono detenibili nel numero massimo di 3 qualora non siano classificate ad uso sportivo, nel limite massimo delle 12 se esse sono sportive.
Di tale parere si espresse anche il Ministero dell’Interno emanando la seguente circolare in risposta ad un privato cittadino il quale chiese un parere appunto su una carabina in tale calibro.
Circolare 557/PAS/U/006104/10100(1) del 23 aprile 2015 – Utilizzabilità del calibro 5,45×39 in ambito venatorio

Ricordiamo anche l’ambiguità dell’articolo 97 del Regolamento del T.U.L.P.S., dove letteralmente le munizioni in calibro 5,45 × 39 mm  non sono detenibili senza licenza del Prefetto in quanto l’articolo in questione consente la detenzione solo di 200 munizioni per pistola e 1500 di munizioni per fucile da caccia, e quelle in calibro 5,45 × 39 mm sono per arma lunga non venatoria, quindi non rientranti in nessuno dei due gruppi.
Vogliamo però anche ricordare quanto chiarito nel nostro articolo Spiegazioni sulla quantità e specie delle cartucce detenibili senza licenza del Prefetto che il Reg. del T.U.L.P.S. è stato scritto nel 1940 e che in quel periodo tutte le armi lunghe erano considerate armi venatorie. La ratio legis quindi ne permette la detenzione. Infatti a dimostrazione di questa tesi basta ricordare che  in tutte le recenti modifiche legislative si è sempre parlato esclusivamente di munizioni per arma corta e munizioni per arma lunga, senza distinguere nel dettaglio le munizioni per fucile da caccia.
Anche nelle attività di minuta vendita di materiale esplodente le munizioni in 5,45 × 39 mm sono indicate come munizioni per arma lunga.
A rigor di logica quindi il limite sulla quantità che può essere detenuta senza licenza è di 1500 munizioni pur non essendo una munizione venatoria, ma purtroppo si sa che la logica con le armi non è una buona amica.
Speriamo in un modifica di tale articolo, che colmi vuoto normativo nato dal 11 marzo 1992 (entrata in vigore della Legge 11 febbraio 1992, n. 157), al fine di poter evitare errori di interpretazione da parte di alcune forze dell’ordine, anche perché vi potrebbe essere il reato, qualora qualcuno non considerandole rientranti nel limite delle 1500, ne avesse già 1500 per arma lunga venatoria in altro calibro e si troverebbe quindi a superare tale limite.
Ricordiamo però che tale articolo (art.97) è una norma di un Regolamento e per la sua modifica è necessaria l’emanazione di un Decreto e non è possibile tramite una modifica legislativa…. forse è per questo che tale articolo non è stato ad oggi corretto.

Ricordiamo inoltre che le armi lunghe in questo calibro, se non classificate sportive, secondo il TAR di Brescia rientrano tra le armi “tipo-guerra” per una ristretta interpretazione dell’articolo 2 della Legge 18 aprile 1975, n.110.
Di questo ne avevamo parlato anche in nell’articolo L’Era delle B7 in Calibro Militare Sportive

(*) Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l’art. 6, comma 6) che “Per armi da caccia di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s’intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonche’ i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto e’ di altezza inferiore a millimetri 40. “

 

Art.97 – R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – Reg. T.U.L.P.S. :
Possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi dì peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l’imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce dì sicurezza.[…]

 

Art.2 – Legge 18 Aprile 1975, n. 110
[…]
Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all’utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l’effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.
[…]

 

Dal Sito del Banco di Prova
(https://bancoprova.it/index.php/news.html )
Sentenze TAR Brescia
Si rendono note due sentenze del Tar Brescia pronunciate in data 23.06.2014, a seguito di ricorso avverso il rifiuto di classificazione e conseguente disconoscimento della qualità di arma comune alle seguenti armi:
Pistola semiautomatica Olympic Arms, calibro . 223 Remington e calibro 5,45x 39;
Pistola F.N. Radom, calibro .223 Remington e modello Mini Archer
nelle quali si riconosce la legittimità dei provvedimenti di rigetto adottati dal Banco Nazionale di Prova.
Di seguito i due punti salienti delle sentenze, reperibili in formato integrale sul sito del Tribunale Amministrativo Regionale- Sez Brescia.
– il Tar Brescia riconosce che “… l’ente preposto a rilasciare tale riconoscimento è … il Banco Nazionale di Provadi Gardone Val Trompia…che in base al D.L. n.95/2012 convertito in L. n. 135/2012 è titolare esclusivo della funzione di verifica e classificazione delle armi da fuoco in Italia…”… “ se in particolare esso accerta che si tratta di arma da guerra o tipo guerra, ne discende per legge che l’uso ed il porto da parte dei privati ne è proibito, ai sensi della l. 110/75 e per quanto qui interessa ne è preclusa la commercializzazione.
– In relazione alle armi oggetto di causa, in entrambe le pronunce, il Tar Brescia cosi si esprime: “il provvedimento impugnato nega alle armi per cui è causa la qualità di arma comune da sparo perché la considera “arma tipo guerra, categoria normativamente prevista dall’art. 1 comma 2 dell. L. 110/1975, e ciò perché ricorre uno dei requisiti previsti dalla norma stessa ovvero la possibilità di “ utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra”. Inoltre, le armi in questione vanno pacificamente qualificate “arma corta”, non già arma lunga ovvero fucile o carabina. “omissis…” . Ciò posto, il legislatore considera tute le armi che possono utilizzare le munizioni da guerra come “tipo guerra”, con una sola eccezione, quella prevista dall’art. 2 comma 2 della stessa L.110/75, per cui possono qualificarsi” arma comune da sparo” soltanto “i fucili, le carabine che pur potendosi prestare all’utilizzazione del munizionamento da guerra presentino specifiche caratteristiche di seguito elencate. … Detto altrimenti ogni pistola come per quelle cui è causa, che possa utilizzare munizioni da guerra è arma tipo guerra vietata, senza possibilità di deroghe”.

Ultimo aggiornamento : venerdì 5 luglio 2019

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